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Si legge nella sentenza del TAR Lazio n. 8550/2013, depositata il 2 ottobre 2013:
"3.2 A norma dell’articolo 2229 del Codice civile le associazioni professionali (i.e.: ordini e collegi professionali) organizzano le professioni, curano la tenuta degli Albi ed esercitano il potere disciplinare (ora mediante i Consigli di Disciplina), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
La sottoposizione delle suddette associazioni professionali alla vigilanza del Ministero della Giustizia realizza dunque la finalità di vigilanza dello Stato; e siccome gli Ordini e i Collegi professionali tutelano i valori individuati nelle leggi che disciplinano le singole professioni, la vigilanza esercitata dal Ministero della Giustizia risulta funzionale all’interesse pubblico allo svolgimento corretto delle professioni.
Ne consegue che la previsione del parere favorevole, ed in un caso vincolante, del Ministero della Giustizia sulla attività di regolamentazione dei Consigli Nazionali, così come recata dal Decreto impugnato, va considerata nell’ottica di professioni comunque vigilate dal Ministero, quale strumento volto alla verifica che tale attività non sia contra legem, con finalità di tutela verso comportamenti anticoncorrenziali da parte degli organi dotati di potere autorizzatorio; tale opzione interpretativa risulta del resto in linea con le indicazioni offerte dal Consiglio di Stato, con il parere 10 luglio 2012, n. 3169, nella parte in cui ritiene ammissibile “la partecipazione del ministro vigilante nel processo di formazione dei regolamenti emanati dai consigli nazionali”.
3.3 Le previsioni di parere del Ministro vigilante legate al tirocinio (art. 6 comma 9 e 10 DPR), alla formazione (art. 7 comma 2, 3 e 4 DPR ) ed alla materia disciplinare, (art. 8 comma 8 DPR) appaiono quindi coerenti con le previsioni legislative di cui all’art. 2229 del Codice Civile e con l’interesse pubblico sottostante alla vigilanza sulle Professioni intellettuali.
4. Parte ricorrente non può essere seguita neanche quando, in relazione alla nuova disciplina dei procedimenti disciplinari, di cui all’art. 8 del DPR 137/2012, deduce che la stessa riguarderebbe solo una piccola parte del totale delle professioni (Agrotecnici, Assistenti sociali, Biologi, Commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del lavoro e Tecnologi alimentari), con una generazione di costi per i nuovi organismi disciplinari.
4.1 Si osserva in contrario che la nuova disciplina sul procedimento disciplinare interessa tutte le professioni, essendo stata operata nel contestato Decreto una distinzione tra funzioni disciplinari di alcuni Consigli Nazionali, che rimangono in capo a questi ultimi, e funzioni disciplinari dei Consigli dell’Ordine avente sede territoriale, che acquistano un organo disciplinare autonomo e diverso da quello previsto in precedenza; e tanto, sia in base al citato parere n. 3169/2012 del Consiglio di Stato, sia a seguito delle osservazioni presentate dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.
Pertanto, ad eccezione di alcuni Consigli Nazionali, la materia disciplinare, come riformata dal DPR impugnato, trova applicazione su tutto il territorio nazionale e per tutti gli Ordini professionali che hanno natura territoriale.
4.2 Tanto premesso in via generale, nello specifico si rileva ancora che l’art. 8 del DPR 137/2012 ha riguardo ai limiti di operatività della delegificazione, tenendo presente il limite della riserva assoluta di legge di cui all’art. 108, primo comma, della Costituzione, per gli organi di disciplina aventi natura giurisdizionale; di tal che dalla disciplina regolamentare vengono esclusi del tutto gli organi di disciplina aventi natura giurisdizionale.
Quanto agli aspetti legati ai costi, può ritenersi che, in assenza di indicazioni da parte del legislatore, sia rimessa alla discrezionalità di ciascun Ordine territoriale prevedere se debbano essere imputati o meno dei costi per i nuovi Consigli di Disciplina, in conformità agli usi invalsi nel momento in cui la funzione disciplinare ed amministrativa era in capo al medesimo Ordine.
5. Per quanto riguarda la materia del tirocinio per l’accesso alla professione, di cui all’art. 6 del Regolamento, detta norma costituisce attuazione del principio di effettività e serietà dell’attività di formazione teorico-pratica ed appare frutto del legittimo esercizio di discrezionalità, nei limiti che residuano dalla delega legislativa, e da questa non difforme, come si evince dall’assenza di rilievi in proposito nel citato parere del Consiglio di Stato.
Ad analoghe conclusioni si può giungere con riferimento al censurato articolo 7 del DPR 137/2012, sulla formazione continua permanente, avendo riguardo alla circostanza che tale disposizione ha la finalità di garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale e sviluppo della professione, anche a tutela degli interessi degli utenti e della collettività cui è rivolto il servizio professionale; ed in relazione a ciò è sancito, per il singolo professionista, l’obbligo di formazione mediante un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, con conseguente rilievo disciplinare di un’eventuale violazione dell’obbligo.
6. Per le considerazioni complessivamente svolte il ricorso è infondato e va respinto."
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