Riforma forense in Commissione giustizia del Senato: emendamenti da presentare entro il 26 novembre

Riforma della professione di avvocato - l'iter per giungere alla l. 247/12
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Scrivi così ai Senatori: affinchè propongano in Commissione Giustizia, entro il termine ultimo del 26 novembre, emendamenti alla proposta di legge di riforma forense (AS601-711-1171-1198-B):

Egr. Sen. .......,
scrivo per sottoporLe alcuni emendamenti alla proposta di legge di riforma forense che spero riterrà giusti e vorrà presentare entro il 26 novembre, ultimo giorno utile, in Commissione giustizia. Questi gli emendamenti (dei quali di seguito spiego finalità e motivazioni):

PRIMO EMENDAMENTO
All'art. 18 (Incompatibilità) abrogare la lettera d).

SECONDO EMENDAMENTO
All'art. 18 (Incompatibilità), lettera d), sostituire le parole "anche se con orario di lavoro limitato" con le parole "diverso dal rapporto di pubblico impiego a part time ridotto tra il 30% e il 50% dell'orario di lavoro".

TERZO EMENDAMENTO
All'art. 18 (Incompatibilità), lettera d), sostituire le parole "anche se con orario di lavoro limitato" con le parole "diverso dal rapporto di pubblico impiego a part time ridotto tra il 30% e il 50% dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici che abbiano ottenuto iscrizione all'albo forense ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56 e seguenti, e che risultavano iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n.339".

QUARTO EMENDAMENTO
All'art. 19 (Eccezioni alle norme sulla incompatibilità) al comma 1 aggiungere il periodo "E' altresì compatibile col rapporto di pubblico impiego a part time ridotto tra il 30% e il 50% dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici che abbiano ottenuto iscrizione all'albo forense ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56 e seguenti, e che risultavano iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339".

QUINTO EMENDAMENTO
All'art. 37 (Funzionamento), al comma 1 aggiungere il seguente periodo: "Con regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense, previo parere favorevole del Ministro della giustizia, è stabilita la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative fra i consiglieri del Consiglio Nazionale Forense".

-- I primi quattro emendamenti riguardano le incompatibilità e sono "a tutela decrescente". Servono a realizzare una maggiore concorrenza nel servizio professionale di avvocato e a realizzare una maggiore libertà di iniziativa economica e di realizzazione della personalità in un sistema in cui sono comunque sufficienti: il potere di controllo, da parte dei Consigli dell'ordine, delle situazioni di carenza di indipendenza e d'autonomia in concreto dell'avvocato; il codice deontologico forense che sanziona l'accaparramento di clientela; la responsabilità civile per danni professionali cagionati dall'avvocato; la sua assicurazione obbligatoria; la formazione continua dell'avvocato; i poteri di controllo del datore di lavoro sul dipendente che sia anche avvocato; i particolari limiti che la l. 662/96 pone al patrocinio dell'avvocato che sia anche dipendente pubblico a part time ridotto (art. 1, co 56 e ss, e in particolare il divieto di patrocinio OVE SIA PARTE UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE).

Il primo emendamento (all'art. 18) consentirebbe a tutti i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) di fare anche l'avvocato.

Il secondo emendamento (all'art. 18)  consentirebbe, tra i lavoratori dipendenti, di fare l'avvocato solo ai dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a part time ridotto (tra il 30% e il 50%), tornando in sostanza alla regolazione prevista dalla l. 662/96, art. 1, comma 56 e ss. e abrogando la l. 339/03 che reintrodusse l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e (sola tra tutte le professioni) la professione di avvocato. Si consideri che è la particolare capacità di controllo dell'apparato pubblico sui suoi dipendenti e il particolare affidamento nel datore di lavoro pubblico ad aver logicamente, da decenni, consentito che esistano gli avvocati iscritti nell'albo speciale dei difensori della sola pubblica amministrazione d'appartenenza. Non è stato ritenuto incostituzionale dalla Corte costituzionale il deteriore trattamento riservato per decenni ai dipendenti di privati e ciò pare ancora ragionevole, visto che il rapporto di dipendenza da un datore di lavoro privato espone a maggiori rischi l'indipendenza dell'avvocato. Pertanto approvando un tale emendamento non si realizzarebbe una discriminazione irragionevole dei dipendenti privati (confermati incompatibili) rispetto ai dipendenti pubblici in part time ridotto (resi di nuovo compatibili dopo la "parentesi" di cui alla l. 339/03).

Il terzo emendamento (all'art. 18), tra i suddetti dipendenti pubblici a part time ridotto, sanerebbe la posizione dei soli soggetti che si fidarono della legge dello Stato (l. 662/96, art. 1, co 56 e ss) che li invitava a mettersi in part time ridotto per fare anche l'avvocato. La Corte costituzionale, la scorsa estate, con sentenza 166/2012, ha confermato che è legittima la l. 339/03 nella parte in cui non prevede una sanatoria dei "vecchi affidati" che trasformarono il rapporto di lavoro full time con la P.A. in un rapporto di lavoro a part time ridotto (ex l. 662/96, art. 1, co 56 e ss) per poter fare anche l'avvocato. Cionondimeno si deve valutare, a favore di questo emendamento, che la proposta di riforma forense, nell'introdurre più stringenti regole sulla incompatibilità di alcune categorie di abilitati all'esercizio della professione forense (ad esempio, tra gli insegnanti, non potranno più iscriversi all'albo forense altri maestri elemantari) ha scelto di far salvi i diritti quesiti di quanti (ad esempio, ai sensi dell'art. 65, comma 3, i maestri elementari che risulteranno iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della riforma forense) siano stati iscritti negli albi legittimamente nel vigore della attuale compatibilità. Non si vede perchè una tale scelta di salvezza delle aspettative e dei diritti quesiti non si debba fare con l'emendamento in questione, il quale sanerebbe i "vecchi avvocati part time". In tal senso credo debba pure valutarsi il fatto che la reintroduzione delle incompatibilità ostative all'iscrizione all'albo si avrebbe dopo che "in ogni caso dal 13 agosto 2012" sono state abrogate le norme incompatibili col principio di libero accesso degli abilitati a tutte le professioni, compresa la professione forense (art. 3, comma 5-bis, d.l. 138/2011, in relazione all'art. 3, comma 5, lettera a, d.l. 138/2011).

Il quarto emendamento (all'art. 19 e non al 18) produce gli stessi effetti del terzo emendamento.

Il quinto emendamento è volto a rimuovere una evidente incostituzionalità del testo di riforma forense approvato dalla Camera il 31 ottobre 2012, incostituzionalità che, se non rimossa, certamente imporrebbe al Presidente della Repubblica di non promulgare il testo di legge di riforma. L'emendamento è teso ad introdurre una indispensabile garanzia di indipendenza, autonomia, terzietà e lontananza da sospetti di conflitti di interessi per il giudice speciale C.N.F.. Ciò attraverso la necessaria individuazione di due distinti gruppi di consiglieri del CNF: quelli chiamati a svolgere solo la funzione giurisdizionale e quelli chiamati a svolgere solo le molteplici attività amministrative del CNF. E' evidente che la perdurante commistione di funzioni (specie ora che, proprio attraverso la riforma forense, quelle amministrative sono enormemente incrementate e assumono indubbio rilievo anche economico) potrebbe far apparire sussistenti dei conflitti di interesse in capo ai consiglieri del CNF. Cosa assolutamente contraria alla necessaria terzietà d'ogni giudice (e in modo particolare contraria alla riconoscibilità della qualifica di giudice ad un soggetto, il CNF, composto solo da avvocati che ben possono essere in concorrenza professionale coi destinatari delle loro decisioni).
Sottolineo, al riguardo, che il DPR 137/2012, di riforma delle professioni, all'art. 8, comma 8, stabilisce addirittura per i consiglieri dei Consigli nazionali di altre professioni -Consigli Nazionali che non hanno, a differenza del CNF, natura giurisdizionale ma hanno competenza a irrogare sanzioni disciplinari in via amministrativa- l'incompatibilità tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari e stabilisce che per la ripartizione di dette funzioni i Consigli Nazionali dell'Ordine delle varie professioni adottano regolamenti attuativi previo parere favorevole del Ministro vigilante.
Ricordo pure che il Consiglio di Stato, con parere 3169/2012 (reso sullo schema di D.P.R. di riforma delle professioni, poi divenuto DPR 137/2012, e col quale pure deve coordinarsi l’eventuale legge di riforma forense), ha chiarito che è urgente anche per il giudice speciale CNF l’introduzione di garanzie di terzietà e differenziazione soggettiva tra titolari del potere amministrativo e titolari del potere giurisdizionale. Si tratta di garanzie che il progetto di riforma forense, nel testo approvato dalla Camera il 31 ottobre 2012, non realizza affatto con riguardo ai molteplici compiti del (confermato unitario) CNF.
Il Consiglio di Stato, nel parere 3169/2012, in particolare ha raccomandato al Governo di "intraprendere successivamente le idonee iniziative legislative per attuare i principi della riforma anche con riferimento alla composizione dei consigli nazionali con natura giurisdizionale". E' innegabile l'urgenza dell'emendamento perchè il "trattamento giurisdizionale" della disciplina e della tenuta degli albi non può certo essere meno garantista del "trattamento amministrativo" della disciplina.