Segui su www.avvocati-part-time.it TUTTE le tappe parlamentari della riforma forense. Il 31 marzo 2010 l'assemblea del Senato ha iniziato l'esame del disegno di legge di riforma, approvato dalla Commissione giustizia, in sede referente, il 18 novembre 2009.
Ecco, di seguito, il resoconto della discussione, in data 31 marzo 2010, nell'assemblea del Senato, dei disegni di legge A.S. 601 Giuliano, A.S. 711 Casson, A.S. 1171 Bianchi, A.S.1198 Mugnai ...
(711)CASSON ed altri. - Disciplina dell'ordinamento della professione forense
(1171)BIANCHI. - Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare
(1198)MUGNAI. - Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato
VALENTINO, relatore. Il testo elaborato dal Comitato ristretto per i disegni di legge in titolo in materia di riforma dell'accesso alla professione forense è il frutto di un lavoro organico e composito di coordinamento cui hanno contribuito fruttuosamente tutte le forze parlamentari, interpretando le esigenze più avvertite dall'avvocatura italiana emerse nel corso di audizioni delle associazioni rappresentative della professione forense e del Consiglio nazionale forense. La trattazione delle prerogative che derivano alla professione forense dall'articolo 24 della Costituzione è stata opportunamente inserita in un provvedimento dedicato ed autonomo, come auspicato dal senatore Guido Calvi che fu il promotore dell'iniziativa nella scorsa legislatura, ed è ispirata all'obiettivo di modernizzare una professione antica adeguandola alle moderne esigenze di tutela di principi costituzionalmente sanciti. Con il disegno di legge vengono rivisitati i criteri di accesso alla professione nel segno di un maggior rigore e di una verifica attenta della sussistenza di requisiti fondamentali e di un effettivo bagaglio di conoscenze fin dall'approccio all'attività forense, stabilendo a tale scopo che nell'esame di Stato la prova scritta si svolga con il solo ausilio dei testi di legge, senza commenti o citazioni giurisprudenziali. L'articolo 10 del disegno di legge introduce l'obbligo per ogni avvocato di curare il costante aggiornamento della propria competenza professionale, in conformità ad un regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense. Una significativa novità è introdotta all'articolo 20, il quale prevede che la permanenza dell'iscrizione all'albo sia subordinata all'effettivo esercizio della professione, per contrastare il malvezzo di alcuni avvocati i quali, pur non svolgendo la professione, continuano ad essere iscritti all'albo creando un oggettivo nocumento a chi in maniera militante e quotidianamente esercita la professione. Di particolare rilievo è anche la norma, contenuta all'articolo 11, che introduce l'obbligo per ogni avvocato di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. Oggetto di un dibattito approfondito è stata anche la reintroduzione delle tariffe minime, frettolosamente cancellate da precedenti normative che avevano dato vita ad un'indecorosa competizione al ribasso, comportando enormi disagi per l'intera categoria e uno svilimento professionale dell'avvocatura italiana. L'articolo 12 del disegno di legge prevede la vincolatività dei minimi tariffari che vengono fissati dal Ministero della giustizia, quale garanzia della qualità della prestazione professionale. Auspica che il disegno di legge in esame possa essere approvato in tempi rapidi e soddisfare le esigenze maggiormente avvertite dalla categoria.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge n. 601, 711, 1171 e 1198.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.
VALENTINO, relatore. Signor Presidente, la trattazione di questo disegno di legge - mi sia consentita una piccola parentesi prima di avviarmi ai temi che ne costituiscono l'oggetto - si pone su un piano confliggente rispetto alle considerazioni che ho sentito svolgere poc'anzi in quest'Aula. Si tratta veramente del frutto di un lavoro organico, articolato ed armonico di tutte le forze che siedono in Parlamento.
All'inizio di questo mio brevissimo intervento - sarà poi mia cura intervenire in replica, dopo aver ascoltato i vari interventi in discussione generale - intendo ringraziare i colleghi di maggioranza ed opposizione per avere dato corso ad un impegno importante, assolutamente armonico per la realizzazione di un documento legislativo che interpreta le esigenze più avvertite dell'Avvocatura italiana. Non a caso, devo dire che quest'ultima ha inteso partecipare attivamente alla realizzazione di questo nostro prodotto attraverso una serie di audizioni - ce ne sono state più di una - alle quali hanno preso parte non soltanto organismi istituzionali come il CNF, il cui contributo è stato molto apprezzato, ma anche altre associazioni di categoria.
Posso affermare - credo di non fare torto a nessuno - che questo documento è frutto di una elaborazione allargata. È stato sì costituito un Comitato ristretto che ha lavorato in maniera agevole e snella - come avviene di solito quando i Comitati ristretti si costituiscono - ma è anche vero che l'interlocuzione con le aree più varie sotto il profilo culturale dell'Avvocatura è stata sempre costante.
Il documento che oggi ci apprestiamo a discutere e a modificare nelle parti in cui lo riterremo necessario è veramente il frutto di un impegno congiunto, di una elaborazione allargata, di una partecipazione avvertita. Ognuno dei protagonisti si è reso interprete delle esigenze dell'Avvocatura e ha cercato di dare il proprio contributo. Posso affermare che il documento finale è di grande soddisfazione.
È accaduto qualcosa, signor Presidente, che a mia memoria - ormai da qualche anno siedo in questi banchi - non ricordo sia mai avvenuto prima. Addirittura il Consiglio nazionale forense, l'organo istituzionale più alto dell'Avvocatura, ha ritenuto doveroso e opportuno - questo ci lusinga molto - prendere una intera pagina di grandi quotidiani a tiratura nazionale per dire che il documento licenziato dalla Commissione giustizia del Senato riguardante il nuovo ordinamento forense è apprezzabile e condiviso, un documento del quale auspichiamo la celere definizione. Reputo questo un motivo di grande soddisfazione.
Però, onorevoli colleghi, prima di addentrarmi, sia pur fugacemente, sugli argomenti portati dal documento che costituiscono questa grande innovazione, questa grande modernizzazione, fortemente voluta dall'Avvocatura, debbo ricordare, perché lo reputo doveroso, un nostro collega che di questa iniziativa si è reso promotore in un momento difficile, nella scorsa legislatura, quando gli orientamenti più avvertiti ritenevano che si dovesse trattare della legge di riforma dell'Avvocatura nel quadro della trattazione più ampia di altre discipline, che tutte le professioni dovessero essere considerate in un ambito uniforme.
Sto parlando del senatore Guido Calvi, giurista illustre, che ha onorato per un lungo periodo il Senato della Repubblica, il quale, difendendo con grande vigore e grande capacità le prerogative che derivano all'Avvocatura dall'articolo 24 della Costituzione (l'inviolabilità del diritto di difesa), sostenne, ed a ragione, che un tema che riguarda un ordine professionale che si occupa di un diritto citato dalla Costituzione merita una trattazione assolutamente autonoma perché particolari e peculiari sono le esigenze che devono essere prese in considerazione, certamente non assimilabili a quelle, pur legittime ed apprezzabili, di altri ordini professionali, che ruolo diverso hanno nel tessuto della società. Quindi devo questo riferimento a chi è stato il propulsore di quest'iniziativa che adesso, nel corso di questa legislatura, ha trovato la sua considerazione più compiuta.
Devo poi ringraziare in modo particolare tutti i membri del Comitato ristretto. Discussione equilibrata sempre, attenta sempre, propositiva sempre quella che nell'ambito del Comitato è stata fatta, quindi meritevole del rispetto e dell'ossequio da parte del relatore.
Onorevoli colleghi, come dicevo, il disegno di legge si pone come obiettivo la modernità, la modernizzazione della professione, di questa antica professione - antica perché da quando ci sono regole alle quali gli uomini si debbono uniformare per la convivenza civile, vi è sempre un avvocato che deve tutelare i principi -, che aveva bisogno di essere resa più adeguata e più coerente alle esigenze dei tempi che si muovono freneticamente.
La tutela dei princìpi è immutabile, è sempre la stessa. I princìpi non si toccano, però le regole che accompagnano la tutela dei princìpi debbono essere naturalmente adeguate alle esigenze più avvertite.
Già i criteri di accesso alla professione, onorevoli colleghi, sono stati rivisitati. Vedete, una realtà umana che supera ormai, sia pure di poco, le 200.000 unità si deve imporre dei criteri selettivi rigorosi, certamente più rigorosi rispetto a quelli che finora hanno governato il sistema. È vero che la selezione nelle attività liberali dipende dalle capacità di chi le esercita e dal rapporto che si riesce a realizzare nei confronti della società e che si costituiscono rapporti di apprezzamento che sono l'elemento più idoneo alla selezione, ma è altrettanto vero che bisogna verificare la sussistenza di taluni requisiti fondamentali.
E allora il disegno di legge ha inteso riconsiderare i titoli di accesso, utilizzare strumenti più moderni e nello stesso tempo sottolineare come, fin dal primo approccio con l'attività professionale, si debba dar prova di avere quelle attitudini e quella capacità per lo svolgimento dell'attività in futuro. Quindi, non più i vecchi compiti, come originariamente considerati, il vecchio tema sulle materie che venivano scelte, bensì un documento giuridico da redigere, discutere e trattare, senza più l'utilizzazione - questa è una sorta di ritorno all'antico - dei codici commentati che, pur essendo uno strumento della vita quotidiana di noi avvocati, nel momento della redazione di un compito consentono di accedere ad una serie di cognizioni che possono anche prescindere dal bagaglio culturale personale. Quindi, proprio per sottolineare il maggior rigore che si impone in questa fase di accesso, di primo contatto, il Comitato ristretto, prima, e la Commissione, poi, hanno deciso che i codici che possono essere utilizzati durante la stesura del compito sono quelli non commentati.
Un altro elemento importante che abbiamo inteso codificare in questa nostra legge professionale, che poi si coniuga con il criterio più rigoroso che si è individuato per la fase di accesso, è quello della formazione professionale costante e sistematica. Il cittadino che va dall'avvocato deve avere la consapevolezza piena, al di là delle sintonie che si costituiscono sul piano umano, personale e culturale, che oggettivamente quel soggetto al quale affida i propri interessi, di qualsivoglia natura, si sottopone periodicamente a verifica della sua capacità. Insieme abbiamo valutato come indispensabile che ciò accada e insieme abbiamo trovato le soluzioni che più acconciamente possano fornire queste garanzie alla pubblica opinione.
Abbiamo anche individuato criteri attraverso i quali mantenere le iscrizioni per contrastare il malvezzo che finora ha caratterizzato alcuni nostri colleghi avvocati i quali non svolgono la professione, ma nello stesso tempo sono iscritti all'albo creando un oggettivo nocumento a chi invece in maniera militante svolge ogni giorno questa professione.
Per eludere questo malvezzo abbiamo anche individuato dei criteri di ricognizione periodica che consentano di dire a coloro che l'avvocato non fanno, ma che egualmente beneficiano dell'iscrizione, che sono nella condizione di fare una scelta e dunque di valutare se sia il caso di restare o se non sia meglio andarsene. Se uno non fa l'avvocato non vedo la ragione per la quale debba restare iscritto all'albo ed il regime delle incompatibilità che abbiamo disegnato contribuisce, a mio avviso in maniera sensibile, alla realizzazione di questa esigenza.
Così come la tutela dell'assistito è garantita dall'assicurazione obbligatoria: gli avvocati dovranno adesso essere assicurati, qualunque errore imputabile a cadute di professionalità comporterà nocumento, perché fatalmente così sarà, in capo all'assistito, lenito però dal ristoro che le assicurazioni potranno realizzare.
Un ultimo argomento e poi mi avvio alla conclusione, sottolineando ancora una volta che all'esito della discussione generale sarà mia cura replicare a tutti i colleghi che riterranno di dovervi partecipare. Un argomento che mi auguro non appaia inelegante, perché è importante: quello della reintroduzione delle tariffe minime.
Onorevoli colleghi, in ragione di normative forse troppo frettolosamente avviate si erano cancellati gli onorari minimi per gli avvocati creando una situazione disagevole di grande evidenza, dando origine ad una inelegante competizione al basso, realizzando una serie di proposte sempre meno qualificate dal punto di vista delle esigenze di natura economica che inevitabilmente comportavano disagi per larga parte della nostra categoria. Ma quello che è più grave è che i soggetti, soprattutto le grandi realtà imprenditoriali e sociali, hanno utilizzato nel loro esclusivo interesse questo stato di cose imponendo tariffe che certamente si pongono su un piano conflittuale rispetto al decoro che un avvocato deve mantenere nel momento in cui svolge la sua professione.
L'avvocato deve avere consapevolezza del contributo che egli dà alle ragioni che gli vengono rassegnate e deve reclamare il giusto compenso; un giusto compenso che deve incontrare dei limiti nelle valutazioni che poi vengono fatte dal Ministero, perché le tariffe non le fanno gli avvocati, le tariffe le fa il Ministero.
Questo aspetto pratico, che certamente non si può iscrivere a quello dei grandi temi che riguardano le vicende dell'avvocatura, è stato oggetto negli ultimi anni di grande fibrillazione all'interno dell'avvocatura stessa e di grande tensione; si sono dissolti una serie di rapporti con i grandi enti, si è creata veramente una situazione di grave disagio, di grave imbarazzo.
Noi ci auguriamo che l'impianto che abbiamo ipotizzato possa intervenire e intervenga sulla materia e risolva questo problema; auspichiamo che venga riconosciuto all'avvocato almeno quel compenso minimo proporzionale all'impegno che egli dispiega.
Onorevoli colleghi, mi fermo qui, ringraziandovi per la pazienza. Questa relazione, e l'avvio della trattazione di questo provvedimento, era attesa.
L'avvocatura aveva anche avviato nei giorni scorsi qualche iniziativa di natura critica per le ragioni per le quali l'iter del disegno di legge non era stato ancora avviato. Adesso abbiamo cominciato e andremo avanti; l'auspicio è che l'iter si possa concludere entro il più breve tempo possibile. L'avvocatura italiana ha diritto a una normativa moderna e attuale, necessaria perché possa al meglio svolgere la propria attività. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Li Gotti).
PRESIDENTE. Come stabilito, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge ad altra seduta.
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