Quando è nulla una sentenza resa da un giudice incompatibile ma non ricusato?

"bussola" per ricorrere a Strasburgo - 6 perchè "tutela debole" tramite CNF + SSUU
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza 337/2013, depositata il 12 marzo 2013, ha ritenuto inammissibile un motivo di ricorso che era stato prospettato avverso la decisione di primo grado, censurata perchè non essendosi astenuto, un giudice avrebbe comportato violazione del principio di terzietà di cui all’art. 111, comma 2, della Carta costituzionale.

Si legge, sul punto, in sentenza del CGAS: "Premesso che il codice del processo amministrativo, all’art. 17, in tema di astensione, fa rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, la censura è inammissibile perché il ricorrente non ha ricusato tempestivamente il giudice asseritamente incompatibile e, pertanto, non può più avvalersi della medesima circostanza come causa di nullità della sentenza.
Secondo un pacifico principio giurisprudenziale, in difetto di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione da parte del Giudice non è deducibile come motivo di nullità della sentenza (Cass. Civ., S.U., 23 aprile 2001, n. 170 e 8 agosto 2005, n. 16615).
La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio anche con riferimento alle modifiche costituzionali del 1999, rilevando che “anche a seguito della modifica dell’art. 111 Cost., introdotta dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in difetto di ricusazione la violazione dell’obbligo di astenersi da parte del Giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa (a meno che egli non abbia un interesse proprio e diretto nella causa), giacché la norma costituzionale, nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l’imparzialità – terzietà del Giudice) ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, come ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 387 del 1999), in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull’impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire l’imparzialità – terzietà del Giudice solo attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione” (Cass. Civ., 16 aprile 2004, n. 7252)
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LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL C.G.A.S. ...

 

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 526/2012, proposto da B. B., rappresentato e difeso dall’avv. G. D., per legge domiciliato presso la Segreteria di questo C.G.A., in Palermo, Via Filippo Cordova, n. 76;
c o n t r o
il COMUNE DI USTICA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. A. M. ed elettivamente domiciliato in Palermo, via ..., presso lo studio dello stesso;
e nei confronti di
G. C., A.L., G. P. e C. D. G., non costituiti in giudizio;
per  l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, sez. int. II, n. 776 del 13 aprile 2012.
Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ustica;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Guido Salemi;
Udito, altresì, alla pubblica udienza del 14 dicembre 2012, l’avv. V. F., su delega dell’avv. A. M., per il Comune appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O    E    D I R I T T O
1) - Il sig. B.B. impugnava innanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, sez. II, la delibera della Giunta municipale di Ustica n. 73 del 27 settembre 2011, avente ad oggetto “l’approvazione in linea amministrativa del progetto definitivo generale del 1° lotto funzionale per il recupero degli edifici ex albergo San Bartolomeo”.
2) - Con sentenza n. 776 del 13 aprile 2012, il giudice adito dichiarava il ricorso inammissibile
A sostegno della pronuncia, il T.A.R. rappresentava che il ricorrente non era proprietario dell’immobile e che non rilevava il separato giudizio posto in essere presso il giudice civile per l’accertamento della falsità degli atti relativi al ricorso per l’annullamento della licenza edilizia n. 331 del 31 agosto 1978.
3) - Il ricorrente ha proposto appello contro la summenzionata sentenza, deducendo i seguenti motivi di censura:
A) - Incompatibilità endoprocessuale del Presidente dell’organo decisorio.
Il dott. F.G., Presidente del Collegio giudicante, aveva fatto parte del Collegio nella sentenza dello stesso T.A.R. n. 234/1995 e n. 1020 R.G., depositata in data 22 marzo 1995, vertente fra le stesse parti e sulla stessa materia.
Non essendosi astenuto, detto giudice avrebbe violato il principio di terzietà di cui all’art. 111, comma 2, della Carta costituzionale.
B) - Violazione del diritto di proprietà.
I fratelli B. erano proprietari dell’immobile in questione e tali sarebbero rimasti, in quanto, la sentenza di fallimento, pronunciata nei loro confronti in data 17 settembre 1985, avrebbe fatto perdere il possesso dei loro beni ma non la proprietà degli stessi.
C) - Violazione dell’art. 7 CEDU.
I fratelli B. non avrebbero mai subito procedimento penale, come risulta dalla dichiarazione proveniente dall’Amministrazione che detiene illegittimamente l’immobile.
Pertanto, la confisca dell’immobile da parte dell’Amministra-zione rappresenterebbe un atto illegittimo per violazione dell’art. 7 CEDU (cfr. la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo del 20 gennaio 2009 n. 75909).
D) - Legittimazione attiva dell’attore.
Parte attrice eserciterebbe legittimamente il proprio diritto di proprietà.
Essa sarebbe stata sottoposta da ventisette anni a una procedura fallimentare caratterizzata da gravi omissioni dei giudici delegati e dei legali della Curatela.
4) - Resiste all’appello il Comune di Ustica.
5) - Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2012, l’appello è stato trattenuto in decisione.
6) - L’appello è infondato.
7) - Il primo motivo di appello è inammissibile e infondato.
Premesso che il codice del processo amministrativo, all’art. 17, in tema di astensione, fa rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, la censura è inammissibile perché il ricorrente non ha ricusato tempestivamente il giudice asseritamente incompatibile e, pertanto, non può più avvalersi della medesima circostanza come causa di nullità della sentenza.
Secondo un pacifico principio giurisprudenziale, in difetto di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione da parte del Giudice non è deducibile come motivo di nullità della sentenza (Cass. Civ., S.U., 23 aprile 2001, n. 170 e 8 agosto 2005, n. 16615).
La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio anche con riferimento alle modifiche costituzionali del 1999, rilevando che “anche a seguito della modifica dell’art. 111 Cost., introdotta dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in difetto di ricusazione la violazione dell’obbligo di astenersi da parte del Giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa (a meno che egli non abbia un interesse proprio e diretto nella causa), giacché la norma costituzionale, nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l’imparzialità – terzietà del Giudice) ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, come ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 387 del 1999), in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull’impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire l’imparzialità – terzietà del Giudice solo attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione” (Cass. Civ., 16 aprile 2004, n. 7252).
Nel merito, il motivo è anche infondato, perché non v’è coincidenza tra le controversie, decise con la sentenza del 1995 e la controversia in esame.
Infatti, nella sentenza del T.A.R. di Palermo n. 234 del 1995, l’oggetto del contendere si riferiva all’ordinanza del Sindaco di Ustica del 12 settembre 1981 con la quale era stata disposta la sospensione dei lavori relativi alla concessione edilizia n. 331 del 31 agosto 1978 e all’ordinanza dello stesso Sindaco n. 22 del 5 novembre 1981 con la quale era stata dichiarata la decadenza della predetta concessione edilizia n. 331/78.
8) - Il secondo motivo di appello è infondato.
Risulta da quanto eccepito dalla difesa del’Amministrazione e dalla documentazione in atti che il Comune di Ustica ha acquisito al proprio patrimonio l’immobile in questione a seguito della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione.
È, quindi, irreprensibile l’affermazione del T.A.R. secondo cui “è incontroverso che il ricorrente non è proprietario dell’immobile in parola e non rileva in specie il separato giudizio incoato presso il giudice civile per l’accertamento dell’eventuale falsità degli atti nel ricorso meglio individuati”.
9) - Il terzo motivo di appello è inammissibile, trattandosi di censura con la quale l’appellante deduce la violazione del suo diritto di proprietà sull’immobile e, come tale, rientrante nella cognizione del giudice ordinario.
10) - È, infine, inammissibile, il quarto e ultimo motivo di appello.
Le doglianze concernenti l’eccessiva durata della procedura fallimentare e le omissioni che sarebbero state compiute dai giudici delegati al fallimento e dai legali della curatela fallimentare rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Di ciò è consapevole l’appellante, il quale ha rappresentato di avere presentato esposti e denunce all’Autorità giudiziaria ordinaria.
11) - In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello va respinto.
Le spese e gli altri oneri del giudizio sono posti a carico dell’appellante e sono liquidati a favore del Comune appellato nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.
Condanna l’appellante al pagamento a favore del Comune appellato delle spese, competenze e onorari del giudizio che liquida complessivamente in € 3.000 (euro tremila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, addì 14 dicembre 2012, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Guido Salemi, Estensore
Depositata in Segreteria
12 marzo 2013

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