Dalla newsletter n. 92 del Consiglio Nazionale Forense del 2 agosto 2012:
"Giustizia, niente dialogo con il Governo: non ci sono le condizioni preliminari
Niente dialogo con il ministero della giustizia sulle riforme della giustizia. Nell’incontro di ieri tra tutte le componenti dell’Avvocatura e il ministro guardasigilli Paola Severino si è misurata tutta la distanza tra gli avvocati e l’Esecutivo.
Il consigliere segretario Andrea Mascherin, che ha guidato la delegazione a norme del Cnf, ha commentato duramente gli esiti dell’incontro: “Registriamo una chiusura irrispettosa nei confronti di tutti gli avvocati e delle prerogative del Parlamento. Consideriamo questo uno schiaffo all’avvocatura e riteniamo che chi all’interno dell’esecutivo sta perseguendo un disegno ideologicamente mirato a mortificare il ruolo costituzionale dell’avvocatura e quello delle altre professioni si assume una grave responsabilità nei confronti del sistema Paese”.
L’avvocatura tutta ha chiesto al ministro un atto concreto per poter avviare un dialogo costruttivo sulle riforme: lo stralcio della professione forense dal regolamento sulle professioni e l’approvazione della riforma forense in commissione giustizia in sede deliberante.
In questo senso vi è una richiesta formale di assenso, avanzata al Governo dalla presidente Giulia Bongiorno con il sì dei 4/5 della commissione. A questa richiesta, il Governo non ha ancora dato risposta da una settimana. L’Esecutivo, in questo modo, sta erodendo le stesse prerogative del Parlamento che in tante occasioni ha manifestato la volontà di andare avanti sulla riforma ma deve registrare il comportamento osteggiante del Governo. Comportamento inspiegabile visto che la riforma è pienamente compatibile con i principi contenuti nella manovra bis e nel decreto Cresci-Italia.
Una situazione che il presidente del Cnf Guido Alpa non ha esitato a definire “grave e preoccupante”. “La fretta del Governo sul regolamento delle professioni non è giustificata."
Il termine indicato dalla manovra bis del 13 agosto è ordinatorio e non certo perentorio. L’approccio che l’Esecutivo sta tenendo nei confronti delle professioni è ispirato ideologicamente: non solo non si rispetta la specificità di ogni professioni ma basti pensare che sulle professioni regolamentate si interviene con regolamento mentre su quelle non regolamentate sta procedendo il parlamento.”.
Il Cnf, prima di trarre conclusioni definitive, attende la decisione del consiglio dei ministri di venerdì ma non considera perseguibile qualsiasi soluzione che sottragga di fatto alla discussione parlamentare la formazione dello Statuto dell’avvocatura affidandolo al governo, che per Costituzione può contribuire alla formazione delle leggi ma non certo imporre i suoi contenuti al Parlamento e alle parti sociali."
1) Risponderei che non esiste "il ruolo costituzionale dell'avvocatura", come attribuzione agli avvocati e alle loro "rappresentanze istituzionali" di poteri dai confini non definiti (il supposto speciale "ruolo costituzionale" dell'avvocatura sarebbe capace di fondare poteri corporativi non più ammessi). Esiste, invece, il diritto costituzionale di difesa nel processo ed esistono singole previsioni, nel dettato costituzionale, di inserimento di avvocati in organi chiave per l'amministrazione della giustizia. Il Legislatore non incontra altri limiti costituzionali nel riformare (anche attraverso regolamenti di delegificazione E ATTRAVERSO LA PROSSIMA RIFORMA DELLA RIFORMA FORENSE) la regolazione della professione di avvocato. MI PARE CHE IN TAL SENSO DEPONGA PURE LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2012, AL PUNTO 3.3 DEL "CONSIDERATO IN DIRITTO";
2) Risponderei che la specialità della professione forense non è eccezionalità della stessa rispetto alle altre professioni: tutte le professioni devono soggiacere ai principi di libero accesso al lavoro professionale, di concorrernza, di proporzionalità della regolazione, di terzietà
del giudice della disciplina professionale e dell'accesso alla professione, ecc....
3) Risponderei che la legge di riforma della professione forense, definitivamente approvata il 21 dicembre 2012, non è assolutamente compatibile con i principi contenuti nel DPR 137/2012. Uno tra i tanti aspetti di incompatibilità: la riconferma, da parte della legge di riforma forense della qualificazione come giudice speciale del CNF. Tale qualificazione non può più ritenersi costituzionalmente legittima, come ha lasciato intendere il Consiglio di Stato nel suo parere (n. 3169/2012) sullo schema governativo di DPR di liberalizzazione delle professioni (e ciò è ancor più evidentemente vero se addirittura si ridisegna la composizione del CNF e quindi si crea un giudice speciale "nuovo" anche come struttura). Pertanto la legge di riforma forense non doveva essere approvata da un Parlamento attento. Comunque avrà vita breve.
4) Risponderei che il termine del 13 agosto 2012 per l'adozione di regolamento governativo attuativo dei principi di cui all'art. 3, comma 5, lettere da a) a g), del d.l. 138/2011, era sicuramente perentorio. Lo affermò il Presidenrte emerito della Corte costituzionale, Capotosti, in un recente parere reso al Consiglio Nazionale Forense (parere incentrato sulla questione della possibilità o meno di innovare per regolamento governativo il ruolo di giudice speciale del C.N.F.). Anzi, aggiungerei che poichè il governo non aveva dato piena attuazione ai principi contenuti nelle citate lettere da a) a g), con regolamento, entro il 12 agosto 2012, si era realizzata (come pure il Presidente Capotosti aveva scritto) un effetto automatico di abrogazione di quelle norme degli ordinamenti professionali che erano incompatibili con i medesimi principi di cui alle lettere da a) a g) suddette. Realizzatasi tale evenienza spettava ai giudici dichiarare l'avvenuta abrogazione di questa o quella norma degli ordinamenti professionali. E non si faranno sconti agli avvocati, o meglio, per fortuna, non si faranno sconti alla malsana voglia di corporazione di taluni avvocati!

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