Giudizio disciplinare su avvocati: tutela debole e poche difese possibili innanzi alle Sezioni Unite

Riforma della professione di avvocato - l'iter per giungere alla l. 247/12
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Nella sentenza n. 14368/2012, depositata il 10 agosto 2012, le Sezioni Unite civili della Cassazione scrivono:
"Ritenuto ... che, conformemente al costante orientamento di queste Sezioni Unite, va premesso che le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili innanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 56, terzo comma, del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle incolpazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono formare oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito;
che inoltre, secondo il medesimo orientamento, dette decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense debbono essere motivate, come ogni provvedimento giurisdizionale, in forza dell'art. 111, sesto comma Cost., con la conseguenza che esse possono essere censurate dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione anche per il vizio di motivazione, a condizione che tale vizio consista in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio, e che la sua deduzione non sia tesa ad ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto, ovvero a sollecitare un sindacato sulla scelta discrezionale del consiglio dell'ordine quanto al tipo e all'entità della sanzione, oppure a denunciare pretesi travisamenti del fatto, non essendo consentito alla Corte di cassazione di sostituirsi all'organo disciplinare nè nell'enunciazione di ipotesi di illecito nell'ambito della regola generale di rif
erimento, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, nè nell'apprezzamento della rilevnza dei fatti rispetto alle incolpazioni contestate (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 21584 e 18695, del 2011, 2637 del 2009, 20360 e 7103 del 2007, 4802 del 2005); ...".
Dal ribadito orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione risulta una tutela debole dell'avvocato, il quale solo innanzi al giudice speciale C.N.F. può far valere argomenti fondamentali a sua difesa. Quel che è più grave, però, è che l'unico grado di giudizio che precede (in materia di disciplina degli avvocati e di tenuta degli albi forensi) l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione si svolge innanzi a un giudice speciale della cui terzietà  si può fondatamente dubitare. E non lo dico solo io. Mi pare che lo dica pure il Consiglio di Stato, allorchè, nel parere 3169 del 10/7/2012, reso sullo schema di D.P.R. di riforma delle professioni, ha approfondito il ragionamento in tema di separatezza di ruoli ormai richiesta, agli Ordini professionali territoriali e centrali, tra persone incaricate di svolgere una attività di decisione di questioni disciplinari e altre persone incaricate di svolgere una attività amministrativa. Il Consiglio di Stato, infatti (a mio avviso, con ciò, distruggendo le residue speranze di coloro che vorrebbero declinata la specialità della professione forense nei termini delineati dalla proposta di legge Atto Camera 3900), ha raccomandato all'amministrazione di "intraprendere successivamente le idonee iniziative legislative per attuare i principi della riforma anche con riferimento alla composizione dei consigli nazionali con natura giurisdizionale". E' chiaro a tutti che natura anche giurisdizionale ha il "C.N.F. unitario" (e continuerebbe ad averla se fosse approvata la proposta di legge Atto Camera 3900). Evidentemente il Consiglio di Stato ha ben presenti quali siano i rischi del corporativismo e di una "tutela debole" dell'avvocato innanzi a suoi colleghi.

Ecco una vignetta sui rischi del corporativismo ...