Riforma forense. Resoconto Commissione giustizia Senato del 7/10/2009. Emendamenti.

Riforma della professione di avvocato - La difficile attuazione della l. 247/12
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 Segui su www.avvocati-part-time.it TUTTE le tappe parlamentari della riforma forense. Leggi di seguito il resoconto della seduta n. 89 della Commissione Giustizia del Senato del 7/10/2009, tratto dal sito del Senato (clicca sul pulsante "LEGGI TUTTO").


(601) GIULIANO.  -  Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria  

(711) CASSON ed altri.  -  Disciplina dell'ordinamento della professione forense  

(1171) BIANCHI ed altri.  -  Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare  

(1198) MUGNAI.  -  Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 settembre scorso.

 

      La senatrice DELLA MONICA (PD)  illustra l'emendamento 1.1, con il quale si intende negare carattere di specialità alle norme del disegno di legge in esame. Al riguardo rileva come la previsione del carattere di specialità rischierebbe di porre problemi di coordinamento fra le varie norme che disciplinano, a vario titolo, la professione forense. Tale previsione appare inoltre inaccettabile anche in considerazione dell'ampio potere regolamentare che viene attribuito al Consiglio nazionale forense. Dopo aver brevemente dato conto dell'emendamento 1.2, ricognitivo delle funzioni e del ruolo spettante all'ordinamento forense, si sofferma sull'emendamento 1.4. Al riguardo svolge talune considerazioni sulla questione relativa alla garanzia di indipendenza dell'avvocatura. Tale problematica emersa per la prima volta nell'ambito dei lavori della cosiddetta Commissione Calamandrei appare oggi, nel nostro ordinamento democratico, del tutto obsoleta.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.10, con il quale si prevede che l'attauzione della legge sia rimessa, non già a regolamenti del CNF ma alla potestà regolamentare del Ministro della giustizia.

Al riguardo esprime talune perplessità sul provvedimento nella parte in cui sembra voler delineare un'equiparazione fra l'ordinamento forense e quello giudiziario, attraverso anche un'equiparazione del ruolo del CNF con l'organo di autogoverno della magistratura. Rileva inoltre come sulla disposizione in esame siano stati formulati rilievi critici anche da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato.

            Illustra quindi l'emendamento 2.5, al fine di dare piena attuazione al principio di pari opportunità anche nell'ambito delle libere professioni. Con riguardo alla problematica relativa alle pari opportunità, preannuncia il proprio intendimento di richiedere la rimessione alla sede plenaria delle osservazioni sull'atto del Governo n. 112.

            Si sofferma poi sull'emendamento 2.6 con il quale si intende consentire anche ad alcune categorie l'automatica iscrizione all'albo professionale anche senza il previo superamento dell'esame di Stato. L'attuale formulazione dell'articolo 2 appare infatti incomprensibilmente discriminatoria. Dopo aver svolto talune considerazioni sulla questione relativa al riconoscimento di attività di competenza esclusiva agli avvocati, anche alla luce dei rilievi critici formulati dall'antitrust, si sofferma sull'emendamento 3.2. Tale proposta prevede che fra gli obblighi spettanti all'avvocato vi sia quello di adempiere alla difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti. Tale previsione appare imprescindibile a meno che non si voglia rivedere nel suo complesso il sistema di difesa dei non abbienti. Ad analoghe finalità risponde poi l'emendamento 3.3.

Sottoscrive ed illustra quindi l'emendamento 3.4 del senatore D'Alia con il quale si prevede che la professione forense debba essere esercitata anche con competenza.

Dopo aver svolto talune considerazioni sulla questione relativa alla necessità di limitare il numero di avvocati, problematica che non può essere risolta, a suo parere, limitando drasticamente l'accesso alla professione a svantaggio dei più giovani, si sofferma sull'emendamento 3.6. Tale proposta incide sulla questione relativa alla responsabilità disciplinare. L'emendamento in questione prevede che le norme deontologiche, per le quali si prevede a ben vedere una tipicizzazione, debbano essere adottate con decreto del Ministro della giustizia previa approvazione del CNF. Al riguardo ribadisce le proprie perplessità sull'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 3 nella parte in cui attribuisce tale potere al solo CNF.

 

Dopo un breve intervento del senatore CASSON (PD)  sull'emendamento 3.8 così come riformulato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

 

Il senatore CENTARO (PdL)  dà per illustrati gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo in questione, dichiarandosi disponibile a fornire comunque precisazioni e chiarimenti, laddove richiesti.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD)  illustra quindi l'emendamento 4.5 con il quale si intende precisare esplicitamente che gli avvocati facenti parte di associazioni o società professionali siano comunque soggetti al controllo disciplinare del proprio ordine.

 

Il relatore VALENTINO (PdL)  esprime perplessità sull'emendamento da ultimo illustrato, il quale pone dubbi di carattere interpretativo. Presenta quindi ed illustra gli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9 (pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta). Tali proposte sono volte ad introdurre modifiche di carattere formale al testo.

 

Il senatore CASSON(PD), dopo aver ritirato l'emendamento 4.6, il quale reca un evidente refuso, invita il senatore Centaro ad illustrare l'emendamento 4.1, con il quale si sostituisce integralmente l'articolo 4.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI interviene sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4 sollecitando una riflessione sull'opportunità di consentire la costituzione di società di capitali fra avvocati. Tale esigenza appare oggi quanto mai evidente in ragione del carattere globalizzato anche del mercato del lavoro legale, il quale vede il coinvolgimento nel contesto italiano anche di studi professionali stranieri a carattere marcatamente societario.

Ritiene tuttavia che debba essere esclusa l'ammissibilità di soci di mero capitale. Analoga riflessione merita poi tale disciplina nella parte in cui si incide sui rapporti di mandato fra cliente ed avvocato.

 

Il senatore MUGNAI (PdL)  osserva come consentire la costituzione di società di capitale fra professionisti implichi l'esigenza di risolvere la questione circa la loro assoggettabilità alle procedure concorsuali. Analogamente tale disciplina de jure condendo dovrebbe affrontare la questione relativa all'applicabilità alle società professionali anche del regime fiscale spettante alle società commerciali. Un'ulteriore riflessione merita poi la questione relativa al mandato legale e ai rapporti fra cliente e società di professionisti. Conclude svolgendo taluni rilievi sulla problematica connessa al riconoscimento agli avvocati di attività di competenza esclusiva.

 

Dopo ulteriori interventi del sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, che ritiene che l'obiezione sollevata dal senatore Mugnai circa l'inassogettabilità di eventuali società professionali a responsabilità limitata a procedure concorsuali possa trovare un contemperamento nell'istituto dell'assicurazione obbligatoria - almeno sotto il profilo della garanzia per i terzi - e del senatore MUGNAI (PdL)  che ribadisce le sue perplessità, il senatore CENTARO (PdL)  precisa che l'emendamento 4.1 deve intendersi sostanzialmente come una riscrittura formale dell'articolo 4.

 

Dopo un intervento del senatore CASSON(PD), il quale nel condividere complessivamente la riformulazione proposta dal senatore Centaro, ritiene peraltro necessaria una riscrittura del comma 8, il senatore LI GOTTI (IdV)  esprime perplessità per la disposizione recata tanto dall'articolo 4 del testo approvato dal Comitato ristretto, quanto dalla riscrittura proposta dal senatore Centaro, per cui gli associati e i soci degli studi legali hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.

 

Si svolge quindi una discussione cui partecipano il relatore VALENTINO(PdL), il presidente BERSELLI, il rappresentante del GOVERNO e i senatori MUGNAI(PdL), MARITATI(PD), CENTARO(PdL), LI GOTTI (IdV)  e CASSON(PD), diretta a chiarire l'effettiva portata di tale disposizione che, al di là della responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni economiche che discenderebbe dalla normativa generale sulle società di persone, ha inteso chiarire che i soci sono solidalmente responsabili anche nei confronti dei clienti per i danni derivanti da gravi errori o negligenze nell'esercizio del mandato professionale, fatti salvi evidentemente il regresso dei soci nei confronti di colui che ha materialmente commesso gli errori o le negligenze e le eventuali responsabilità disciplinari di quest'ultimo.

 

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

 

Il senatore CENTARO(PdL), nell'illustrare l'emendamento 5.2, ritiene che esso potrebbe essere unificato con l'emendamento 5.1 della senatrice Della Monica, qualora al testo dell'emendamento 5.1 fossero aggiunte, dopo le parole "segreto professionale" le altre "sui fatti e le circostanze apprese".

            Illustra poi l'emendamento 5.5, sul quale si svolge un breve dibattito - avente ad oggetto l'opportunità di conservare l'inclusione, accanto ai collaboratori dell'avvocato, anche dei dipendenti fra i soggetti che sono tenuti al segreto - cui partecipano, oltre al senatore Centaro, il relatore VALENTINO(PdL), la senatrice DELLA MONICA(PD), il senatore MUGNAI (PdL)  e il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, e a conclusione del quale il senatore Centaro decide di non modificare la formulazione dell'emendamento.

 

            La senatrice DELLA MONICA (PD)  illustra i suoi gli emendamenti 5.3 e 5.7, nonché l'emendamento 5.6 del senatore D'Alia, osservando come le modifiche da essi proposte si rendano particolarmente necessarie in relazione alla più rigorosa disciplina attualmente in discussione relativa alla diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche.

 

            Il relatore VALENTINO(PdL), nell'osservare che l'emendamento 5.7 può apparire pleonastico, essendo implicite le conseguenze disciplinari della violazione di obblighi di riservatezza da parte dell'avvocato, chiede alla senatrice Della Monica se in riferimento all'emendamento 5.6 - evidentemente destinato a regolare unicamente quelle ipotesi in cui la possibilità per l'avvocato di rendere pubbliche notizie che riguardino il proprio assistito non sia già esclusa dalla legge - non debba essere riformulato nel senso di consentire che l'avvocato possa comunicare le suddette notizie se autorizzato dal cliente.

            Concorda il presidente BERSELLI.

            La senatrice DELLA MONICA (PD)  si riserva di riflettere su un'eventuale proposta di riformulazione dell'emendamento.

 

            Si passa agli emendamenti all'articolo 6.

            Il senatore CASSON (PD)  illustra l'emendamento 6.4.

            La senatrice DELLA MONICA (PD)  llustra l'emendamento 6.1, diretto ad armonizzare la disciplina dell'iscrizione all'albo degli avvocati con quella recata dal decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006, sull'incompatibilità dei magistrati derivante da rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con avvocati che esercitino nel circondario.

            Dopo un dibattito cui partecipano la senatrice DELLA MONICA(PD), il presidente BERSELLI, il relatore VALENTINO(PdL), il rappresentante del GOVERNO e i senatori CENTARO(PdL), MARITATI(PD), LI GOTTI (IdV)  e GALPERTI(PD), la senatrice DELLA MONICA (PD)  riformula l'emendamento, nel senso di sostituire alle parole "l'insussistenza di incompatibilità per" con le altre "se sussistano".

            La senatrice DELLA MONICA (PD)  rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti 6.2 e 6.3.

            A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte del sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, e di una breve discussione cui partecipano il relatore VALENTINO(PdL), il presidente BERSELLI, il rappresentante del GOVERNO, il senatore LI GOTTI(IdV), il senatore MARITATI (PD)  e il senatore MUGNAI(PdL), la senatrice DELLA MONICA (PD)  riformula l'emendamento sopprimendo le parole "conseguono o".

            Il presidente BERSELLI  rinvia il seguito dell'esame, precisando, su richiesta del senatore CENTARO (PdL)  che nella prossima seduta si procederà con l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti ai primi sei articoli e la relativa votazione.

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 
            La seduta termina alle ore 16,15.

 

EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE 
N. 601, 711, 1171, 1198

Art.  4

4.7

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole " le norme" con le seguenti " le disposizioni" e le parole " le norme della" con le seguenti " le disposizioni relative alla".

4.8

VALENTINO, RELATORE

Al comma 7 sostituire le parole " le norme" con le seguenti " le disposizioni".

4.9

VALENTINO, RELATORE

Al comma 10,  sostituire le parole " le norme" con le seguenti " le disposizioni".


Art.  6
6.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare l'insussistenza di incompatibilità per rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, evincibili dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.».

6.1 (testo 2)

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, evincibili dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.».

6.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, conseguono o mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia».

6.3 (testo 2)

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia».

Art.  11

11.100

VALENTINO, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 11

 (Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti stipulano, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale forense, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione, se richiesta, al Consiglio dell'ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

4. E' in facoltà del Consiglio nazionale forense provvedere a forme collettive di assicurazione con condizioni uniformi per tutti gli avvocati con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.

5. Le condizioni della polizza, anche in forma collettiva, sono stabilite dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

6. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione.

7. Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 6 l'avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione indicandone gli estremi.".

Art.  14

14.1

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1, lettera e) sostituire  la  parola "va" con le seguenti " deve essere ".

14.2

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1, lettera g) aggiungere in fine le seguenti parole "di cui alla lettera f)".

14.0.1

VALENTINO, RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

        1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

        ''1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari. Il consiglio dell'ordine forense provvede annualmente a redigere una relazione sull'andamento della difesa d'ufficio, nella quale sono indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell'elenco ed all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari''.

        2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

        ''1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio''.

        3. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989è sostituito dal seguente:

        ''2. È istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria''.

        4. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''7-bis. Il difensore d'ufficio, del quale sia stata segnalata al consiglio dell'ordine forense da parte del giudice l'assenza ingiustificata ovvero non giustificata da legittimo impedimento, è sospeso dall'elenco di cui al comma 1 fino alla definizione del procedimento disciplinare nei suoi confronti''».

14.0.1 (testo 2)

VALENTINO, RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

        1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

        ''1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari. Il consiglio dell'ordine forense provvede annualmente a redigere una relazione sull'andamento della difesa d'ufficio, nella quale sono indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell'elenco ed all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari''.

        2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

        ''1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio''.

        3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

 

Art.  15

15.19

VALENTINO, RELATORE

Al comma 9, dopo la parola " cancellazione"  inserire le seguenti  " di cui al comma 8" .

15.20

VALENTINO, RELATORE

Al comma 13 sostituire le parole "a termini" con le seguenti  " ai sensi" e sopprimere le parole " , se ne è il caso,".

Art.  16

16.100

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo la parola "iscrizione" inserire le seguenti "nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".

Art.  19

19.11

VALENTINO, RELATORE

Al comma 4 sostituire le  parole "dell'articolo 15 "con  le seguenti " di cui all'articolo 15".

19.12

VALENTINO, RELATORE

Al comma 5 sostituire la  parola "revisione" con  la seguente "verifica".

19.13

VALENTINO, RELATORE

Al comma 6  sostituire le  parole "sono richieste" con  le  seguenti "è richiesta" e sostituire le  parole "colui che ricopre" con  le  seguenti "per gli avvocati che ricoprono".

Art.  20

20.2

VALENTINO, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 20

(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

2. L'iscrizione può essere altresì richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di anni otto, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione; allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente: " Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse"."

Art.  21

21.100

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:", nonché un trattamento economico adeguato alla funzione esercitata da determinare in sede di contrattazione separata del pubblico impiego per la disciplina specifica degli avvocati."

21.200

VALENTINO, RELATORE

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:", la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.".

 

Art.  23

23.3

VALENTINO, RELATORE

Al comma 2  sostituire le  parole "Capitale d'Italia"con  la  seguente "capitale".

Art.  26

26.5

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1  sopprimere  le  parole "mediante elezione".

Art.  32

32.2

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1, lettera i), sopprimere la parola "integrativi" e,  dopo la parola "formazione" , inserire la seguente "di indirizzo".

Art.  33

33.3

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1 sostituire la parola "ricorsi" con la seguente "reclami".

 

Art.  40

40.20

VALENTINO, RELATORE

Al comma 10  sostituire le parole "alla legge 16 luglio 1997, n. 254," con le seguenti "alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,"

Art.  44

44.2

VALENTINO, RELATORE

Al comma 2, lettera a),  dopo la parola "consentire" inserire le  seguenti "ai candidati" e sopprimere le seguenti "ai candidati".

Art.  45

45.13

VALENTINO, RELATORE

Al comma 11, sostituire le parole "la commissione" con le seguenti "ogni componente della commissione".

Art.  46

46.4

VALENTINO, RELATORE

Alla rubrica, sostituire  la parola "esaminatrici" con  le seguenti  "di esame".

46.5

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1, sostituire  la parola "esaminatrici" con le seguenti  "di esame" e, dopo la parola "nominata", inserire le seguenti "con decreto".

 

46.6

VALENTINO, RELATORE

Al comma 5, dopo la parola "designati",  inserire le seguenti "nelle commissioni di esame".

Art.  47

47.2

VALENTINO, RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente: " All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole « alle professioni di avvocato e » sono sostituite dalle seguenti: « alla professione di »".