Camera approva disegno di legge su professioni non regolementate: è l'inizio della fine degli Ordini

Riforma della professione di avvocato - La difficile attuazione della l. 247/12
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(da www.dirittodelleprofessioni.it )

Dalla Camera arriva un importante segnale in materia di concorrenza nei servizi professionali: la Camera dei Deputati nella seduta del 17 aprile ha approvato la proposta di legge A.C. 1934 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi” con 383 voti favorevoli e 19 contrari.
Il provvedimento – che passa ora alla valutazione del Senato – attribuisce ad associazioni di professionisti la vigilanza sugli associati, la attuazione della deontologia dell'associazione, la formazione secondo standard deliberati, appunto, dalla singola associazione. Le novità riguardano le c.d. "professioni non regolamentate" (es. tributaristi, grafologi, interpreti e traduttori, amministratori immobiliari, periti assicurativi, biblioltecari, archeologi, investigatori privati ecc.)  ma non v'è agione perchè la concorrenza (con peculiarità diverse da associazione a associazione sia in materia di formazione che di deontologia ecc....) tra più enti associativi a partecipazione volontaria nell'ambito di ciascuna professione non sia estesa al settore c.d. "ordinistico", quello sino ad oggi regolato da Ordini aventi natura di enti pubblici e titolari in esclusiva dei poteri normativo di settore, amministrativo e disciplinare (e talvolta addirittura elevati dalla legislazione corporativa fascista a giudici speciali).

Ubi maior minor cessat: quindi tra poco il sistema ordinistico scomparirà, travolto dall'evidenza della migliore funzionalità del sistema fondato sulla possibilità di più enti privati rappresentativi e ad adesione volontaria per ciascuna professione. E' solo questione di tempo (poco).

Leggi di seguito il testo del disegno di legge 17 aprile 2012, n. 3270, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi" ...

ART. 1.
(Oggetto e definizioni).
1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per « professione non organizzata in ordini o collegi », di seguito denominata « professione », si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei princìpi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Nell’ipotesi di lavoro dipendente i contratti di lavoro collettivi e individuali contengono apposite garanzie per assicurare l’autonomia e l’indipendenza di giudizio del professionista, nonché l’assenza di conflitti di interessi, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

ART. 2.
(Associazioni professionali).
1. Coloro che esercitano la professione di cui all’articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei princìpi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all’articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.

ART. 3.
(Forme aggregative delle associazioni).
1. Le associazioni possono costituire forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti autonomi.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

ART. 4.
(Pubblicità delle associazioni professionali).
1. Le associazioni professionali di cui all’articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all’articolo 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell’associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

ART. 5.
(Contenuti degli elementi informativi).
1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell’associazione;
e) eventuali requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-
scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) il possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’articolo 2, comma 4.

ART. 6.
(Autoregolamentazione volontaria).
1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’articolo 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’articolo 2.
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate « normativa tecnica UNI », di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono princìpi e criteri generali che disciplinano l’esercizio auto-regolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’informazione ai professionisti e agli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all’articolo 1.

ART. 7.
(Sistema di attestazione).
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
c) agli standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’articolo 2, comma 4;
e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.

ART. 8.
(Validità dell’attestazione).
1. L’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell’iscrizione prevista dall’associazione stessa. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.

ART. 9.
(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI).
1. Le associazioni professionali di cui all’articolo 2 e le forme aggregative di cui all’articolo 3 collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

ART. 10.
(Vigilanza e sanzioni).
1. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell’articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico, che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni della presente legge.

ART. 11.
(Clausola di neutralità finanziaria).
1. Dall’attuazione degli articoli 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"

 

 

Questa, invece, la dichiarazione di voto finale del PD Quartiani (18 Aprile 2012) in materia di professioni non organizzate in ordini/collegi ...

Signor Presidente, con l'approvazione di questo provvedimento sulle professioni non organizzate in ordini o collegi, diversamente da quanto hanno sostenuto da ultimo anche i rappresentanti della Lega Nord Padania, si dà compimento ad un processo di riordino delle professioni, che peraltro da oltre quindici anni attendeva di essere portato a conclusione, anche perché risultava bloccato da uno schema che cercava di tenere unite professioni ordinistiche con professioni intellettuali e nuove non ordinistiche, così agevolando le resistenze al cambiamento, all'apertura del mercato e al cambiamento delle regole. Anche con la separazione del percorso di elaborazione legislativa delle professioni ordinistiche da quelle non ordinistiche, si è cominciato a produrre qualche effetto; in particolare c'è un effetto sperato che è appunto quello del raggiungimento di un testo unificato, che è stato condiviso dalla gran parte delle forze politiche rappresentate in Parlamento, le principali delle quali - vorrei ricordare - quando l'iter del provvedimento è iniziato, erano collocate su versanti opposti di maggioranza e di opposizione al Governo, mentre oggi si trovano nella medesima condizione di sostegno ad un Governo, al quale va dato atto di avere contribuito a sbloccare una situazione di stallo, essendosi finalmente ottenuto il parere favorevole del Governo sul testo del provvedimento, che è di origine parlamentare. Certo si tratta di un testo unificato che rappresenta una mediazione di cinque testi, due dei quali di proposta delPartito Democratico, a prima firma Froner e anche del sottoscritto. Ma sul testo va riconosciuto anche che, in virtù di questa mediazione, si è prodotta la pressoché unanime condizione del sostegno delle rappresentanze organizzate delle professioni, delle organizzazioni sindacali e di categoria interessate, e delle rappresentanze dei consumatori.

È un fatto importante, perché con questa proposta di legge rilanciamo un percorso di liberalizzazione delle professioni non ordinistiche, riconosciute da una norma di valore nazionale che le accompagna lungo un percorso di rafforzamento di quella rete associativa di autorganizzazione e di autoregolamentazione che è il solo sistema in grado di evitare di riprodurre nuovi ordini e nuovi albi e di garantire, anche, direi, signor Presidente, l'adeguata apertura del mercato secondo logiche assai diverse da quella prevalente, che, nel passato, ha ostacolato e impedito l'affermazione della regolamentazione delle professioni associative, salvaguardando il consumatore utente, che questa norma, invece, oggi ripone al centro del processo, che questa proposta di legge avvia, nel disciplinare il ruolo delle professioni intellettuali e delle nuove professioni.

Professioni per le quali si predispone una norma che non solo è riferita al soggetto che fornisce i servizi, i lavori o le opere ai cittadini e alle imprese, bensì la si predispone nell'ottica di garantire coloro che ricevono o richiedono il servizio professionale, e cioè è riferita all'utenza. Abbiamo così ribaltato le vecchie logiche, tutte incentrate sull'offerta; abbiamo dato un colpo al corporativismo e alla chiusura all'innovazione. In un periodo di crisi economica profonda, garantire più trasparenza e più qualità ai servizi professionali, più libertà di mercato alle professioni, non è poca cosa.
Peraltro, con questa norma diamo una risposta efficace all'attesa di 3 milioni e mezzo di soggetti che esercitano attività professionali che contribuiscono per oltre il 7 per cento alla produzione nazionale del prodotto interno lordo. Parliamo di professionisti altamente qualificati, che operano prevalentemente nel settore dei servizi alle imprese e dei servizi alla persona.

Dunque, deve essere chiaro a noi che questa norma aiuterà certamente a far crescere il Paese, a cogliere opportunità di sviluppo sia in termini quantitativi sia in termini di qualità dell'offerta dei servizi resi, secondo un'impostazione in stile europeo riferita alla normativa europea vigente e alle direttive del comparto.

Servizi qualificati alle imprese rendono il tessuto delle nostre piccole e micro imprese più competitivo - ecco il valore di una norma come quella che stiamo per votare -, rendono le nostre piccole e micro imprese capaci di creare valore, con ricadute positive in termini di innovazione, di occupazione e di produttività.

Non è un caso che il Ministero di riferimento per le professioni non ordinistiche  diventi quello dello sviluppo economico.

Anche i servizi alla persona operano in un terreno delicatissimo, in cui lo Stato non sempre è in grado di garantire efficacia ed efficienza. Perciò, la norma agevola un processo adeguato anche di sussidiarietà orizzontale: proprio il contrario della logica verticistica che risiede negli ordini così come sono oggi, se non riformati e collocati in una moderna economia sociale di mercato, secondo gli indirizzi europei.

La norma che approviamo oggi riguarda lavoratori in prevalenza autonomi, ma riguarda anche lavoratori dipendenti o parasubordinati, che rappresentano una forza propulsiva per il sistema economico. Soprattutto i giovani dovrebbero beneficiare degli effetti di questa proposta di legge, anche perché il settore professionale associativo, così riconosciuto, propone un mercato del lavoro sempre più fondato sulle competenze, sulla capacità e sul merito.

Questa proposta di legge, dunque, innova per la prima volta rispetto al prevalente sistema italiano di tipo chiuso, in cui la legittimazione allo svolgimento delle professioni era prevalentemente dettata dalla legittimazione ottenuta tramite la presenza di una riserva di legge a favore solo di alcune categorie professionali.

Se avessimo seguito questo modello, ci saremmo resi responsabili del perpetuarsi di un monopolio legalizzato delle professioni. Oggi, invece, con questa norma, inseriamo le professioni intellettuali non ordinistiche in un modello diverso, aperto, organizzato su base volontaria, orizzontale, in cui la legittimazione è frutto di un'autoregolamentazione, dalla quale scaturiscono attestazioni e certificazioni delle competenze, senza alcuna riserva di legge.

Infatti, con questa norma, si riconosce che le professioni non ordinistiche sono organizzate e rappresentate su base associativa mediante strutture di diritto privato.

IlPartito Democraticovota a favore della proposta di legge sulle professioni non regolamentate, dunque, non solo perché con la proposta dell'onorevole Froner e con quella a mia prima firma abbiamo contribuito al testo finale, sostenendolo anche nella calendarizzazione per l'Aula in quotaPartito Democratico, ma anche perché è una proposta di legge coerente con l'azione della maggioranza e del Governo, soprattutto nel campo delle liberalizzazioni e delle semplificazioni, di cui l'Italia ha tanto bisogno.

Dunque, ilPartito Democraticovoterà a favore del provvedimento in esame, perché questo è un terreno aperto, di rispetto delle regole e di avanzamento di tutto il sistema delle professioni del nostro Paese.