
(da www.servizi-legali.it )
Nel dossier n. 402 ( http://www.camera.it/126?tab=6&leg=16&idDocumento=3900&sede=&tipo= ) del 6/6/2012 dell'ufficio studi della Camera, relativo al progetto di legge di riforma della professione forense (atto Camera 3900, poi divenuto legge 247/2012), si segnalano alcuni profili di criticità con riguardo alla normativa comunitaria. Vi si legge:
"Si ricorda che l’articolo 117, comma 1 Cost. vincola la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto - tra gli altri - degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario, e che la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile giudicare della legittimità costituzionale di leggi statali o regionali impugnate in via principale per violazione di norme comunitarie direttamente applicabili e, quindi, per violazione mediata dell’articolo 11 Cost. (cfr. sent. n. 384 del 1994, sent. n. 94 del 1995 e sent. n. 406 del 2005). In particolare, si segnala che l’ampliamento del novero delle attività riservate agli avvocati (articolo 2, commi 5 e 6) appare suscettibile di determinare restrizioni alla concorrenza. Si ricorda che l’ordinamento comunitario pone esplicitamente come regola la libertà di concorrenza e come eccezione l’attribuzione legale di esclusive, che comunque devono essere giustificate dal perseguimento di interessi generali. La giurisprudenza della Corte di giustizia presidia l’osservanza di questi principi, fissati nell’articolo 101 TFUE e nel Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, applicando un penetrante controllo delle legislazioni degli Stati membri, secondo il criterio della proporzionalità. Questo aspetto è stato già evidenziato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione del 18 settembre 2009, inviata al Parlamento; dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (segnalazione del 20 novembre 2009) e dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (segnalazione del 2 dicembre 2010) .
Si segnala inoltre, che l’iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo degli Avvocati comunitari stabiliti, come disciplinata dall’articolo 16, comma 4, appare in contrasto con le disposizioni contenute nella direttiva 98/5/CE, che all’articolo 3, comma 2 prevede che l'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine e che essa può esigere che l'attestato dell'autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 28340 del 15 dicembre 2011, che ha stabilito che “l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli avvocati comunitari stabiliti (…) è, ai sensi dell'art. 3, comma 2, direttiva 98/5/Ce e del D. Lgs. n. 96 del 2001, art. 6, comma 2, subordinata alla sola condizione della documentazione dell'iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro”.
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