I c.d. parametri -ma lo stesso dovrà dirsi anche per gli studi di settore- sono applicabili anche al professionista che fa un ulteriore lavoro come lavoratore dipendente. L'essere anche un dipendente e il non avere a disposizione, per questo motivo, lo stesso tempo che hanno i suoi colleghi professionisti per svolgere l'attività di lavoratore autonomo non è motivo sufficiente per disapplicare parametri e studi di settore. Sarà onere del "mezzotempista" allegare e dimostrare di non aver potuto conseguire i redditi previsti dai c.d. strumenti presuntivi adoperati dal Fisco a causa del poco tempo a disposizione: la prova dovrà vertere su orari, impegni del lavoro dipendente, impegni professionali rifiutati o resi impossibili per carenza di tempo disponibile. Questo il succo della sentenza della Cassazione n. 19957, depositata il 21 settembre 2010, secondo la quale non può ritenersi necessitato un dimezzamento di reddito professionale nell'ipotesi descritta.
Pare censurabile l'accollo di un onere probatorio tanto pesante (e vertente su fatti risalenti negli anni).
Il legislatore, dunque, se ben inteso dalla Cassazione:
1) quando si tratta di fissare le incompatibilità che limitano il diritto alla vita professionale (che per la Corte europea dei diritti dell'uomo rientra nel diritto alla libertà individuale) pone incompatibilità per odiose presunzioni astratte e non impone agli Ordini professionali una verifica in concreto della ragionevolezza dei rischi sociali che si assumono a base dell'incompatibilità (e che con essa si intende scongiurare);
2) quando invece si tratta di tassare i redditi pone a carico del "doppiolavorista" una prova liberatoria diabolica e in concreto.
C'è materia per andare in Corte costituzionale e a Strasburgo !!
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