La giurisdizione del CNF sulla "tenuta degli albi non disciplinare" è mantenuta dalla l. 247/12 ?

Riforma della professione di avvocato - La difficile attuazione della l. 247/12
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(da www.servizi-legali.it )

L'Antitrust a pag. 5 e 6 del suo provvedimento del 16 luglio 2013 col quale ha deliberato l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, per accertare l’esistenza di intese in violazione dell’articolo 101 del TFUE, afferma:

"La professione forense è attualmente disciplinata dalla Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, relativa alla “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, nonché dal R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933, recante l’ “Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”, per quanto vigente (nota 6).
Prima della riforma forense del 2012, gli articoli 52-56 del R.D.L. n. 1578/33 regolamentavano i poteri, l’organizzazione ed il funzionamento del CNF, stabilendo in particolare che tale organismo “si pronuncia sui ricorsi ad esso proposti a norma di questa legge” (nota 7) ed “esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri” (art. 54). Analoghe disposizioni sono oggi contenute agli articoli 35, comma 1, lett c) e 36 della legge n. 247/12, i quali prevedono rispettivamente che “Il CNF esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37” e “esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l’apertura del procedimento disciplinare”. Tanto ai sensi della nuova legge di riforma dell’ordinamento forense che della precedente legislazione il CNF si pronuncia sulle impugnazioni contro i provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli dell’Ordine (art. 54 R.D.L. n. 1578/33) oggi dai Consigli distrettuali di disciplina (art. 61 legge n. 247/12)."

NOTA 6: Si vedano anche le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione cui al R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934.

NOTA 7: In particolare, il CNF giudica i ricorsi proposti avverso le decisioni degli Ordini territoriali in materia disciplinare.

MI DOMANDO: la precedente giurisdizione del CNF sulla "tenuta, non disciplinare, degli albi" che fine ha fatto?

E' forse scomparsa, ed ormai spetta al TAR o al giudice ordinario, perchè non v'era ragionevolezza alcuna in una eventuale disposizione di legge che avesse continuato a mantenere al CNF una "provvista di giurisdizione" estesa a controversie sui provvedimenti non disciplinari ma fondati solo su una verifica "meccanicistica" (ovviamente priva di discrezionalità e non fondata sulla esperienza dell'attività professionale) della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per ottenere e mantenere l'iscrizione all'albo? NO, NON E' SCOMPARSA: LACONFERMA L'ART. 36, CO 1, L. 247/12.

In tal genere di controversie non disciplinari -che attengono ad esempio alla sussistenza di cause di incompatibilità sopravvenuta-  non si tratta di valutare (come è per la giurisdizione sulla disciplina) la correttezza di condotte tipiche d'avvocato (valutazione la cui difficoltà è l'unica ragione apprezzabile <anche se a mio avviso non sufficiente> per attribuirla a colleghi degli incolpati).

Ciò costituisce, a mio avviso, una ragione poderosa per sollevare q.l.c. dell'art. 36 l. 247/12 per quanto riguarda la attribuzione al CNF della giurisdizione su tenuta di albi, elenchi e registri. E' inevitabile la declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni che perpetuano una giurisdizione speciale semplicemente irragionevole (almeno) perchè evidentemente sproporzionata rispetto al fine perseguito attraverso la sua costituzione come giudice speciale: la salvaguardia degli interessi dei clienti degli avvocati.  Che quella di giudice speciale della disciplina (e non anche delle incompatibilità degli avvocati) possa essere la sola attribuzione di compiti costituzionalmente legittima per un CNF che si voglia ancora mantenere "giudice speciale" (ma su tale scelta del legislatore i dubbi di costituzionalità "fioccano") lo conferma, a mio avviso, pure la Corte costituzionale nella sentenza 237/2013, depositata il 24 luglio 2013, ove, al punto 5 del "considerato in diritto", qualifica il CNF e gli Ordini circondariali come "enti pubblici non economici a carattere associativo, istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela dell’utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale". Infatti, mi pare evidente che nessuna necessità di istituire un giudice speciale composto da avvocati "esperti" (solo "cassazionisti", come solo "cassazionisti" possono essere gli avvocati ammessi al patrocinio innanzi al CNF) sussiste per esaminare fatti di semplicissimo accertamento come quelli (ad esempio l'insussistenza di cause di incompatibilità) che sono per legge condizioni per l'ottenere e mantenere l'iscrizione negli albi forensi. L'accertamento di tali fatti potrà esser benissimo attribuito, in sede di giurisdizione sulle relative controversie, ai giudici ordinari o ai giudici amministrativi.  NE SEGUIREBBE PURE UN RIDIMENSIONAMENTO DELLA CENSURA DI INCOSTITUZIONALITA', PER CARENZA DI TERZIETA' DEL CNF, CHE DI GIORNO IN GIORNO CRESCE CIRCA IL MANTENIMENTO  DELLA "PROVVISTA DI GIURISDIZIONE" RICONOSCIUTA AL GIUDICE SPECIALE CNF DAL LONTANO REGIME CORPORATIVO FASCISTA.

Non ha senso la limitazione dell'impugnabilità innanzi alle SSUU dei provvedimenti sulla tenuta degli albi ai soli casi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 36, co 6, l. 247/12). Scrivevano le SSUU nella sentenza 20773/2010, al punto 6: "Ne d'altronde, come già ripetutamente affermato da queste sezioni unite, spetta alla corte di cassazione, nell'esercizio del controllo di legittimità demandatole, sindacare l'apprezzamento della rilevanza disciplinare dei fatti assunti nei capi d'incolpazione, essendo questo di competenza esclusiva degli organi disciplinari forensi (cfr., tra le altre, Sez. Un. n. 6215 del 2005 e n. 21632 del 2004)." . Va bene per la disciplina ... ma per la tenuta degli albi no !!!

 

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