Illusione ottica di movimento: niente di meglio per commentare visivamente questa notizia.
Forse gli pseudoriformatori forensi hanno cambiato strategia: non essendo stati in grado di imporre all'Assemblea del Senato il testo di riforma partorito dalla Commissione giustizia del Senato tentano la via della doppia partigianeria, l'accordo maggioranza-opposizione (che già si raggiunse in Commissione giustizia del Senato, con esiti poi sconfessati in Aula).
Gli interventi degli esponenti dell'opposizione nella discussione generale nell'aula del Senato sul disegno di legge di riforma della professione di avvocato sono andati, fino ad ora, dalla critica rigorosa e puntuale all'apprezzamento generico. L'opposizione è divisa -come hanno evidenziato il Senatore Benedetti Valentini (pdl) e il relatore Valentino (pdl) al termine della seduta antimeridiana (n. 363) del 21 aprile 2010- e solo gli interventi dei Senatori Poretti (pd), Maritati(pd) e Ichino(pd) mi paiono embrione di censure specificabili, in sede di esame dei singoli articoli, come capaci di evitarci il "medioevo prossimo venturo" d'una "pseudoriforma", sicuramente peggiore e sicuramente più autenticamente corporativa e classista della legge del 1934 che vuole sostituire.
E dire che ci sarebbero tutte le premesse maggiori perchè l'opposizione "di sinistra" trascini con successo, per la via del liberalismo proconcorrenziale, la riottosa "destra" italiana nel seguire le indicazioni dell'Antitrust, che ha criticato aspramente il disegno di legge quand'era all'esame della Commissione giustizia (e che non è affatto cambiato nella sostanza). C'è l'appoggio di un numero nel tempo sempre più ampio di avvocati (non solo di giovani avvocati e di studenti in giurisprudenza); c'è l'appoggio di fondamentali settori del mondo imprenditoriale; c'è l'appoggio di numerosi "pensatoi" liberali e della dottrina giuridica più avveduta circa la globalizzazione del servizio professionale di avvocato (vedi in questo sito l'articolo in cui riporto l'autorevole intervento, già di qualche tempo addietro, del giudice costituzionale Giuseppe Tesauro).
Forse l'opposizione del partito democratico si porta dietro il "freno" costituito dal fatto che la proposta a suo tempo avanzata dall'ex Sen. Calvi era, in fondo, assimilabile a quella ora all'esame dell'Aula del Senato, tanto che la figura del giurista dell'opposizione Calvi è stata evocata in Aula proprio dal relatore Valentino (pdl).
Sorprende invece la posizione di altre forze dell'opposizione che, per essere avanguardie di libertà e anticorporativismo, non debbono rimangiarsi proposte poco innovatrici.
Speriamo che il dibattito parlamenare sugli emendamenti faccia emergere diversi equilibri; speriamo che l'opposizione si schieri compatta con Maritati, Poretti e Ichino e rivendichi "radicalmente" come propria una china di "sregolatezza, di iperliberismo selvaggio, una disarticolazione auspicata e, direi quasi, un'anarco-demagogia" (così il Sen Benbedetti Valentini ha qualificato la china seguita dal Sen. Ichino) che in realtà è solo resistenza liberale a una corporazione arrogante che in pochi rigorosi hanno sinora propugnato.
Già, peraltro, taluni importanti esponenti dell'avvocatura incontrarono -riferirono i giornali- , lo scorso 17 maggio, il presidente della commissione Giustizia del Senato, Filippo Berselli, il relatore del ddl di riforma forense, Avv. Giuseppe Valentino e il sottosegretario alla Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati per illustrare le difficolta` incontrate in Aula per l'approvazione della riforma e per discutere di tre proposte di modifica del testo che potrebbero, si pensava, consentire il superamento dell'attuale stallo in Senato.
Queste sarebbero state le proposte ritenute capaci di far cambiare atteggiamento all'opposizione:
1) abolire i test informatici preselettivi per l'accesso alla pratica forense;
2) eliminare, nei confronti dei praticanti, l'incompatibilita` del tirocinio con un'attivita` lavorativa da dipendente presso un privato;
3) prevedere la consulenza legale come attività riservata ma stabilire al riguardo ampie deroghe per gli uffici interni alle associazioni di categoria, imprenditoriali e sindacali.
Riiferirono allora gli informati che avallerebbero tali ipotizzate novità il Cnf, l'Oua e l'Anf, purche` la riforma vada avanti. L'Unione delle Camere Penali, invece, si era detta fortemente contraria ad “un accordo che smantellerà` il progetto di riforma dell'avvocatura che pure era sostenuto dal Governo”.
EBBENE, GRAVISSIMI VIZI DI COSTITUZIONALITA' PRESENTA IL DDL DI RIFORMA FORENSE. EVIDENTISSIMO IL VIZIO DI COSTITUZIONALITA' RELATIVO AL MANTENIMENTO DEL RUOLO DI GIUDICE SPECIALE (IN MATERIA DISCIPLINARE E RIGUARDO ALLA TENUTA DEGLI ALBI) IN CAPO AL C.N.F., IL QUALE -NONOSTANTE LA MANCANZA DI TERZIETA' E INDIPENDENZA DAI CONSIGLI DEGLI ORDINI LOCALI, DAI QUALI VIENE ELETTO- VERREBBE MANTENUTO GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DA QUEI MEDESIMI ORDINI LOCALI (la violazione del giusto processo, che postula un giudice terzo e imparziale, comporta incostituzionalità ex art. 111 Cost; articolo questo che peraltro trova fondamento nell'art. 101 secondo comma per cui <<i giudici sono soggetti soltanto alla legge>> e nell'art. 97 primo comma per cui <<i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione>>).
PARIMENTI EVIDENTE IL VIZIO DI COSTITUZIONALITA' CONSISTENTE NEL MANTENIMENTO, IN CAPO AL C.N.F., DELLE TRE FUNZIONI (CIASCUNA PERALTRO IMPLEMENTATA RISPETTO ALLA PREVISIONE DELLA LEGGE PROFESSIONALE DI STAMPO CORPORATIVO, ADOTTATA NEL 1933 DAL REGIME FASCISTA) DI LEGISLATORE DI SETTORE, AMMINISTRATORE E GIUDICE.
Ma, senza qui elencare tutti i gravissimi vizi di costituzionalità del ddl di riforma forense, molto c'è da obiettare anche se ci si limita all'analisi della costituzionalità delle novità prospettate nei punti dell'ipotetico accordo tra maggioranza e opposizione che sopra ho indicato coi numeri 2) e 3).
L'ipotizzato accordo che dovrebbe spianare la strada del ddl di riforma forense consiste, infatti, in realtà, nella programmazione dell'adozione di norme evidentemente incostituzionali per violazione degli artt. 2, 3, 4, 41, 117 della Costituzione.
IN PARTICOLARE, QUANTO AL PUNTO SOPRA INDICATO COL n. 2) DELL'IPOTETICO ACCORDO MAGGIORANZA-OPPOSIZIONE:
Far pratica da avvocato deve essere consentito ai dipendenti pubblici e privati; se non a quelli che lavorano a tempo pieno (come è oggi consentito in virtù della sentenza della Cassazione 28170/08), almeno a quelli che lavorano a part time.
Occorre in ciò seguire il buon senso che s'espresse nella sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 28170/08. Trattavasi d'una sentenza, emessa su ricorso presentato da un militare dell’arma dei carabinieri avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato il provvedimento col quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo lo aveva cancellato dal registro speciale dei praticanti avvocati per asserita incompatibilità, ai sensi dell’art. 3 della legge professionale forense (r.d.l. 1578/1993). Questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte: “trattandosi di preclusioni volte a garantire l’autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, le incompatibilità di cui all’art. 3 del RDL n. 1578/1933 non si applicano ai praticanti non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell’apposito Registro Speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati”. Soprattutto alcune frasi colpiscono, nella detta sentenza. Sembrano frasi di buon senso, semplici piuttosto che infarcite di ermeneutica strumentale, che si propongono per aprire nuovi scenari al Diritto e alla Giustizia, secondo le regole della proporzionalità della regolazione e nel rispetto della naturale concorrenzialità (riconosciuta espressamente da Corte cost. 189/01) del mercato dei servizi professionali di avvocato.
Scrive la Corte: “ … la soluzione del Consiglio Nazionale suscita forti perplessità che aumentano ancora di più ove si consideri che precludendo, a chi ne avrebbe i mezzi, la possibilità di migliorare soltanto perché si è trovato nella condizione di aver dovuto accettare un lavoro insoddisfacente o non più adeguato, introduce uno sbarramento non esattamente in linea con i valori fondamentali dell’ordinamento”.
E ancora sottolinea: 1) la gravità del rischio che -a diversamente ritenere- si chiederebbe di correre all’interessato (chiamato a rinunciare ad un lavoro certo e remunerato per svolgere un lungo apprendistato, non sempre adeguatamente retribuito, e sostenere infine una prova che potrebbe anche non superare); 2) la non infrequente possibilità che taluno decida di affrontare la pratica e l’esame di avvocato non in vista di un immediato cambio di attività, ma per precostituirsi il titolo necessario al suo futuro esercizio, magari dopo il raggiungimento di una sufficiente anzianità contributiva.
QUANTO POI AL PUNTO SOPRA INDICATO COL n. 3) DELL'IPOTETICO ACCORDO MAGGIORANZA-OPPOSIZIONE:
In tema di consulenza legale, se non si consente di svolgere consulenza professionale al singolo non iscritto all'albo e neppure inserito quale lavoratore dipendente (o "simildipendente") in una impresa, associazione o sindacato o patronato, RISULTA EVIDENTE CHE IL TANTO APPREZZATO ACCORDO MAGGIORANZA-OPPOSIZIONE ALTRO NON SAREBBE CHE UN CEDIMENTO ALLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E AI SINDACATI E PATRONATI, CHE TANTO AVEVANO PROTESTATO CONTRO LA RISERVA DELLA CONSULENZA AGLI AVVOCATI (ASSERENDO LE PRIME CHE FACEVA CRESCERE LE SPESE DELLE IMPRESE E PAVENTANDO I SECONDI CHE DIMINUISSE IL LORO RUOLO).
I SOLI CHE SI VEDREBBERO ANCORA IMPEDITA L'ATTIVITA' DI CONSULENZA (RESA PROFESSIONALMENTE) SAREBBERO GLI ABILITATI ALLA PROFESSIONE NON ISCRITTI NELL'ALBO FORENSE E NEPPURE DIPENDENTI D'ALTRI.
IN SOSTANZA E ASSURDAMENTE PROPRIO COLORO CHE, PER QUANTO AFFERMA LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEPOSITATA IL 14 settembre 2010 NELLA CAUSA Akzo Nobel Chemicals Ltd. (è la causa numero C-550/07 e puoi leggerla su questo sito o tramite la pagina di ricerca del sito della Corte di giustizia http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ ) SONO IN GRADO DI FORNIRE UNA MIGLIORE CONSULENZA IN QUANTO NON CONDIZIONATA NEGATIVAMENTE DAL RAPPORTO DI DIPENDENZA ECONOMICA DAL DATORE DI LAVORO.
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