La Camera nella seduta del 9/10/12 reintroduce la tipizzazione delle incompatibilità per l'avvocato

Riforma della professione di avvocato - l'iter per giungere alla l. 247/12
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Questo il testo dell'art. 18, in tema di incompatibilità nella professione forense, come approvato dall'Aula della Camera nella seduta del 9 ottobre 2012 (le parole in neretto sono state inserite con l'approvazione di due emendamenti - resta da esaminare solo l'emendamento 18.10 dell'On. Di Pietro E SOPRATTUTTO RESTA DA VOTARE L'ARTICOLO NEL SUO COMPLESSO).

"Art. 18.
(Incompatibilità).

1. La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente e con l'esercizio dell'attività di notaio, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o consulenti del lavoro;
b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato."



QUESTE ERANO TUTTE LE PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 CHE ERANO ALL'ESAME DELL'AULA. NELLA SEDUTA DEL 9 OTTOBRE SONO STATE APPROVATE SOLO LA 18.251 E LA 18.700. RESTA DA ESAMINARE LA 18.10 E RESTA DA VOTARE L'ARTICOLO NEL SUO COMPLESSO.

ART. 18.
(Incompatibilità).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 18. – (Incompatibilità). – 1. La professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato svolta a tempo pieno.
18. 2. Raisi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: continuativamente o professionalmente aggiungere le seguenti: e con l'esercizio dell'attività di notaio.
18. 251. Angela Napoli.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o consulenti del lavoro.
18. 700. Rao, Poli, D'Ippolito Vitale, Ria.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con l'esercizio aggiungere la seguente: effettivo.
18. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: presidente di consiglio di amministrazione con aggiungere la seguente: effettivi.
18. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), dopo le parole: attività di lavoro subordinato aggiungere la seguente: pubblico.
18. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: lavoro subordinato aggiungere la seguente: pubblico.
18. 155. Froner.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione del regime di lavoro part-time presso pubbliche amministrazioni territoriali, con esclusione del distretto di Corte di Appello presso il quale è collocato l'ufficio di appartenenza.
18. 701. Mantini.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) con la magistratura non togata;
18. 8. Di Pietro, Palomba, Borghesi, Paladini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. I membri del Parlamento non possono esercitare l'attività di avvocato per la durata del loro mandato.
18. 9. Di Pietro, Palomba, Borghesi, Beltrandi, Zampa, Paladini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Nel periodo corrispondente all'esercizio del mandato parlamentare, l'avvocato che sia membro di una delle Camere non può assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 380, 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché 317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 323 del codice penale.
18. 10. Di Pietro, Palomba, Borghesi, Paladini.


SECONDO ME E' SBAGLIATO REINTRODURRE SOLO PER GLI AVVOCATI UNA TIPIZZAZIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'. IL COMMA 5-BIS DELL'ART. 3 DEL D.L. 138/2011 E IL COMMA 5, LETTERA A, DEL MEDESIMO ART. 3, INFATTI, HANNO CANCELLATO PER TUTTE LE PROFESSIONI (compresa quella di avvocato) LA TIPIZZAZIONE DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' PREVENTIVE E HANNO LASCIATO AI CONSIGLI DEGLI ORDINI LOCALI LA VALUTAZIONE IN CONCRETO DELLA RICORRENZA DI FATTI COMPROMETTENTI L'AUTONOMIA E LA INDIPENDENZA, INTELLETTUALE E TECNICA, DEL PROFESSIONISTA E DUNQUE SUFFICIENTI A SANZIONARLO DISCIPLINARMENRE (FINANCO CON LA SANZIONE ESPULSIVA DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO).

LA REINTRODUZIONE, SOLO PER GLI AVVOCATI, DELLE INCOMPATIBILITA' "PREVENTIVE" CHE IMPEDISCONO A MONTE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO (CON PRESUNZIONI ODIOSE E LIBERTICIDE DI CONFLITTI DI INTERESSI) PECCA INEVITABILMENTE DI ECCESSO DI RIGORE O DI DIFETTO DI RIGORE NEL PRESUMERE SUSSISTENTI (IN MANIERA NON ALTRIMENTI RIMEDIABILE CHE CON LA NEGAZIONE DELLA LIBERTA' DI LAVORO PROFESSIONALE) CONFLITTI DI INTERESSE, ACCAPARRAMENTI DI CLIENTELA E CARENZE DI AUTONOMIA E INDIPENDENZA.

BASTA, INVECE -PER GARANTIRE CONTRO CONFLITTI DI INTERESSE, ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA E CARENZA DI AUTONIMIA E INDIPENDENZA- IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE. ESSO CONSENTE DI DISPORRE (NEI CASI EFFETTIVAMENTE GRAVI DI CONFLITTO DI INTERESSE IN CONCRETO, ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA IN CONCRETO E DI CARENZA DI INDIPENDENZA E AUTONOMIA IN CONCRETO) LA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO. DISPONE, INFATTI, L'ART. 16 DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE:
"ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità.
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.
I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense.
II. Costituisce infrazione disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
"

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