Segui su www.avvocati-part-time.it TUTTE le tappe parlamentari della riforma forense. Il 15 aprile 2010 l'assemblea del Senato ha proseguito la discussione generale del disegno di legge di riforma forense, approvato dalla Commissione giustizia, in sede referente, il 18 novembre 2009 (disegni di legge A.S. 601 Giuliano, A.S. 711 Casson, A.S. 1171 Bianchi, A.S.1198 Mugnai).
Dopo gli interventi dei Senatori Li Gotti (IdV), Galperti (pd), Ichino (pd), della Monica (pd), Chiurazzi (pd), D'Alia (UDC-SVP-IS-Aut), Divina (LNP), Benedetti Valentini (PdL), l'esame del ddl è stato rinviato ad altra seduta (a dopo la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti che è nuovamente slittato a data successiva all'intervento in Senato del Guardasigilli -previsto per martedi 20-, circa l'esito del suo incontro del 15 aprile con i presidenti degli Ordini vigilati dal ministero della giustizia).
Leggi di seguito, cliccando su "LEGGI TUTTO", il resoconto stenografico della seduta n. 360 del 15/4/10, con evidenziati i passaggi più significativi (secondo il mio personale parere) nei vari interventi ...
Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 360 del 15/04/2010
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza della vice presidente BONINO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,31).
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(601) GIULIANO. - Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria
(711) CASSON ed altri. - Disciplina dell'ordinamento della professione forense
(1171) BIANCHI ed altri. - Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare
(1198) MUGNAI. - Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (ore 10,35)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, era abbastanza scontato che intervenire, dopo oltre settant'anni, sulla materia dell'ordinamento professionale riproponesse antichissime questioni, dibattiti ed opzioni con riferimento all'organizzazione e alla disciplina dell'avvocatura. Così come era inevitabilmente scontato che accadesse con ricaduta sull'impostazione e organizzazione anche di altre professioni: si dice, infatti - ed in parte è vero -, che questo primo intervento del legislatore farà da battistrada anche per la disciplina e l'organizzazione di altre professioni.
Sappiamo benissimo che esiste una concezione o una filosofia che è contraria, con argomentazioni rispettabilissime, all'organizzazione ordinistica della professione, in quanto vede in questo tipo di organizzazione l'espressione dello Stato autoritario che organizza anche il lavoro di professioni, ponendole sotto il controllo statuale. Non è però questa la sede, a mio parere, per affrontare tale tipo di discussione filosofica sul problema, avendo fatto ed operato un'opzione di fondo, ossia la scelta per l'ordinamento cosiddetto ordinistico.
Era inevitabile, muovendoci in questa ottica, che si aprissero un grande confronto e un grande dibattito su come, dopo oltre settant'anni, si intende organizzare, prevedere e disciplinare la professione di avvocato.
Sono perfettamente convinto che, a qualunque soluzione approdi il Parlamento, vi saranno comunque e sempre espressioni di contrarietà. Tutti noi siamo destinatari di quotidiani messaggi che criticano l'uno o l'altro aspetto del tipo di soluzione proposto. Non vi sarà l'unanimità del consenso su alcuna soluzione, neanche sulla più semplice; tuttavia il legislatore ha l'onere di trovare una sintesi e una soluzione ai problemi sollevati.
Non è scandaloso il fatto che la 2a Commissione permanente del Senato, nella sua espressione plenaria ma anche in sede di Comitato ristretto (presieduto e coordinato dal relatore, senatore Valentino), abbia evidentemente cercato l'interlocuzione con la categoria e le organizzazioni di categoria dell'avvocatura in plurime occasioni: il Consiglio nazionale forense, l'Associazione italiana dei giovani avvocati e l'Organismo unitario dell'avvocatura italiana sono stati all'evidenza interlocutori necessari in fase di consultazione e di audizioni. Non siamo stati insensibili ad alcuni suggerimenti, ma non siamo stati neanche recettori passivi di soluzioni. Le proposte - peraltro, in molti casi, antiche e sedimentate nel tempo e a noi già note - sono state vagliate, verificate ed incastonate in un disegno globale di riforma. Si è quasi rimproverata, invece, una posizione passiva della Commissione giustizia, che sarebbe stata quindi il «braccio armato» dell'avvocatura.
Ho condiviso il percorso faticoso svolto in Commissione, e anche l'approccio che si è scelto, quello dell'ampio confronto aperto con il mondo dell'avvocatura e dei consumatori, e poi la difficile ricerca di un lavoro di sintesi, non compromissoria, ma di superamento delle posizioni contrapposte, in una visione hegeliana della dialettica.
Siamo partiti da una situazione che tutti conosciamo, anche se difficilmente ammettiamo: oggi la formazione dell'avvocato è modulata sulla patologia del sistema, in quanto la patologia si è così diffusa e sedimentata da diventare normalità. L'avvocato si forma sulla patologia; il sistema soffre e l'avvocato si adegua al sistema, cercando di utilizzare tutti gli strumenti offerti per sfruttare la patologia.
La visione che vorremmo avere è quella di pensare ad una avvocatura in un sistema normale, liberato dalla zavorra delle patologie che lo affliggono. E il sistema normale significa formazione - quindi accesso - e responsabilità.
Si pensi per un attimo come il fallimento del sistema processuale penale attuale sia provocato dal fallimento dei riti alternativi: ecco perché è fallito processo penale. I riti alternativi gravano sull'avvocato, perché gli impongono una assunzione di responsabilità elevatissima. La responsabilità, però, presuppone preparazione, così come l'istituto della mediazione verso il quale andiamo nella riforma del processo civile significa preparazione, formazione. E allora, i punti che si è cercato di mettere a fuoco in questo disegno di legge sono: l'accesso, la formazione, il problema delle compatibilità, l'esercizio effettivo e il sistema tariffario. In proposito, abbiamo inteso difendere il sistema tariffario minimo per tutelare la dignità di una professione e per evitare che le grandi lobby approfittassero della deregolamentazione per imporre prestazioni sottoremunerate. Altri punti sono l'organizzazione societaria dell'avvocatura e il sistema disciplinare.
Mi auguro che siamo riusciti ad individuare delle soluzioni ottimali. Avendo condiviso questo percorso, mi auguro che l'apporto che potrà dare quest'Aula, anche attraverso la fase emendativa, possa migliorare la scelta e l'opzione proposta al Parlamento cui è approdata la Commissione giustizia. (Applausi dei senatori Valentino e Legnini).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galperti. Ne ha facoltà.
GALPERTI (PD). Signora Presidente, come hanno ben ricordato poc'anzi il senatore Li Gotti e ancor prima il relatore, senatore Valentino, si è trattato di un iter lungo, articolato e complesso di questa riforma, che già nelle passate legislature fu soggetta ad alcune iniziative da parte di tutti gli schieramenti. Un iter lungo - ripeto - che ha visto una serie infinita di audizioni, incontri, verifiche e il lavoro attento del Comitato ristretto, che ha portato al testo che oggi dobbiamo esaminare e sul quale dobbiamo deliberare.
Certo, se abbandoniamo l'idea dei professionisti, del «serve ben altro», del «bisogna andare oltre», del «bisogna guardare gli scenari mondiali», e proviamo, invece, a concentrarci su una riforma che tutti coloro che sono stati ascoltati, sia i favorevoli (e sono stati tanti) che i contrari e i critici, hanno riconosciuto necessaria, ci rendiamo conto che, forse, dal 22 gennaio del 1934 al 2010, una parola, tenuto conto dei cambiamenti intercorsi, andava spesa. Se si ragiona su quello che oggi abbiamo davanti dobbiamo provare a individuare un punto di approdo e una possibile risposta agli apprezzamenti e alle critiche a questo testo.
Questioni che chiamano in causa gli scenari del liberismo nel mondo, l'eliminazione degli odi, le corporazioni, lasciamole ad un'altra sede, magari ricordando che, nel frattempo, gli Stati sono entrati nelle banche e hanno salvato le assicurazioni e che, di certo, in una crisi drammatica come questa ci sono state categorie, come gli artigiani e i liberi professionisti, che non hanno avuto - credo giustamente - un euro o un minimo di attenzione: sono stati, cioè, i classici soggetti che interpretano l'autonomia, la libertà e l'esercizio di una professione o di una piccola impresa. Noi che siamo espressione parlamentare di un grande partito popolare vogliamo dialogare - o riprendere a dialogare - con questi settori e cercare di capire, fuori dalla demagogia e dalla propaganda, cosa è utile fare.
Qual è il senso di questa riforma? Ricordava prima benissimo il senatore Li Gotti alcuni punti qualificanti che sono stati oggetto di trattazione, sui quali si è intervenuto e su cui, rispetto ai testi originali, sono stati introdotti miglioramenti e modifiche. Mi riferisco (elencandoli in ordine sparso e non di priorità) al tema più volte discusso della comunicazione e della pubblicità, su come contemperare le esigenze in campo, alla formazione, alla questione della specializzazione, invocata da tanti anni, all'inserimento dell'obbligatorietà dell'assicurazione del professionista come tutela nei confronti del terzo; mi riferisco altresì alla pratica, che potrà essere svolta anche negli uffici giudiziari; all'aver riportato, rispetto al testo iniziale proposto, il potere regolamentare dal Consiglio nazionale forense (CNF) al Governo; alla possibilità di iscriversi anche dopo i cinque anni dall'idoneità, così come sollecitato anche da alcune associazioni di giovani avvocati. Inoltre, rispetto alla prima stesura del testo che regolava in modo forse sbagliato il rapporto con l'università, vi è stata una profonda revisione.
Ho elencato alcuni elementi, ma ognuno di noi potrebbe intervenire per sottolineare o aggiungere qualcosa; in ogni caso, nel merito vi è qualcosa su cui vale la pena confrontarsi.
Secondo il mio punto di vista, ci sono alcune questioni che restano aperte e che scontano la difficoltà di contemperare l'esigenza di tutelare, da un lato, le aspettative di chi fa parte di un ordine professionale e svolge una professione e, dall'altro, quelle di chi ha l'ambizione, la speranza e la voglia di entrarvi. Bisogna cioè trovare una via d'uscita, un punto di equilibrio tra questi due interessi che vanno contemperati e credo che nei prossimi giorni su tale questione occorra ancora dedicare in questa Aula dell'attenzione.
Un tema importante riguarda il mercato, più volte evocato e sollecitato, ma io preferirei parlare di un'attenzione a chi si rivolge a un professionista, in particolare rispetto alle due questioni. Vi è una riserva forse eccessiva in alcuni comparti, come ad esempio quello stragiudiziale, sul quale abbiamo registrato una serie di interventi di protesta, ad esempio da parte di chi svolge attività ex articolo 115 del Testo unico di pubblica sicurezza per quanto riguarda l'infortunistica stradale. Infatti, la norma esclude, fuori dei casi previsti dalla legge, la possibilità dell'esercizio dell'attività professionale di assistenza stragiudiziale per i non avvocati: in proposito, da parte dei soggetti che svolgono un'attività come questa, che ha una sua valenza e determinate soglie di occupazione, ci è stato chiesto per quali ragioni intendiamo sottrarre loro questa attività stragiudiziale, che viene svolta da anni e produce qualche effetto.
Quindi, da un lato vi sono alcuni temi che riguardano l'esclusiva e dall'altro la possibilità di deroga dei minimi tariffari, che nella prima stesura del testo era prevista, laddove, all'articolo 8 (che è poi diventato articolo 12, comma 6, paragrafo b)) si stabiliva la possibilità di derogare ai massimi e ai minimi. Successivamente, con un emendamento è stato tolto il riferimento ai minimi e lasciata soltanto la possibilità di deroga ai massimi. Quindi, senza riprendere la discussione sul patto di quota-lite, che mi pare abbia trovato una soluzione definitiva nei lavori di Commissione, ritengo tuttavia che riconsiderare un'apertura sulla possibilità di stendere un patto tra il cliente e l'avvocato in cui si possa derogare ai minimi tariffari sarebbe un'apertura realistica e oggettivamente interessante rispetto alle questioni e al dibattito che è iniziato anche in questa sede.
L'altra questione, invece, riguarda i giovani, chi in qualche misura si attende, lavora, è impegnato per poter iniziare l'attività che ha immaginato essere quella della propria vita. In merito sono quattro o cinque le questioni delle quali, con uno sforzo aggiuntivo, quest'Aula potrebbe riconsiderare alcuni passaggi ed arrivare con una leggerissima torsione ad una conclusione soddisfacente. Mi riferisco, innanzitutto, al compenso per i praticanti - problema sollevato più di una volta - facendo magari, anche in questo caso, una distinzione per chi ha già superato il primo anno o distinguendo in base all'attività che si svolge nello studio o, ancora, in base allo studio in cui si fa pratica. Sarebbe però opportuno dare un segnale di attenzione a questo aspetto, prevedendo magari di escludere in qualche misura altre forme di lavoro, anche se ciò rischia di aprire una questione delicata; il disegno di legge, comunque, già prevede che il praticantato non rappresenta alcuna forma di lavoro subordinato, ma di certo la previsione di un compenso per questo tipo di attività aprirebbe un'ulteriore problematica. Ad ogni modo, è opportuno dare un segnale a chi svolge almeno da un anno il tirocinio professionale, avendo escluso anche la possibilità di esercitare l'autonomo patrocinio, oggi consentito per chi ha già iniziato l'attività di pratica.
Inoltre, il provvedimento in esame prevede che l'iscrizione al registro dei praticanti sia subordinata al superamento di una prova di ingresso selettiva da affrontare, quindi, dopo il conseguimento della laurea. Abbiamo già reimpostato nel bene o nel male la questione della prova selettiva con modalità informatiche, ma immaginare che anche dopo avere conseguito una laurea ci si debba sottoporre ad un test per iniziare un'attività di praticantato mi sembra una previsione eccessivamente penalizzante.
Affronto infine l'aspetto dell'incompatibilità con altre forme di lavoro. Abbiamo già escluso durante l'esame in Commissione la possibilità che la pratica possa essere rapportata al lavoro privato. Resta in piedi il problema della relazione tra l'attività di pratica professionale e qualunque forma di rapporto pubblico, questione su cui preannuncio la presentazione di uno specifico emendamento. Non credo che fare il collaboratore part-time per un parlamentare o il bibliotecario nella propria circoscrizione o tenere un rapporto di consulenza assai parziale possa scontrarsi con la possibilità di fare pratica; anzi, dovrebbe consentire a tutti quei giovani che non hanno le spalle coperte o studi professionali dietro di sé di entrare in questo mondo professionale conciliando veramente l'attività di praticantato con la possibilità di avere al tempo stesso qualche risorsa per poter raggiungere questo obiettivo.
Credo che prestare attenzione anche a questo aspetto, in aggiunta alle altre considerazioni, possa in qualche misura consentirci di licenziare un testo che, seppure in una unanimità impossibile da raggiungere, potrebbe dare una risposta soddisfacente nel contesto attuale.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ichino. Ne ha facoltà.
*ICHINO (PD). Signora Presidente, colleghi, non ho partecipato all'elaborazione del testo di questo disegno di legge, né al lavoro del Comitato ristretto; quindi, intervengo su questa materia dall'esterno rispetto al lavoro parlamentare già svolto, ma dall'interno rispetto al ceto forense, cui appartengo ormai da oltre 30 anni. E intervengo per manifestare la preoccupazione principale, per quel che mi riguarda, la preoccupazione per il prestigio di questo ceto, di questa professione. Un prestigio che io vedo insidiato pesantemente, anzi - direi di più - compromesso ormai da molto tempo da alcune figure, se vogliamo stereotipi, che purtroppo corrispondono a molta parte della realtà di questa professione e che certamente non giovano, anzi pregiudicano gravemente la sua credibilità.
Vi è innanzitutto lo stereotipo dell'azzeccagarbugli, dell'avvocato causidico che si esprime con formule verbose, abile nel produrre ipertrofie testuali e normative; poi c'è la figura del professionista rapace, del rapporto professionale come trappola economica pericolosa per il cittadino e per l'utente. Questa è un'immagine dell'avvocato molto presente nella visione del cittadino comune, dell'uomo della strada; dobbiamo starci molto attenti e predisporre misure che tolgano spazio a questa figura. Dobbiamo considerare attentamente, infine, l'immagine del ceto forense come casta, come gruppo chiuso, privilegiato, gerontocratico e impermeabile al nuovo, inaccessibile alle nuove generazioni.
Mi chiedo e vi chiedo: questo disegno di legge, di cui tutti sanno che è espressione del ceto forense e che è stato scritto da avvocati, quale immagine dà degli avvocati stessi e della loro professione? Quale immagine dà in rapporto a quei tre stereotipi che nuocciono gravemente al prestigio della professione? La mia impressione è che questo disegno di legge nuoccia gravemente sotto tutti e tre i profili, dal punto di vista di tutti e tre quegli stereotipi.
Cominciamo dalla verbosità e dall'ipertrofia normativa. Se c'è un compito che dovrebbe caratterizzare il buon giurista, quel compito dal «Corpus iuris» di Giustiniano in poi dovrebbe essere quello di rendere il più possibile chiaro e leggibile il diritto, la formulazione della norma, di sfrondare la legge di tutto ciò che è superfluo e che, in quanto tale, genera incertezza ed è «sabbia negli ingranaggi». Questo significa, innanzitutto, che nella legge non si deve dare alcuno spazio a espressioni retoriche e prive di contenuto pratico. Questo ci insegnano i maestri del diritto. Allora, io chiedo ai colleghi senatori, ma anche ai colleghi avvocati che hanno contribuito a stendere questo testo: che significa dire - come leggiamo all'articolo 1 - che l'ordinamento forense «valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità delle persone»? Questa è una frase che, nel caso migliore, è priva di senso e, nel caso peggiore, dice invece qualcosa di profondamente sbagliato e cioè che l'ordinamento e il suo organo, che è l'Ordine degli avvocati, è lì per promuovere gli interessi economici della professione. Ma questo è compito di un sindacato o di un'associazione professionale; e da 60 anni a questa parte di sindacati unici imposti dalla legge in Italia non dovrebbero più essercene. Dal 1943 l'ordinamento corporativo è stato abolito e la Costituzione non consente allo Stato di imporre a un intero ceto professionale un'associazione per la promozione degli interessi economici di una categoria.
Guardiamo anche ad altre norme, come, ad esempio, l'articolo 5, sul segreto professionale. Colleghi, c'è una norma chiarissima, distillato di secoli di cultura giuridica penale e civile, l'articolo 622 del codice penale, che definisce tutti gli aspetti del segreto professionale: il campo di applicazione soggettivo; le persone che vi sono soggette, tra cui, ovviamente, per primi, gli avvocati; l'ambito oggettivo delle norme protette dal segreto professionale, che non sono tutte le informazioni che possono essere conosciute in occasione di un rapporto professionale, ma quelle su cui c'è un interesse meritevole di tutela al riserbo, alla non diffusione; la giusta causa di rivelazione, che è il cuore della norma, del contemperamento tra interesse alla conoscenza delle informazioni e interesse del singolo soggetto al segreto. L'articolo 5 interviene su questa materia, in modo grossolano, creando dei pasticci normativi che non ho qui il tempo di illustrare - ne discuteremo quando lo esamineremo - ma che sono, vi assicuro, inestricabili. Innanzitutto - mi chiedo - che bisogno c'è di aggiungere cinque commi su questa materia, dal momento che l'articolo 622 la disciplina già perfettamente? Viceversa non rischiamo, sovrapponendovi una norma scritta oltretutto malissimo, che non fa onore alla competenza giuridica degli avvocati, di far sorgere gravi problemi di interpretazione? Anche in questo caso si sovrabbonda di espressioni vacue, retoriche e inutili, come quella che vincola l'avvocato alla «rigorosa» osservanza del segreto professionale. L'obbligo giuridico, o si adempie o non si adempie. È ovvio che l'adempimento debba sempre essere rigoroso. C'è un caso di verbosità inutile e retorica anche nell'articolo 7 dove, nella formula del giuramento, si dice: «mi impegno solennemente ad osservare con lealtà...». Perché se invece fosse un impegno non solenne, l'impegno varrebbe di meno, avrebbe un minore contenuto giuridico? Questo è fumo negli occhi. Questo è un modo di parlare da azzeccagarbugli, non da giurista. Il giurista è chiaro, semplice. Il suo linguaggio è «sì, sì; no, no»; il «rigorosamente» e «solennemente» non sono termini che appartengono al suo linguaggio.
Poi, sempre per rimanere su questo tema specifico, l'avvocato e i suoi collaboratori, dice il quarto comma dell'articolo 5 «non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie - questa idea della "specie" dei giudizi è nuova - su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione». Ma nell'esercizio della professione si può anche venire a conoscenza del fatto che un gatto attraversa la strada o di altre notizie del tutto irrilevanti dal punto di vista dell'interesse al segreto. L'articolo 622 del codice penale definisce in modo molto preciso e rigoroso quali sono le notizie su cui l'avvocato può e deve rifiutare di deporre, ed è perciò esentato dall'obbligo di deporre in giudizio, dalle altre sulle quali questa esenzione non si dà. La disposizione così come è formulata, autorizza l'avvocato a rifiutare di deporre su qualsiasi notizia, allargando a dismisura un'esenzione che non c'è alcun motivo di allargare, se non quello di allentare i doveri civili dell'avvocato, di creare un privilegio processuale al di là di ciò che è ragionevolmente proponibile.
Veniamo al problema, forse il più rilevante dal punto di vista della tutela del prestigio della professione, di cancellare l'immagine del professionista rapace, del rapporto professionale come trappola economica pericolosa per il cittadino. Oggi la situazione è questa. Il cittadino che si rivolge all'avvocato entra in un sistema di rapporti economico-professionali che per il cittadino stesso è pericoloso. Infatti, in caso di contrasto di interessi o di controversia su quanto sia dovuto all'avvocato come compenso per la sua opera, a giudicare di quel conflitto, di quella controversia sono, attraverso il loro Ordine, gli avvocati stessi, vale a dire una delle parti in causa. Questo è il dato attuale e questo è il dato da correggere, non da confermare o addirittura da consolidare, come viene confermato e consolidato nel disegno di legge al nostro esame.
Occorre dar vita a un Ordine degli avvocati che sia posto prioritariamente non a tutela e promozione degli interessi economici della categoria - questa non può, non deve essere la funzione dell'ordine professionale - ma a tutela e promozione dell'affidamento della collettività sulla qualità e correttezza della prestazione forense. Questa è la sua funzione: quella che, sia detto per inciso, occorre mettere al primo posto nell'articolo 1, e non al quarto posto, lettera d), dove attualmente è collocata. Se questa è la funzione dell'ordine, ed è giusto che sia così, allora l'organo che decide sull'eventuale conflitto tra l'avvocato e il suo cliente non può essere un organo composto soltanto da avvocati. È evidente che deve essere un organismo quantomeno composto pariteticamente da avvocati, magistrati e rappresentanti delle associazioni degli utenti, dei consumatori, dei cittadini. Questo è il minimo che come avvocati dobbiamo chiedere all'ordinamento, e oggi al Parlamento. Perché qui sto parlando da avvocato, prima che da senatore. Dobbiamo chiedere ed esigere questo per recuperare prestigio, per spogliarci di quella brutta maschera, costruitasi nel tempo, di professionisti preoccupati di tutelare il proprio interesse prima che l'interesse economico del cliente. Se vogliamo liberarci di questa immagine ingiusta, che non corrisponde al modo di essere reale della stragrande maggioranza degli avvocati, dobbiamo dotarci di organismi preposti a dirimere le controversie strutturati in modo da rispettare il principio di terzietà tra avvocato e cliente.
La terza immagine negativa che grava sul nostro prestigio e della quale dobbiamo liberarci è quella del ceto forense come casta privilegiata, come categoria chiusa, gerontocratica. Onorevoli colleghi, in questo caso i problemi non sono pochi: sono molto numerosi. C'è innanzi tutto il problema di distinguere ciò che è riservato alla categoria degli avvocati e ciò che non è vietato fare a chi non è iscritto all'albo. È evidente - anche se magari opinabile nei dettagli - il motivo per cui l'assistenza in giudizio, con tutto ciò che comporta (accesso alle cancellerie, ai fascicoli giudiziali), deve essere riservata, a soggetti preventivamente selezionati per la loro capacità professionale e sottoposti a un vincolo deontologico, di trasparenza, di correttezza e ad un controllo permanente; nulla quaestio su questo punto. Ma mi spiegate un solo motivo per cui la consulenza stragiudiziale, l'assistenza giuridica che non comporta accesso alle aule giudiziarie, questa attività debba essere riservata soltanto a chi è iscritto all'albo degli avvocati? Mi dite un solo motivo per cui il quivis de populo non possa esprimere un proprio parere su una qualsiasi questione giuridica e non possa farlo anche se è esperto in quel settore non perché avvocato, ma perché se ne è occupato comunque in modo continuativo e professionale?
Se mi rispondete che bisogna che il cittadino possa fare affidamento sulla competenza del consulente, sulla competenza giuridica, vi dico che allora l'intero assetto della disciplina va completamente riscritto, perché oggi noi abilitiamo a dare parere su dieci materie giuridiche diverse avvocati che sono competenti soltanto su una undicesima materia e sanno poco o niente di quelle altre dieci. Lo dico in riferimento a me per primo. Se mi chiedessero un parere in materia penalistica, tributaria o di diritto canonico, e se avessi l'ardire di accettare l'incarico e di fornire quel parere, commetterei un atto scorretto e irresponsabile; ma sarei «abilitato» a farlo dall'essere iscritto all'albo. Su questo terreno, quello dell'assistenza e consulenza stragiudiziale, lasciamo che siano i cittadini liberamente a scegliere di chi fidarsi; e anche a chi vuole svolgere questa attività in modo professionale lasciamo che la possa svolgere: saranno i risultati di questa attività a dire se il suo consiglio è affidabile o non lo è.
Questo è ciò che accade in tutti i campi del sapere umano; e deve poter avvenire anche sul terreno giuridico. Questo è tanto vero che questo stesso disegno di legge consente di svolgere professionalmente questo mestiere, cioè dare pareri giuridici, nella forma del rapporto di lavoro subordinato. Il «giurista d'impresa» è pacificamente ammesso a svolgere questa attività per il proprio datore di lavoro. Se questo è consentito nella forma del lavoro subordinato anche al non iscritto all'albo, perché mai non dovrebbe essere consentito di farlo in forma, che so, di consulenza coordinata e continuativa, piuttosto che libero-professionale? Abbiamo una grande ricchezza di dirigenti esperti in materia di diritto industriale, diritto dei brevetti, di diritto commerciale, di diritto internazionale, che hanno passato una vita a studiare e applicare questi rami dell'ordinamento giuridico, arrivando a saperne, spesso, molto di più degli avvocati. Perché mai dovremmo inibirci nella valorizzazione di questa ricchezza? Perché mai non deve essere loro consentito di smettere di farlo in forma di dipendenti e cominciare a farlo aprendo uno studio di consulenza in materia di diritto internazionale, piuttosto che industriale o dei brevetti? Non c'è un solo motivo al mondo perché questo venga vietato, tranne un malinteso interesse economico della categoria degli avvocati.
Tra le altre chiusure contenute in questo provvedimento vi è l'aggiunta di cavalli di Frisia contro l'accesso dei giovani. Addirittura è previsto l'esame di accesso al tirocinio. Vi è un incremento degli ostacoli che fa dell'accesso alla professione una gimcana difficile e costosa anche sul piano burocratico; ostacoli formali prima ancora che sostanziali. Anche questo è profondamente sbagliato. Vogliamo rendere più rigoroso l'esame di accesso, o l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo? Facciamolo. Ma concentriamoci su quel passaggio, evitando di porre un insieme di ostacoli intesi soltanto a rendere più difficile ai nostri figli di fare ciò che noi abbiamo potuto fare accedendo alla professione in modo molto più facile.
In conclusione, chiedo che questo impianto venga profondamente riveduto non tanto e soltanto - seppure dovrebbe essere la nostra preoccupazione prevalente - nell'interesse della collettività, di una società aperta, ma anche e prima ancora nell'interesse dello stesso ceto degli avvocati: di quelli di oggi e di quelli che verranno. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.
*DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, continuo a contestare non solo il merito della riforma, per i motivi che di seguito spiegherò, ma anche il metodo, che secondo me è caratterizzato da una scarsa volontà di ascolto su temi di rilevante importanza e soprattutto di recepimento dell'ascolto. Oggi affrontiamo una discussione generale senza che sia ancora scaduto il termine di presentazione degli emendamenti, che provvidenzialmente peraltro è stato prorogato fino alle ore 18 di venerdì prossimo, 16 aprile, dico provvidenzialmente perché la materia presenta particolari complessità e criticità. Inoltre, il ministro della giustizia Alfano ha convocato per oggi, 15 aprile, gli stati generali delle professioni. Malgrado non si conoscano ancora le intenzioni del Governo (il Ministro, a quello che capisco, verrà in Senato martedì prossimo), è prevedibile che la riforma della professione forense sottoposta già da ora all'Aula esemplifichi l'approccio del Governo alla questione delle professioni.
In questo modo si vuole quindi estendere il metodo ad altre categorie professionali, così come riportano gli organi di stampa riferendo quanto annunziato dal Ministro della giustizia in vista degli stati generali convocati oggi, tesi, a quanto si capisce, a dare vita ad uno statuto generale delle professioni (cito al riguardo l'articolo del 13 aprile 2010 de «Il Sole 24 Ore», perché, oltre a notizie stampa, al momento non abbiamo ancora un intervento diretto del Ministro). Ebbene, comprendiamo benissimo che le liberalizzazioni non sono una priorità nell'agenda economica del Governo ma quello che non condividiamo è che si vogliano annullare i provvedimenti riformatori fatti in Italia negli ultimi quindici anni, che, devo dire, non sono stati nemmeno particolarmente stravolgenti della vita economica del Paese, ma che indubbiamente hanno portato degli effetti positivi.
In sostanza, si va verso una controriforma dietro la quale la ragione politica è quella di accreditarsi come interlocutori di un'ampia categoria di professionisti che hanno problemi di agitazioni anche per motivi di sovraffollamento e che sono duramente colpiti dalla crisi. Quindi, con la riforma della professione forense si finirà con il dare un modello per le altre categorie con una giustificazione che è smentita dai contenuti della riforma stessa e dalle numerose critiche avanzate da più parti qualificate (non mi riferisco soltanto alle critiche dell'opposizione ma all'Antitrust, alle varie categorie di impresa, alle stesse categorie professionali degli avvocati, solo apparentemente riuniti in una volontà collettiva di approvazione di questo testo). La giustificazione sarebbe collegata alla difesa dei più deboli, soprattutto per quanto riguarda consumatori e giovani. Secondo gli economisti dell'Antitrust, le tariffe minime, punto focale di questa riforma, facilitano invece la collusione tra gli operatori e costituiscono una barriera all'entrata: due fattori che favoriscono chi è già nel mercato a scapito dei giovani professionisti. Il ministro Alfano, sempre secondo dichiarazioni di stampa, ha detto esplicitamente che l'abolizione delle tariffe minime ha danneggiato i professionisti italiani. Quindi, come giustamente rileva la stampa, per cementare il consenso si rilancia un modello corporativo basato su barriere all'entrata e vincoli di comportamenti. Domando e chiedo anche ai colleghi di maggioranza se proprio di questo il Paese ha bisogno.
Fatta questa premessa, ritengo doveroso evidenziare, essendo stata una delle voci critiche contro questa riforma (che si è tradotta anche in emendamenti già presentati in Commissione e che intendo riproporre e approfondire per l'Aula con il contributo di altri colleghi del Gruppo del Partito Democratico, lo dico per chiarezza e coerenza), che il testo sottoposto alla Commissione giustizia nel suo complesso dopo la prima elaborazione del Comitato ristretto è stato poi fortemente rimaneggiato, anche in virtù di numerosi emendamenti che sono stati presentati dal Partito Democratico e dalle opposizioni.
Il testo rispecchia in parte la proposta del Consiglio nazionale forense, ma, se possibile, per alcuni aspetti la peggiora. Tuttavia la filosofia di fondo che ispira la proposta di riforma della professione forense oggi alla nostra attenzione è sostanzialmente quella che molti anni fa ispirò la legge professionale, attualmente in vigore da oltre settant'anni. Quell'impianto è ancora ritenuto valido e la proposta di riforma rappresenta un blando tentativo di adeguarlo alle mutate condizioni sociali.
Il risultato è una normativa che, se nel lessico può anche apparire moderna, come si è detto da parte di alcune associazioni di avvocati, con uno sforzo di fantasia, nella sostanza invece rimane permeata da una visione estremamente tradizionale e tradizionalista della professione di avvocato.
Non so se sarà possibile con gli emendamenti ripercorrere la linea di un'intera riforma, ma certamente sarà possibile dare una linea chiara per il Partito Democratico.
Ciò che nell'immediato maggiormente richiamava l'attenzione dell'intera Commissione, quando è stato sottoposto il primo testo approvato, era prima di tutto la previsione e quindi l'accettazione di un potere regolamentare diffuso in capo al Consiglio nazionale forense, senza effettivi limiti, se non dal punto di vista formale e non sempre. La scelta di riservare questa potestà regolamentare al Consiglio nazionale forense era sostanzialmente motivata in un'ottica totalmente autoreferenziale.
Su questo punto ci siamo spesi, non soltanto noi del Partito Democratico: la stessa maggioranza, insieme anche al relatore, ha presentato emendamenti cercando di sottrarre quantomeno al Consiglio nazionale forense questo potere centrale e questa possibilità di emanare, con regolamento, una disciplina che finiva per integrare la legge e che non si capiva da quale fonte normativa potesse derivare.
Tuttavia, se il potere regolamentare è stato in parte riportato, secondo il metro di norme e poteri, al Ministro della giustizia, il problema non è completamente risolto, come giustamente osserva ancora l'Antitrust, anche dopo gli interventi modificativi.
Un'altra norma che mi aveva profondamente colpito era quella che prevedeva che comunque il testo di questa riforma abolisse tutte le altre normative esistenti e avesse un carattere di specialità assoluta, caratteristica che non avevo mai riscontrato in un atto normativo, anche perché le singole disposizioni che vengono abrogate devono essere coordinate. Sinceramente con questo sistema si poteva abrogare di tutto, perfino disposizioni importanti nell'ambito delle procedure penali, civili e amministrative, senza che si avesse la possibilità di intervenire. Dico questo per comprendere qual era addirittura il profilo iniziale rispetto al quale ci siamo confrontati.
Devo peraltro dire che, malgrado i rimaneggiamenti che abbiamo tentato di fare (e devo anche darne atto, lo voglio dire, ai colleghi della maggioranza, perché spesso il contributo nella Commissione giustizia si risolve in un dibattito, anche costruttivo), i risultati, però, non hanno consentito di affermare che questa riforma sia accettabile; anzi, di questa riforma credo non debbano essere contenti né i cittadini, né i giovani. Siccome noi dobbiamo stare con i giovani, come dice giustamente anche il presidente dell'Antitrust, perché sono anche il nostro futuro, su questo dobbiamo particolarmente investire. Su questo primo punto credo dobbiamo essere fermissimi.
È evidente che la giustizia richiede ammodernamenti e recupero di efficienza nell'interesse dei cittadini ed è quindi indispensabile che la riforma della professione forense sia parte della più complessiva riforma della giustizia. Con questo intendo dire che indubbiamente ci troviamo di fronte ad una riforma complessa, in cui le regole del mercato e della concorrenza, quindi le liberalizzazioni, devono essere comunque temperate anche in rapporto alla funzione che nel nostro ordinamento ha l'avvocatura, nel momento in cui viene chiamata a partecipare alla vita effettiva della giustizia.
Vorrei ricordare che gli avvocati fanno parte dei Consigli giudiziari. Per chiarezza dirò che i Consigli giudiziari nelle sedi di corte d'appello, composti da magistrati e avvocati, determinano le tabelle degli uffici giudiziari, cioè i tempi della giustizia. Voglio dire che gli avvocati sono parte integrante del sistema giustizia nel momento in cui, per i loro meriti, vengono chiamati a far parte, tramite concorso, della Corte di cassazione. Fanno dunque parte del Consiglio generale della Corte di cassazione e soprattutto hanno una funzione pubblicistica che non può essere negata nel nostro sistema. L'attività difensiva, nell'ambito del processo penale, si svolge anche attraverso l'acquisizione di informazioni che gli avvocati possono ricavare dai testimoni e persino dai testimoni di giustizia, cioè dai soggetti sottoposti a programmi di protezione speciale. Quando verbalizzano, ovviamente, devono attenersi alla verità ma di fronte a questo fatto hanno poteri di certificazione e possono produrre gli atti direttamente davanti al giudice.
Non possiamo dimenticare tali aspetti e questo è uno dei motivi per cui ho sempre sottolineato che la riforma dell'avvocatura doveva andare di pari passo con la riforma della giustizia perché non possiamo prescindere da una valutazione congiunta dei due aspetti. Se non ricordo male, anche l'Unione delle camere penali, nel momento in cui ha svolto il suo congresso sulla riforma della giustizia penale, trattando il problema della riforma dell'avvocatura, ha sottolineato la necessità che tale riforma andasse di pari passo con quella della giustizia.
Ciò detto, ed essendo indispensabile che la riforma dell'avvocatura preveda la costruzione di una vocazione professionale tecnicamente attrezzata e consapevole del proprio ruolo, ciò non significa che non si debba investire sui giovani. In sostanza, l'avvocatura deve essere messa in grado di agire con elevata professionalità e competenza e la riforma attesa da molti anni deve adeguare le strutture della professione alla realtà sociale ed economica.
Ritengo che non si possa rischiare che una riforma così attesa sia sbagliata. Attendere settant'anni per una riforma e costruirne una sbagliata, secondo me, è molto peggio che rinunciare alla riforma stessa per poter riflettere più approfonditamente su di essa. Credo che questo lavoro sia mancato, l'ho detto più volte in Commissione, perché il lavoro del Comitato ristretto - che certamente ha svolto la sua attività giustamente investito di questo compito dalla Commissione - ha impedito all'intera Commissione giustizia di partecipare all'elaborazione del testo e di ascoltare le voci delle persone convocate in audizione. Tra l'altro queste persone rappresentavano solo le categorie professionali degli avvocati ed è stata invece rigettata la richiesta di ascoltare, dopo che il testo era stato sottoposto al Comitato ristretto, l'Autorità garante della concorrenza e cioè Catricalà, il presidente dell'Antitrust. Ciò mi sembra espressione di una chiusura e una fretta che non sono assolutamente giustificabili.
Aggiungo che, sempre secondo la linea che mi sono preposta, occorre consentire la piena attuazione del diritto alla difesa, garantendo il massimo di autonomia nell'esercizio del mandato, secondo gli indirizzi affermatisi nel diritto comunitario e nella giurisprudenza di Strasburgo e Lussemburgo che concepisce la professione forense quale servizio nell'interesse della collettività e dei singoli.
Bisogna anche preparare questa libera professione così importante in maniera adeguata ad applicare le regole della concorrenza indicate dalle norme comunitarie, pur nel rispetto della deontologia e dell'offerta di un qualificato servizio per i cittadini.
Questa riforma, dunque, deve contemperare molte esigenze, coordinare le nuove norme con la disciplina comunitaria, evitare che crescano i costi a carico dei cittadini nel ricorso alla giustizia, prevedere una disciplina innovativa nell'accesso alla professione che garantisca un'opportuna selezione dei molti aspiranti e un'adeguata formazione dei nuovi avvocati che consenta ai giovani di sviluppare le proprie capacità prevedendo la retribuzione dei praticanti durante il tirocinio e la partecipazione, possibilmente gratuita, ai corsi di preparazione, imporre poi un'elevata professionalità a tutti gli iscritti con un obbligo di costante aggiornamento attraverso strumenti, anche questa volta, possibilmente gratuiti.
Credo che l'errore di fondo - mi sia consentito dirlo e l'ho detto più volte anche in Commissione ed il collega Valentino lo sa - sia stato quello di voler costruire ad un certo punto specularmente un Consiglio nazionale forense che fosse l'alter ego del Consiglio superiore della magistratura. Questa impostazione è assolutamente sbagliata perché il Consiglio superiore della magistratura è un organo di rilevanza costituzionale, ha delle altre funzioni, e perché il Consiglio nazionale forense, a differenza di quello che afferma, non è un organo di rilevanza costituzionale. Il Consiglio nazionale forense nasce con il regio decreto-legge n. 1578 del 1933 e sopravvive alla Costituzione perché la VI disposizione transitoria prevede che i giudici speciali possano sopravvivere alla Costituzione, peraltro, se vengono disciplinati con legge. Fino a questo momento non è stato fatto; questa è l'occasione in cui si dovrebbe fare, senza però sovraccaricare il Consiglio nazionale forense di compiti che sono promiscui.
Tra l'altro, è veramente singolare che non soltanto si pensi di fare qualcosa di analogo al Consiglio superiore della magistratura, ma rispetto alla categoria della magistratura, che viene presa involontariamente come speculare, non si pensi di fare qualcosa di analogo. I corsi di formazione e la formazione dei magistrati sono gratuiti; esiste una scuola adesso presso il Consiglio superiore della magistratura che dovrà essere trasformata in scuola della magistratura. Tutto questo, invece, non viene calato nella realtà della riforma della professione forense, dove i corsi - mi dispiace dirlo - dovranno diventare qualcosa che, non essendo purtroppo gratuiti e dovendo essere qualificati, darà anche adito ad un business economico su cui bisognerà stare molto attenti.
L'imposizione della professionalità non può passare poi attraverso una discriminazione tra i giovani avvocati e gli avvocati che hanno una media o lunga permanenza nella loro professione e, addirittura, dividerli in due scaglioni. Intendo riferirmi a questa asimmetria che si viene a determinare. Vogliamo dire che gli avvocati si devono qualificare come i magistrati? Tutti i magistrati, anche in Cassazione, anche il primo presidente della Cassazione, sono soggetti ad obbligo di formazione permanente; magari hanno una tale esperienza che ciò sembra quasi ridicolo, ma, in realtà, nessuno è escluso. Noi invece cosa prevediamo? L'accesso dei giovani ad una prova di preselezione per la pratica; l'impossibilità per i giovani di svolgere qualsiasi attività lavorativa mentre fanno pratica; l'impossibilità di essere pagati, quando questo era previsto perfino dal codice deontologico, per cui soltanto chi ha una certa consistenza economica ed anche familiare può sopravvivere a questo sistema. Aggiungiamo che durante il periodo della formazione un giovane deve continuamente sostenere corsi e, se vuole avere delle specializzazioni, inserirsi in un sistema di selezione che, naturalmente, non è gratuito. (Richiami del Presidente). Chiedo scusa, Presidente, vorrei concludere. Mi dispiace di aver superato i 20 minuti, ma è una materia molto complessa.
Chi vuole sottoporsi a specializzazione deve avere quattro anni di professione per poter accedere ad una specializzazione, mentre gli avvocati che hanno un certo numero di anni di professione possono autocertificarla. Questo è veramente e naturalmente non accettabile e discriminatorio.
Vorrei dire, quindi, che molte richieste di emendamenti devono essere necessariamente accolte.
Tra queste - so che la presidente Bonino è particolarmente sensibile al riguardo - vi è quella riguardante le pari opportunità per le donne avvocato e lo Sportello unico per il cittadino.
Ritengo che forse si dovrebbe riprendere una discussione generale anche dopo avere avuto un quadro complessivo degli interventi. Credo comunque che la riforma richiederebbe approfondimenti che non consentono un'approvazione rapida e, se vi fosse il mezzo, il disegno di legge dovrebbe tornare all'esame delle Commissioni. (Applausi dal Gruppo PD).
Signora Presidente, le chiedo di poter consegnare un testo ad integrazione del mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
Saluto ai Sindaci dei Comuni di Wolfsburg e di Popoli
PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna i Sindaci del Comune tedesco di Wolfsburg e del Comune abruzzese di Popoli, con una delegazione dei rispettivi Consigli comunali, che saluto e ringrazio. (Applausi).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 601, 711, 1171e 1198 (ore 11,40)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiurazzi. Ne ha facoltà.
CHIURAZZI (PD). Signora Presidente, io ho concorso, partecipando ed essendo componente del Comitato ristretto, al dibattito svolto nelle sedute di ieri e di oggi, dal quale ho registrato quanto fosse ambiziosa e complessa l'operazione di giungere alla formulazione di un testo per l'Assemblea in una materia delicata, in un contesto difficile e per una categoria cruciale. Infatti, si tratta di una normativa che si inserisce mentre vi è una viva, articolata e forte contrapposizione; il contesto è quello dell'ordine giudiziario in senso lato e della riforma della giustizia. Senza nulla togliere alla funzione delle altre professioni, sottolineo che l'avvocato è titolare di diritti delegati dal proprio assistito e della sua difesa; la sua non è solo una prestazione professionale, ma è anche la tutela di uno spazio e di diritti costituzionalmente sanciti rispetto sia alla materia penale che a quella civile, tributaria o amministrativa.
Tale testo - come è già stato evidenziato - fa da apripista, perché è la prima parte all'interno di un'esigenza più generale di rivedere le normative sugli ordini professionali. Ho un approccio meno preoccupato, pur vivendo nella consapevolezza che il testo proposto non ha l'ambizione di riassumere in sé e di sintetizzare tutto il dibattito svolto; anzi sono consapevole di come il testo del provvedimento abbia escluso molte problematiche e non abbia fornito le risposte richieste. Infatti, come registra il dibattito di ieri e di oggi, permangono differenze di opinione che speriamo possano essere ricondotte a sintesi quando tradurremo le nostre tesi in emendamenti, cioè quando scenderemo nel corpo vivo del testo. Tuttavia, mi sento tranquillo rispetto al dubbio e alla preoccupazione che sia un testo molto sbilanciato nel difendere le prerogative della categoria, perché mi rassicura l'articolo 1. Esso, infatti, affida i regolamenti attuativi dei princìpi contenuti nella norma al Ministero della giustizia.
Nella proposta che stiamo esaminando vi è di più; e questo di più credo non appartenga neppure alla consuetudine e alla generalità della produzione normativa di questo e dell'altro ramo del Parlamento. Si tratta della riserva in virtù della quale lo schema di regolamento proposto dal Ministero della giustizia dovrà semplicemente ricevere un parere dal CNF, che non avrà carattere vincolante; il Ministero inoltre, prima ancora di pubblicarlo e di renderlo attuativo, dovrà sentire la Commissione parlamentare competente: io l'ho immaginato così, e naturalmente ne chiedo conferma ai colleghi. Ho immaginato anche quel luogo come un ulteriore appello, come una prudenza, come un altro appuntamento, non inserito per appagare un bisogno e una preoccupazione, ma come un ulteriore effettivo esercizio che avverrà nella Commissione, in rapporto ai regolamenti che il Ministero della giustizia metterà in campo: in altri termini, sulla storia e le questioni che sono state sollevate, atteso che i regolamenti dovranno disciplinare buona parte delle materie, in quanto il testo è fatto di notevoli rinvii alla materia di cui ci stiamo occupando, ci sarà una nuova attività. Lo dico qui, e l'ho detto anche in via informale ai colleghi e a tutti coloro che hanno manifestato preoccupazione. Così come mi sento di dire che non si tratta - a parer mio - di una riedizione di un testo di legge simile a quello di più di settant'anni fa, cioè a quello del 1934. In coscienza non mi sento di aderire a questa idea, non solo perché il contesto normativo è fortemente mutato, ma perché noto un'impostazione esigente persino rispetto all'ordine. Verificheremo in seguito se abbiamo conseguito fino a fondo gli obiettivi generali di un ordine, di un regolamento, meglio ancora di una normativa che, come è stato nel nostro spirito, per l'approccio che abbiamo avuto e per la fatica messa in campo, non è assolutamente rivolta ad ampliare le prerogative corporative degli avvocati. Ci siamo messi al centro, come era giusto che fosse. E questo testo si pone proprio al centro nel tutelare gli interessi di una utenza - gli assistiti - che prima di ogni altra cosa debbono sapere di rivolgersi ad una categoria di professionisti che è in condizione di garantire qualità professionali e responsabilità nell'esercizio delle proprie funzioni. Poi, naturalmente, affinché questi obiettivi vengano conseguiti, il lavoro fatto ha dovuto mettere in campo uno schema normativo che tuteli non le prerogative economiche dell'avvocato, bensì la sua funzione, la qualità del suo lavoro. È infatti dalla qualità del lavoro che discende un pezzo di buona giustizia anche nel nostro Paese.
Non a caso la formazione è centrale rispetto al testo, dove la troviamo come obbligo e non come alternativa secondaria ed eventuale per chi entra nella professione, per chi vuole iscriversi a una giurisdizione superiore o speciale; si configura cioè come obbligo permanente della propria attività, proprio perché la consapevolezza della delicatezza del compito e della sua funzione meritano e reclamano questo supplemento di impegno che per le altre categorie professionali non è stato messo in campo.
Aspettiamo gli emendamenti; pur nell'anomalia delle procedure, signora Presidente, in cui la discussione generale precede la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, credo che anche il dibattito di ieri e di oggi ci servirà a tradurre in emendamenti più propri la nostre perplessità e le preoccupazioni che circondano il tema e il testo.
Concludendo, in questa parte, sono d'accordo con la collega Della Monica nel ritenere opportuna, dopo quella esercitazione intorno agli emendamenti, alla loro natura, alla loro qualità e alla necessità successiva di coordinarli, l'ipotesi che l'Assemblea possa, ad un certo punto, non giàsospendere i lavori per rinviarli a data da definirsi - come suol dirsi - ma ritagliarsi quello spazio e, se necessario, anche tornare in Commissione con sedute celeri e specifiche per svolgere quella funzione di coordinamento.
Naturalmente, in me e anche nei colleghi vi è l'auspicio che si possa giungere a un testo condiviso, perché sarebbe assai strano che su una materia come questa non si conseguisse l'obiettivo di una valutazione condivisa e di un testo comune, che naturalmente non vale soltanto per la categoria professionale degli avvocati: è infatti un tassello importante dell'intera riforma della giustizia e sarebbe quindi un bel preludio anche per il prosieguo di un dibattito che sulla giustizia appare complesso e difficile.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alia. Ne ha facoltà.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Signora Presidente, il dibattito sulla riforma dell'ordinamento forense che affrontiamo è viziato da due limiti. Il primo riguarda il metodo seguito in Commissione nell'esame di questo testo e quindi l'approdo in Aula dello stesso, con una serie di contraddizioni che restano tali e sono difficili da affrontare proprio per la complessità delle questioni poste con grande certezza da parte di tutti gli intervenuti. Confesso che su questo tema non ho grandi certezze, perché ci sono questioni complesse e dubito che alcune delle soluzioni proposte -quelle contenute nel testo come quelle che invece verranno introdotte anche nel dibattito - possano essere risolutive dei problemi della crisi della professione forense, che è specifica di tale ambito professionale, ma riguarda anche più in generale il sistema delle professioni nel Paese ed è ulteriormente aggravata dalle nostre condizioni economiche, che in questo momento non sono delle migliori.
Il dibattito, dicevo, sconta un primo limite perché si sono date un'accelerata e una rallentata all'esame, alle modifiche e al confronto in Commissione in considerazione della esigenza che il Governo e la maggioranza hanno avuto di dare qualche segnale in tema di riforma della giustizia. Ci si è detti che qualcosa bisognava fare: intanto, quindi, si fa la riforma dell'avvocatura, facendo entrare, attraverso questa, il principio di parità tra difesa e accusa. Di tutto questo nel testo ovviamente non troviamo traccia, ma ciò ha in qualche modo costituito un limite ad un esame più approfondito in Commissione di questioni che meritano di essere affrontate in tutta la loro complessità.
Un secondo limite che dal nostro punto di vista riscontriamo nel dibattito sul tema riguarda la mancanza di una guida e di una proposta da parte del Governo. Lo dico senza polemica e in termini di un confronto costruttivo, che noi abbiamo chiesto: ricordo infatti che abbiamo proposto di spostare il termine per la presentazione degli emendamenti per l'esame in Aula per poter prima ascoltare in questa sede il ministro Alfano, avendo egli dichiarato che c'è tempo, tre anni, per fare la riforma delle professioni, contesto nel quale va inquadrato anche la riforma della professione forense. Ricordo, peraltro, che oggi iniziano gli stati generali delle professioni, chiamati anche loro a dare un contributo a questo dibattito e, quindi, all'arricchimento ed alle modifiche del testo che stiamo discutendo ed esaminando in quest'Aula. Rispetto a ciò, immaginare che il Parlamento e, segnatamente, la maggioranza camminino verso un percorso che poi, senza che ci possa essere quel giusto confronto parlamentare, viene modificato da un cambio di opinione del Governo, anche all'esito del confronto avuto con il mondo delle professioni, ci sembra un modo disorganizzato di procedere. Per questa ragione, noi abbiamo chiesto, non di rallentare l'esame del provvedimento, ma almeno di capire, una volta per tutte, quale sia l'opinione del Governo in materia. Questi sono alcuni limiti che ci portiamo dietro, e ce li portiamo dietro in tutta la loro consistenza, nell'esame in Aula del disegno di legge.
C'è la necessità di una riforma della professione forense? Sì, questa necessità c'è, e per due ordini di ragioni. La prima è di carattere istituzionale. Non concordo con quanti ritengono che l'avvocato possa essere banalmente equiparato a qualsiasi libero imprenditore, piccolo, medio o grande che sia. L'avvocatura, infatti, svolge una funzione costituzionale: garantisce il diritto di difesa ed assolve, quindi, ad una funzione pubblica per la quale sono necessarie una qualificazione ed una specificità. Non partire da questo presupposto non significa mortificare le professioni, ma significa non dare attuazione piena ad un principio e ad un complesso di norme costituzionali che regolano il diritto di difesa e l'esercizio della giurisdizione, in quanto si sottrae alla garanzia dei diritti fondamentali e di libertà dei cittadini un pezzo importante dell'ordinamento. Quindi, l'idea che in questo settore la liberalizzazione debba travolgere tutto, anche la preparazione e la qualità del servizio e della prestazione professionale che si fornisce, è sbagliata ed è un'idea che non ci porta da nessuna parte.
Certo, l'altro elemento che dobbiamo considerare, e che dal mio punto di vista sembra eccessivamente prevalente nel testo che stiamo esaminando, è quello della condizione economica del mercato dell'offerta forense. Sono 230.000 gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, e tale numero cresce annualmente di circa 15.000 unità. Si pone quindi anche un problema legato alla tenuta del sistema previdenziale forense, considerato che sono 145.000 gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense e che anche questo numero cresce, raggiungendo la quota di circa 160.000 unità se si considerano gli esonerati, coloro i quali versano il contributo minimo o chi si iscrive annualmente. Questi dati tendono a squilibrare il mercato perché, a fronte di tale offerta, la domanda, considerata anche la contrazione del sistema economico nel nostro Paese, è molto più limitata.
C'è, quindi, un problema, perché questo aumenta la concorrenza, che non migliora la qualità del servizio che viene offerto e, quindi, la prestazione e l'assistenza professionale, ma determina una minore onerosità della prestazione che viene resa, e non sempre - anzi quasi mai - ad una prestazione che viene remunerata in maniera eccessivamente bassa corrisponde una qualità costituzionalmente adeguata della prestazione forense. Queste sono le due questioni che devono essere affrontate. Dal nostro punto di vista, il testo che stiamo esaminando non fornisce una soluzione equilibrata rispetto a tali questioni.
Credo che una prima considerazione vada fatta; l'hanno fatta la collega Della Monica ed altri colleghi, di maggioranza e opposizione, che sono intervenuti. Ci siamo sempre battuti per affermare il principio della centralità e dell'autonomia del Parlamento. Nel rapporto controverso tra politica e magistratura, abbiamo detto che il CSM può certamente svolgere un'attività di consulenza anche nei confronti del Parlamento, ma su richiesta, e non in via automatica o perché vi siano dei meccanismi legislativi che obblighino il Parlamento a scrivere le leggi sotto dettatura del CSM o delle associazioni di categoria dei magistrati. Se noi fino ad oggi - e lo dico ai colleghi di maggioranza - abbiamo accettato e condiviso questo principio, esso deve valere per tutti, e anche per l'avvocatura.
Non possiamo prevedere in questo testo che ogni atto di natura regolamentare... (Richiami del Presidente). Presidente, il mio Gruppo quanto tempo ha a disposizione? Non voglio polemizzare.
PRESIDENTE. Il tempo non è contingentato, però se lei lo ritiene, le concedo 20 minuti.
D'ALIA (UDC-SVP-IS-Aut). Se non disturbo, vorrei intervenire per 20 minuti, sperando di non tediare i colleghi.
Se accettiamo questo principio, deve valere sempre. In questo testo non vi è un atto che il Ministro della giustizia compie o che il Parlamento compie che non debba avvenire sotto dettatura - con tutto il rispetto per gli avvocati: io sono uno di loro - del Consiglio nazionale forense. Questo organo deve essere sentito e deve essere l'interlocutore principale, insieme agli organismi rappresentativi dell'avvocatura, per il confronto a livello istituzionale nella produzione normativa dei regolamenti che sono funzionali ad una migliore organizzazione dell'attività dell'avvocatura; ma concedere o, anzi, ritenere che tutte le norme e tutte le regole debbano essere scritte al di fuori del Parlamento, riducendo l'organo legislativo a mera istanza di ratifica, mi sembra, proprio in ossequio a quel principio che invochiamo e applichiamo nel rapporto con la magistratura, eccessivo e sbilanciato. Da questo punto di vista, è chiaro che il testo ci appare oltremodo squilibrato.
Lo diceva anche il senatore Ichino prima: ci sono norme ridondanti che ripetono disposizioni che già esistono. È una sorta di testo unico ricognitivo, ma non credo che questo sposti molto sul piano della valutazione del testo. Mi preoccupa di più, ad esempio, la formulazione di alcune norme che, nel definire i principi cui devono ispirarsi alcuni regolamenti delegati (ad esempio, quelli che riguardano la celebrazione degli esami di abilitazione o quelli che riguardano il numero di ore della formazione), sono così rigide da dover essere modificate con un intervento legislativo. Questa è materia che, al di là di principi generali, che bisogna fissare nella legge, deve essere affidata all'elasticità di un regolamento che possa anche tenere conto delle mutate condizioni economiche, culturali, istituzionali e sociali del tempo, che non determinano la necessità, sempre e comunque, di dover legiferare su questa materia. Credo che questo sia un aspetto, sia dal punto di vista metodologico sia dal punto di vista del merito delle questioni, che sarebbe opportuno apprezzare.
Certo, c'è un problema che riguarda l'accesso alla professione. Capisco bene che, a fronte di 230.000 iscritti all'albo, quindi presunti avvocati, oggi gli organismi rappresentativi dell'avvocatura si trovino a dire che, poiché la professione è diventata un ripiego per chi non trova collocazione nel mondo del lavoro con la laurea in giurisprudenza, un freno si deve porre. È un'osservazione giusta, ma dubito che il rimedio sia il migliore. L'idea di far pagare tutto questo ai giovani professionisti e ai giovani avvocati, senza che si faccia distinzione tra chi è meritevole e chi non lo è - perché il testo, da questo punto di vista, secondo me, ha una serie di limiti - non mi sembra buona. Credo anche che alla lunga ciò determini l'effetto di una chiusura del sistema, che non produrrà, nel medio e lungo periodo, benefici in termini di qualità e quantità dell'offerta forense. Dico questo perché penso che l'obbligo della formazione sia giusto: solo che deve valere per tutti, e non solo per i giovani che si iscrivono, che fanno il tirocinio e che si abilitano. Io sono patrocinante in Cassazione. Non è che un avvocato cassazionista, solo perché è iscritto ad un albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, sia di per sé immune, già formato e non abbia bisogno né di formazione né di aggiornamento; oppure, solo perché iscritto all'albo degli specialisti, debba essere in qualche modo immune dall'attività.
Né d'altro canto credo che stia in equilibrio il sistema relativo ai tirocinanti, nel momento in cui prevediamo un sistema di accesso e di selezione così rigido, così inutilmente rigido, a volte, da determinare poi il risultato che questi fortunati - non so se chiamarli così o meno - per due anni non beccano un euro, nel senso che non possono neanche avere un rimborso spese, perché anche questo potrebbe introdurre il tema del rapporto di lavoro subordinato, e quindi chissà che cosa, non possono svolgere alcun tipo di attività e debbono fare un minimo di ore di formazione.
A questo punto, dovendo fare solo lavoro di studio, non potendo lavorare né nel pubblico né nel privato, neanche part-time, per potersi mantenere alla formazione legale, dovendo fare la scuola di specializzazione forense, dovendo fare la formazione obbligatoria e così via, non so quanto dovrà durare la giornata di un praticante, di un neo-praticante. Forse dovremmo allungargliela a 36 o a 48 ore. Non so nemmeno se a tutto questo corrisponderà effettivamente un vantaggio, perché poi il rischio è che solo coloro i quali sono nelle condizioni economiche di poter fare questa scelta andranno avanti nell'attività professionale. Il giovane, quando esce dall'università, deve fare il test preselettivo anche se ha preso 110 e lode e quindi l'università l'ha già formato; deve poi fare un'attività di tirocinio incompatibile con qualsiasi altra attività per almeno due anni; poi può tentare per tre volte (oltre le tre volte deve ricominciare) di diventare avvocato. Ripeto, non so quanti giovani, dopo aver sostenuto gli studi universitari, saranno economicamente nelle condizioni di poterselo permettere. Si corre quindi il rischio che questo possa produrre nel tempo l'effetto di un'ulteriore chiusura e di una selezione non sul merito ma sulle condizioni economiche, il che credo non consenta di valutare positivamente questo aspetto.
Vorrei aggiungere poi, signora Presidente, che sono d'accordo sul fatto che vi debba essere una selezione forte perché, se si deve svolgere un'attività con rilievo costituzionale, è necessario essere preparati; tuttavia, se a questi praticanti non consentiamo di far parte dell'assemblea che elegge il Consiglio dell'Ordine o di far parte dei Consigli dell'Ordine, pur avendone ristretto il numero, e quindi non li coinvolgiamo nella conduzione dell'attività dell'avvocatura, ne facciamo una categoria a parte. Se questo è il senso, c'è un'incongruenza che va in qualche modo sanata.
L'altro aspetto che non ci convince riguarda le tariffe. Su questo argomento confesso di non avere certezze. Nelle cosiddette lenzuolate dell'onorevole Bersani fu introdotta una norma che prevedeva la derogabilità dei minimi tariffari perché ciò consentiva di agevolare il mercato, la libera concorrenza, di avvantaggiare il cliente e così via. Non credo che a distanza di circa due anni e mezzo dall'introduzione di quella riforma si possa dire che questi siano stati gli effetti, per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché, di fatto, i minimi tariffari sono stati sempre violati, nel senso che la prestazione è sempre stata oggetto di una pattuizione paralegale e paratariffaria, soprattutto per i giovani avvocati, e quindi alla fine non è cambiato molto. Questo vale anche al contrario, rispetto alla reintroduzione dei minimi tariffari.
In secondo luogo, non credo che il tema della qualità della prestazione, della minore onerosità della prestazione e del favore nei confronti del cliente si risolva solo ed esclusivamente attraverso un dibattito sui minimi tariffari. D'altro canto, credo sia giusto, ad esempio, che quando i magistrati liquidano le spese di una sentenza debbano rispettare il principio dell'applicazione del minimo tariffario, che in quel caso deve essere imposto per legge; cosa che non viene mai fatta. Non ho mai trovato nella mia attività professionale una sentenza che nel liquidare le spese giudiziali abbia mai rispettato il tariffario.
Certamente l'attuale tariffario è inadeguato, poco trasparente, anzi, non lo è affatto e non consente neanche all'avvocato, non solo al cliente, di avere trasparenza nell'attività che svolge e quindi di dar conto ai clienti di ciò che viene fatto, di quanto viene remunerato a titolo di rimborso spese, delle spese, delle indennità e così via. Su questo tema, ancorare l'intero dibattito esclusivamente sull'esistenza o meno dei minimi tariffari porta solo ad una disputa ideologica che ha poco a che fare con la ristrutturazione del mercato delle professioni e con la liberalizzazione di questo mercato, perché i rimedi fino ad oggi introdotti per la verità non hanno funzionato né quando c'erano i minimi tariffari né quando questi formalmente sono stati eliminati.
Un'ultima considerazione e concludo. Non mi convince l'idea di realizzare un sistema delle professioni sganciato da quello europeo. Non mi convince l'idea che la legge possa stabilire che la formazione fatta in studi legali europei possa avvenire per non più di sei mesi e secondo le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense. L'esempio della Spagna, da questo punto di vista, ci insegna molto, sia in positivo che in negativo.
Dobbiamo riflettere bene sulle cose che facciamo, e pertanto ritengo opportuno un ulteriore approfondimento, in Aula o in Commissione, all'esito delle dichiarazioni del ministro Alfano. Visto che tutti vogliamo una riforma che duri nel tempo, è importante che su questa materia si prendano decisioni con criterio evitando quelle di carattere corporativo che nulla hanno a che fare con l'interesse generale del nostro Paese. (Applausi delle senatrici Della Monica e Poretti).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.
DIVINA (LNP). Signora Presidente, onorevole Sottosegretario, mi rendo conto che si sta propagandando questo periodo come il periodo delle riforme. Penso però sarà molto difficile addivenire a delle riforme se l'avvio è quello al quale stiamo assistendo. Il dibattito, infatti, si incentra più sulle questioni politiche che non su quelle oggettive, ma tutto ciò non ha nulla a che fare con la riforma della giustizia, che è tutta in divenire. Credo si possa convenire sul fatto che nel provvedimento sia contenuto un complesso di disposizioni normative che disciplinano l'ordinamento forense che risale a poco dopo il primo dopoguerra. Settantasei anni di normativa mai organicamente rivista, se non parzialmente con interventi sporadici e disomogenei rispetto al contesto. Il provvedimento non si prefigge neanche il riequilibrio delle due funzioni, difesa ed accusa; sarebbe capzioso voler leggere ciò nel testo. Non vi è scritto niente di simile.
Ma passiamo ad analizzare il percorso che ci ha portato a ciò. Chi oggi a sinistra reputa che il testo che ci accingiamo ad esaminare non risponda alle esigenze del momento o sia inadeguato per le motivazioni che sono state esposte dimentica che la questione è stata affrontata congiuntamente. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che stiamo lavorando su quattro testi normativi, due dei quali presi a caposaldo (uno proposto dal senatore Casson, capogruppo del Partito Democratico in Commissione giustizia, l'altro dall'avvocato Mugnai). Dunque, possiamo affermare che all'interno del testo sono rappresentate diverse posizioni politiche e diverse posizioni di campo che hanno trovato, anche grazie al prezioso intervento del relatore Valentino, un'omogeneità (anche se, tutto sommato, non si basavano su posizioni così difformi).
Come ha detto il senatore D'Alia, bisogna capire quale visione abbiamo della materia. Se, infatti, ci dovessimo limitare alla visione mercantilistica pura - e Bersani, a proposito delle liberalizzazioni, era entrato a gamba tesa anche nel contesto della professione forense - e vedere l'avvocato come un operatore di servizi legali, possiamo farlo. Lasciamo che tutto sia regolato dal mercato ed aboliamo l'albo, la disciplina e tutto il resto (la Spagna ha più o meno intrapreso questa strada), per cui basta ottenere un titolo, una laurea in legge e sarà il mercato poi a selezionare i più bravi e i meno bravi.
Ma la Commissione, il Comitato ristretto e la maggioranza non hanno questa visione della funzione dell'amministratore della giustizia, in questo caso della professione legale. Mi pare che la nostra Costituzione non parli né di ragionieri, né di commercialisti, né di altre funzioni, ma della magistratura e dell'avvocatura: se la giustizia è un diritto costituzionalmente garantito, la funzione dell'operatore della giustizia deve essere intesa come una funzione pubblica. Pertanto, il ruolo sociale che riveste non può essere lasciato alla mercé del mercato.
Mi sfugge chi dei colleghi, per esempio, ha detto che nelle audizioni non si sarebbe richiesta la presenza del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato Catricalà (o egli non vi avrebbe partecipato). Convengo che è bene che sia stato così, nel senso che la funzione istituzionale dell'Antitrust, del garante del mercato, è quella di basare tutto sulla massima concorrenza, pertanto sui prezzi più bassi che la concorrenza spietata o più larga possibile consente: ma noi vogliamo fare della giustizia un mercato libero? Mi sembra che dagli interventi anche dei critici sia emersa la necessità di una grossa professionalizzazione, di una grossa formazione, cioè di una garanzia per il cittadino di mettere in mano (perché di questo si tratta) la propria vita a persone che la sappiano gestire al meglio.
I colleghi radicali, che hanno esagerato, hanno detto (ho preso dei brevi appunti) che torniamo ai fasci, perché sostanzialmente gli ordini non sono così diversi dalle antiche corporazioni. È una visione rispettabile, ma vorrei giocare su questo aspetto: chi dei radicali, dovendosi costruire una casa, penserebbe di mettersi in mano al primo che afferma di essere in grado di costruirla o non preferirebbe, viceversa, rivolgersi ad un architetto o ad un ingegnere (i quali danno una garanzia ed anche la relativa parcella che si andrà a liquidare sarà altrettanto giudicata giusta, equa e ragionevole da un organismo titolato a farlo)? Cioè: a chi va la garanzia? Al cittadino, in questo caso.
Pertanto, anche se questo è un gioco e che il paragone forse rischia il paradosso, rivolgendoci ad un ordine, ad un sistema costituito, normato e regolamentato, otteniamo anche la massima garanzia da parte di chi, incapace in qualsiasi settore di provvedere in modo autonomo, si deve chiaramente mettere in buone mani.
Sono 230.000 - o 240.000, come qualcuno dice - gli attuali iscritti all'Ordine, gli avvocati che esercitano, e mediamente sono 15.000 all'anno i nuovi avvocati che superano gli esami di Stato; possiamo pensare che l'esame di Stato potrebbe anche non servire. A questo punto, immediatamente, ci sarebbero circa 100.000 avvocati all'anno in più; cancelliamo anche i limiti tariffari e lasciamo che tutto venga regolato dal mercato; cancelliamo anche l'Ordine, perché non avrebbe più senso. Chiunque, dotato di media ponderazione, direbbe che qui si rischia di cadere in una giungla, e mi sembra che nessuno lo voglia.
Il senatore D'Alia mi sembra che abbia anche in questo caso esagerato, perché il tirocinio, comparando il vecchio con il nuovo testo, non è poi così diverso. Se vogliamo, critichiamo come il tirocinio viene gestito e normato ancora oggi, lasciato alla libera interpretazione di tanti professionisti, quasi mai remunerato (o lasciando la remunerazione alla buona volontà degli avvocati). Due anni erano previsti precedentemente e due anni restano, con l'obbligo della formazione, di un minimo di ore, eccetera. Mi sembra che non ci siano grandi differenze; occorre semmai stabilire se è giusto che questi due anni debbano rimanere così come sono per questi ragazzi o si possa intravedere una forma di remunerazione proporzionata all'impegno. (Richiami del Presidente). Chiedo parità di trattamento, signora Presidente.
PRESIDENTE. Non c'è problema, senatore.
DIVINA (LNP). Grazie, ma le assicuro che stringo il più possibile.
Ho letto, invece, alcune interessanti innovazioni nel nuovo testo che si propone all'Assemblea; per esempio, in merito ai titoli specialistici: questa è una novità. Non solo vogliamo offrire all'utenza, al cittadino, una generale garanzia di professionalità, ma consentiremo anche che qualcuno, in alcune discipline, possa fregiarsi del titolo di specialista. Chiaramente questo obbligherà a dei percorsi formativi di durata almeno biennale. Verranno pertanto istituite delle scuole, dei corsi di formazione, con un minimo di ore. Li potranno frequentare avvocati con almeno un minimo di esperienza alle spalle, che la legge per adesso individua in quattro anni di attività.
Tra l'altro, la specialità non diventerà una riserva di attività, altrimenti questa sarebbe un'altra limitazione della libera professione, salvo che nelle difese d'ufficio dove, a regime, la specializzazione diventerà obbligatoria: per esercitare la difesa d'ufficio bisognerà avere la specialistica in diritto penale.
La seconda innovazione importante riguarda la sicurezza che si dà all'esterno, con l'obbligo per il professionista di assicurare, come fanno tanti altri professionisti, la propria attività. La mancanza di assicurazione contro la responsabilità civile verrà addirittura configurata come illecito disciplinare.
Il tema delle tariffe è stato ampiamente affrontato. Bersani, come ripeto, aveva un unico obiettivo. Sembrava che le problematiche della disoccupazione giovanile dovessero crollare in un unico momento, in un sol frangente, eliminando tutte le croste, i limiti e i vincoli. Indubbiamente, l'unico motivo dell'immissione di soggetti nuovi in un mercato che probabilmente poteva avere qualche condizionamento era quello di far crollare i tariffari: chiunque avesse voluto mettersi in competizione lo avrebbe potuto fare, ma a scapito di cosa? Mi pare che non abbiamo visto alcun beneficio dall'eliminazione dei limiti tariffari in questi ultimi anni.
Avere un onorario minimo, avere tariffe minime inderogabili credo che dia una garanzia. Sarebbe come in ogni gara d'appalto, dove si prevedono le buste chiuse con i limiti minimi, in cui è la stessa amministrazione che dice: «Tu non puoi darmi quello che ti chiedo sotto una certa soglia, perché altrimenti so già che mi darai qualcosa che non è quello che ti sto chiedendo e che ci sarà qualcosa che non funzionerà». Ogni prestazione o fornitura di bene o di servizio ha un costo minimo. Derogabili, viceversa, possono essere le cifre verso il massimo.
Notiamo, però, questo: è prevista addirittura la prestazione gratuita. Il professionista può anche decidere di erogare la prestazione, in termini volontari, per giustificati motivi, non solo sotto il minimo, ma addirittura a titolo gratuito. Questo non lo si vieta e non lo si limita, anzi lo si prevede addirittura per legge.
Fra le altre cose molto interessanti vi è il fatto che non si vi sia un automatismo collegato all'età per i patrocini davanti alle giurisdizioni superiori. Fino ad ora si poteva ottenere l'iscrizione in questi albi soltanto dopo dodici anni di attività; adesso, se è pur vero che si riduce il tempo ad otto anni, però la si vincola alla frequentazione di una scuola superiore di avvocatura, con lodevole e proficuo impegno. Ci sembra che ciò vada sempre nella direzione di pretendere maggior serietà e professionalità da parte del professionista. Vado a chiudere. Se i fini di questa norma, gli obiettivi che ci si pone sono la qualità della prestazione, la responsabilità e la formazione degli operatori in quanto garanzia della difesa, garanzia di un bene alieno all'ordinamento forense, ma proprio di chi a questo si rivolge, io dico che questa norma è una buona norma, raggiunge fini e obiettivi lodevoli. Sarà un documento perfettibile (vedremo gli emendamenti in che direzione andranno), ma essendo un buon testo, secondo il Gruppo della Lega Nord Padania deve e può essere approvato.
PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione generale alla seduta di martedì.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, io, il collega Legnini e qualcun'altro, come risulta dall'elenco degli iscritti a parlare, dovevamo intervenire in discussione generale. Direi che saluto favorevolmente l'ipotesi di un rinvio della prosecuzione della discussione generale, anche perché chi di noi è abituato a «dirla direttamente» in questo caso la manderebbe a dire. Di solito si dice «io non la mando a dire», mentre qui dovrei farlo perché anche coloro che sono intervenuti hanno preso i loro bagagli e se ne sono andati. Io invece ho ascoltato tutti, anche ieri sera benché non dovessi intervenire.
Ora però, proprio per la natura, diciamo, estemporanea del dibattito e anche perché io sarei chiamato a parlare per il Gruppo di maggioranza relativa su questo argomento, dato che abbiamo ascoltato molti discorsi sostanziosi e coloriti, io ho il dovere, più che il diritto, di dare qualche risposta nel merito.
Dunque aderisco alla proposta di rinvio alle due condizioni che qui prendiamo da galantuomini: la prima è che anche per me valga la regola dei tempi non contingentati e che quindi io possa con una certa larghezza, non dico replicare perché tecnicamente ciò spetta al relatore, ma almeno rispondere a ciò che è stato detto perché abbiamo parecchio da dire; la seconda è che martedì prossimo si possa effettivamente concludere la discussione generale e dunque, prima dell'intervento del Ministro, che peraltro ascolteremo con vivissimo interesse sull'argomento, i residui oratori non siano cortesemente pregati di soprassedere. Noi prendiamo l'impegno a non soprassedere, lo diciamo subito, e quindi martedì la discussione proseguirà con i nostri umilissimi interventi.
PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, ricordo a lei e ai colleghi che i tempi del dibattito non sono stati contingentati e quindi la Presidenza aveva preso nota solo dei limiti di tempo dati spontaneamente dai Gruppi, dopo di che il limite regolamentare è di 20 minuti e quindi, quando l'oratore ha voluto superare il limite proposto dal Gruppo, ovviamente la Presidenza si è volentieri adeguata al Regolamento. Questo metodo verrà applicato anche al suo intervento, senatore Benedetti Valentini, e a tutta la seduta di martedì prossimo.
Per quanto riguarda la sua seconda richiesta, penso che gli iscritti a parlare in discussione generale debbano avere tutta la possibilità di non sentirsi invitati a non intervenire e magari, anche se ricevono tale invito, non sono obbligati ad accettarlo.
Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
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