La proposta di riforma dell'avvocatura (aggiornata a fine 2008)

Riforma della professione di avvocato - l'iter per giungere alla l. 247/12
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Lo stato attuale della proposta di riforma dell'ordinamento forense elaborata dalla Commissione legislativa del CNF è quello che puoi leggere di seguito. Il testo tiene conto delle modifiche apportate nella seduta amministrativa del 19 settembre 2008, del 26 settembre e di alcuni aggiornamenti apportati il primo ottobre, nonché di ulteriori lavori tenutisi in data 3 e 4 ottobre 2008. Propongo di analizzare a fondo l'articolato e discuterne nel social network "concorrenza e avvocatura" che ho strutturato su www.ning.com (l'indirizzo è www.concorrenzaeavvocatura.ning.com). Il titolo del forum dedicato a tale discussione è "la proposta del CNF di riforma della professione forense alla luce del principio di concorrenza".
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Riforma dell’ordinamento
della professione di avvocato

Testo esaminato nella
seduta amministrativa del 2 ottobre 2008 del CONSIGLIO ONALE FORENSE
COMMISSIONE LEGISLATIVA

(Il testo tiene conto delle modifiche apportate nella seduta amministrativa del 19 settembre 2008, del 26 settembre e di alcuni aggiornamenti apportati il primo ottobre, nonché di ulteriori lavori tenutisi in data 3 e 4 ottobre 2008).
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SOMMARIO
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Disciplina dell’ordinamento della professione di avvocato)
Art. 2. (Attività dell’avvocato)
Art. 3. (Doveri e deontologia)
Art. 4. (Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari)
Art. 5. (Segreto professionale)
Art. 6. (Prescrizioni per il domicilio)
Art. 7. (Impegno solenne)
Art. 8. (Specializzazioni)
Art. 9. (Pubblicità e informazioni sull’esercizio della professione)
Art. 10. (Formazione continua)
Art. 11. (Assicurazione per la responsabilità civile)
Art. 12. (Tariffe professionali)
Art. 13. (Sostituzioni e collaborazioni)


Titolo II
ALBI, ELENCHI E REGISTRI
Art. 14. (Albi, elenchi e registri)
Art. 15. (Iscrizione e cancellazione)
Art. 16. (Incompatibilità)
Art. 17. (Eccezioni alle norme sull’incompatibilità)
Art. 18. (Sospensione dall’esercizio professionale)
Art. 19. (Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri)
Art. 20. (Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)
Art. 21. (Avvocati degli enti pubblici)


Titolo III
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I
L’ORDINE FORENSE E GLI ORDINI TERRITORIALI
Art. 22. (L’Ordine forense)
Art. 23. (L’Ordine circondariale forense)
Art. 24. (Organi dell’Ordine circondariale)
Art. 25. (Le assemblee)
Art. 26. (Il Consiglio dell’ordine)
Art. 27. (Compiti e prerogative del Consiglio)
Art. 28. (Sportello per il cittadino)
Art. 29 (Il collegio dei revisori)
Art. 30. (Funzionamento dei Consigli dell’ordine per commissioni)
Art. 31. (Scioglimento del Consiglio)

Capo II
CONSIGLIO ONALE FORENSE
Art. 32. (Durate e composizione)
Art. 33. (Compiti e prerogative)
Art. 34. (Competenza giurisdizionale)
Art. 35. (Funzionamento)
Art. 36. (Eleggibilità e incompatibilità)

Capo III
IL CONGRESSO ONALE FORENSE
Art. 37. (Il Congresso onale forense)


Titolo IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Capo I
RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’
Art. 38. (Corsi di laurea specialistici)
Art. 39. (Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza)
Art. 40. (Accordi tra università e ordini forensi)

Capo II
IL TIROCINIO PROFESSIONALE
Art. 41. (Contenuti e modalità di svolgimento)
Art. 42. (Corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato)
Art. 43. (Certificato di compiuto tirocinio)
Capo III
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
Art. 44. (Disposizioni generali)
Art. 45. (Prova di preselezione informatica)
Art. 46. (Esame di Stato)
Art. 47. (Commissioni esaminatrici)
Art. 48. (Disciplina transitoria per la pratica professionale)
Art. 49 (Disciplina transitoria per l’esame)


Titolo V
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
CAPO I
REGOLE GENERALI
Art. 50. (Collegio di disciplina)
Art. 51. (Competenza)
Art. 52. (Azione disciplinare)
Art. 53. (Prescrizione dell’azione disciplinare)
Art. 54. (Istruttoria disciplinare)
Art. 55 (Dibattimento disciplinare)
Art. 56. (Decisione disciplinare e sanzioni)
Art. 57. (Impugnazioni)
Art. 58. (rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale)
Art. 59. (Riapertura del procedimento disciplinare)
Art. 60. (Divieto di cancellazione volontaria dall’albo)
Art. 61. (Sospensione cautelare)
Art. 62. (Esecuzione)

Titolo VI
DELEGA AL GOVERNO

Art. 63. (Delega al Governo per il Testo Unico)
Art. 64. (Disposizioni transitorie)


APPENDICE
REFGOLAMENTO SULLA PROVA DI PRESELEZIONE INFORMATICA





Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Disciplina dell’ordinamento della professione di avvocato)
1. La presente legge costituisce l’ordinamento forense e disciplina la professione di avvocato nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, ed ha natura di legge speciale.
2. L’avvocato è un libero professionista intellettuale che, senza limiti territoriali, opera con attività abituale e prevalente, in piena libertà, autonomia e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, in attuazione dei principi di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione e dell’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3. L’avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l’attuazione concreta della giustizia nella società e nell’esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino, mediante la difesa in giudizio e la consulenza ed assistenza nella interpretazione delle norme, l’effettività della tutela dei diritti in ogni sede.
 4. In considerazione della specificità e rilevanza della funzione difensiva e consultiva, l’ordinamento forense deve:
a)    regolamentare l’esercizio della professione di avvocato onde garantire la tutela degli interessi generali sui quali essa incide;
b)    valorizzare la rilevanza sociale ed economica della professione legale, favorendo la partecipazione dell’avvocatura all’organizzazione politica, sociale ed economica del Paese, al fine di garantire in ogni sede la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona e dare attuazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione;
c)    garantire l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti;
d)    tutelare l’affidamento della collettività e della clientela, assicurando correttezza nei comportamenti e qualità della prestazione professionale.
5. All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti, da emanarsi dal Consiglio onale forense. La potestà regolamentare del Consiglio onale forense,prevista dalla presente legge, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, sarà esercitata previa richiesta di parere dei Consigli dell’ordine territoriali e sentite le Associazioni maggiormente rappresentative, come tali individuate dal Congresso onale forense di cui all’art. 37, nonché la Cassa onale di Previdenza e Assistenza Forense per le sole materie di suo interesse e l’0rganismo espresso dal Congresso Forense, ove costituito.
Art. 2.
(Attività dell’avvocato)
1. L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato.
L’avvocato può esercitare l’attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica; per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all’albo speciale regolato dall’art. 20.
2. Nell’esercizio delle loro funzioni, l’ordine forense e l’avvocato sono soggetti soltanto alla legge.
3. Sono attività esclusive dell’avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito: la rappresentanza, l’assistenza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, negli arbitrati, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad altre amministrazioni pubbliche, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l’assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione.
4. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare.
5. È riservata, inoltre, agli avvocati per assicurare al cittadino una tutela competente e qualificata, l’attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori del diritto.
6. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale.
7. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.
8. La violazione delle disposizioni dei commi che precedono, quando non costituiscano più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato, a norma dell’art. 498 del codice penale e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell’art. 348 dello stesso codice.

Art. 3.
(Doveri e deontologia)
1. L'avvocato è tenuto a rispettare le leggi e il codice deontologico, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L’esercizio dell’attività dell’avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. E’ dovere dell’avvocato adempiere agli obblighi della difesa d’ufficio.
2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
3. Le norme deontologiche, la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali, con la finalità di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che dev’essere esercitata per la prevalente tutela dell’interesse del cliente. Esse sono aggiornate periodicamente e devono realizzare i princìpi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi, nel rispetto del diritto comunitario, da attuare tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni italiane.
4. Il codice deontologico ed i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme regolamentari.



Art. 4
(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari)

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma societaria, purché con responsabilità solidale e illimitata dei soci, tutti necessariamente iscritti all’albo. Lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell’ipotesi in cui l’incarico sia conferito all’avvocato componente di una associazione o società professionale. L’appartenenza a una associazione o a una società non pregiudica l’autonomia o l’indipendenza intellettuale o di giudizio degli associati e dei soci. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l’art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815 e le norme della società semplice, in quanto compatibili.
2. E’ vietata la costituzione di società di capitali che abbiano nel proprio oggetto l’esecuzione delle prestazioni indicate nell’art. 2.
3. Le associazioni e le società di cui al comma 1 possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all’albo forense, altri professionisti iscritti in albi appartenenti a categorie individuate dal Consiglio onale forense con regolamento.
4. Le società od associazioni multidisciplinari possono comprendere nel loro oggetto l’esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all’albo. Le associazioni e le società devono avere ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
5. L’associato e il socio possono far parte di una sola associazione o società.
6. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all’albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell’associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. I soci e gli associati hanno domicilio professionale nella sede della Associazione o della società.
7. Alle società multidisciplinari si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano le società tra avvocati indicate nel comma 1.
8. L’attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.
9. I redditi delle Associazioni e delle Società sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
10. L’avvocato, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 2549 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato dal Consiglio onale forense.
     
Art. 5.
(Segreto professionale)
1. L’assistito ha diritto alla rigorosa osservanza del segreto professionale da parte dell’avvocato nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
2. L’avvocato è inoltre tenuto all’osservanza del massimo riserbo in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.
3. L’avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui ai commi precedenti anche ai suoi collaboratori e dipendenti.
4. Gli avvocati, i loro collaboratori e dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della professione o della attività di collaborazione, salvo quanto disposto nel codice di procedura penale.

Art. 6.
(Prescrizioni per il domicilio)
1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale. Il domicilio professionale è il luogo ove l’avvocato svolge la professione in modo prevalente. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all’ordine.
2. L’avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale deve darne immediata comunicazione scritta sia all’ordine di iscrizione, sia all’ordine del luogo ove si trova l’ufficio.
3. Presso ogni ordine viene tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l’Ordine.
4. La violazione degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.

Art. 7.
(Impegno solenne)
1. Per poter esercitare la professione, l’avvocato deve assumere dinanzi al Consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia».

Art. 8.
(Specializzazioni)

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista, secondo modalità che verranno stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio onale forense ai sensi dell’art. 1 comma 5 e acquisiti anche i pareri delle associazioni specialistiche.
2. Il regolamento prevederà, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale: a) l’elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni; b) i percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali potranno accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all’albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, per almeno due anni; c) le prescrizioni destinate agli Ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista; d) le sanzioni per l’uso indebito dei titoli di specializzazione; e) il regime transitorio.
3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non potranno avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 250 ore di formazione complessive. All’esito della frequenza l’avvocato dovrà sostenere un esame di specializzazione, presso il Consiglio onale forense, il cui esito positivo è condizione necessaria per l’acquisizione del titolo. La commissione d’esame sarà designata dal Consiglio onale forense e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al regolamento.
4. Il titolo di specialista viene attribuito esclusivamente dal Consiglio onale forense.
5. I soggetti di cui al punto 6, lett. c), organizzeranno con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al Regolamento che sarà emanato dal Consiglio onale forense.
6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
8. Tra avvocati iscritti agli albi, al fine di promuovere le specializzazioni di cui al presente articolo, possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:
a)l’associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale;
b)lo statuto dell’associazione deve prevedere espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l’aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;
c)lo statuto deve escludere espressamente il rilascio da parte dell’associazione di attestati di competenza professionale;
d)lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività a fini di lucro;
e)l’associazione deve dotarsi di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;
f)le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal C.N.F.
9. Il Consiglio onale forense, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo.
 
Art. 9.
(Pubblicità e informazioni sull’esercizio della professione)
1. È consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.
2. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza dei principi del codice deontologico.


Art. 10.
(Formazione continua)
1.L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell’interesse degli utenti.
2.Con apposito regolamento approvato dal Consiglio onale forense sono disciplinate, in maniera da garantire la libertà e il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale, le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione permanente da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.
3.L’attività di formazione svolta dagli Ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.
4.Le Regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite dall’art. 117 della Costituzione, disciplinano l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

Art. 11.
(Assicurazione per la responsabilità civile)
1. L’avvocato o l’ente collettivo professionale deve stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato, se richiesto, deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione deve essere data comunicazione, se richiesta, al Consiglio dell’ordine.
3. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
4.Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, da Ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi.
5.Il presente articolo entrerà in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione.
6.Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 5 l’avvocato deve rendere noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione indicandone gli estremi.

Art. 12.
(Tariffe professionali)
1.Criterio principale per la determinazione del compenso professionale è quello dell’accordo scritto tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all’art. 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5. I compensi devono essere determinati in modo da consentire all’avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro della professione.
2.L’avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del Consiglio onale forense, sentiti il CIPE e il Consiglio di Stato.
3.Per ogni incarico professionale, l’avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell’art. 2233 del codice civile. L’avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d’ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.
4.Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.
5.Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe, e devono essere individuati garantendo che gli stessi perseguano l’obiettivo di tutela dei consumatori ed il buon andamento dell’amministrazione della giustizia.
6.E’ consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico.Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all’avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all’avvocato una quota del risultato della controversia.
7.Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversi accordi, sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni.
8.In mancanza di accordo tra avvocato e cliente spetta ai Consigli dell’ordine esperire il tentativo di conciliazione per determinare motivatamente i compensi, secondo le voci e i criteri della tariffa, valutata l’incidenza e il pregio dell’attività professionale svolta.


Art. 13.
(Sostituzioni e collaborazioni)
1.Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato con delega scritta.
2.L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.
3.    L’avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l’attività svolta, commisurato all’effettivo apporto dato nella esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.
4.    L’avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza.


Titolo II
ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 14.
(Albi, elenchi e registri)
1. Presso ciascun Consiglio dell’Ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:
a) l’albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva devono essere indicate le associazioni o le società di appartenenza;
b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
d) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;
e) l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, cha va indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio continuativo della professione;
f) il registro dei praticanti;
g) l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro;
h) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;
i) l’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;
l) l’elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 2 dell’art. 6;
m) ogni altro albo, registro, o elenco previsto dalla legge o da regolamento.
2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai Consigli dell’ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Consiglio onale forense.
3.L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell’Ordine. Almeno ogni due anni, essi devono essere pubblicati a stampa ed una copia deve essere inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d’appello, ai presidenti dei Tribunali del distretto, al Consiglio onale forense, agli altri Consigli degli Ordini forensi del distretto, alla Cassa onale di assistenza e previdenza forense.
4.Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio dell’ordine trasmette per via telematica al Consiglio onale forense gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente.
5.Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio onale forense redige, sulla base dei dati ricevuti dai Consigli dell’ordine, l’elenco onale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.
6.Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell’elenco onale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato dal Consiglio onale forense.

Art. 15.
(Iscrizione e cancellazione)
1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo:
a) avere superato l’esame di abilitazione non oltre i cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione;
b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine;
c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e non essere stato dichiarato fallito, salvo aver ottenuto la esdebitazione;
d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 16;
e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
f) essere di condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dal Consiglio dell’ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
2. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b, c, d, e, f.
3. È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale.
4. La domanda di iscrizione è rivolta al Consiglio dell’ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
5. Il Consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e termini di cui al comma 8. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato e al procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d’appello. Quest’ultimo e l’interessato possono presentare entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio onale forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi stabilito nel presente comma l’interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al Consiglio onale forense, il quale decide sul merito dell’iscrizione. La sentenza del Consiglio onale forense è immediatamente esecutiva.
6. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al Consiglio dell’ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal Consiglio dell’ordine, d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero:
a) a richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci all’iscrizione;
b) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
c) quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno solenne di cui all’art. 7 senza giustificato motivo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
d) quando viene accertata la mancanza del requisito dell’esercizio continuativo della professione ai sensi dell’articolo 19;
e) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all’art. 22, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’Ente.
8. Per la cancellazione dal registro dei praticanti, si applica l’art. 41.
9. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni. L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.
10. Le deliberazioni del Consiglio dell’ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all’interessato e al pubblico ministero presso la Corte d’appello e il tribunale.
11. L’interessato e il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio onale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo.
12. L’avvocato cancellato dall’albo a termini del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1 di questo articolo. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei numeri da 1 a 5 di questo articolo.
13. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.
14. L’avvocato riammesso nell’albo a termini del comma 12 è anche reiscritto nell’albo speciale di cui all’art. 20 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall’albo del tribunale al quale era assegnato.
15. Qualora il Consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l’interessato può proporre ricorso al Consiglio onale forense ai sensi dell’art. 57. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il Consiglio onale forense può provvedere in via sostitutiva.
16. Divenuta esecutiva la pronuncia, il Consiglio dell’ordine comunica immediatamente al Consiglio onale forense e a tutti i Consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Art. 16.
(Incompatibilità)
1. La professione di avvocato è incompatibile:
 a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e urale; è consentita l’iscrizione, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;
 b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; è fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
 c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile,  o di amministratore di società di persone, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali;
d) con la qualità di imprenditore agricolo professionale;
e) con la qualità di ministro di o;
f) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 17.
(Eccezioni alle norme sull’incompatibilità)
1.In deroga a quanto stabilito nell’articolo 16, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.
2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.
3. É fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’art. 21.
 
Art. 18.
(Sospensione dall’esercizio professionale)
1.È sospeso dall’esercizio professionale durante il periodo della carica l’avvocato nominato Presidente della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Senato, Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, presidente di giunta regionale e assessore regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario governativo, componente di una autorità indipendente, presidente di provincia o assessore provinciale di provincia con più di trecentomila residenti, sindaco o assessore comunale di comune con più di centomila residenti.
2.L’avvocato iscritto all’albo può chiedere la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo non superiore a cinque anni. La sospensione non può essere concessa per più di una volta.
3.Della sospensione è fatta annotazione dell’albo.
 

Art. 19.
(Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri)
1.La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo e continuativo, salvo le eccezioni previste per regolamento. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo e continuativo e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento del Consiglio onale forense che preveda anche eventuali criteri presuntivi, sentita la Cassa onale di assistenza e previdenza forense. Può costituire criterio presuntivo il livello minimo di reddito in vigore per la Cassa di Previdenza e Assistenza per l’accertamento dell’esercizio effettivo e continuativo della professione.
2. Il Consiglio dell’ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione agli uffici finanziari e all’ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicità, il Consiglio dell’ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al Consiglio onale forense.
4. La mancanza della continuità ed effettività dell’esercizio professionale comporta la cancellazione dall’albo, con l’applicazione dell’art. 15, comma 8.
5. Qualora il Consiglio dell’ordine non provveda alla revisione periodica dell’esercizio effettivo e continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il Consiglio onale forense nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal Consiglio onale forense. Spese e indennità sono a carico del Consiglio dell’ordine inadempiente.
 

Art. 20
(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)
1.L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al Consiglio onale forense da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal R.D. 9 luglio 1936, n. 1482 e successive modificazioni, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo. A modificazione di quanto prescritto nell’art. 4 della suddetta legge, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, abbiano ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette. Alternativamente, l’iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di anni dieci, e successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’Avvocatura del Consiglio onale forense, istituita e disciplinata con regolamento del Consiglio onale forense. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l’accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita da una commissione d’esame designata dal Consiglio onale forense e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato.Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l’iscrizione; allo stesso modo possono chiedere l’iscrizione entro il limite massimo di tre anni coloro che all’entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

Art. 21.
(Avvocati degli enti pubblici)
1. Fatti salvi i diritti quesiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, i quali si occupino, con autonomia e indipendenza, esclusivamente e stabilmente della trattazione degli affari legali dell’ente, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’art. 2. Nel contratto di lavoro deve essere garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato.
2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati devono presentare la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.
 3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell’ordine.


Titolo III
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I
L’ORDINE FORENSE E GLI ORDINI TERRITORIALI

Art. 22.
(L’Ordine forense)
1.Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'Ordine forense.
2.L’Ordine forense si articola nel Consiglio onale forense e nei Consigli degli Ordini distrettuali e circondariali1.
3.Il Consiglio onale forense e gli Ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del ministro della Giustizia.
4.Ad essi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la legge 14 gennaio 1994, n. 202, né il D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97 ed ogni norma concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. In relazione all’attività svolta essi devono redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento annuale la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in conformità a regolamento emanato dal Consiglio onale forense.




Art. 23.
(L’Ordine circondariale forense)
1.Presso cias     ribunale è costituito l'Ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L’Ordine territoriale ha la rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura a livello locale.
2.Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del Consiglio dell’ordine, con le modalità stabilite dall’art. 29 e dal regolamento approvato dal Consiglio onale forense.
3.Presso ogni Consiglio dell’Ordine è costituito il Collegio dei revisori dei conti nominato dal Presidente del locale Tribunale.



Art. 24.
(Organi dell’ordine circondariale)
1.Sono organi dell’ordine circondariale:
a)l’assemblea degli iscritti;
b)il Consiglio;
c)il presidente;
d)il segretario;
e)il tesoriere;
f)il collegio dei revisori.
2. Il presidente rappresenta l’ordine circondariale.

Art. 25.
(Le assemblee)
1. L’assemblea è costituita dagli iscritti all’albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del Consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal Consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento professionale.
2.L’assemblea, previa delibera del Consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell’assemblea e per la sua convocazione, nonché per l’assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio onale forense a norma dell’art 1 n.5.
4. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per la elezione del Consiglio deve svolgersi, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.
5. Il Consiglio delibera altresì la convocazione dell’assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell’albo negli ordini sino a duemila iscritti, oppure almeno un quinto degli iscritti negli ordini con più di duemila iscritti.

Art. 26.
(Il Consiglio dell’ordine)
 1. Il Consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:
 a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti;
 b) da sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecento iscritti;
 c) da nove membri, qualora l’ordine conti fino a cinquecento iscritti;
 d) da undici membri, qualora l’ordine conti fino a mille iscritti;
 e) da quindici membri qualora l’ordine conti a millecinquecento iscritti;
 f) da ventuno membri, qualora l’ordine conti fino a cinquemila iscritti;
 g) da venticinque membri, qualora l’ordine conti oltre cinquemila iscritti.
 2. I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto con le modalità previste dal regolamento che sarà emanato dal CNF. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli Enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell’elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione.
3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.
4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una  sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Non sono considerate le elezioni fatte nel corso di un mandato del Consiglio se l’incarico è durato meno di un anno.
6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, subentrerà il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. il Consiglio, preso atto, provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento.
7. Il Consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del Consiglio neoeletto.
8. L’intero Consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.
9. Il Consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il Consiglio può eleggere fino a due vicepresidenti e un vice-segretario. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all’albo.
10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere onale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa onale di previdenza e assistenza forense3. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.
11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.
12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al Consiglio onale forense entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 27.
(Compiti e prerogative del Consiglio)
 1. Il Consiglio:
 a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
 b) approva i regolamenti interni; i regolamenti in materie non disciplinate dal Consiglio onale forense e quelli previsti come integrazione ad essi;
c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, istituisce ed organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
d)organizza e promuove l’organizzazione di eventi formativi ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti
e) organizza e promuove l’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione;
f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti della commissione distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall’art. 50;
g) esegue il controllo della continuità ed effettività dell’esercizio professionale;
h) tutela l’indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la ura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
i) svolge i compiti indicati nell’articolo 10 per controllare la formazione continua degli avvocati;
l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal Consiglio onale forense;
o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi va redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione della prescritta formula;
p) può costituire o aderire ad Unioni regionali o interregionali tra Ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Consigli. Le Unioni possono avere, se delegate dagli Ordini che ne fanno parte, funzioni di interlocuzione con le Regioni, con gli enti locali e con le Università, provvedono alla consultazione fra i Consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascun’Unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;
q) può costituire o aderire ad Associazioni, anche sovranazionali, e Fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
r) favorisce l’attuazione, nella professione forense, dell’art. 51 della Costituzione;
s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.
2. La gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’ordine spettano al Consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all’assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento approvato dal Consiglio onale forense, ai sensi dell’art. 1, comma 5, che devono garantire l’economicità della gestione.
3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate in questo articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’Avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il Consiglio è autorizzato:
 a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro;
 b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.
 4. Il Consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al Consiglio onale forense, anche ai sensi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di competenza.
3.Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione,fissato sono sospesi, dal Consiglio dell’ordine con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.


Art. 28
(Sportello per il cittadino)
1. Ciascun Consiglio dell’Ordine degli Avvocati istituisce lo Sportello per il Cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di Avvocato e per l’accesso alla Giustizia.
2. L’accesso allo Sportello per il Cittadino è gratuito.
3. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo Sportello.
4. Per regolare l’accesso allo sportello il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati potrà stipulare opportuni protocolli con Enti pubblici territoriali, con le Camere di Commercio e con le Associazioni di Cittadini e Consumatori.
5. Lo sportello per i cittadini fornisce altresì alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l’Ordine degli Avvocati, informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa.
L’accesso allo Sportello per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fattispecie per le quali chiedono di accedere allo Sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi di Legge.
6. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo Sportello e per l’accertamento del requisito di reddito per l’accesso medesimo.

Art. 29.
(Il collegio dei revisori)
1.Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente e scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
2.Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.
3.I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.
4.Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.
5.Le competenze dovute ai revisori saranno liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50%.

Art. 30.

(Funzionamento dei Consigli dell’ordine per commissioni)
1.I Consigli dell’ordine composti da nove o più membri, possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.
2.Il funzionamento delle Commissioni è disciplinato dal regolamento di cui all’art. 27, comma 1, lett. b. Il regolamento può prevedere che i componenti delle Commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all’albo, anche se non consiglieri dell’ordine.


Art. 31.
(Scioglimento del Consiglio)
1.Il Consiglio è sciolto:
a)se non è in grado di funzionare regolarmente;
b)se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
c)se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2.Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio onale forense, previa diffida.
3.In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l’assemblea per le elezioni in sostituzione.
4.Il commissario, per essere coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all’albo, di cui uno con funzioni di segretario.



Capo II
CONSIGLIO ONALE FORENSE

Art. 32.
(Durata e composizione)
1.Il Consiglio onale forense, previsto è disciplinato dagli art. 52 e segg. Del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 59 e segg. Del R. d. 22 gennaio 1934 n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del Consiglio neoeletto.
2.Il Consiglio onale forense è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all’articolo 36, , in numero di un componente per ciascun distretto di Corte d’appello. Il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio onale forense devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocata dal presidente in carica.
3.A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell’albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
4.Il Consiglio onale forense elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che, formano il Consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti delle commissioni, del collegio dei revisori dei conti e degli altri organi previsti dal regolamento.
5.Si applicano le disposizioni di cui al D. lgsl. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

Art. 33.
(Compiti e prerogative)
 1. Il Consiglio onale forense:
a)ha la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello onale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
b)adotta i regolamenti per l’attuazione dell’ordinamento professionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, e i regolamenti interni per il suo funzionamento;
c)esercita la giurisdizione, in conformità all’articolo 34;
d)emana e aggiorna periodicamente, il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i Consigli degli ordini, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato, e formata da componenti del Consiglio onale forense, e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;
e)cura la tenuta e l’aggiornamento dell’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l’elenco onale degli avvocati ai sensi dell’art. 15;
f)promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli territoriali;
g)propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali;
h)collabora con i Consigli dell’ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell’indipendenza e del decoro professionale;
i)provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 41 e 42 per i rapporti con le università e dagli articoli 44 e 45 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale;
j)esprime pareri in merito alla previdenza forense;
k)approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
l)adotta il regolamento in materia di specializzazioni ai sensi dell’articolo 8, comma 4;
m)propone al Ministro di giustizia di sciogliere i Consigli dell’ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell’art. 31;
n)cura, mediante pubblicazioni, l’informazione sulla propria attività e sugli argomenti d’interesse dell’avvocatura;
o)esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l’amministrazione della giustizia;
p)istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
q)designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi onali o internazionali;
r)esprime pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;
s)svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il Consiglio è autorizzato:
a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti negli albi ed elenchi;
b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.
3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal Consiglio onale forense ai sensi dell’art. 1 n.5.


Art. 34.
(Competenza giurisdizionale)
1.Il Consiglio onale forense pronuncia sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell’ordine; risolve i conflitti di competenza tra Ordini circondariali; esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti.
2.Le udienze del Consiglio onale forense sono pubbliche; ad esse partecipa, con funzioni di PM, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
3.Le decisioni del Consiglio onale forense sono notificate, entro trenta giorni, all’interessato e al pubblico ministero presso la Corte d’appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al Consiglio dell’ordine della circoscrizione stessa.
Nei casi preveduti nel n. 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio onale forense alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazioni, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l’esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al Consiglio onale forense, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 35.
(Funzionamento)

1.Il Consiglio onale forense pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 34 con la presenza di almeno otto componenti, secondo le norme del codice di procedura civile.
2.Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del Consiglio onale forense su impugnazione di delibere dei Consigli distrettuali di disciplina e dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza.
3.Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti.
4.Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all’art. 29 comma 5.

Art. 36.
(Eleggibilità e incompatibilità)
1.Sono eleggibili al Consiglio onale forense gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
2.Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento.
3.La carica di consigliere onale è incompatibile con quella di consigliere dell’ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa onale di previdenza e assistenza forense.
4.L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.

Capo III
 
IL CONGRESSO ONALE FORENSE

Art. 37.
(Il Congresso onale forense)

1. Il Consiglio onale forense convoca il congresso onale forense.
2. Il Congresso onale forense è il momento di confluenza di tutte le sue componenti dell’Avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia; tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.
3. Il Congresso delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie.

 
Titolo IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE


Capo I
RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ

Art. 38.
(Corsi di laurea specialistici)
1. Ferma restando l’autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza delle Università pubbliche e private assicurano il carattere professionalizzante dei propri insegnamenti, promuovendo altresì l’orientamento pratico e casistico degli studi.

Art. 39.
(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza)
1. Ai fini di cui all’articolo precedente, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l’università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute convocate per discutere profili applicativi del principio di cui all’articolo 38.
2. Previo parere favorevole del Consiglio onale forense e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza della università viciniore.

Art. 40.
(Accordi tra università e ordini forensi)
 1. Le università e i Consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.
 2. Il Consiglio onale forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l’istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.



CAPO II
IL TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 41
(Contenuti e modalità di svolgimento)
1. Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
2. Presso il Consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di un test di ingresso, da svolgersi periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei Consigli degli Ordini Distrettuali, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali degli ordinamenti e degli istituti giuridici fondamentali .
3. Il test di ingresso è disciplinato da regolamento emanato dal Consiglio onale Forense, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione e alla correzione della prova stessa. L’aspirante praticante avvocato è ammesso a sostenere il test di ingresso nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza.
Ai fini dell’espletamento della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita, per la durata massima di due anni, presso l’Ordine Distrettuale apposita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari,
4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 15.
5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico o privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l’esercizio di attività di impresa; al praticante avvocato si applica, inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l’avvocato dagli articoli 16 e 17.
6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
7. Il tirocinio può essere svolto:
a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;
b) presso l’Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;
c) per non più di sei mesi, in altro paese dell’Unione Europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione;
8. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione per più di due praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell’ordine previa valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione del suo studio.
9. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all’apporto dato per l’attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.
10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254 rientravano nella competenza del Pretore.
11. Il Consiglio onale Forense disciplina con regolamento:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell’ordine;
b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell’Unione Europea.
12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto.


Art. 42
(Corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato)
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro  mesi di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti esclusivamente da ordini e associazioni forensi.
2. Il Consiglio onale Forense disciplina con regolamento:
a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli Ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca.
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecentocinquanta ore per l’intero biennio;
d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che dovranno essere affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio onale.
3.I costi per la istituzione e lo svolgimento dei corsi di formazione potranno essere, in parte, a carico dei praticanti che le frequentano, ferma restando la possibilità per gli Ordini e le associazioni forensi di accedere a finanziamenti resi disponibili dallo Stato, dalle Regioni, da altri Enti Pubblici e da privati. I Consigli dell’ordine possono istituire borse di studio o altre forme di agevolazione.


Art. 43
(Certificato di compiuto tirocinio)
1. Il Consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l’ammissione all’esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica.
2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro Consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell’ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più Consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.


CAPO III
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO


Art. 44
(Disposizioni generali)
1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, che non abbia compiuto cinquanta anni alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all’articolo 45.
2. La prova di preselezione informatica e l’esame di Stato si svolgono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di Corte d’appello determinate con apposito decreto del Ministro della Giustizia4, sentito il Consiglio onale Forense. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.


Art. 45
(Prova di preselezione informatica)
1. La prova di preselezione informatica è disciplinata da regolamento emanato dal Ministro della Giustizia, acquisito il parere del Consiglio onale Forense, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio dei quesiti. Il parere del Consiglio onale Forense è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della Giustizia adotta, comunque, il regolamento.
2. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della Giustizia si attiene ai seguenti criteri:
a) predisposizione dell'archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;
b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, per assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà;
c) aggiornamento costante dell'archivio;
d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;
e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;
f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;
g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;
h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.
3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari all’ottanta per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la “tabella di punteggio” allegata al regolamento di cui al comma 1.


Art. 46
(Esame di Stato)
1. L’esame di Stato si articola:
a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa;
b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato dovrà illustrare la prova scritta, e dimostrare la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario.
2. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della Commissione d’esame dispone di dieci punti di merito.
3. La Commissione deve annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti dell’elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti.
Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.  La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.
4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta.
5. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio onale Forense disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
6. La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro di Giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all’inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L’appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all’ora fissata dal Ministro.
7. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame, con provvedimento di un commissario presente.
8. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia al commissario è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma precedente.
9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito con la pena prevista dall’art. 326 c.p.Per i fatti indicati in questo comma ed in quello precedente, i candidati sono denunciati alla commissione distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all’albo, per i provvedimenti di sua competenza.
10. Per la prova orale, la commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame; .
11. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.


Art. 47
(Commissioni esaminatrici)
1. La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l’esame di Stato, è nominata dal Ministro della Giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal Consiglio onale Forense tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d’appello, un effettivo e un supplente professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di Corte d’appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma che precede.
3. Presso ogni Corte d’appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.
4. Esercitano le funzioni di segretario alle dirette dipendenze del Presidente, uno o più funzionari distaccati dal Ministero della Giustizia.
5. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei Consigli dell’ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa onale di Previdenza ed Assistenza Forense e del Consiglio onale Forense.
6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell’ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa onale di Previdenza ed Assistenza Forense e del Consiglio onale Forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.
7. L’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro di giustizia entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d’esame scritte ed orali e l’uniformità di giudizio tra le varie commissioni d’esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell’atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro di giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una Commissione o per tutte le prove dell’intero distretto.
9. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi.



Art. 48
(Disciplina transitoria per la pratica professionale )
1. Fino al quinto anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può essere conseguita anche superando l’esame di cui al successivo articolo, al termine di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità sopraindicate, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all’art. 42. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato una volta sola, per altri due anni.
2. Alla proroga si provvede con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio onale Forense.
3. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti, dopo l’entrata in vigore della presente legge, è necessario il superamento di un test di ingresso secondo quanto previsto dall’art. 41.
4. dall’entrata in vigore della presente legge al D.M. 11-12-2001, n. 475 art. 1 sono soppresse le parole “di avvocato e”.

Art. 49
(Disciplina transitoria per l’esame).
1. L’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato previsto all’art.48, co.1, ferma la prova di preselezione informatica prevista dall’art.45, si articola:
a) in tre prove scritte aventi ad oggetto: 1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo; 2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile,il diritto penale e il diritto amministrativo; 3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo.
b) in una prova orale durante la quale il candidato dovrà illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario.
2. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della Commissione d’esame dispone di dieci punti di merito. La Commissione deve annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti dell’elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti.
3. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta .
4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio non inferiore a trenta.
5. Le prove scritte si svolgono col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro di Giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge che i candidati intendono utilizzare, devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all’inizio della prima prova e collocati sul banco che sarà assegnato al candidato. L’appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all’ora fissata dal Ministro.
7. I candidati non possono portare con sè testi o scritti, anche informatici, nè ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame, con provvedimento di un commissario presente.
8. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia al commissario è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma precedente.
9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito con la pena prevista dall’art. 326 c.p. Per i fatti indicati in questo comma ed in quello precedente, i candidati sono denunciati alla commissione distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all’elenco, per i provvedimenti di sua competenza.
10. Per la prova orale, la commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.
11. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.


TITOLO V
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I
Regole generali

Art. 50
(Collegio di disciplina)
1. La funzione disciplinare è esercitata dal Collegio di disciplina, organo degli ordini circondariali del Distretto, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell’ordine nel cui circondario ha sede la Corte d’appello.
2. Il Collegio di disciplina è composto da avvocati, con anzianità non inferiore a dodici anni e che non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare.
3. I componenti del Collegio di disciplina sono eletti, fra gli iscritti agli albi degli Ordini circondariali del distretto, non più di due volte consecutivamente. La durata del mandato è triennale.
4. Ciascun Consiglio dell’ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i membri del Collegio di disciplina in numero pari alla metà di quello dei componenti del Consiglio stesso, arrotondato per difetto.
5. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto ed ogni consigliere dell’ordine esprime il voto di preferenza in numero non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all’albo.
6. La carica di componente del Collegio di disciplina è incompatibile con quella di consigliere onale forense, consigliere dell’ordine, componenti di uno degli organi della Cassa onale di Previdenza ed Assistenza Forense; si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell’ordine.
7. La riunione di insediamento del Collegio di disciplina viene convocata per la prima volta dal Presidente del Consiglio dell’ordine nel cui circondario ha sede la Corte d’appello entro trenta giorni dalla ricezione dell’ultima comunicazione da parte dei Consigli dell’ordine circondariali dell’esito delle operazioni elettorali. Nella stessa riunione, che è presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Collegio di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario, designa i membri componenti dell’ufficio istruzione e quelli dell’ufficio giudicante. Quest’ultimo si articola in più sezioni, composte ciascuna da un numero di membri non inferiore a cinque. Il Collegio di disciplina designa i membri delle sezioni nominandone il relativo presidente. I componenti del Collegio di disciplina non possono far parte contemporaneamente di entrambi gli Uffici. L’organizzazione del Collegio è disciplinata da apposito regolamento interno.
8. Per la validità delle riunioni del Collegio di disciplina e delle Sezioni giudicanti, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Nel caso di assenza del presidente le sue funzioni vengono svolte dal componente più anziano per iscrizione all’albo. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e nel caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.
9. Alle attività del Collegio di disciplina che hanno ad oggetto la trattazione di singoli procedimenti non possono partecipare più di due componenti eletti dal Consiglio dell’ordine di appartenenza dell’avvocato indagato o incolpato nel procedimento stesso.10. Le spese del Collegio di disciplina sono sostenute dai Consigli dell’ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all’albo ordinario alla data del 31 dicembre precedente l’elezione dei componenti del Collegio di disciplina. I componenti del Collegio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le trasferte compiute in adempimento di ogni compito ad essi affidato.
11. Il Consiglio onale Forense disciplina con regolamento il funzionamento dei Collegi di disciplina e la relativa organizzazione.


Art. 51
(Competenza)
1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico sono sottoposte al giudizio disciplinare del Collegio di disciplina territorialmente competente.
2. La competenza territoriale del Collegio di disciplina è determinata, alternativamente, dal luogo in cui si trova l’ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l’avvocato o il praticante avvocato oppure in cui è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare.
3. Nell’ipotesi in cui indagato o incolpato sia un componente del Collegio di disciplina ed in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell’articolo 11 c.p.p.
4. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell’iscrizione della notizia nel registro di cui all’articolo 54, comma 2.


Art. 52
(Azione disciplinare)
1. L’azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata d’ufficio dal Collegio di disciplina ovvero a seguito di comunicazione di fatti suscettibili di rilievo disciplinare da parte di chiunque vi abbia interesse.
2. Al fine di cui al comma precedente:
a) il Consiglio dell’ordine circondariale trasmette senza ritardo al Collegio di disciplina competente ogni segnalazione di fatti suscettibili di rilievo disciplinare ad esso pervenuta ovvero acquisita d’ufficio;
b) l’autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Collegio di disciplina competente quando nei confronti di un iscritto all’albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l’azione penale, è disposta l’applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché degli sviluppi processuali successivi.


Art. 53
(Prescrizione dell’azione disciplinare)
1. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art.59 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
3.Il termine della prescrizione è interrotto:
a) dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare;
b) dalla comunicazione all’iscritto del capo di incolpazione;
c) dalla delibera di convocazione dell’incolpato;
d) dalla notifica della decisione del collegio di disciplina emessa all’esito del dibattimento;
e) dalla notifica all’iscritto della sentenza pronunciata dal Consiglio onale Forense ai sensi dell’articolo 57.
f) da ogni altro atto che sia esercizio della potestà disciplinare.
4. Dalla data di comunicazione o notifica dell’atto interruttivo della prescrizione di cui al comma precedente decorre un nuovo termine della durata di cinque  anni; in caso di pluralità di atti interruttivi la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.
5. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di due anni dalla sua apertura; non si computano a tal fine i periodi di sospensione ed i rinvii chiesti dall’incolpato o dal suo difensore sia in fase di istruttoria che in fase dibattimentale. Il mancato rispetto del termine costituisce infrazione disciplinare a carico dei componenti dell’ufficio istruzione e di quello giudicante che abbiano partecipato al procedimento.


Art. 54
(Istruttoria disciplinare)
1. Il presidente del Collegio di disciplina, ricevuta la segnalazione di cui all’articolo precedente, richiede all’ufficio giudicante la pronunzia di provvedimento immediato di non luogo a provvedere nel caso di manifesta infondatezza ed in ogni altro caso in cui l’azione disciplinare non può essere attivata.
2. Ove l’ufficio giudicante non ritenga di pronunziare il provvedimento di non luogo a provvedere restituisce il fascicolo al presidente. In questo come in tutti gli altri casi diversi da quelli di cui al comma 1, il presidente del Collegio di disciplina provvede senza indugio ad iscrivere in apposito registro riservato la notizia dell’illecito ed il nome dell’indagato, dandone contestuale comunicazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza, dispone l’avvio delle indagini, assegnandole ad un componente dell’ufficio istruzione scelto fra gli eletti dai Consigli dell’ordine circondariali diversi da quelli di appartenenza dell’indagato
3. Il componente dell’ufficio istruzione incaricato dello svolgimento delle indagini diviene responsabile della fase istruttoria; egli senza indugio ne dà comunicazione all’indagato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti  giorni dal ricevimento della comunicazione; provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 2. Nei casi di maggiore complessità può chiedere al presidente di essere affiancato da altro membro dell’ufficio istruzione.
4. Il responsabile della fase istruttoria e l’eventuale altro membro che lo abbia affiancato ai sensi del comma precedente non partecipa ad alcuna ulteriore riunione collegiale relativa al procedimento né svolge, con riguardo ad esso, alcuna ulteriore attività.
 5. Concluse le indagini, il delegato all’istruttoria deposita il fascicolo nella segreteria del Collegio di disciplina con contestuale formulazione di proposta motivata, redatta in forma scritta, di provvedimento di archiviazione ovvero di rinvio a dibattimento disciplinare con formalizzazione del capo di incolpazione.
6. Sulla richiesta di cui al comma precedente la decisione è assunta da un collegio composto da tre membri dell’ ufficio istruzione appositamente designati dal Presidente del collegio di disciplina, acquisito il parere del Consiglio dell’ordine di appartenenza dell’incolpato. Del collegio non può far parte più di un componente eletto dal Consiglio dell’ordine di appartenenza dell’incolpato
7. Il Collegio di cui al comma che precede decide sulla proposta di cui al comma 5 con facoltà di modificare sia la motivazione che il capo di incolpazione proposti.
8. Delle determinazioni di cui al comma precedente è data comunicazione al Presidente del collegio di disciplina, all’iscritto, al Consiglio dell’ordine circondariale di appartenenza di questi, al pubblico ministero ed all’autore della segnalazione che ha determinato l’attivazione dell’azione disciplinare.


Art. 55
(Dibattimento disciplinare)
1. Qualora venga deliberato il rinvio dell’incolpato al dibattimento disciplinare il Presidente del collegio di disciplina designa la sezione dell’Ufficio giudicante competente per le ulteriori fasi del procedimento. Il presidente della sezione giudicante, senza indugio, nomina il relatore e ne dà comunicazione all’incolpato notificandogli, con almeno trenta giorni di preavviso, la citazione ad udienza dibattimentale contenente l’enunciazione del capo di incolpazione nonché luogo e data in cui si svolgerà il dibattimento, con l’avvertimento che l’incolpato potrà essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza.
2. La notifica della citazione ad udienza dibattimentale è contestualmente effettuata anche al pubblico ministero del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Ordine ove l’incolpato è iscritto con l’invito a partecipare al dibattimento ed al difensore già nominato.
3. Il capo d’incolpazione contiene anche l’indicazione:
a) delle generalità dell’incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
b) dell’addebito, con l’indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri;
c) della data della delibera di formulazione del capo d’incolpazione;
d) dell’avviso all’incolpato ed al pubblico ministero che fino a dieci giorni anteriori alla data del dibattimento ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale, e di depositare memorie e documenti indicando specificamente i mezzi di prova di cui intende valersi;
e) dell’elenco dei testimoni che la Sezione giudicante intende ascoltare;
4. L’udienza dibattimentale si apre con l’esposizione dei fatti da parte del relatore.
5. L’incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti ed interrogare o far interrogare testimoni.
6. La Sezione giudicante acquisisce, ove rilevanti ed ammissibili, i documenti prodotti dall’incolpato e dal pubblico ministero; provvede all’esame dei testimoni e, subito dopo, all’esame dell’incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d’ufficio, o su istanza di parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l’accertamento dei fatti.
7. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione.
8. Al termine del dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all’incolpato, se intende fare dichiarazioni, ed al suo difensore, per le conclusioni e per la discussione, che si svolge nell’ordine che precede; l’incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi.
9. Al termine della discussione la Sezione giudicante si riunisce in camera di consiglio e delibera il provvedimento a maggioranza, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
10. Il dispositivo del provvedimento, che contiene anche l’indicazione del termine per l’eventuale impugnazione, è immediatamente comunicato con lettura in udienza.
11. La motivazione del provvedimento è predisposta, su designazione del presidente, dal relatore o da altro componente della Sezione giudicante che abbia partecipato al dibattimento ed alla discussione in camera di consiglio ed è approvata a maggioranza. Essa deve essere depositata nella segreteria del Collegio di disciplina entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificato all’incolpato, al Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello del distretto ove ha sede il Collegio di disciplina. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con espresso provvedimento della sezione giudicante indicato nel dispositivo della decisione.
12. Per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili.


Art. 56
(Decisione disciplinare e sanzioni)
1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
c) l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione.
2. L’avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni. L’avvertimento consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
3. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
4. La sospensione consiste nell’esclusione temporanea dall’esercizio della professione o dal tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e gradi di responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
5. La radiazione consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco speciale o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro Consiglio dell’ordine, salvo quanto stabilito nell’articolo 62, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni , che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco speciale o registro.
6. Nella determinazione della sanzione si deve tenere conto dell’eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.


Art. 57
(Impugnazioni)
1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al Consiglio onale Forense da parte dell’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il Collegio di disciplina che ha emesso la decisione.
L’autore dell’esposto ha facoltà di presentare al Procuratore della Repubblica e al Procuratore generale, competenti per territorio, richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.
2. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del Collegio di disciplina che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti  giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell’articolo 55, comma 11. Si applica, per quanto non specificato nel presente articolo, l’articolo 50 del R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578.
3. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l’impugnazione, i motivi dell’impugnazione con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.
4. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della corte d’appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti  giorni dalla notifica.
5. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all’articolo 61.
6. Il giudizio si svolge secondo le norme regolamentari emanate dal Consiglio onale Forense, e, in quanto applicabili, quelle relative al giudizio civile davanti alla Corte di appello; le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.
7. In ogni caso di impugnazione da parte dell’incolpato, il Consiglio onale Forense può irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella comminata dal Collegio di disciplina.
8. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al Consiglio onale Forense si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
9. Avverso la sentenza del Consiglio onale Forense può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall’incolpato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale della corte d’appello al cui distretto appartiene l’incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l’articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
10. E’ fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.


Art. 58
(Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale)
1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto all’eventuale processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso per una durata non superiore a due anni. Durante il periodo di sospensione non decorre il termine di prescrizione.
3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d’ufficio, l’organo procedente ne informa l’autorità giudiziaria.
4. La durata della pena accessoria dell’interdizione dalla professione inflitta all’avvocato dall’autorità giudiziaria è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.


Art. 59
(Riapertura del procedimento disciplinare)
1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento dell’incolpato;
b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, che il Collegio distrettuale di disciplina non ha potuto valutare. In tale caso, i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell’interessato o d’ufficio con le forme del procedimento ordinario.
3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il Collegio di disciplina che ha emesso la decisione. In tal caso il presidente lo assegna a sezione giudicante diversa da quella che ha emesso il precedente provvedimento.


Art. 60
(Divieto di cancellazione volontaria dall’albo)
1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno della iscrizione nel registro di cui all’articolo 54, comma 2, non può essere accolta la richiesta di cancellazione dell’avvocato o del praticante avvocato sottoposto ad indagine in sede disciplinare nè essere accolta la richiesta del suo trasferimento.


Art. 61
(Sospensione cautelare)
1. La sospensione cautelare dall’esercizio della professione o del tirocinio può essere deliberata dal Collegio di disciplina competente per il procedimento, previa audizione dell’interessato, nei seguenti casi:
a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
b) pena accessoria di cui all’articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado;
c) applicazione di misura di sicurezza detentiva;
d) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648- bis e 648-ter del codice penale; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. Il presidente del Collegio di disciplina, non appena venuto a conoscenza di uno dei fatti di cui al comma precedente, designa la sezione giudicante competente che si riunisce senza indugio per ogni necessaria determinazione.
3. Il procedimento si svolge ai sensi dell’articolo 55, in quanto compatibile.
4. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore a due anni ed è esecutiva dalla data della notifica all’interessato, che deve essere stato citato a comparire davanti al Collegio di disciplina, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.
5. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua applicazione, il Collegio di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.
6. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il Collegio di disciplina, nel termine di cui al comma precedente, delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l’irrogazione dell’avvertimento o della censura.
7. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d’ufficio o su istanza di parte, previa comunque audizione dell’iscritto con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
8. Contro la sospensione cautelare, l’interessato può proporre ricorso davanti al Consiglio onale Forense nel termine di venti  giorni dall’avvenuta notifica nei modi previsti per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
9. Il Collegio di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al Consiglio dell’ordine circondariale presso il cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l’avvocato o il praticante avvocato, affinché gli dia esecuzione.


Art. 62
(Esecuzione)
1. La decisione emessa dal Collegio di disciplina non impugnata, quella emessa ai sensi dell’art. 61 e la sentenza del Consiglio onale Forense sono immediatamente esecutive.
2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell’impugnazione, per le decisioni del Collegio di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica all’incolpato della sentenza emessa dal Consiglio onale Forense.
3. Per l’esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell’ordine al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l’incolpato. A tal fine il Consiglio onale Forense trasmette senza ritardo al Consiglio dell’ordine competente, affinché provveda alla notifica all’incolpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla notifica stessa.
4. Il Consiglio dell’ordine, una volta perfezionata la notifica e verificata la data della stessa, invia all’incolpato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione nella quale indica la data di decorrenza finale della esecuzione della sanzione.
5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio dell’ordine competente per l’esecuzione, nonché a tutti i Consigli dell’ordine. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell’ordine competente per l’esecuzione. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all’ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.
6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il Consiglio dell’ordine determina d’ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.
7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio, può essere richiesta, non oltre un anno dalla scadenza di tale termine, nuova iscrizione all’albo, all’elenco speciale o al registro, fermi restando i requisiti di cui all’art. 15.



Titolo VI
DELEGA AL GOVERNO

Art. 63.
 (Delega al Governo per il Testo unico)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio onale forense, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai principi e criteri direttivi della presente legge e dei seguenti:
 a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l’elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;
 b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
 2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

Art. 64.
(Disposizioni transitorie)
1.In attesa della approvazione dei regolamenti previsti in questa legge, si applicano, se necessario e in quanto applicabili, le norme vigenti non abrogate, anche se non richiamate.
2.Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistano incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l’obbligo, pena la cancellazione dall’albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge il Consiglio onale e locali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. È data facoltà ai Consigli locali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato. In ogni caso, gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.
5. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l’obbligo, pena la cancellazione dall’albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Si riporta in appendice una proposta di regolamento redatta sulla base di quello adottato dal Ministero della Giustizia per l’espletamento della prova di preselezione informatica ai fini dell’ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo del 17 novembre 1997 n. 398.

APPENDICE
REGOLAMENTO
recante modalità per l'espletamento della prova di preselezione informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 00.00.0000 n. 0000, avente ad oggetto Disciplina della professione di avvocato e dell’ordinamento forense.
* * *
Art. 1 (Commissione permanente per la tenuta dell’archivio dei quesiti della prova di preselezione informatica)
1. Presso il Consiglio onale Forense è istituita la commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico delle domande per la prova di preselezione e l’ufficio per la tenuta dell'archivio informatico dei quesiti.
2. La commissione è nominata con decreto dal Ministro della Giustizia ed è composta da cinque avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori designati dal Consiglio onale Forense. Il decreto di nomina della commissione designa il presidente, il vicepresidente ed il segretario.
3 . La commissione dura in carica tre anni. La nomina dei singoli componenti è rinnovabile per un periodo di eguale durata.
4 . Su proposta del presidente, nella fase della creazione dell'archivio, la commissione può essere integrata con membri aggregati fino ad un massimo di venti, designati dal Consiglio onale Forense tra avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
5 . All'atto della nomina i componenti della commissione, anche aggregati, seguono un corso di specializzazione in docimologia e tecnica del test della durata di quindici giorni, la cui organizzazione è demandata al Consiglio onale Forense, di intesa con il Ministero della Giustizia. Nei successivi sei mesi, con cadenza mensile, sono organizzati corsi di approfondimento della durata di tre giorni.
6. La commissione è autorizzata ad avvalersi delle strutture del centro elettronico di documentazione presso la Corte di cassazione.
7. La commissione:
a) provvede alla formazione, conservazione, gestione e aggiornamento dell'archivio informatico dei quesiti; a tal fine può deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per l'aggiornamento o il completamento dell'archivio e può proporre le modifiche ritenute necessarie al sistema informatico utilizzato;
b) si riunisce, nella fase di predisposizione dell'archivio, almeno una volta la settimana e procede alla approvazione dei quesiti proposti dai componenti o dai membri aggregati. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre dei cinque componenti. Per le deliberazioni hanno diritto di voto anche i membri aggregati convocati per la seduta nella quale si discutono i quesiti da loro predisposti e sono adottate a maggioranza dei presenti;
c) si riunisce, dopo la predisposizione dell’archivio, con cadenza mensile per procedere all'aggiornamento dell'archivio stesso. Alla commissione possono essere indirizzate proposte di modifica o di riesame dei quesiti da parte di chiunque vi abbia interesse.
8. Le modifiche all'archivio informatico approvate in ogni singola seduta sono comunicate senza indugio all’ufficio per la tenuta dell’archivio informatico di cui al comma 1 per il relativo inserimento nell'archivio stesso.
9. Il Ministero della Giustizia provvede alla sollecita fornitura delle apparecchiaturee di quanto altro occorra per assicurare la formazione e l’aggiornamento dell'archivio informatico.
Art. 2 (Archivio informatico dei quesiti)
1. L'archivio informatico contiene un numero di quesiti, inerenti alle materie oggetto della prova scritta di esame non inferiore a cinquemila per ciascuna materia.
2. Possono essere inseriti nell'archivio unicamente quesiti che facciano diretta applicazione di disposizioni normative con esclusione di ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti dottrinali o giurisprudenziali. La normativa di cui si tiene conto ai fini della esattezza delle risposte è quella vigente alla data di pubblicazione del bando.
Art. 3 (Criteri per la formulazione e raggruppamento dei quesiti e per la redazione dei questionari)
1. Ciascuno dei quesiti contenuti nell'archivio informatico è redatto facendo seguire alla parola "quesito" il testo di un'unica domanda con quattro risposte, numerate da 1 a 4, delle quali solo una è esatta; la posizione della risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato.
2. I quesiti contenuti sono formulati come domande dirette o come parte di una o più disposizioni normative che trovano il loro completamento in una delle quattro risposte, secondo i normotipi di quesito e risposta di cui all'allegato A.
3. I quesiti sono suddivisi in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà. Ogni quesito è classificato al fine di consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, in modo tale da assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà.
4. Ogni quesito ha un grado di difficoltà secondo la sequenza "domanda facile" (numero 1), "domanda di media difficoltà" (numero 2), "domanda difficile" (numero 3). Il grado di difficoltà e la relativa numerazione sono predeterminate nell'archivio alla cui conservazione, estione e aggiornamento è preposta la commissione di cui all'articolo 1.
5. Alla risposta "esatta", alla risposta "errata" o "omessa" corrisponde un punteggio positivo o negativo, differenziato in rapporto al grado di difficoltà della domanda, secondo la tabella dei punteggi di cui all'allegato B.
6. I quesiti sono raggruppati in questionari stampati su moduli a lettura ottica, ciascuno dei quali contiene novanta quesiti vertenti sulle materie oggetto della prova scritta dell’esame di Stato. I quesiti contenuti in ciascun questionario hanno tutti lo stesso grado di difficoltà, e sono raggruppati per ciascuna materia della prova scritta ed in pari numero,
7. I quesiti di ciascun questionario sono individuati mediante una procedura automatizzata sulla base dei seguenti criteri:
a) sono proposte domande facili nella misura del trenta per cento del totale, domande di media difficoltà in ragione del cinquanta per cento del totale e domande difficili in ragione del venti per cento del totale;
b) i questionari di diritto civile contengono quesiti su tutti i libri di cui è composto il relativo codice, con gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non più di quattro domande per cias     itolo e non più di due per ciascun capo in cui gli stessi sono ripartiti;
c) i questionari di diritto penale contengono quesiti su tutti i libri di cui è composto il relativo codice, con gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non più di cinque domande per cias     itolo e non più di due per ciascun capo in cui gli stessi sono ripartiti;
d) il questionario di diritto amministrativo contiene non più di quattro domande per singolo argomento e non più di due per medesima problematica giuridica; in ogni caso le domande per almeno un terzo devono riguardare la giustizia amministrativa;
Art. 4 (Modalità di svolgimento della prova di preselezione)
1. La prova di preselezione è effettuata innanzi a ciascuna commissione per gruppi di candidati in numero non superiore a per ciascuna sessione, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, in base al calendario contenuto nel decreto di indizione.
2. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolge ogni sessione di prova a mezzo di idonei documenti di identità ed a ciascuno di essi è assegnata una singola postazione, separata dalle altre, per l'esecuzione della prova.
3. I candidati non possono avvalersi, durante la prova, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
4. Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova la commissione esaminatrice dispone la attivazione della procedura di assortimento dei quesiti, selezionati automaticamente tra quelli contenuti nell'archivio informatico, da assegnare a ciascun candidato.
5. La commissione esaminatrice provvede alla distribuzione contestuale a tutti i candidati presenti nella sede di esame dei questionari già predisposti a stampa su moduli a lettura ottica contenuti in confezioni individualmente sigillate. Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova decorre dal momento in cui la commissione autorizza l'apertura dei questionari. E' in ogni caso disposta la esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima della autorizzazione della commissione.
6. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella indicazione delle risposte, da personale dell'amministrazione designato dal Ministero della Giustizia e scelto tra quelli in possesso del diploma di laurea in materie diverse da quelle giuridiche o del diploma di scuola media superiore di secondo grado, anche in servizio presso gli uffici giudiziari.
7. A ciascun candidato è assegnato un tempo massimo di centottanta minuti per la compilazione del questionario assegnatogli. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto preliminare richiesta al presidente della commissione esaminatrice, il tempo può essere aumentato fino ad un massimo di trenta minuti con provvedimento del presidente stesso.
8. Nel corso della prova e fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, è ammessa la correzione delle risposte, da parte dei candidati.
Art. 5 (Sistema informatico)
1.Il sistema informatico per lo svolgimento della prova di preselezione comprende il software applicativo specifico per la gestione della prova di preselezione, l'archivio dei quesiti, le risposte con il punteggio relativo al grado di difficoltà, il numero identificativo di ciascun candidato, l’assegnazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quant'altro occorre per il corretto funzionamento della prova di preselezione.
2. Il software applicativo deve, in particolare, consentire lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) la miscelazione delle domande con relative risposte da assegnare a ciascun candidato; secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 6, rispettando le condizioni di parità;
b) la automatica assegnazione delle domande e gli algoritmi di calcolo dei punteggi delle risposte;
c) la stampa del promemoria delle domande e quelle di servizio per la gestione della prova.

ALLEGATO A
al regolamento per la prova di preselezione informatica
DIRITTO CIVILE
Quesito: Per l'adempimento di un'obbligazione, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita e tuttavia per la natura della prestazione stessa sia necessario un termine, questo, in mancanza di un accordo tra le parti:
Risposte:

1
E' stabilito dal giudice.
2
Si intende rimesso alla volontà del debitore.
3
Si intende rimesso alla volontà del creditore.
4
E' stabilito dal presidente della camera di commercio del luogo in cui la prestazione deve essere eseguita

DIRITTO PENALE
Quesito: Quando ricorrono cause di estinzione del reato o della pena, in mancanza di diversa disposizione da parte della legge, esse hanno effetto :
Risposte:

1
Nei confronti del solo autore materiale.
2
Nei confronti di tutti i concorrenti.
3
Nei confronti dei soli soggetti cui la causa di estinzione si riferisce
4
Anche nei confronti dei soggetti civilmente responsabili.

DIRITTO AMMINISTRATIVO
Quesito: Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso ai documenti amministrativi è consentito:
Risposte:
1
A chiunque sia titolare di un interesse legittimo.
2
A chiunque sia titolare di un diritto soggettivo.
3
A chiunque vi abbia interesse.
4
A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevabili.


ALLEGATO B
TABELLA DEI PUNTEGGI
Risposte
 
Domanda
facile (n.1)
Domanda
di media difficoltà (n.2)
Domanda
difficile (n. 3)
Giusta
+ 1
+ 1,3
+ 1,5
Errata
- 1
- 0,7
- 0,5
Omessa
- 0,8
- 0,5
- 0,3