I PRIMI A POTERSI LAMENTARE SONO I PRATICANTI AVVOCATI CHE GIA' ESERCITAVANO AMPIAMENTE IL PATROCINIO E I C.D. "VECCHI AVVOCATI PART TIME".
Di seguito alcuni spunti.
La Corte costituzionale, con sentenza 311/2009 del 16/26 novembre 2009, incentrata su questione di costituzionalità di legge interpretativa, ha ribadito un principio fondamentale non solo per la valutazione di legittimità costituzionale di leggi interpretative ma anche per la valutazione di legittimità costituzionale di leggi retroattive: la necessità, al fine della legittimità della legge in relazione al parametro interposto (ex art. 117, comma 1, Cost.) di costituzionalità costituito dall'art. 6 della CEDU, che ricorrano "ragioni imperative di interesse generale".
Scrive tra l'altro la Corte, al punto 8 del <<considerato in diritto>>:
" ... occorre rilevare che la Corte di Strasburgo non ha inteso enunciare un divieto assoluto d’ingerenza del legislatore, dal momento che in varie occasioni ha ritenuto non contrari all’art. 6 della Convenzione europea particolari interventi retroattivi dei legislatori nazionali.
La legittimità di simili interventi è stata riconosciuta, in primo luogo, allorché ricorrevano ragioni storiche epocali, come nel caso della riunificazione tedesca (caso Forrer-Niederthal c. Germania, sentenza del 20 febbraio 2003)."
E ancora, al punto 9 del <<considerato in diritto>> (riconoscendo la legittimità della norma al suo vaglio con un ragionamento che non potrebbe farsi con riguardo alla l. 339/03):
"In tal modo, nella specie ricorrono più di una tra quelle «ragioni imperative di interesse generale» che consentono, nel rispetto dell’art. 6 della Convenzione europea e nei limiti evidenziati dalla Corte di Strasburgo, interventi interpretativi e retroattivi."
E' da ritenere, a mio avviso, che le norme del ddl di riforma forense che cancellano diritti già esercitati nella loro pienezza da soggetti quali i praticanti avvocati o i c.d. "vecchi avvocati part time" sono incostituzionali per violazione dell'art. 117, comma 1, e in particolare del parametro di costituzionalità "interposto" che consiste nella ricorrenza di "ragioni imperative di interesse generale" idonee a giustificare la restrizione alla attività professionale in un settore del mercato dei servizi professionali che è "naturalmente concorrenziale", come insegna Corte cost. 189/2001.
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Sul sito dell'associazione dei costituzionalisti si trova uno scritto di Roberto Nania intitolato <<Riflessioni sulla "costituzione economica" in Italia: il "lavoro" come "fondamento", come "diritto", come "dovere">>.
E' una interessante rivalutazione dell'art. 4 della Costituzione, rilevante anche in tema di tutela dei c.d. avvocati-part-time, viste in particolare le considerazioni di Corte cost. 189/01.
Riporto qualche passo dell'articolo:
<<Ancora una citazione di Mortati: “il dovere dell’autorità di procurare lavoro –argomentava l’autore svolgendo l’ipotesi di una interpretazione dell’art.2118 in grado di armonizzarlo con i principi costituzionali- non sarebbe interamente soddisfatto se non si facesse valere anche nel senso di garantire il posto di lavoro in atto fino a quando una causa di interesse generale, obiettivamente apprezzabile, non renda impossibile siffatto mantenimento.
Analogamente la funzione sociale,cui è vincolato il godimento dei beni di produzione, non sarebbe adempiuta se il proprietario dei beni stessi potesse rompere il contratto in modo del tutto arbitrario”.
...
Talune tracce di questa impostazione sono ravvisabili anche nella risalente giurisprudenza costituzionale quando ha tratto dall’art.4 il “diritto a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente e irragionevolmente”( si vedano al riguardo le sentenze n.331 del 1988 e n.60 del 1991). Un postulato questo che non è valso di certo a cristallizzare in termini assoluti la posizione lavorativa -consentendo, ad esempio, il prepensionamento obbligatorio per i lavoratori delle aziende esercenti il pubblico trasporto- ma che ha comunque comportato una verifica di ragionevolezza delle leggi che, in luogo dello strumento dell’esodo consensuale, abbiano optato per l’anzidetta misura di carattere coattivo, specie sotto il profilo dell’effettivo ricorrere dei particolari presupposti atti a giustificarla.
Mentre più univoca e lineare appare la portata precettiva del diritto al lavoro ove venga assunto quale divieto costituzionale nei confronti di ostacoli che vengano frapposti allo svolgimento di un’attività lavorativa: resta emblematica, sotto questo aspetto, la sentenza della Corte costituzionale n.73 del 1992 che, ancorché con specifico riguardo al regime della previdenza forense, non ha esitato -proprio parametrando la ratio decidendi sull’art.4 Cost.- a dichiarare la illegittimità costituzionale della prevista incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità con l’iscrizione ad albi diversi dagli albi di avvocato e procuratore, nonché con lo svolgimento di qualsivoglia attività di lavoro subordinato.
...
Quel che si può aggiungere è che in ogni caso la stessa presenza dell’art .4 porta a respingere recisamente l’ipotesi che, a fronte delle trasformazioni sommariamente evocate, possa risultare costituzionalmente accettabile l’abdicazione pubblica alla funzione di promozione e di sostegno dell’occupazione. Mentre deve ammettersi che possono e devono mutare le modalità di realizzazione di questo compito, in una direzione di maggiore coerenza con i meccanismi che presiedono alle economie di mercato e che trovano oggi anche nella nostra costituzione la loro legittimazione. Sotto questo aspetto, l’accento cade in particolare sulla cura dei processi di formazione e di acquisizione delle professionalità nonché sulla gestione delle fasi di transizione lavorativa; non a caso sono queste modalità che hanno costituito oggetto dell’elaborazione strategica in sede europea e che sono state messe alla base della programmazione degli strumenti finanziari comunitari per il periodo 2007-2013.>>
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OLTRE ALLA DISAPPLICAZIONE DELLA L. 339/03 FONDATA SULLA SUA CONTRARIETA' AL DIRITTO COMUNITARIO, APPARE FONDATA ANCHE LA RICHIESTA DI SOLLEVARE QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA DELLA L. 339/03 PER VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.
Infatti la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sent. della V sezione del 19/7/2007, nel ricorso 69533/01, è intervenuta a riaffermare il principio della certezza del diritto come patrimonio comune di tradizioni degli Stati contraenti, che sopporta eccezioni solo se giustificate dal sopraggiungere di “rilevanti circostanze di ordine sostanziale”.
Il tema è evidentemente collegato alla questione dei diritti quesiti dei c.d. avvocati-part-time, e la questione della possibilità di eccezioni al principio della certezza del diritto per eventuale sopravvenienza di “rilevanti circostanze di ordine sostanziale”, va analizzata in concreto e con rigore, specie dopo l'intervento della Corte costituzionale con sent. 189/2001. Al riguardo dovrà riconoscersi che nessuna circostanza di ordine sostanziale è sopravvenuta a giustificare le cancellazioni d'ufficio degli impiegati pubblici a part time ridotto dagli albi degli avvocati nei quali erano stati iscritti ex art. 1, commi 56 e ss, della l. 662/96, mantenendoci invece iscritti, ad esempio, ministri e sottosegretari di Stato.
E' evidente che -ove non si accetti l'interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 nel senso della salvaguardie dei diritti quesiti- dovrà sollevarsi questione di costituzionalità dell'art. 2 l. 339/03 per contrasto non risolvibile in via interpretativa tra detta norma della l. 339/03 e le norme della CEDU, come interpretate a riconoscimento del principio di certezza del diritto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (tra le altre vedasi la sentenza della V sezione del 19/7/2007, nel ricorso 69533/01) ed assunte come fonti integratrici del parametro di costituzionalità di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione.
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In tema di retroattività impropria delle leggi che introducono trattamenti deteriori dei rapporti di durata, l'assenza della ragionevole necessità di sacrificare l'affidamento è reputata dalla Corte costituzionale (vedi sent. 525/2000) come essenziale condizione per dichiarare l'incostituzionalità di disposizioni legislative che frustrino “l'affidamento dei soggetti nella possibilità di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell'ordinamento in un dato periodo storico”.
Ma, si deve aggiungere, l'affidamento nella stabilità della situazione normativa in essere e la pretesa di stabilità di godimento del diritto già pienamente esercitato devono trovare forme e gradi di tutela di volta in volta diversi.
In altri termini, per vagliare la legittimità di una legge che introduca trattamento deteriore di rapporti di durata, si dovrà valutare non sempre allo stesso modo la ponderazione di interessi di volta in volta operata dal legislatore, e in certi casi si dovrà attribuire maggiore consistenza a quel generico richiamo alla necessità che vi sia davvero una “ragionevole necessità di sacrificare” l'affidamento nella legge, ciò “nel bilanciamento con altri interessi costituzionali” di cui parla Corte cost. 525/00.
La verifica se vi sia detta “ragionevole necessità” dovrà farsi in particolare quando: l’affidamento nella stabilità ha raggiunto un livello di consolidamento elevato; ha particolare rilievo costituzionale la posizione pregiudicata.
Ebbene, sbaglia, in primo luogo, chi ritiene che la l. 339/03 possa, in base alle regole ermeneutiche, essere intesa come disponente salvaguardia del diritto precedentemente goduto dai “vecchi avvocati-part-time” nella forma di un mero triennio di “moratoria” nell'operatività della nuova incompatibilità per i dipendenti pubblici a part time ridotto. Cio' a prescindere, sbaglia chi ritiene che una tale "moratoria", quale modalità di bilanciamento di interessi contrapposti, possa essere costituzionalmente legittima.
Con questa seconda errata valutazione tralascia, infatti, di considerare che, quando viene in gioco il principio dell'affidamento, il bilanciamento di valori e principi richiedibile al legislatore deve tener conto:
a) del “livello di consolidamento … elevato” (secondo la formula usata da Corte cost. 390/1995) cui sia eventualmente pervenuta l'aspettativa in base alla previgente normativa;
b) della natura del diritto che è oggetto d'affidamento e del rilievo costituzionale della posizione pregiudicata. Se infatti la giustificazione della legge deteriore può esser data solo dal perseguimento di un interesse pubblico, è ovvio che la valutazione circa la legittimità della preponderanza assegnata a quest'ultimo non potrà non essere condizionata dal “rilievo costituzionale” della specifica posizione soggettiva pregiudicata.
E infatti:
a) con riguardo al “livello di consolidamento … elevato” dell'aspettativa, nel caso che riguarda i c. d. "vecchi avvocati part time", due elementi hanno portato ad elevatissimo grado di consolidamento della loro aspettativa a poter continuare a fare due lavori: la sentenza 189/01 e il lunghissimo tempo per il quale è stato loro consentito di esercitare la professione (sei anni prima che intervenisse la l. 339/03; 8 anni prima che scadesse il presunto termine per una scelta alternativa tra impiego e professione; ancora anni prima che intervenisse il provvedimento di cancellazione dall'albo; altro tempo prima che una sentenza del CNF li privasse concretamente dello ius postulandi);
b) con riguardo alla natura del diritto che è oggetto d'affidamento e al rilievo costituzionale della posizione pregiudicata, nel caso che riguarda i "vecchi avvocati part time", l'art. 2 della l. 339/03 (se si rifiuta la sua interpretazione adeguatrice proposta in ricorso) pregiudica il loro diritto al lavoro professionale che è un diritto inviolabile di libertà.
Diritto al lavoro professionale che dal 1/12/2009, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, trova un ulteriore rafforzamento in due disposizioni della Carta dei diritti di Nizza che è stata recepita con lo stesso valore del Trattato sulla Unione: l'art. 1 e l'art. 15 della Carta.
Infatti, come afferma Cass., III sez., n. 2352/2010, l'art. 1 della Carta di Nizza (secondo il quale <<La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata>>) “regola il valore della dignità umana (che include anche la dignità professionale)”; mentre l'art. 15 della Carta di Nizza (il quale afferma al comma 1 <<Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata>>) “regola la libertà professionale come diritto inviolabile sotto il valore categoriale della libertà”.
A tali principi occorre conformarsi ove possibile per interpretare le norme della l. 339/03 onde renderle ad essi conformi, salvaguardando il diritto quesito dei "vecchi avvocati part time" a rimanere iscritti.
E ove una tale interpretazione adeguatrice non appaia consentita dalla lettera delle norme, i principi di tutela del lavoro professionale di cui agli artt. 1 e 15 della Carta di Nizza e il principio di sicurezza giuridica riconosciuti anche dalla Corte di Strasburgo (caso Bigaeva, citato), dovranno essere parametro costituzionale per la valutazione di incostituzionalità dell'art. 2 della l. 339/03.
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