
Di seguito l'articolo, del quale subito evidenzio un passaggio: "Per la pacifica giurisprudenza della Corte di Strasburgo (CEDU, Sez. III, 28-9-2006, Prisyazhnikova c. Russia, § 23; CEDU, 15-2-2006, Androsov-Russia, § 51; CEDU, 27-12-2005, Iza c. Georgia, § 42; CEDU, Sez. II, 30-11-2005, Mykhaylenky c. Ucraina, § 51; CEDU, Sez. IV, 15-9-2004, Luntre c. Moldova, § 32), gli artt. 6 e 13 impongono agli Stati di prevedere una giustizia effettiva e non illusoria in base al principio ‘the domestic remedies must be effective".
ECCO L'ARTICOLO: "I GIUDICI COSTITUZIONALI, LA CEDU E IL DEFUNTO COMMA 22 BIS ARTICOLO 18 DECRETO LEGGE 98/2011
COMMENTO A SENTENZA N. 116/2013 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
di Mauro Giarrizzo.
<<Uno dei più famosi e fortunati drammi di William Shakespire è The Merchant of Venice. La trama è abbastanza nota: il nobile Bassiano chiede al suo amico Antonio, ricco mercante, tremila ducati per poter corteggiare la bella ereditiera Portia. Antonio, le cui ricchezze sono impegnate in commerci per mare, ricorre all’usuraio Shylock, che acconsente al prestito dietro la firma di un contratto gravato da una singola clausola: se la somma non verrà restituita nel termine fissato, egli avrà il diritto di ottenere una libbra di carne del corpo di Antonio…>>
Nella suddetta storia le cose finirono bene, grazie all’astuzia di Portia, che vinse per il sol fatto che l’obbligazione non poteva essere ottemperata, senza spargimento di sangue, non concordato dalle parti.
La storia è importante perché ci insegna a non commettere gli stessi errori.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 3 giugno 2013, e depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013, ci narra i fatti che hanno reso possibile la dichiarazione di incostituzionalità del comma 22 bis dell’art. 18 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l’<<irragionevolezza dell’intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre sentenza n. 30 del 2004, ordinanza n. 166 del 2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro>>, (così la Corte decide in sentenza).
Si premette che i giudizi furono portati avanti da un Magistrato, già Presidente della Corte dei Conti, e da altri magistrati ordinari, magistrati della Corte dei conti, magistrati militari titolari di pensione ordinaria diretta, ovvero aventi causa da magistrati della Corte dei conti e da magistrati amministrativi. Il giudizio incidentale, posto alla Corte Costituzionale fu promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, con ordinanza del 20 luglio 2012, iscritta al reg. ord. n. 254 del 2012, che sollevò, in riferimento agli articoli 2, 3, 36, 53, 42, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ad esso giudizio, si sono aggiunte due ordinanze, di identico tenore ed entrambe depositate in data 25 febbraio 2013, iscritte rispettivamente al registro ordinanze con i nn. 55 e 56 del 2013, della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio. Anche in dette ordinanze, sono state sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 53, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
Balza agli occhi, del lettore, il breve lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione del Decreto Legge convertito in Legge, con le ulteriori modificazioni, la proposizione dei ricorsi principali, e la celerità delle Ordinanze di remissione delle questioni di legittimità, dinanzi alla Corte Costituzionale.
In Sicilia, per quanto mi riguarda, il tempo che si impiega per una prima udienza dinanzi al Giudice delle Pensioni è di circa 5 anni. Il popolo Siciliano deve trasferirsi in massa in altri luoghi per avere procedimenti celeri!
La Corte Costituzionale, nello spiegare la possente forza cancellatrice di norme, recupera varie proprie sentenze, senza entrare nel merito della competenza giurisdizionale. Infatti, i ricorrenti lamentano l’aggravio tributario, disposto dal comma 22bis detto decreto legge, senza che il rapporto pensionistico venisse meno.
La giurisdizione tributaria, vista la norma defunta, è quella competente a giudicare i fatti.
Il defunto comma 22 bis dell’art. 18 del citato decreto cancellato, da parte del Giudice delle Leggi, non intacca il già definito rapporto sinallagmatico rievocato dalla sentenza in commento, tra soggetto passivo magistrato in pensione ed Ufficio Pensioni (nella specie INPS già gestione INPDAP), ma intacca l’erogazione della grossa pensione erogata dall’INPS ex Gestione INPDAP, decurtata dell’imposta di prelievo forzosa prevista del detto comma, passato a miglior vita.
Le pensioni del passato erano retributive e non contributive, come voluto dalla legge.
Il presupposto giuridico tassato è, quindi, il maggior gettito usufruito da parte dei pensionati, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, 3, 23 e 53 Costituzione, mentre il substrato giuridico riferito all’atto pensionistico non è minimamente intaccato.
Ad avviso di chi scrive, Giurisdizione competente è quella di cui al Decreto legislativo 545/926, art. 2 e ss. , se la pretesa tributaria disposta dal citato comma 22bis e l’eventuale atto successivo di prelievo forzoso è atto di natura tributaria.
Disponendo ciò la Corte Costituzionale ha escluso un giudice, quello tributario, voluto e salvato diverse volte dalla medesima Corte. E, l’art. 25 Costituzione che fine ha fatto? Non ci può essere bilanciamento di valori se non si è in sintonia con la Costituzione.
Poi, in caso di richiesta di tributo da parte dell’Amministrazione preposta l'atto successivo soggiace dinanzi o al giudice tributario, se ci si schiera per la tassatività dell’art. 19 del Decreto Legislativo 545/92, o a quello amministrativo, o infine, a quello ordinario. Non sicuramente a quello delle Pensioni.
Ma questa fatto o enigma è atto taumaturgico e rientra nell’astrattezza della norma. Infatti <<…Resta, alla fine, un ultimo enigma: come si può imporre una stessa ed unica legge ad una società di <<diversi>>? Come deve essere formulato un codice, (nel nostro caso una Legge) su cosa dovrà insistere, a cosa potrà appellarsi. Questo difficile rebus non coglie impreparati i giuristi: da sempre amano rispondere a queste scomode domande servendosi di un metodo davvero taumaturgico, che è quello dell’astrazione. La quale preferisco ricordarlo subito per non essere frainteso, è una forma di violenza che si addice perfettamente alla funzione esplicata dal diritto, che è quella normativa. E’ familiare al giurista perché, come altre strategie da lui preferite, opera in modo tanto pulito, silenzioso ed impercettibile, quanto efficiente. E per di più è una forma di violenza sommamente <<civile>> ed ossequiosa: nessuno grida, schiamazza, si ribella, contrattacca…>>
L’astrattezza, seguendo migliore Dottrina, è la superba scelta per ogni singolo caso posto all’attenzione del giudicante. Dall’astrattezza si arriva al caso concreto. In essa si annida la verità e il successivo comportamento da dover motivare per chi aspetta una giusta sentenza.
Ma se il Legislatore Ordinario ha pensato e scritto una regola che colpiva, con il defunto comma 22bis, una cerchia di persone è perché in essi si poteva stanare, ex art. 2 Costituzione, una rendita di posizione che è superiore a ogni ragionevolezza economica, figlia del frutto di intrecci e commistioni di palazzo tali da aver saputo portare al collasso una intera Nazione..
Purtroppo <<Il profilo più proficuo che emerge dalla metodologia contemporanea d’indagine del fenomeno è che la rendita – come il profitto – nasce dal privilegio e pertanto non si giustificano opposti giudizi sull’esistenza dell’una o dell’altro. La rendita si legittima nella soddisfazioni di bisogni non economici, oppure di bisogni non primari, i quali sono ritenuti incomprimibili anche nell’homo oeconomicus. In ultima analisi la rendita conseguirebbe da una disuguaglianza ontologica insita nelle cose o da particolarità degli individui o da un controllo delle risorse economiche e sarebbe in definitiva imputabile all’assetto della società e quindi anche a causa di natura politica>>.
E se la rendita è una disuguaglianza economica, bene ha fatto il Legislatore Ordinario a colpirla con il prelievo forzoso diretto non solo a pensionati d’oro pubblici, ma anche a pensionati d’oro privati.
Ma il giudizio della Corte Costituzionale non è lo stesso esternato in memorie difensive dalle parti resistenti (lo Stato apparato a mezzo i procuratori costituiti). E’ un giudizio di irragionevolezza perché, a dire dello stesso Giudice delle Leggi, colpisce indiscriminatamente un gruppo di persone che hanno ottenuto, a seguito di un rapporto sinallagmatico, un diritto quesito.
Si rammenta che se è vero che le disposizioni sulla legge in generale non prevede la possibilità di modificare rapporti già conchiusi, è altrettanto vero che detto principio è primazia della legge penale. Infatti i precedenti nella Repubblica Italiana sono variegati. Lo fece il Ministro Formica, ma anche il Governo Amato, solo per citarne pochi esempi.
Ma quando si toccano rendite a talune categorie di corporazioni, allora si rievocano gli scheletri degli armadi altrui e si pensa di poter dare un “giusto precedente Costituzionale”.
Ma <<Lo Stato forma e mantiene se stesso attraverso le leggi della libertà>> . E le leggi della libertà non possono essere il privilegio di pochi mentre alle moltitudini si chiedono sacrifici enormi. La Corte Costituzionale è Organo di Garanzia Costituzionale. E’ Organo di sintesi politica, capace di tutelare ogni libertà negativa e positiva dello e dallo Stato. Ma <<Se il punto non è quello di immaginare linee di sviluppo della giustizia costituzionale nell’ottica di una scelta tra <<modello politico>> e <<modello giurisdizionale>>, rimane tuttavia il problema dei limiti entro i quali il ruolo delle Corti può muoversi ora su un piano ora sull’altro. Si tratta cioè di chiedersi se questa variabile del sistema debba essere lasciata oscillare liberamente o se viceversa tale oscillazione non debba essere in qualche modo avviata lungo binari predeterminati>>.
Ma, c’è differenza tra il rapporto che si instaura dinanzi al giudice terzo e imparziale, voluto dall’art. 6, par. 1Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rievocato da sentenze della Corte di Cassazione, e quello disposto dall’art. 111 Costituzione? Con la legge Costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, intitolata "Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione" (G.U. n. 300 del 23/12/1999), lo Stato apparato si è dato un nuovo assetto: conferire la parità delle armi, a chiunque, in un giusto processo. Ciò significa: accesso alla giustizia sociale cercata per secoli.
Ma se detta giustizia sociale è arrivata nei processi ordinari, stante il tenore letterale del 2° comma dell’art. 111 Costituzione, ciò è sintomo di un percorso che colpisce ogni giudizio ivi quello costituzionale.
E se il giudice deve essere terzo ed imparziale, si impone che il procedimento abbia la parità di armi senza alcun pregiudizio verso alcuno.
C’è da aggiungere che, ormai, a seguito del nuovo art. 117, comma 1 Costituzione, le norme comunitarie entrano nel circuito giudiziario italiano immediatamente.
La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, è parte integrante del Trattato dell’Unione Europea, sottoscritto a Lisbona. In esso Trattato, art. 6, <<recita: “L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali” >>.
Occorre, solo capire se i principi generali sono assorbiti nei giudizi costituzionali o l’autodichia li elimina totalmente. Ma già <<La Corte ha chiarito che <<l’art. 117, primo comma, Cost., ed in particolare l’espressione “obblighi internazionali” in esso contenuta, si riferisce alle norme internazionali convenzionali anche diverse da quelle comprese nella previsione degli artt. 10 e 11 Cost. Così interpretato, l’art. 117, primo comma, Cost., ha colmato la lacuna prima esistente quanto alle norme che a livello costituzionale garantiscono l’osservanza degli obblighi internazionali pattizi. La conseguenza è che il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU, si traduce in una violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.… In buona sostanza, la Corte costituzionale ha ritenuto vincolante nell’ordinamento interno la CEDU, ma ha ritenuto che la prevalenza sulle leggi interne passi attraverso un tentativo di interpretazione conforme, seguito non dalla disapplicazione, ma dal classico schema della illegittimità costituzionale per violazione di norma interposta (in questo caso la CEDU si configura quale norma interposta che integra il parametro dell’art. 117, 1° comma, Cost., così come si riteneva che il diritto comunitario integrasse il parametro dell’art. 11 negli anni ’70, prima di ammettere la disapplicazione).
…2. L’intervento del giudice costituzionale non sembra tuttavia sufficiente a mettere chiarezza sul punto, come ci dimostra la sent. n. 1220 del 2010 del Consiglio di Stato.
Nell’affrontare una intricata accessione invertita, con interessanti risvolti relativi alla giurisdizione relativa all’azione di restituzione dell’indebito, il Consiglio fa <<applicazione dei principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desumibili dall’articolo 24 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell’art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009).
Per la pacifica giurisprudenza della Corte di Strasburgo (CEDU, Sez. III, 28-9-2006, Prisyazhnikova c. Russia, § 23; CEDU, 15-2-2006, Androsov-Russia, § 51; CEDU, 27-12-2005, Iza c. Georgia, § 42; CEDU, Sez. II, 30-11-2005, Mykhaylenky c. Ucraina, § 51; CEDU, Sez. IV, 15-9-2004, Luntre c. Moldova, § 32), gli artt. 6 e 13 impongono agli Stati di prevedere una giustizia effettiva e non illusoria in base al principio ‘the domestic remedies must be effective’.
Ma il dubbio del Giudice terzo e imparziale resta: trapana la storia che ci insegna a dover/poter pretendere da chi è in uno status privilegiato, il comportamento più consono per ricevere la giusta sentenza. Sentenza che deve essere resa con equità. E, mentre nei procedimenti civili e penali, il giudice che ha un interesse personale/familiare, si astiene o viene ricusato, nei giudizi costituzionali, il Legislatore Costituente, non pensò a questo. I tempi erano diversi; si usciva da una situazione grave: il regime fascista travolto dalla tanta mancanza di libertà; le condizioni socio-economiche degli italiani note a tutti, ecc. Oggi, però, le cose sono cambiate.
I Giudici Costituzionali, scaduti della propria nomina ricevono una rendita vitalizia (pensione d’oro).
Il dubbio di terzietà ed imparzialità ci frantuma. I fatti e le situazioni giuridiche, avrebbero preteso “un’opera di cosmesi normativa” per lasciare in rianimazione ciò che il Governo dei Professori ha partorito.
Ma si può pensare alla certezza del diritto, preambolo del trattarto U.E., in una situazione di conflittualità tanto grave quanto inopportuna?
E chi, oltre al già Presidente della Corte dei Conti, e agli altri magistrati ordinari, magistrati della Corte dei conti, magistrati militari titolari di pensione ordinaria diretta, ovvero aventi causa da magistrati della Corte dei conti e da magistrati amministrativi, pensa di portare a casa il privilegio della pensione d’oro?
Se si pensa di poter cancellare ciò che ai tanti è stato tolto a cominciare dal lavoro, (diritto costituzionalmente tutelato sempre sbandierato dai Governi di turno, e mai o in pochi casi creato), non si affrontano i problemi che i privilegi, di ogni sorta, lasciano oggi.
Eppure le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, Sentenza 9 giugno 2011, n. 23122, <<intervengono sulla questione «se sia affetta da nullità la decisione che definisce il procedimento assunta dal giudice ricusato prima che la dichiarazione di ricusazione sia dichiarata inammissibile o infondata dall’organo competente»:
La questione è stata definita enunciando due principi base:
1) la decisione che definisce il procedimento, assunta dal giudice nei cui confronti è stata proposta ricusazione è viziata invece da nullità assoluta nel caso in cui la ricusazione sia accolta, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essa sia intervenuta in pendenza della procedura incidentale di ricusazione o dopo il suo accoglimento.
2)la medesima decisione definisce il procedimento assunta dal giudice nei cui confronti è stata proposta ricusazione in violazione del divieto istituito dall'articolo 37 comma 2, codice di procedura penale conserva validità se la ricusazione è dichiarata inammissibile o infondata dall'organo competente ex articolo 40 codice di procedura penale>>.
Quindi, c’era una volta uno Stato che avendo salvaguardato solo i privilegi di pochi sudditi, si ritrovò con un Code Civil del 1804, sbandierato della Circolare di Louisi, come l’unica bontà che l‘Italia liberale potesse avere.
La storia, dovrebbe essere una grande maestra, per chi pensa di dover amministrare la moltitudine delle genti. Di tanto in tanto, i detti amministratori, dovrebbe andare a rileggere, anzi ripassare ciò che gli storici del diritto, (che giocano in casa) ci hanno consegnato.
Ancora una volta la Scuola Giuridica di Messina, ci insegna che fatto, atto, effetto e comportamento sono la sottodimensione di una cosa sola: <<l’efficacia giuridica>>.
Efficacia valevole non per tutti."
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