L'analisi del testo del ddl di riforma della professione di avvocato all'esame del Senato, consente di individuare evidenti vizi di costituzionalità di varie disposizioni.
Perciò, nel corso dell'esame parlamentare di quella che per molti è in realtà una controriforma corporativa dell'avvocatura che peggiora la legge professionale del 1933, non mi pare prioritario segnalare l'inopportunità di talune scelte politiche e di rilevanza economica generale: sarebbe, temo, fatica sprecata.
Prioritario e più efficace mi pare, invece, segnalare a gran voce a Partiti di opposizione e maggioranza, a Parlamentari e Presidenti di Senato e Camera e delle relative Commissioni Affari costituzionali, nonchè al Presidente della Repubblica (che dovrebbe rinviare alle Camere una legge evidentemente contraria alla nostra Carta fondamentale), proprio quei vizi evidenti di costituzionalità.
Secondo me il testo all'esame del Senato presta il fianco a numerose censure, in relazione a vari articoli della Costituzione (art. 3, 4, 35, 41, 117, per citarne alcuni). L'incostituzionalità più grave mi pare quella che si realizzerebbe nel configurare una nuova giurisdizione speciale in capo a soggetto (il Consiglio Nazionale Forense) diverso, per composizione e soprattutto per le sue nuove attribuzioni, rispetto a quello che era (ed è ad oggi) titolare di una giurisdizione precostituzionale c.d. "domestica" che era stata semplicemente prorogata dalla sesta disposizione transitoria della Costituzione.
In sostanza si vorrebbe, da parte degli pseudoriformatori, mantenere nella massima istituzione di settore il triplice ruolo di legislatore (e non solo come artefice del codice deontologico, che per la Cassazione ha forza di legge, ma anche come integratore -attraverso una marea di regolamenti- delle lacunose norme di legge), di amministratore (i poteri del C.N.F. nei confronti degli Ordini degli Avvocati si vorrebbero addirittura ampliati con conseguente mostruosa carenza di terzietà del CNF quando sia "vestito da giudice" degli atti posti in essere, in tema di disciplina e tenuta degli albi, da quei medesimi Ordini locali dei quali il C.N.F. è vero e proprio consulente, attraverso circolari e pareri della sua <<Commissione consultiva>>) e di giudice speciale.
E la giustizia amministrativa a che serve, allora?
E che scempio si vuol fare del principio di terzietà del giudice di cui all'art. 111 della Costituzione e all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo?
Si vuol ritagliare per il C.N.F. una provvista di giurisdizione addirittura ampliata rispetto a quella speciale ora vigente, in riferimento alla quale al T.A.R. ancora oggi residuano spazi che sembravano destinati ad ampliarsi.
Ma non basta! Tanti altri problemi di costituzionalità si pongono in riferimento ad una disiplina che pone nuovi e rilevantissimi limiti al previgente livello (già basso, come denunciano tanti "pensatoi" liberali, italiani e non) di libertà d'accesso ad una professione che la Corte costituzionale n. 189/2001 ha riconosciuto essere un "ambito del mercato dei servizi professionali naturalmente concorrenziale".
Propongo di "riversare" nel gruppo facebook "Opposizione Radicale in Parlamento contro la (contro)Riforma Forense", attarverso gli interventi dei "censori" (professori, magistrati, avvocati, praticanti, studenti, semplici cittadini) puntuali rilievi di incostituzionalità.
Discutere di mera opportunità delle scelte politico-economiche sembra tempo sprecato in una realtà come la nostra in cui le segnalazioni critiche sul ddl di riforma forense indirizzate dall'Antitrust a Governo e Parlamento vengono semplicemente ignorate. Ricordo che il Presidente dell'Antitrust neppure è stato sentito dalla Commissione giustizia del Senato; neppure in ordine alle repliche che il C.N.F. aveva formulato alla sua segnalazione critica.
DI SEGUITO, METTO A DISPOSIZIONE DEI "VOLENTEROSI" (basta cliccare su "LEGGI TUTTO") ALCUNE CONSIDERAZIONI CRITICHE SULLA "RIFORMICCHA" DELLA PROFESSIONE FORENSE CHE POTENTI PSEUDORIFORMATORI VORREBBERO FOSSE RAPIDAMENTE APPROVATA DAL SENATO E SUBITO DOPO DALLA CAMERA ...
Tutti gli avvocati italiani dovrebbero approfondire il tema della imminente riforma della professione. In relazione a questo che è oggi, per gli avvocati, "il tema", i Consigli degli Ordini locali dovrebbero consegnare a ciascun avvocato (anche via e-mail) l'articolato di riforma all'esame del Parlamento.
Mentre altrove la figura dell'avvocato ha acquisito progressivamente prestigio sociale e gli studi legali (in quanto grandi organizzazioni con molti avvocati dipendenti), hanno potuto acquisire un valore economico di prim'ordine (tanto che in Inghiltera si avvia la quotazione in borsa degli studi legali o law firms che dir si voglia), in Italia la figura dell'avvocato il prestigio l'ha perso quasi del tutto e gli studi legali sono in grave difficoltà economica.
In tale situazione suonano ormai patetici i richiami al decoro della professione forense o alla sua specialità rispetto alle altre professioni ordinistiche (che ne giustificherebbe una disciplina particolarmente diversificata e derogatoria rispetto alle regole comunitarie sui servizi professionali), sganciati da serie analisi socio-economiche e dalla conseguente forte autocritica su quelle che sono state le rivendicazioni della "rappresentanza politica" della categoria degli avvocati.
Un dato sintetizza il punto in cui siamo: l'<<industria legale>> britannica nel 2008 portava 22 milardi di sterline alla bilancia commerciale (i ricavi degli studi legali sono stabilmente ben l'1,5% del P.I.L. britannico) ed è sempre più protagonista nel mercato globalizzato, mentre gli avvocati italiani non fanno altrettanto bene.
E' perciò importante che si faccia non una "riforma maquillage" della professione forense ma una riforma radicale, capace di "invertire la rotta" di un intero gruppo sociale che ha da tempo imboccato la via di un declino pericoloso non solo per se stesso ma anche per l'ordinamento democratico italiano. E non sembri una esagerazione: un ordinamento democratico, infatti, vive della pluralità dei soggeti sociali autenticamente autonomi e purtroppo, da noi, i gruppi sociali autonomi dai c.d. poteri forti scarseggiano. Di qui la grande utilità, per l'Italia, di una avvocatura che possa risultare potentemente rafforzata attraverso una riconquistata indipendenza (inanzitutto economica e poi anche funzionale) rispetto a sindacati, banche, associazioni di consumatori, patronati, associazioni imprenditoriali, partiti (i c.d. poteri forti). La ricomparsa di una tale Avvocatura (con la A maiuscola) potrebbe aumentare il numero e la forza delle voci libere, non numerosissime nel nostro paese.
A condizione, però, che non si confonda la forza dell'avvocatura nel suo complesso e l'indipendenza economica dei singoli avvocati, da una parte, con, dall'altra, quell'irrealizzabile mito dell'indipendenza del singolo avvocato che ancora oggi sembra inseguito dai numerosi aspiranti riformatori della professione d'avvocato (i quali, comunque, finiscono con l'intenderlo in modo inevitabilmente riduttivo -quando si esamini la concretezza degli articolati di legge- e cioè solo come assenza di rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato tra esso singolo avvocato e lo studio legale nel quale è inserito).
A condizione, per esser pratici, che si abbandoni il pregiudizio negativo verso le società di capitali come forma d'organizzazione degli studi legali e che si incentivi fiscalmente la naturale offerta di servizi professionali vari, (e non solo di servizi legali) da parte di studi professionali organizzati come meglio credono i professionisti. In poche parole, a condizione che si incentivi fiscalmente la riduzione drastica del numero degli studi legali individuali, la predominanza dei quali, come formula organizzativa, (e non l'elevato numero d'avvocati esercenti concretamente la professione) è la vera fonte della progressiva proletarizzazione degli avvocati italiani.
La riforma forense dovrà risolvere i problemi strutturali dell'organizzazione degli avvocati (accesso alla professione e al mercato; rappresentatività delle istituzioni forensi; separazione di ruoli di normazione di settore, giurisdizione e "gestione propulsiva" della categoria) e per questo dovrà esser partorita dalla politica e non dalle istituzioni rappresentative dell'avvocatura le quali per definizione, in quano espressione del <<vertice dell'oggi>> (oggi si riunisce nel C.N.F. la funzione di legislatore di settore, giudice e amministratore) hanno l'interesse esattamete contrario alla realizzazione d'una riforma radicale.
Se si considera assurdo il fatto che neppure una donna sieda nel Consiglio Nazionale Forense in carica, se inoltre si considera assurdo che in quel consesso di soli "cassazionisti" non sia adeguatamente rappresentata quella gran parte d'avvocatura che da pochi anni è iscritta negli albi, come si può poi affidare la soluzione di quella che va ormai chiamata "questione forense" ad una sostanziale autoriforma partorita dalla categoria (anche se poi, più o meno, mediata da correzioni parlamentari)?
Il lavoro parlamentare non può utilmente partire (a pena d'un defatigante "cammino di purificazione") da un testo pensato e scritto dall'èlite dell'avvocatura e poi addirittura approdato in Parlamento come una sorta di "velina"!
In realtà per risolvere i problemi veri dell'avvocatura è fondamentale affidarne la riforma a veri riformatori.
E' fondamentale, certo, per il bene degli avvocati ma lo è anche per contribuire a rendere l'intero nostro "sistema giustizia" degno d'un paese civile e capace di stimolarne la crescita economica, anzichè ostacolarla.
Se, secondo uno studio della Banca Mondiale (<<Doing business>>), nella classifica della funzionalità del "sistema giustizia" l'Italia -come in tanti hanno sottolineato nei discorsi d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2010- è al 156° posto su 181 stati esaminati (dietro al Gabon, Guinea Bissau e Sao Tomè), gli avvocati italiani e soprattutto gli organismi che li rappresentano hanno parte non piccola della responsabilità poichè non hanno fatto abbastanza per modernizzare tempestivamente l'ordinamento forense, parte non irrilevante del comlessivo "sistema giustizia".
Probabilmente la scarsa capacità dell'avvocatura di proporre unitariamente soluzioni per il riordino della professione forense e di imporne l'adozione viene da lontano. Probabilmente deriva dalla scelta del legislatore del 1933 su come organizzare la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura stessa, attribuendola al vertice elettivo (C.N.F.) della categoria assieme alle somme funzioni amministrative, legislative di settore e giurisdizionali.
In effetti, come i migliori giudici non sono, solo per questo, i migliori organizzatori degli uffici giudiziari, allo stesso modo i migliori avvocati (tra i quali, in genere, si eleggono i consiglieri degli Ordini locali e del C.N.F.) non sono, solo per questo, i migliori amministratori, legislatori e giudici dei loro colleghi.
Se poi al C.N.F. legislatore-giudice-amministratore si attribuisce anche il ruolo di rappresentante istituzionale della corporazione, si crea un centro di potere di tale forza che ogni modernizazione gli appare (ed effettivamente è, per esso) eversiva. In ciò consiste l'errore di fondo della scelta corporativa del 1933.
Ma più grave, a mio avviso, è l'errore che è stato commesso nel mantenere in vita la regolazione corporativa dell'avvocatura nonostante l'avvento della Costituzione. A discolpa del legislatore fascista, infatti, va detto che la società dell'epoca sopportava, e anzi in certa misura richiedeva, la commistione dei ruoli. La società stessa era "abituata" alla concentrazione nello stesso soggetto di vertice delle funzioni di regolatore, amministratore e giudice. La pace sociale dell'epoca, per le "sorti progressive" della Nazione, postulava la guida paternalista degli Ordini professionali da parte di Consigli che erano espressione d'un gruppo sociale che non era improprio chiamare "ceto".
Oggi non è più così e dal livello locale al nazionale scoppiano le contraddizioni d'una organizzazione oggettivamente corporativa, d'una regolazione ormai troppo lontana dai principi costituzionali.
Con riguardo alla disciplina degli avvocati e alla tenuta degli albi, giungono sempre più spesso innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione (e non tarderanno a giungere in Corte costituzionale) questioni inerenti il mancato rispetto del giusto procedimento e del giusto processo nei riguardi di avvocati. Sotto accusa e sospettate d'incostituzionalità sono le norme che attribuiscono poteri vari (e non insieme attribuibili) ai Consigli degli Ordini e al C.N.F., come pure quelle norme che regolano la scelta dei membri dei Consigli degli Ordini e del C.N.F..
E' naturale che, in tale situazione (dopo decenni di chiacchiere) si tenti veramente una riforma della legge professionale.
C'è però un rischio: che si faccia una riforma che peggiori la legge del 1933 e che la tradizionale impotenza dell'avvocatura a modernizzarsi appaia all'improvviso superata da un sacro fuoco riformatore che qualcosa effettivamente realizzi ma che troppo tralasci di modificare.
O forse peggio: il rischio è che si realizzi un'operazione gattopardesca, riuscendo a mascherare, con l'efficientismo d'una organizzazione centralista (incentrata sul C.N.F.) della professione, la carenza di garanzie di giusta rappresentatività e terzietà delle istituzioni, nonchè la carenza delle garanzie di concorrenzialità tra gli avvocati.
L'efficienza non è tutto: ad essa bisogna sommare la giusta rappresentatività delle istituzioni rappresentative (si scusi il gioco di parole) di categoria e la loro terzietà rispetto ai destinatari dell'azione normativa, amministrativa e giudiziaria (ma meglio sarebbe rinunciare tout court alla una giurisdizione speciale, in capo al C.N.F.).
Ma cosa hanno chiesto gli avvocati italiani nel 2009 e nel 2010 ai politici?
Troppi di loro, membri dei vari organismi rappresentativi (più o meno unitari) dell'avvocatura, hanno pervicacemente richiesto alla politica solo il mantenimento d'una organizzazione arretrata, ottocentesca, della professione forense; tanto che s'è avuta, nel novembre 2009, l'approvazione da parte (per fortuna solo) della Commissione giustizia del Senato d'una proposta di riforma della professione di avvocato la quale, a dispetto del gran numero e dell'età media degli iscritti agli albi, disegna ancora, nella sostanza, una professione elitaria, gerontocratica, anticoncorrenziale e, soprattutto, chiusa alla integrazione dei servizi legali con altri servizi professionali in forme societarie (anche di capitali) liberamente scelte dagli interesati.
Il disegno di legge di (pseudo)riforma della professione di avvocato approvato dalla Commissione giustizia del Senato ed ora all'esame dell'Aula si caratterizza soprattuto, riassuntivamente: per il mantenimento al CNF della giurisdizione domestica sulla disciplina degli avvocati e sulla tenuta degli albi; per il mantenimento al CNF del ruolo di legislatore in tema di disciplina degli avvocati; per l'attribuzione al CNF del ruolo di autore di regolamenti attuativi della legge professionale; per l'ampliamento del ruolo di amministratore del CNF, fino a consentirgli di invadere ambiti d'attività tipici dei Consigli degli Ordini locali.
Il testo del disegno di legge tace del tutto, però, su un fenomeno che è addirittura esploso negli ultimi anni (come si riconosce espressamente, a pag. 265 e 266 del n. 3/2009 della rivista edita dalla Cassa Forense "La previdenza forense", in un articolo intitolato "I redditi degli avvocati italiani nel 2008"): quello dell'avvocatura dipendente.
Leggo nel citato articolo: "... il ringiovanimento della categoria ha fatto sì che dilagasse la figura del giovane avvocato che, inserito nello studio professionale già avviato, percepisce compensi forfettari al netto delle maggiori spese di gestione e funzionamento dello studio che rimangono invece in capo ad altri".
Ebbene, se così è, come pare innegabile, trattasi, come suol dirsi, di un silenzio assordante, che la dice lunga sugli interessi che la lobby dei falsi riformatori ha a cuore (non a caso l'Antitrust si è schierata nettamenbte contro la suddetta pseudoriforma).
Non si può tacere che (a meno che non si voglia continuare a far finta di non vedere) l'espulsione degli avvocati "parasubordinati" (sono tra i 25.000 e i 30.000) di altri avvocati sarebbe la prima inevitabile attività che i Consigli degli Ordini sarebbero chiamati a svolgere, in tema di tenuta degli albi.
E tale assurda "pulizia etnica" all'interno dell'avvocatura è confermata come doverosa dal testo di "riforma" all'esame del Senato, il quale insiste a mitizzare il c.d. valore dell'indipendenza dell'avvocato.
Tralasciando troppo lunghe considerazioni sul fatto che l'indipendenza dell'avvocato che potrebbe veramente essere un valore per il suo cliente non è l'inesistenza di un contratto di lavoro subordinato tra il detto avvocato e altri, ma è una categoria dello spirito, difficilmente controllabile dai Consigli degli Ordini, limitiamoci a rilievi oggettivi.
La persistenza di questo mito dell'indipendenza dell'avvocato, tradotto nella previsione di incompatibilità varie (e soprattutto col lavoro dipendente) è la risposta a una fondamentale domanda, posta da Maria Pia Camusi, responsabile del settore lavoro e professioni del Censis, in un articolo apparso su ilsole24ore dell'8/2/2010 e intitolato <<Servono incentivi per gli studi>>, nel commentare i dati sulle nuove iscrizioni agli albi: "Perchè uno studio professionale che assume nuovi collaboratori non può avere agevolazioni come succede per le imprese?".
Come accennavo, la risposta è "Perchè la legge che regola la professione di avvocato non consente di instaurare un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra un avvocato e un suo collega, pena la cancellazione dall'albo professionale del primo".
Ma allora occorre domandarsi: gli avvocati italiani vogliono veramente ancora sacrificare al mito dell'indipendenza le loro chances di poter usufruire di rilevanti agevolazioni fiscali "assumendo" colleghi? La possibilità d'essere definiti "imprenditori" (anche solo atecnicamente, visto che non si tratta certo di estender loro lo statuto dell'imprenditore) li spaventa o indigna a tal punto?
O invece è giunto il momento di riconoscere che l'indipendenza dell'avvocato è un' "araba fenice" o, come mi pare più appropriato definirla, una "foglia di fico" (tanto simile all'altra dietro la quale comodamente si nasconde l'avvocato che ha in odio il mercantilismo della professione d'oggi e nega, indignato, d'essere un imprenditore ma poi, potendoselo permettere, affianca al proprio indipendentissimo studio legale una bella società di servizi)?
Aggiunge la Camusi nel citato articolo: "Bisogna scoperchiare questo aspetto che pone molti giovani in una posizione destabilizzante ... Occorre aprire una discussione completamente nuova sulla regolamentazione dell'attività professionale continuativa ... ".
Io mi domando: ma perchè queste cose gli avvocati italiani se le devono sentir dire dalla responsabile del settore professioni del Censis? Perchè non esigono dai politici che queste tematiche (e non le percentuali di consiglieri di C.N.F. da assegnare ai Consigli dell'Ordine di questo o quel distretto di Corte d'appello; o la strutturazione della giurisdizione domestica che possa "passare" il vaglio di costituzionalità) siano il contenuto centrale della riforma da fare?
Perchè il testo di riforma all'esame del Parlamento semplicemente tace dell'avvocatura dipendente?
Una "riformicchia" della professione forense, culturalmente arretrata come quella che si vorrebbe subito (prima che monti la protesta della base degli avvocati italiani) approvare, va a braccetto con le procedure bizantine e le inutili tutele che spesso si denunciano essere il solo risultato di lunghe giornate passate da giudici e avvocati nelle aule di giustizia.
Va a braccetto con la negazione della certezza del diritto e dei principi dello Stato di diritto, che a volte si lamentano perpetrate dal Parlamento, altre volte dai giudici. Essa non rappresenta certo un esempio da seguire nel realizzare le tanto invocate riforme della giustizia.
Ma in che consiste, si chiederà, la vicinanza concettuale tra la tendenziale negazione della certezza del diritto e dei principi basilari dello Stato di diritto ad opera del nostro disastrato "sistema giustizia", da una parte, e, dall'altra, la proposta di (pseudo)riforma della professione d'avvocato che ora è all'esame del Senato?
Consiste nell'inserimento anche all'interno dell'ordinamento forense di una separazione di poteri non sostanziale ma soltanto formale (e nemmeno tanto!). Consiste nell'invocare a giustificazione dell'accentramento del potere legislativo, amministrativo e giudiziario in capo al C.N.F. una presunta maggior funzionalità del sistema di potere accentrato (nel Consiglio Nazionale Forense).
Consiste, in definitiva, nell'abbracciare come salvatore un carnefice: la fonte primaria d'ogni violazione della certezza del diritto e dei principi cardine dello Stato di diritto.
Mai e poi mai si dovrebbero, infatti, attribuire a un solo soggetto (al C.N.F., secondo la riforma all'esame del Senato) i tre ruoli di legislatore, amministratore e giudice.
Dunque, il pericolo da scongiurare è quello di contribuire, attraverso una riforma velleitariamente elitaria (addirittura peggiorativa della legge professionale del 1933), a cancellare "per forza di legge" la certezza del diritto in Italia.
E ancora:
La riforma forense all'esame del Senato è smaccatamente corporativa (anche se nel contempo incapace di tutelare tutti i 200.000 e più avvocati italiani, in quanto indiscutibilmente tesa a tutelare solo "l' èlite" professionale), fino al punto di negare al TAR e al Consiglio di Stato quella giurisdizione sulla disciplina degli avvocati e sulla tenuta degli albi che dovrebbe attribuirsi al giudice amministrativo -per quanto deriva chiaramente dalla sesta disposizione transitoria della Costituzione- allorchè si addivenga alla riforma radicale (riguardante non solo l'ambito di giurisdizione ma persino la struttura del giudice) d'un giudice speciale precostituzionale, qual è il CNF.
Il progetto di riforma della professione all'esame del Senato addirittura amplia la provvista di giurisdizione del giudice speciale C.N.F. infischiandosene del fatto che la Costituzione italiana, i principi del diritto comunitario e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, non riconoscono la qualifica di giudice, per evidente carenza di terzietà e equidistanza tra le parti, ad un soggetto che sia anche amministratore sovraordinato rispetto all'ente pubblico (il Consiglio dell'Ordine locale) dei cui provvedimenti è chiamato a giudicare, nonchè consulente di quel medesimo ente pubblico, nonchè autore delle norme, aventi rango di legge, che applica.
Sul tema della terzietà del giudice speciale C.N.F. e dei soggetti che, prima dell'intervento di quel giudice, irrogano la sanzione disciplinare, non ci si può certo accontentare di misure tese a <<modificare il procedimento disciplinare accentuando la terzietà dei consigli di disciplina>>, come invece pare ritenere il Presidente del C.N.F., Avv. Guido Alpa, il quale innanzi al Presidente della Repubblica, nella sua relazione in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2010, ha valutato positivamente, definendole <<significative e non rinviabili>>, quelle misure di tal genere che sono parte caratterizzante della proposta di riforma della legge professionale approvata dalla Commissione giustizia del Senato.
A me pare evidente che accentuare la terzietà del soggetto che irroga la sanzione disciplinare (o istruisce il procedimento disciplinare) è ben poca cosa se poi il giudice dei ricorsi in tema di disciplina (e di tenuta degli albi) si mantiene anche legislatore e consulente di una delle parti in causa. In tali condizioni riconoscere al C.N.F. la natura di giudice è impresa impossibile e, se tentata, è azione ipocrita. Dunque non sono affatto <<significative e non rinviabili>> le suddette misure tese a <<modificare il procedimento disciplinare accentuando la terzietà dei consigli di disciplina>>; esse sono, invece, misure assolutamente insufficienti che potrebbero anche incontrare immediata censura di evidente incostituzionalità da parte del Presidente della Rebubblica. Il Capo dello Stato potrebbe addirittura rifiutare la promulgazione di una legge che le prevedesse come la soluzione delle più volte lamentate (in relazione al "giusto processo" di cui all'art. 111 Cost.) carenze del procedimento disciplinare e del processo disciplinare. Comunque, la mancata attribuzione della giurisdizione sulla disciplina e sulla tenuta degli albi a un giudice che sia veramente terzo comporterebbe ben presto l'intervento della Corte costituzionale.
E' evidente che chiedere ai politici di fare una riforma forense tanto corporativa da negare la terzietà del giudice è, anche per questo, un errore.
Per quanto mi riguarda, io sto:
- con chi, attraverso una nuova legge professionale veramente moderna, vuol introdurre nella professione forense (seguendo le critiche che Tesauro, Catricalà, Cassese e non pochi altri studiosi formulano al "medievo istituzionale" della nostra regolazione professionale), dosi massicce di concorrenzialità;
- con chi vuol rimuovere quei vincoli ingiustificati all'accesso e all'esercizio della professione che fino ad oggi sono stati mantenuti attraverso la previsione di incompatibilità che limitano i diritti di libertà senza che ciò sia necessario e senza che ne segua una effettiva utilità (ne segue solo la protezione di rendite di posizione) in termini di contrasto all'accaparramento di clientela (da intendersi restrittivamente, come forma di concorrenza sleale, e non come qualunque attività possibile foriera di fama o apprezzamento);
- con chi vuol consentire all'avvocato di offrire, in studi "multiprofessionali", qualcosa d'ulteriore rispetto al solo servizio legale e, nel contempo, vuol consentire a capitalisti di investire il proprio danaro sui migliori (anche giovani) avvocati, partecipando al capitale di studi legali organizzati come società di capitali.
Purtroppo, infatti, in Italia siamo fermi alla affermazione di principio della sentenza della Corte Costituzionale n. 189/01 secondo cui la professione forense è settore del mercato dei servizi professionali naturalmente concorrenziale. Da noi c'è solo qualche timida apertura allo studio associato multispecializzato e multidisciplinare ma nessun ragionevole vantaggio fiscale è previsto per lo studio associato; vige ancora l'anacronistico e ipocrita divieto di lavorare come avvocato dipendente di uno studio legale. Altro che quotazione in borsa degli studi legali inglesi!
La realtà della regolazione italiana della professione di avvocato vede una concorenza selvaggia in fatto, la quale (con solo apparente paradosso) si fonda su una normazione anticoncorrenziale che, con rara miopia, è strenuamente difesa da troppo ampia parte della "classe forense".
La proposta di riforma all'esame del Senato, se approvata, aggraverebbe addirittura la situazione, diminuendo ulteriormente il livello di concorrenzialità interno alla categoria: vuol far fare alle istituzioni elettive il "lavoro del mercato" (che se lasciato libero non sbaglia) cioè quello di selezionare dei migliori professionisti.
Forse ci si potrebbe aspettare qualche proposta più "rivoluzionaria", specialmente nell'interesse dei giovani, da parte di quelle assiociazioni forensi che affermano di tutelarne gli interessi.
Non si dovrebbe, comunque, dubitare della compatibilità del modello d'avvocato inglese con la nostra Costituzione, così come non c'è ragione di sentirsi a disagio con quel modello culturale, più aperto al libero mercato (il modello inglese è, infatti, pienamente compatibile con i caratteri di riservatezza del rapporto cliente-professionista, tanto spesso invocato in Italia).
In realtà troppi soggetti, al vertice degli organismi rappresentativi degli avvocati italiani, appaiono legati ad un mito, vagheggiano un "ceto forense" ormai inesistente e non più ricostituibile, se non altro per le differenziate capacità di reddito degli avvocati che rompono l'unità del "ceto" (si veda al riguardo l'analisi svolta nel numero 3/2009 de "La previdenza Forense", la rivista quadrimestrale della Cassa Forense, in due articoli intitolati "I redditi degli avvocati dichiarati nel 2008" e "Esame dei risultati dell'invio del modello 5 telematico"). Vagheggiano una avvocatura classista, autoreferenziale e ipocritamente negatrice della -ormai apertissima- realtà economica e sociale.
Cosa significa, infatti, rivendicare la c.d. "specialità" dell'avvocatura se non mistificare la richiesta di una vera e propria "eccezionalità" della regolazione della professione forense rispetto alla regolazione legislativa di tutte le altre professioni ordinistiche, le quali non si possono non riconoscere soggette all'applicazione delle regole di salvaguardia della concorrenza nei servizi professionali (regole che non sono solo comunitarie ma, oramai, anche interne e addirittura di rango costituzionale, per il disposto dell'art. 117 della Costituzione)?
E ancora, cosa significa chiedere addirittura la "costituzionalizzazione" della figura dell'avvocato, se non chiedere di scrivere una inutile modifica di qualche articolo della Costituzione (inutile perchè la tutela del diritto alla difesa è ben fondata nell'art. 24 della Costituzione) per dar modo di sostenere che addirittura la Costituzione legittima una regolazione della professione forense che "per il bene supremo della giustizia" se ne infischi della primaria garanzia della concorrenza tra avvocati?
Basta leggere i giornali e ci si rende conto dei risultati disastrosi di una regolazione anticoncorrenziale della professione forense in Italia. I risultati di una strenua difesa della "specialità" della professione d'avvocato si evidenziano soprattutto nel confronto cogli altri paesi, specie con quelli nei quali al paternalismo degli Ordini professionali s'è preferita la libertà d'associazione (e di formazione nelle associazioni forensi) e l'apertura al mercato:
Volgendo lo sguardo agli inglesi:
1) Non è stato un problema ma una opportunità per l'intera "classe forense" britannica il veder raddoppiare in venti anni il numero degli avvocati (oggi i solicitors sono 108.000 e i barrister sono 15.000 -numeri certo vicini a quello degli avvocati iscritti negli albi italiani che CONCRETAMENTE esercitano la professione-);
2) nel 2008, lo stipendio minimo annuo che percepiva un praticante agli inizi dell'attività era di ben circa 16.000 sterline;
3) lo stipendio medio di un avvocato dipendente di una law firm appena abilitato era di ben circa 70.000 sterline annue.
Il problema, in Italia, è che non si replica con la dovuta nettezza alla caricatura dell'avvocato del futuro (prodotto d'una regolazione proconcorrenziale della professione forense e attrezzato a competere in un settore professionale globalizzato), caricatura che gli pseudoriformatori corporativi prospettano disegnando ironicamente "avvocatoni", o "avvocatucci", o "avvocatacci".
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