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Il 14 aprile 2010 l'assemblea del Senato ha iniziato la discussione generale del disegno di legge di riforma, approvato dalla Commissione giustizia, in sede referente, il 18 novembre 2009 (disegni di legge A.S. 601 Giuliano, A.S. 711 Casson, A.S. 1171 Bianchi, A.S.1198 Mugnai).
Dopo gli interventi dei Senatori Carofiglio (pd), Maritati (pd) e Poretti (pd), l'esame del ddl è stato rinviato al 15 aprile.
Leggi di seguito il resoconto stenografico della seduta n. 359, con evidenziati i passaggi a mio avviso più importanti nei vari interventi ...
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(601) GIULIANO. - Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria
(711) CASSON ed altri. - Disciplina dell'ordinamento della professione forense
(1171) BIANCHI ed altri. - Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare
(1198) MUGNAI. - Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (ore 19,01)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.
Ricordo che nella seduta del 31 marzo il relatore ha integrato la relazione scritta.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Carofiglio. Ne ha facoltà.
CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, una riflessione di tipo generale sul testo di legge che ci accingiamo ad esaminare e a trattare in quest'Aula suggerisce immediatamente l'idea di una tensione fra passato e futuro, fra modernità e vetustà delle strutture degli apparati normativi, competitività di un Paese o ancoraggio dello stesso a retaggi antichi di tipo corporativo, che suggeriscono - volendo evocare una suggestione olfattiva - l'odore di naftalina. (Brusìo).
PRESIDENTE. Colleghi, non sono previste votazioni. Dovremmo chiudere i nostri lavori alle ore 20. L'ultimo iscritto a parlare è il senatore Galperti. Se ascoltiamo in religioso silenzio il senatore Carofiglio, facciamo cosa utile. Nessuno è obbligato a stare in Aula.
CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, la ringrazio per l'aggettivazione.
Come dicevo, il disegno di legge in esame evoca una sequenza di dialettiche, una tensione fra opposti, ed è purtroppo sbilanciato tutto nella direzione - dal mio punto di vista - della zona delle ombre. Si rilevano alcuni squarci di luce ma anche molte ombre e più di quante non ve ne siano nella disciplina che attualmente regola la materia di cui ci occupiamo.
È un testo di legge che si è attirato le critiche di dottrina consapevole, soprattutto dell'Autorità antitrust in molti punti, che segna in maniera vistosa dei passi indietro rispetto alla situazione attuale e soprattutto rispetto agli standard cui noi dovremmo mirare aspirando al posto che in teoria dovrebbe competerci in Europa e nel mondo, standard di modernità.
Siamo oggi in una situazione in cui i più importanti studi inglesi si accingono alla quotazione in borsa, mentre noi al contrario siamo pronti ad approvare norme che, nel migliore dei casi, ci riportano alla prima metà del secolo trascorso.
Registro tre punti di particolare criticità in questo testo normativo. Sono quelli che hanno a che fare: con i giovani e con l'accesso alla professione; con il tema del rapporto fra la professione stessa e la modernità, con particolare riferimento al modo di rendere nota l'esistenza degli studi, la qualità dell'offerta, ossia ciò che, con espressione riduttiva, si suole chiamare la pubblicità, ma che in realtà riguarda la comunicazione dell'offerta professionale; con il tema, infine, solo in apparenza settoriale e tecnico, delle tariffe professionali. Si tratta di tre temi sui quali si registra ‑ a mio modo di vedere ‑ un significativo e non apprezzabile passo indietro rispetto alla situazione attuale, figuriamoci rispetto alla situazione dei Paesi europei più avanzati sul cui piano vorremmo o dovremmo collocarci. È una normativa antieuropea, una normativa che non corrisponde all'esigenza di una modernità evoluta e in evoluzione.
Diciamo qualcosa in primo luogo sulla materia dell'accesso alla professione. Mi verrà consentita una notazione che non ha nulla di strategico, ma che enuncia uno dei tratti in qualche modo corporativi, seppure per un dettaglio, di questa disciplina: con questa nuova normativa, un magistrato amministrativo, un consigliere di Stato o di Cassazione, qualcuno che ha amministrato la giurisdizione, che ha deciso e ha provveduto non potrà più essere iscritto negli albi degli avvocati senza sostenere prima l'esame di Stato con tutte quante le sue pastoie, in qualche caso piuttosto grottesche, come adesso è previsto.
Signor Presidente, sono in controtendenza rispetto ai miei precedenti colleghi - provengo dalla magistratura, come forse qualcuno sa - e sono sempre stato un sostenitore dell'accesso degli avvocati in magistratura, perché sono del parere che lo scambio di esperienze, le commistioni, le ibridazioni migliorino piuttosto che peggiorare la qualità delle offerte istituzionali e professionali. Sarei favorevole a concorsi dedicati per avvocati per entrare in magistratura. Sono favorevole a quello che c'è già nel nostro ordinamento, cioè l'accesso di avvocati in Corte di cassazione. Però con questa normativa i magistrati, ove lo volessero, non possono diventare avvocati. È un dettaglio numericamente insignificante, ma in qualche modo enuncia in maniera rumorosa e vistosa uno dei profili - come dire - spirituali di questa riforma.
Ma tralasciando questa che è veramente materia di dettaglio e che vale più come metafora che come tema di discussione politica e tornando al tema generale dell'accesso alla professione, siamo di fronte ad un impianto normativo alquanto farraginoso, in cui gli ostacoli vengono moltiplicati senza, a mio modo di vedere, migliorare la qualità della selezione; in cui, in contrario avviso rispetto alle opinioni più evolute e a quelle dell'Autorità antitrust, piuttosto che potenziare, come in altri Paesi, percorsi universitari e di accesso accelerato alla professione, si crea un percorso ad ostacoli di straordinaria farraginosità, successivo alla laurea, in cui l'effetto finale non sarà che il rinforzo, la maggior rigidità di un sistema che purtroppo già oggi conosciamo, per cui la professione di avvocato è - e sempre più sarà - riservata ai figli d'arte.
Ciò non è bello, perché alcune delle energie migliori che potrebbero essere adeguatamente trasferite e utilizzate in un mestiere di libertà quale quello dell'avvocatura saranno, come in passato, più che in passato, costrette a rivolgersi altrove, a fronte di un sistema in cui vi è un lunghissimo periodo, privo completamente di garanzie per i giovani, di tirocinio, anzi di tirocini e di esami e di altri esami e selezioni che, se rende più complicato l'accesso alla professione, non rende migliore la selezione di coloro che alla fine giungono a questo traguardo.
Dicevo della comunicazione, della pubblicità, espressione riduttiva che utilizziamo per rendere sinteticamente ciò che pensiamo. Viviamo in una società in cui i profili della comunicazione innervano la sostanza, e non solo la forma, delle cose, definiscono lo statuto di esistenza delle cose; una società nella quale l'uso dello strumento informatico e della rete è elemento strategico per far sapere che le cose esistono. Se non si sa che esistono, semplicemente non esistono. In questa legge, volendo utilizzare un altro elemento simbolico, ciò che ci propone l'esistenza dell'offerta legale è la targa davanti allo studio. Non va bene. Non va bene in un'epoca in cui nei Paesi più evoluti siamo veramente molto, molto oltre.
Insisto a dire che, oltre alle forme di tutti i tipi di comunicazione dell'esistenza di variegate offerte professionali, si verificano diverse e più potenti ed efficaci forme di organizzazione, addirittura di distribuzione, del rischio dell'attività professionale. Eh già, il rischio! C'è una norma che opportunamente prevede l'obbligo dell'assicurazione, ma la sua operatività viene rinviata sine die all'adozione di una non meglio precisata normativa europea, quindi sostanzialmente viene svuotata di significato. Non va bene neanche questo.
Così come non va bene il tema, per come è trattato, delle tariffe professionali. Non va bene neanche il passo indietro, anzi i due o tre passi indietro compiuti, a fronte di articolate critiche, ancora una volta, provenienti dall'Autorità antitrust. Sul punto, l'Autorità antitrust sottolinea ed evidenzia come l'intervento sulle tariffe professionali, con l'indicazione di minimi inderogabili, sia gravemente nocivo del principio di concorrenza e dunque - in una società in cui il principio della liberalità delle professioni sia realmente inteso - della qualità del servizio offerto, oltre che della possibilità per i giovani di accedere in maniera lineare - e non attraverso operazioni di filibusta professionale - ai clienti importanti, vale a dire ai soggetti istituzionali e alle grandi imprese, i più interessati naturalmente a questa materia.
Non è un caso, per enunciare ancora una volta uno dei connotati purtroppo neocorporativi di questa legge, che mentre le tariffe professionali minime sono inderogabili, le massime sono invece derogabili con patto scritto: ma naturalmente, come sappiamo, è il principio che conta.
Credo che non sia questa la direzione in cui dobbiamo andare; ritengo invece che il principio ispiratore, più o meno esplicito o implicito, di questo dettato normativo sia quello di chi cerca di fermare le lancette dell'orologio, anche se in questo modo l'unico risultato che si ottiene è quello di rompere l'orologio, mentre la società va avanti. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maritati. Ne ha facoltà.
MARITATI (PD). Signor Presidente, colleghi, credo che la garanzia dei diritti e della loro tutela giurisdizionale presupponga necessariamente, oltre ad un giudice indipendente, un'adeguata difesa tecnica, addirittura imposta per processi particolarmente delicati come quello penale. Si pensi, nella storia più o meno recente, ai processi contro i capi storici delle Brigate Rosse, in particolare quelli seguiti a Torino dall'avvocato Croce, poi ucciso dalle stesse BR. A dimostrazione del loro rifiuto dell'ordinamento giuridico inteso nel suo complesso e definito borghese, quegli imputati rifiutavano di essere difesi da un avvocato, perché identificavano il sistema giustizia con l'avvocato. Si dovette tentare all'epoca un'interpretazione dei codici tale da poter escludere la necessità della difesa tecnica nel giudizio penale: questa interpretazione - ritengo a ragione - fu rigettata dalla suprema magistratura, perché si riaffermò il principio dell'indispensabilità dell'avvocato in quei processi come in altri.
Analogo problema si pone, in maniera devo dire pregnante, per quanto attiene i settori civile ed amministrativo, con le ulteriori e connesse specializzazioni, se si pensa a come siano mutati negli ultimi decenni i rapporti economici e finanziari, a livello commerciale, societario ed economico tra persone, società o gruppi finanziari appartenenti ed operanti all'interno di uno stesso Stato o in Stati differenti: l'internazionalizzazione del sistema giustizia è ormai una realtà.
L'avvocato è sì il difensore, prima di ogni altro, del suo assistito, ma nel contempo è in sostanza anche il garante del corretto svolgimento dei procedimenti e concorre quindi con il giudice a fare in modo che ogni procedimento giudiziario si svolga in conformità delle procedure di legge. Dovremmo concordare quindi sulla necessità che l'avvocato, fermo restando il suo principale compito di difensore, svolga in sostanza anche il ruolo di «garante di legalità». Per fare ciò, però, la vecchia figura e la vecchia organizzazione dell'avvocato in Italia non bastano più.
Aggiungo che non poche questioni e confronti/scontri che da tempo caratterizzano i lavori del Parlamento, a mio giudizio scaturiscono o sono decisamente influenzati, se non talvolta originati, dalla condizione in cui versa la categoria degli avvocati. Sono presenti nel nostro Paese in numero di gran lunga superiore rispetto agli altri Paesi europei e non appaiono sempre e tutti all'altezza del compito importante loro affidato. È chiaro, quindi, come sia centrale e prioritario dovere dello Stato quello di assicurare al cittadino che gli avvocati iscritti all'albo siano in grado di esercitare al meglio, con rigore e professionalità, la propria delicata funzione, al fine di garantire non solo la migliore tutela giurisdizionale dei diritti degli assistiti, ma anche l'efficace amministrazione della giustizia.
La legge forense - lo ha ricordato il Presidente poco fa in apertura dei lavori - è un regio decreto-legge del 27 novembre 1933. Siamo quindi chiamati a modificare un impianto normativo che nel nostro Paese fu varato nel lontano 1933. C'è la necessità di apportare significativi miglioramenti, una necessità che non può essere ulteriormente procrastinata. È stato in più occasioni ricordato e precisato, durante i lavori in Commissione, che si tratta di una riforma attesa ormai da 75 anni e, aggiungerei, attesa non solo dalla classe forense ma da tutti cittadini.
Pertanto, nella convinzione dell'assoluta importanza della valorizzazione della difesa tecnica ai fini del miglioramento complessivo della qualità della giustizia e della tutela giurisdizionale dei diritti, il Partito Democratico, fin dall'inizio della legislatura, e in ciò proseguendo in un impegno assunto da diverse legislature, ha presentato un progetto di legge in materia, alcune parti del quale sono state riprese dal testo elaborato dal Comitato ristretto e successivamente proposto all'Aula dalla Commissione giustizia. In particolare, la riforma proposta dal mio partito mirava ad attuare pienamente il diritto alla difesa, valorizzando il ruolo dell'avvocatura all'interno del sistema giudiziario, secondo l'indirizzo sancito dal diritto comunitario e dalla giurisprudenza di Strasburgo e Lussemburgo.
Delle molte proposte innovative avanzate nel nostro disegno di legge, si segnalano in particolare le seguenti: attribuzione al Consiglio nazionale forense della competenza ad approvare il codice deontologico, coordinandone le disposizioni con quelle contenute nei codici di condotta degli avvocati di matrice comunitaria; disciplina delle società professionali tra avvocati come società di persone, con la previsione di norme adeguate a tutela del segreto professionale e dei diritti previdenziali dei soci, sulla riga ormai tracciata a livello europeo, come ricordava poc'anzi il senatore Carofiglio; subordinazione della possibilità per l'avvocato di dichiarare il possesso di una specializzazione al previo conseguimento di un titolo di abilitazione specifica, quindi una specializzazione reale, all'esito di un corso apposito; nuova disciplina del tariffario, con previsione di limiti minimi e massimi anche a garanzia dell'assistito; semplificazione delle procedure necessarie al rilascio della procura e alla prova della sua validità, nonché eliminazione dei formalismi eccessivi previsti per la sostituzione processuale, che non siano effettivamente funzionali alla tutela dei diritti dell'assistito e del regolare svolgimento del processo; nuova disciplina dell'accesso all'Albo degli avvocati, con la previsione di un elenco speciale per coloro che svolgano attività incompatibili con la professione e debbano quindi sospenderne temporaneamente l'esercizio (principio delicato sul quale tornerò alla fine di questo intervento); subordinazione del rilascio dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori al previo superamento di un esame teorico e pratico, con la previsione del necessario ed effettivo svolgimento del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori quale requisito indispensabile per la conservazione dell'iscrizione all'albo speciale; previsione dell'aumento del numero dei componenti degli organi consiliari, al fine di consentire loro di svolgere al meglio le nuove funzioni attribuite (ad esempio, il controllo della formazione permanente degli iscritti, che si aggiunge al controllo sul tirocinio e sulle modalità con cui esso viene svolto); valorizzazione del merito e della effettiva preparazione teorico-pratica del tirocinante ai fini dell'accesso alla professione; nuova disciplina dell'esame di abilitazione con una preselezione per test e una maggiore selettività delle prove; nuove norme in materia di procedimento disciplinare (altro aspetto quanto mai delicato), con l'attribuzione della competenza, relativamente al giudizio disciplinare, a commissioni distrettuali (che in tal senso sostituirebbero i consigli dell'ordine nel controllo disciplinare), le cui decisioni possono essere impugnate dinanzi al Consiglio nazionale forense. La pronuncia di tale organo sarà infine appellabile (come avviene oggi) dinanzi alle sezioni unite della Cassazione.
Come già accennato, talune parti di questo nostro disegno di legge sono state sostanzialmente recepite dal testo approvato dalla Commissione, con particolare riferimento ai profili relativi all'adempimento degli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti; all'iscrizione all'albo degli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza; a talune specifiche prerogative del Consiglio nazionale forense; alla nullità degli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia; alla sostituzione in udienza; alla sospensione dall'esercizio professionale; alla cancellazione dall'albo; all'applicabilità ai praticanti delle norme disciplinari previste per gli avvocati; alla frequenza dei tirocinanti alle udienze.
Se sotto questi profili dunque può certamente condividersi - e lo condividiamo - il lavoro del Comitato ristretto e della Commissione, sotto altri aspetti esso è decisamente carente e non coglie alcuni dei propositi di riforma suggeriti dal PD, che sono tuttavia necessari per migliorare davvero la qualità del sistema-giustizia, con particolare riferimento ai temi della retribuzione per i tirocinanti, dei minimi tariffari, del sistema delle incompatibilità, della valorizzazione del merito e della ridefinizione dell'esame di abilitazione. Sono tutti punti cruciali e caratterizzanti, sui quali torneremo ad offrire il nostro contributo attraverso gli emendamenti.
Pensiamo a quanto sia delicato il tema della corretta definizione delle incompatibilità. È un punctum dolens, ma i colleghi della maggioranza, soprattutto coloro i quali hanno maggiore sensibilità ed esperienza anche per aver praticato e continuare a praticare l'attività forense, dovrebbero riflettere con molta serenità. Pensiamo ad un avvocato che acceda al ruolo ed alle funzioni di parlamentare, se non addirittura di componente del Governo, che vada nelle Commissioni parlamentari o interparlamentari, ovvero che assuma il compito di presiedere organismi economici, finanziari o di alta dirigenza di strutture pubbliche regionali o nazionali. Compiti questi che comportano un potere ed una capacità da porre l'avvocato in una condizione di obiettiva, potenziale possibilità di influenzare il corso regolare dei procedimenti, quando nello stesso tempo egli svolga la duplice funzione. Mi rendo conto che tocchiamo punti delicati e interessi di particolare rilievo ma dobbiamo farlo, amici della maggioranza.
Così come si sarebbe dovuto riflettere con maggiore attenzione in ordine ai rischi che comporta, sul piano generale, la mancata previsione di un adeguato sistema di incompatibilità: le troppe leggi ad personam non sono forse il frutto della ormai consolidata commistione tra il ruolo di avvocato e quello di parlamentare?
Consentitemi la franchezza. Lungi da me la benché minima intenzione di sfiorare solamente la rispettabilità dei colleghi interessati, ma vi chiedo: non percepite alcun disagio nel momento in cui avvocati difensori in piena attività, come difensori per esempio del Presidente del Consiglio dei ministri o di altri eminenti e potenti personaggi del sistema politico-istituzionale del Paese, svolgendo le funzioni parlamentari, presentino e sostengano in Aula o nelle Commissioni disegni di legge che servono innanzi tutto ed immediatamente - anche se non in maniera esclusiva - a risolvere problemi inerenti a processi in pendenza o a carico proprio dello stesso Premier o di altri potenti suoi collaboratori?
Sono questi i profili che il disegno di legge non ha il coraggio di affrontare e che pertanto non ci consentono di condividerne appieno l'impianto, nella convinzione che il tema della riforma dell'avvocatura sia un tema centrale per la giustizia su cui si gioca una sfida per il Paese, che trascende le sole categorie professionali direttamente interessate, per coinvolgere invece la generalità dei cittadini e l'effettività della tutela dei diritti.
Per queste ragioni, noi ci rivolgiamo alla maggioranza di Governo affinché rifletta e perché non si perda questa grande occasione storica di una riforma che sia veramente tale ed adatta a soddisfare gli interessi superiori della giustizia nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poretti. Ne ha facoltà per venti minuti.
PORETTI (PD). Signor Presidente, lei sottolinea che ho a disposizione venti minuti, ma non è che sono un caso singolare: è una delle poche occasioni in cui quest'Aula si trova a discutere senza avere i tempi contingentati, quindi ciascun senatore può liberamente intervenire fino ad un tempo massimo di venti minuti. Non bisogna essere obbligatoriamente prolissi, anzi, la sintesi spesso è un buon dono; ciò non vuol dire che se occorre argomentare maggiormente le proprie tesi e vi sono motivazioni che spingono ad intervenire, credo che questa sia una delle poche occasioni dove il non contingentamento dei tempi dà a quest'Aula l'occasione di essere davvero Parlamento, nel senso di poter parlare ed intervenire sull'argomento.
Stiamo discutendo della riforma dell'ordine forense. Riforma forse è una parola che mal si addice al testo che andiamo ad esaminare; controriforma forse già potrebbe essere più idoneo come termine. Perché dico controriforma? L'accenno alla data del testo che andiamo a rivedere ormai lo abbiamo già fatto.
Se consultiamo il dossier del Servizio studi del Senato, si nota come l'Italia arrivi ben ultima nel rivedere un testo di legge che risale al 1934. Se guardiamo la prima parte del dossier elaborato dal Servizio studi del Senato, vediamo come i Paesi a noi vicini e membri, come noi, dell'Unione europea siano intervenuti in altri anni: l'Inghilterra e il Galles nel 1990 e nel 1999. Nel 2004 si tutelano ulteriormente i consumatori, quelli che poi si rivolgono agli avvocati. La Spagna ha delle leggi del 1995, ma interviene anche nel 2001 con lo statuto generale dell'avvocatura spagnola; la Francia ha una legge del 1971, ma sopravvengono ulteriori modifiche nel 1991, nel 2004, nel 2005; la Germania interviene in materia nel 2007.
Noi nel 2010 incredibilmente facciamo un'operazione che, secondo me, ha quasi del grottesco perché è quasi una parodia del regime fascista. Nel 1934 c'era il fascismo e c'era Mussolini che decideva di ordinare, dirigere e gestire la società dei fasci e delle corporazioni e, in qualche modo, di indirizzarla. Nel 2010 abbiamo una situazione praticamente inversa, dove i fasci e le corporazioni - in questo caso gli ordini - dettano la legge al Parlamento. Non lo dico io, ma il relatore Valentino che è intervenuto in Aula la scorsa settimana dicendo: «È accaduto qualcosa, signor Presidente, che a mia memoria - ormai da qualche anno siedo in questi banchi - non ricordo sia mai avvenuto prima.
Addirittura il Consiglio nazionale forense, l'organo istituzionale più alto dell'avvocatura, ha ritenuto doveroso e opportuno - questo ci lusinga molto - prendere una intera pagina di grandi quotidiani a tiratura nazionale per dire che il documento licenziato dalla Commissione giustizia del Senato, riguardante il nuovo ordinamento forense, è apprezzabile e condiviso, un documento del quale si auspica la celere definizione. Reputo questo un motivo di grande soddisfazione».
Io, invece, non reputo motivo di soddisfazione il fatto che un ordine ci consegni un testo e noi, come Parlamento, lo prendiamo, lo recepiamo e ne facciamo una legge. Nel frattempo, infatti, la Camera dei fasci e delle corporazioni è stata abolita e siamo in uno Stato democratico (forse sarebbe più adeguato in questo caso definirlo partitocratico), facciamo parte dell'Unione europea e poi viviamo in un contesto più aperto. A livello internazionale, quindi, sarebbe forse utile confrontarsi con le altre legislazioni per vedere come gli altri Paesi hanno affrontato questa materia, anche perché nel mondo dei liberi scambi avviene che, nonostante in Italia esistano oltre 220.000 avvocati, andiamo perfino ad importare la consulenza legale dall'estero. Qualche dubbio, quindi, sul fatto che non siamo più negli anni nel fascismo forse ci dovrebbe davvero venire.
Al di là delle date delle leggi che citavo prima, nel dossier del Servizio studi del Senato si trova anche un buon riassunto su come Inghilterra, Galles, Spagna, Francia e Germania affrontino i punti nodali che sono già emersi fino ad oggi. Come è organizzata dunque questa libera professione? Esistono dei professionisti, delle società di persone, ma anche di capitali; esistono dei liberi professionisti, ma anche degli avvocati che svolgono la loro attività come lavoro subordinato. Ciò accade in Inghilterra, in Galles, in Spagna, in Francia ed in Germania, anche se lì le forme societarie sono meno diffuse, poiché non sono previste le società di capitale.
In tutti i Paesi menzionati esiste la possibilità di fare della pubblicità. In Italia, invece, decidiamo che la pubblicità, anima del commercio, in questo caso non si possa utilizzare, perché non si tratta certo di commercio! Basterebbe semplicemente far rispettare la normativa generale in materia di pubblicità, ma sembra che la parola pubblicità sia sconveniente se abbinata al lavoro del libero professionista. Ma perché mai lo è?
Ricordo che è vero che in Italia ci sono tanti avvocati, ma la necessità da parte dei cittadini di avere consulenze legali e supporti di tipo legale e stragiudiziale è enorme, tanto è vero che esistono associazioni di consumatori, patronati, sindacati; addirittura a breve - come certo saprete tutti benissimo - apriranno dei veri e propri negozi, delle botteghe giuridiche con la scritta su strada, con una vetrina: ogni persona entrando vede il tariffario, chiede una consulenza ed esce con la sua consulenza. Gli avvocati dovranno pure chiedersi perché quella consulenza non venga chiesta a loro, ma in un negozio, per strada.
E pensate che la risposta possa essere rappresentata da un provvedimento che chiude l'accesso alla professione? Questo forse poteva accadere nel 1934, ma è il caso di chiedersi se abbia un senso nel 2010.
Scorrendo il dossier del Servizio studi del Senato, ci si rende conto che in tema di tariffe siamo sotto osservazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee da anni. Continuiamo ad accumulare sentenze, continuano ad essere aperte nuove procedure nei confronti del nostro Paese, ma non vi è alcun tentativo da parte nostra di adeguarci alle decisioni assunte da tutti gli altri Paesi europei. L'Unione europea è già intervenuta per ribadire come armonizzare le modalità di accesso e di esercizio della professione forense fra tutti i Paesi, ma noi ci chiudiamo a riccio e poniamo ostacoli e gabelli che lo rendono un percorso ad ostacoli difficilissimo per scoraggiare. Si poteva dire nel disegno di legge che in Italia non deve esistere più di un certo numero di avvocati, stabilendo un numero fisso e dicendo chiaramente che la torta da spartire era quella.
Ma non funziona così. Soprattutto perché in questo modo forse si può tutelare il numero di avvocati a cui si decide di permettere la loro esistenza. Vien da chiedersi: ma facciamo una legge per permettere l'esistenza degli avvocati, o nell'interesse di tutti i cittadini? È così che si tutela un cittadino che ri rivolge ad un avvocato e che vorrebbe avvalersi di un buon professionista? Come fa il cittadino a scegliere, in un mercato così organizzato, il buon professionista? Siamo certi poi che attraverso tariffe uguali per tutti si garantisca un buon servizio? Che disponendo di tariffe minime e di tariffe massime il cittadino sia tutelato? Anzi, mi correggo. Per le tariffe massime prevedete la possibilità che l'eccezione si possa fare, ma non per le tariffe minime.
È abbastanza scontato e banale che qui si vada a toccare l'impossibilità per un giovane avvocato di entrare, di farsi dei clienti e di poter iniziare la sua attività. Sulle tariffe siamo in osservazione dal 2002, da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea di Lussemburgo, eppure continuiamo su questa strada.
Abbiamo, anzi avete esaminato il disegno di legge in Commissione giustizia: anche in questo caso sollevo un dubbio sul metodo, chiedendo se esso fosse davvero di competenza della sola Commissione giustizia. La Commissione lavoro su questo tema davvero non esiste? La professione dell'avvocato non può essere affrontata anche come professione, come lavoro? È un'entità astratta che deve essere esaminata nella sola Commissione giustizia? L'Autorità antitrust vi ha mandato una serie di osservazioni lunghissime e approfondite, ma non c'è stato nessun approfondimento su quelle segnalazioni.
Che cos'è l'Antitrust: un partito di opposizione che non può essere preso in considerazione? Se davvero continuiamo a disattendere completamente e a non prestare mai la benché minima attenzione alle segnalazioni dell'Autorità antitrust, credo sarebbe utile che il Governo e la maggioranza considerino seriamente l'opportunità di abolirla. Altrimenti che utilità ha un'autorità indipendente che viene presa in considerazione solo se esprime un parere conforme a quello della maggioranza e del Governo? Credo che la sua inutilità sarebbe davvero scritta.
Abbiamo trasformato il parere dell'Antitrust in una serie di ordini del giorno, che interviene meticolosamente, articolo per articolo: mi chiedo come il Governo intenderà porsi di fronte a un dispositivo banale, come quello con cui gli si chiede di prendere in considerazione gli appunti che fa l'Antitrust sull'accesso alla professione, sul Consiglio nazionale forense e su quanta potestà di regolamentazione è rimasta in capo ad esso, sulle associazioni multidisciplinari, sulle incompatibilità, sulle tariffe, sulla pubblicità, sulle specializzazioni e sulle rigidità ancora una volta del Consiglio nazionale forense. Mi chiedo se davvero il Governo - e già inizio a sollecitarlo - non ha alcuna intenzione di prendere in seria considerazione tutti questi appunti fatti dall'Antitrust.
Siccome quelli in esame sono disegni di legge di iniziativa parlamentare, e visto che per ora la Commissione parlamentare non ha tenuto in alcun conto tali osservazioni, considerandole come una «letterina» spedita da un qualsiasi cittadino per segnalare alcune criticità di un disegno di legge, mi auguro che almeno il Governo le prenda in considerazione. Non sono particolarmente ottimista, anche perché sappiamo bene che domani, proprio al Ministero della giustizia, sono stati organizzati gli stati generali delle corporazioni. È una definizione forse un po' di parte, ma di questo si tratta, degli stati generali degli ordini professionali e quindi delle corporazioni. Tra l'altro, colgo l'occasione per ricordare che domattina alle ore 10 «Radicali italiani» organizzerà un presidio proprio davanti al Ministero della giustizia contro gli stati generali delle corporazioni, perché le professioni siano davvero libere.
Su questo argomento stiamo preparando degli emendamenti. Tra l'altro, è slittato ulteriormente il termine per la loro presentazione, e mi auguro che ciò sia di buon auspicio, nel senso che si stia iniziando a riflettere su che tipo di disegno di legge si stava predisponendo. Non tutta l'avvocatura, come segnalava il relatore Valentino, è d'accordo sul disegno di legge in esame. Anche se il Consiglio nazionale forense ha avuto il buon gusto di spendere dei soldi per fare pubblicità al disegno di legge in discussione, in realtà non tutti gli avvocati e non tutti i liberi professionisti concordano su tale testo; basta andare su Internet, in particolare su Facebook, per verificarlo. Credo infatti che sia utile aprire quest'Aula alle riflessioni e alle argomentazioni di tanti giovani avvocati che stanno segnalando le criticità del disegno di legge in esame.
Con Irene Testa abbiamo aperto un gruppo e l'abbiamo chiamato «Opposizione radicale in Parlamento contro la (contro)Riforma Forense»; ebbene, ad esso hanno già aderito diversi gruppi. Vi do questa informazione, che non vuol significare che bisogna fare una legge scritta su Facebook: credo tuttavia che anche questi siano appunti utili al dibattito e alla discussione, e che le pagine del Consiglio nazionale forense non rappresentino tutta l'avvocatura e tutti i professionisti. Ricordo che ci sono tanti professionisti non iscritti all'ordine, quindi a maggior ragione bisognerebbe sentirli; ci sono inoltre i poveri cittadini, utenti e consumatori della giustizia, che pure dovrebbero avere voce in capitolo. Al gruppo a cui ho fatto riferimento hanno già aderito: Unione Giovani Avvocati Italiani, con 2.243 contatti (ricordo che per contatti si intendono delle persone); Consulta Studenti Giurisprudenza Ugai, con 810 contatti; Universitari Giurisprudenza Studenti Legge, con 1.969 contatti; Avvocato Legale Avvocati Legali, con 1.080 contatti; Unione Giovani Avvocati Italiani; ForumGiovani Avvocati, con 1.762 contatti; i Giovaniavvocati Praticantavvocato, con 2.024 contatti; Rompiamo il muro.
Con i nostri emendamenti cercheremo di ridurre il danno prodotto dal disegno di legge in discussione, ma il danno sta nell'impianto, sta nell'articolo 2, quando si prevede: "L'iscrizione a un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato". È quindi l'iscrizione all'albo che dà titolo per esercitare, non l'avere studiato all'università ed avere superato l'esame di Stato. È l'ordine che dà la patente per potersi dire avvocato. Si va avanti nell'assurdo quando, all'articolo 22, si legge: «Il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di tutela della utenza...». Come si fa a pensare che un'associazione di avvocati abbia come finalità prevalente quella di tutelare tutti gli altri, tutti quelli che non sono iscritti a quell'ordine? È normale che un ordine, un'associazione, una corporazione tuteli i propri iscritti; non si può pensare che non si tutelino i propri iscritti, ma gli altri, quelli che, caso mai, hanno da presentare delle lamentele. Qualcuno ha mai provato a rivolgersi all'ordine per far presente che un avvocato ha chiesto una parcella esorbitante? Qualcuno ha mai tentato di fare una causa ad un avvocato in questo modo?
È normale che l'ordine cerchi di tutelare i propri iscritti anche perché... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. Senatrice Poretti, deve concludere.
PORETTI (PD). Mi auguro, quindi, che queste ore servano ancora a riflettere e a rimettere in discussione il provvedimento al nostro esame.
PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
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