Sentenze della Corte costituzionale 525/00 e 390/95: evidenziare alle SS.UU.

"bussola" per ricorrere a Strasburgo - 8 CEDU
Stampa
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 

RIPORTO DI SEGUITO IL TESTO DELLE SENTENZE 390/1995 E 525/2000 DELLA CORTE COSTITUZIONALE, CON EVIDENZIATE IN NERETTO LE ARGOMENTAZIONI PIU' IMPORTANTI PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI QUESITI DEGLI AVVOCATI-PART-TIME.


Sentenza 390/1995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore
Udienza Pubblica del 27/06/1995    Decisione  del 20/07/1995
Deposito del 26/07/1995   Pubblicazione in G. U. 16/08/1995 
N. 390 SENTENZA 20-26 LUGLIO 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 26, commi 1, 2 e 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti), nonché dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), promosso con ordinanza emessa il 17 agosto 1994 dal Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, nel procedimento civile vertente tra Zapparata Vittorio e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, iscritta al n. 673 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

 


Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Zapparata Vittorio contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, al fine di sentir dichiarare il proprio diritto ad ottenere il relativo trattamento pensionistico di vecchiaia a partire dal mese di luglio del 1992, il Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 17 agosto 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - degli artt. 2, comma 1, e 26, commi 1, 2 e 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti), nonché dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), in quanto modificativi in senso peggiorativo della precedente disciplina dettata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1140, relativa ai requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico.

Affermata la rilevanza della questione, in quanto il ricorrente (nato il 6 giugno 1922) avrebbe avuto diritto alla pensione di vecchiaia in base alla normativa di cui alla legge n. 1140 del 1970 ma non secondo quella nuova di riforma - avendo compiuto il 65° anno di età dopo l'entrata in vigore della legge n. 21 del 1986, senza che a quella data fosse maturato il requisito dei 25 anni di iscrizione e contribuzione, ed avendo maturato i 20 anni di iscrizione e contribuzione solo alla fine del 1991 nell'imminenza del compimento del 70° anno di età -, osserva il giudice remittente come la riforma introdotta con la legge n. 21 del 1986 (che, all'art. 2, ha prolungato di cinque anni il periodo minimo di contribuzione richiesto rispettivamente al raggiungimento del 65° e del 70° anno di età) abbia inciso negativamente su posizioni sostanziali di aspettativa del diritto, quale quella di cui al giudizio a quo. E ciò, pur nella previsione (risultante dagli artt. 26 della legge n. 21 del 1986 e 9 della legge n. 45 del 1990) di un regime transitorio di tutela di coloro tra gli iscritti che fossero in procinto di ottenere il trattamento secondo i vecchi criteri.

Con riguardo al primo profilo rileva il remittente che - conformemente alla giurisprudenza della Corte costituzionale - non può dirsi consentita una modificazione legislativa la quale, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, venga a peggiorare, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività lavorativa.

Con riguardo al secondo profilo, osserva lo stesso remittente come la disciplina transitoria prevista dai citati artt. 26 della legge n. 21 del 1986 e 9 della legge n. 45 del 1990, pur essendo diretta ad evitare mutamenti in senso peggiorativo di situazioni in corso di maturazione, rimane irrazionalmente inapplicabile ai casi - del tutto assimilabili a quelli contemplati dalle norme - quali quello oggetto del giudizio a quo (in cui il soggetto iscritto alla Cassa, che abbia maturato i requisiti di età e di contribuzione oltre i termini previsti dalle disposizioni de quibus, ha la sola alternativa di richiedere la restituzione dei contributi ovvero di attendere il maturarsi dei requisiti minimi). Casi che perciò resterebbero caratterizzati dalla lamentata compressione delle aspettative.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità o, in subordine, d'infondatezza della questione. In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, osserva l'Avvocatura come l'innalzamento del periodo minimo di effettiva iscrizione e contribuzione risponda alle esigenze economiche della Cassa di previdenza de qua ed alla necessità di adeguare i suddetti limiti a quelli già previsti per le altre casse di previdenza dei liberi professionisti, nel contesto di un più ampio disegno del legislatore volto a porre una disciplina unitaria delle diverse categorie professionali.

Sottolinea, inoltre, che i diritti quesiti dei soggetti interessati sono tutelati - nel pieno rispetto del principio di uguaglianza - proprio dalla censurata disciplina transitoria, specificamente diretta ad evitare mutamenti in senso peggiorativo delle situazioni in corso di maturazione.

3. - Si è costituita in giudizio la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, osservando che l'aspettativa alla pensione di vecchiaia - diritto soggettivo a formazione progressiva ovvero sottoposto a termine - risulta comunque tutelata attraverso l'istituto dell'automaticità della prestazione, che si consegue al verificarsi dei relativi fatti costitutivi, cioè della maturazione dell'età pensionabile e del minimo contributivo richiesto: la cui determinazione risulta in ogni caso necessaria per la configurabilità di una qualsiasi garanzia dello stesso diritto alla pensione, sia pure nelle forme della aspettativa. Se così non fosse - aggiunge la Cassa - il legislatore si troverebbe impossibilitato a varare qualsiasi tipo di riforma in materia previdenziale che muti in peius le condizioni per ottenere la pensione: il diritto alla quale non comporta certo che il soggetto abbia un'assicurazione a vita sull'immutabilità delle norme che ne regolano l'attribuzione. Secondo la deducente, è del tutto ragionevole la riforma attuata dalla normativa de qua, chiaramente intesa alla garanzia del diritto di tutti gli iscritti a godere del trattamento di vecchiaia, attraverso un più equo reperimento delle risorse finanziarie; donde l'insussistenza della denunciata violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione.

 


Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, ha sollevato questione di legittimità - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dell'art. 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, nella parte in cui ha prolungato di cinque anni il periodo minimo, originariamente stabilito dall'art. 5 della legge n. 1140 del 1970, richiesto per ottenere la pensione di vecchiaia da parte dei dottori commercialisti al raggiungimento del sessantacinquesimo o del settantesimo anno di età, elevandolo rispettivamente a trenta e venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli stessi dottori commercialisti, con ciò venendo ad incidere in senso peggiorativo su situazioni sostanziali di aspettativa di diritto sorte in capo agli iscritti alla Cassa nella vigenza della normativa riformata.

Il giudice a quo, con riferimento agli stessi parametri costituzionali sopra menzionati, ha altresì censurato il combinato disposto degli artt. 26, commi 1, 2 e 3, della legge n. 21 del 1986 e 9 della legge n. 45 del 1990, in quanto non includono nel proprio àmbito di applicazione quegli iscritti, quali il ricorrente nel giudizio a quo, che abbiano raggiunto i limiti minimi di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, previsti dalla nuova normativa, in un momento successivo ai periodi contemplati dalla disciplina transitoria.

2. - Le due questioni, strettamente connesse fra loro e perciò da esaminare congiuntamente, non sono fondate.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (v. sentenze n. 573 del 1990, n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985) che nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto.

3. - Ebbene, la denunciata normativa ha osservato detta condizione essenziale e dunque deve ritenersi esente dalle prospettate censure.

Giova notare che il legislatore ha introdotto la nuova disciplina nel quadro d'una più generale riforma della previdenza dei liberi professionisti, che ha segnato nel tempo il passaggio dalla fase della mutualità a quella della solidarietà, contrassegnata da un diverso utilizzo delle risorse finanziarie in base al criterio della gestione a ripartizione. Il che ha fra l'altro comportato la necessità di elevare il numero degli anni di effettiva iscrizione alla Cassa e di contribuzione per ottenere la pensione di vecchiaia.

Con ciò si è ovviamente venuti ad incidere in senso peggiorativo su pregresse posizioni assicurative in itinere. Ma è innegabile che il più severo regime dei requisiti di concedibilità della pensione trovi razionale giustificazione nell'inderogabile esigenza di assicurare un equilibrato andamento del bilancio della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ed ovviare così all'insorgenza di notevoli difficoltà finanziarie (v. relazione del presidente della Commissione lavoro del Senato in data 25 settembre 1985), che avrebbero potuto riflettersi sulla capacità stessa di effettuare in futuro le prestazioni pensionistiche a tutti gli aventi diritto.

D'altronde, la stessa struttura di tipo solidaristico di sistemi pensionistici, come appunto quelli dei liberi professionisti (v. sentenze n. 88 del 1995 e n. 133 del 1984), comporta una non necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate. Al che consegue anche la insussistenza di un diritto dell'iscritto alla intangibilità del trattamento pensionistico vigente nel momento in cui ebbe inizio l'iscrizione.

Né con ciò può venirsi a configurare una lesione dell'art. 38 della Costituzione, per il cui rispetto infatti è sufficiente che al lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni previdenziali (v. sentenza n. 307 del 1989). Le quali, nella fattispecie, appaiono sufficientemente garantite dalla possibilità del ricorrente (sottolineata anche nell'ordinanza di rimessione) di attendere il maturarsi dei requisiti minimi, salvo a richiedere la restituzione dei contributi versati, ex art. 21 della legge n. 21 del 1986.

4. - Il legislatore, comunque, non ha mancato di predisporre un'adeguata tutela a favore di quei soggetti le cui aspettative, maturate durante l'iter di formazione progressiva del diritto al trattamento di vecchiaia, avevano raggiunto un elevato livello di consolidamento. Essa è stata contestualmente approntata mediante la specifica previsione di un graduale regime transitorio, contenuto nel pure denunciato art. 26 della citata legge n. 21 del 1986 (come successivamente interpretato ed integrato dall'art. 9 della legge n. 45 del 1990).

Trattasi di una previsione normativa che appare adeguata al prefisso scopo di consentire che il nuovo regime istituito si coordinasse al precedente in modo da evitare la vanificazione di aspettative già legittimamente createsi ed, insieme, irragionevoli disparità di trattamento fra gli assicurati prossimi alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Se poi alcuni soggetti, come il ricorrente nel giudizio a quo, sono rimasti fuori da tale previsione, ciò è avvenuto perché le loro aspettative - secondo il non irrazionale criterio di valutazione seguito dal legislatore, nell'ottica di una opzione discrezionale - non erano pervenute ad un livello di consolidamento così elevato da creare quell'affidamento da questa Corte ritenuto di valore costituzionalmente protetto nella conservazione dell'attuale trattamento pensionistico.

Per escludere la lamentata disparità di trattamento, basta considerare l'evidente disomogeneità fra le posizioni normativamente previste e quella del ricorrente nel giudizio a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 26, commi 1, 2 e 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti), nonché dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sentenza 525/2000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente MIRABELLI - Redattore

Camera di Consiglio del 11/10/2000    Decisione  del 15/11/2000
Deposito del 22/11/2000   Pubblicazione in G. U. 29/11/2000

N. 525 SENTENZA 15-22 NOVEMBRE 2000

 


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;


ha pronunciato la seguente


Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionalità dell'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1999 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze contro Perassi Sebastiano, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

 

 

Ritenuto in fatto

1.- Nell'ambito di un giudizio promosso dall'amministrazione finanziaria contro una sentenza della commissione tributaria regionale per il Piemonte, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), nella parte in cui stabilisce l'interpretazione autentica dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

La norma impugnata stabilisce che "l'art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 si interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325, secondo comma, del codice di procedura civile, vanno notificate all'amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del T.U. approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611".

Nel caso di specie un contribuente aveva notificato la sentenza (a lui favorevole) emessa dalla commissione tributaria regionale per il Piemonte direttamente all'ufficio delle imposte dirette di Rivoli (che era stato in giudizio senza patrocinio dell'Avvocatura dello Stato), mediante consegna del plico nelle mani di una dipendente incaricata della ricezione degli atti.

L'amministrazione finanziaria - che ha promosso il ricorso per cassazione oltre il termine breve di impugnazione (60 giorni) previsto dall'art. 51, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 ma entro il termine lungo di un anno - afferma che detta notificazione non è stata effettuata ritualmente poiché doveva essere fatta, a pena di nullità, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato di Torino, ai sensi del r.d. n. 1611 del 1933.

La Corte di cassazione sostiene che la propria giurisprudenza è ormai ferma da tempo nell'affermare che, nei giudizi di opposizione ad ordinanza - ingiunzione ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notifica degli atti giudiziari va operata presso l'ufficio della pubblica amministrazione che ha emesso l'ordinanza - a meno che esso abbia affidato la propria rappresentanza in giudizio all'Avvocatura dello Stato - in quanto l'art. 23 di tale legge riconosce a tutte le autorità amministrative la capacità di stare in giudizio personalmente.

Secondo il giudice a quo, la situazione che si determina nel processo tributario in base al d.lgs. n. 546 del 1992 sarebbe identica, essendo espressamente attribuita la qualità di parte all'ufficio del Ministero delle finanze che ha emanato l'atto impugnato (art. 10), in deroga al principio che la rappresentanza processuale delle amministrazioni statali spetta all'organo di vertice. Ed è pure previsto che detto ufficio stia in giudizio "direttamente" dinanzi alle commissioni tributarie (art. 11, comma 2), pur avendo la facoltà, in secondo grado, di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato (art. 12, comma 4).

Sulla base di quanto sopra, la Cassazione afferma che - dopo una prima pronuncia che aveva ritenuto la necessità della notifica presso l'Avvocatura generale dello Stato (sentenza n. 6034 del 1998) - il proprio orientamento si è progressivamente consolidato nel senso opposto, di notifica all'ufficio finanziario che ha emesso l'atto impugnato, salvo che questo si sia fatto assistere dall'Avvocatura dello Stato (sentenze n. 9846 del 1998, n. 10420 del 1998, n. 10752 del 1998 e n. 4276 del 1999).

In materia è però sopravvenuto l'art. 21, comma 1, della legge n. 133 del 1999, il quale sancisce l'obbligo di interpretare il predetto art. 38 del d.lgs. n. 546 nel senso (diverso sia da quello consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, sia da quello comunque fatto proprio inizialmente dalla Cassazione) che la notifica va effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato e non presso l'Avvocatura generale, né presso gli uffici finanziari che hanno emesso gli atti impugnati.

La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale della norma interpretativa dettata dall'art. 21 della legge n. 133.

La questione si presenta rilevante, poiché dalla sua soluzione dipende la possibilità di considerare valida la notificazione per cui è causa, quindi idonea a determinare la decorrenza del termine breve per la proposizione per ricorso per cassazione.

Inoltre la questione non sarebbe manifestamente infondata, in quanto la norma è stata emanata quando le incertezze interpretative inizialmente manifestatesi nella giurisprudenza della Cassazione erano ormai definitivamente superate, tanto che il Presidente di tale Corte - al quale erano stati trasmessi gli atti di causa perché valutasse l'opportunità dell'assegnazione di quest'ultima alle sezioni unite al fine di risolvere il contrasto manifestatosi tra le sentenze n. 6034/1998 e n. 9846/1998 - aveva restituito gli atti il 25 febbraio 1999, rilevando che il contrasto doveva ritenersi ormai composto.

2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata.

Secondo l'Avvocatura, considerato che il divieto di retroattività non è stato elevato a dignità costituzionale se non in materia penale, la norma censurata troverebbe adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si porrebbe in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Tanto nella giurisprudenza della Cassazione quanto nella dottrina, infatti, sussisteva a suo giudizio una significativa divergenza di opinioni in ordine alle modalità di notifica della sentenza tributaria di appello.

La difesa erariale nega, infine, che la norma impugnata si ponga in conflitto con i valori costituzionalmente garantiti della tutela dell'affidamento e della difesa in giudizio.

 

 

Considerato in diritto

1.- La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), nella parte in cui stabilisce l'interpretazione autentica dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata non troverebbe giustificazione, poiché: a) quando è stata emanata, non vi sarebbe stato più alcun contrasto interpretativo nella giurisprudenza della Cassazione riguardo alla notifica delle sentenze delle commissioni tributarie; b) il suo contenuto precettivo sarebbe innovativo e, comunque, chiaramente estraneo alla formulazione della norma originaria, imponendo - in riferimento alla notifica delle sole sentenze emesse in secondo grado (mentre prima la disciplina doveva ritenersi identica per entrambe le fasi di merito) e con effetto retroattivo - un'interpretazione diversa sia da quella consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, sia da quella comunque fatta propria inizialmente dalla Cassazione.

Da ciò deriverebbero seri dubbi sulla ragionevolezza della nuova disciplina e sulla sua compatibilità con i principi costituzionali della tutela del legittimo affidamento e della certezza delle situazioni giuridiche.

2.- La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (v., tra le altre, le sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994 e l'ordinanza n. 480 del 1992). Peraltro, l'effettivo problema da affrontare nella presente fattispecie non è quello relativo alla natura di tali leggi, ma investe sostanzialmente i limiti che esse incontrano quanto alla loro portata retroattiva.

In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (v., ex plurimis le citate sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ciò che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie sub iudice).

In questa sede occorre in particolare soffermarsi sull'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica; principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti (v. le sentenze n. 416 del 1999 e n. 211 del 1997).

Tale principio deve valere anche in materia processuale, dove si traduce nell'esigenza che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti per loro pregiudizievoli, nonché nel legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali (cfr. la sentenza n. 111 del 1998).

3.- Nel caso di specie, l'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che ciascuna parte ha l'onere di provvedere direttamente alla notifica alle altre parti delle sentenze delle commissioni tributarie, ai sensi degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora l'amministrazione finanziaria sia stata in giudizio senza l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, ed un privato voglia notificarle una pronuncia di secondo grado, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha talora affermato che egli deve effettuarla presso l'Avvocatura generale dello Stato, ma sempre più frequentemente ha ritenuto che debba indirizzarla direttamente all'ufficio finanziario che ha emesso l'atto oggetto del giudizio. Mentre più contrastato risulta l'orientamento della dottrina.

La norma impugnata dà una interpretazione del citato art. 38, comma 2, che non era fra quelle accolte in sede giudiziale ed era nettamente minoritaria anche nella dottrina: come rileva il giudice a quo anche il contribuente più scrupoloso difficilmente avrebbe potuto pensare che la notifica delle sentenze tributarie di secondo grado, ricorribili per cassazione, dovesse essere effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, ma tutt'al più presso quella generale.

Sono state così rese inefficaci, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, le notifiche operate sia presso l'Avvocatura generale, sia presso i singoli uffici finanziari, consentendo all'amministrazione la possibilità di ricorrere contro decisioni che, altrimenti, avrebbero dovuto essere ritenute coperte dal giudicato.

La volontà di chiarire il senso dell'anzidetto art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e le eventuali, pur legittime, considerazioni di convenienza del legislatore non avrebbero, quindi, dovuto portare a dichiarare applicabile anche per il passato la nuova disciplina delle notifiche delle sentenze tributarie, poiché in questo modo è stato frustrato l'affidamento dei soggetti nella possibilità di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell'ordinamento in un dato periodo storico, senza che vi fosse una ragionevole necessità di sacrificare tale affidamento nel bilanciamento con altri interessi costituzionali (cfr. la sentenza n. 211 del 1997).

Detta fondamentale esigenza di garanzia si arresta, peraltro, nel momento in cui la norma interpretativa è entrata in vigore.

Deve, pertanto, dichiararsi illegittima, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, la sola parte della norma impugnata che estende anche al passato l'interpretazione autentica dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Resta assorbita la censura relativa all'art. 24 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa dettata, dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola