Danni da provvedimenti dei Consigli dell'Ordine: giurisdizione

Cronache su incompatibilità d'avvocati part time - Quando il gioco si fa duro ...
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Le sezioni unite della Cassazione {mosimage}, con ordinanza 6534/2008 del 12 marzo 2008 (presidente P. Vittoria, relatore L. Mazziotti Di Celso), hanno affermato che il giudice amministrativo conosce di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno causato dall'esercizio dell'attività provvedimentale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, purchè ricorra la giurisdizione generale di legittimità. Hanno in particolare affermato che il risarcimento può essere disposto dal giudice amministrativo non solo se esso sia investito della domanda di annullamento dell'atto amministrativo, quale effetto ulteriore della riscontrata illegittimità di esso, ma anche  -purchè ricorra la giurisdizione generale di legittimità- nel caso in cui la parte interessata si limiti a invocare la sola tutela risarcitoria.  LEGGI DI SEGUITO I PASSI SALIENTI DELL'ORDINANZA ...
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Si legge nell'ordinanza 6534/2008, tra l'altro: "... come ripetutamente statuito da queste Sezioni Unite, nel sistema normativo conseguente alla l. 21 luglio 2000 n. 205, in tema di tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della p.a. da attività provvedimentale illegittima, la giurisdizione sulla tutela dell'interesse legittimo spetta, in linea di principio, al giudice amministrativo, sia quando il privato invochi la tutela di annullammento, sia quando insista per la tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, non potendo tali tecniche essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione. E siccome deve escludersi la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento dell'atto illegittimo e dannoso, al giudice amministrativo può essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria (nei sensi suddetti, ordinanza 13 gigno 2006, n. 13659). 
Quindi a norma dell'art. 7, comma 3, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, modif. dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 -secondo il quale il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno - quest'ultimo può essere disposto dal giudice amministrativo non soltanto se investito della domanda di annullamento dell'atto amministrativo, quale effetto ulteriore della riscontrata illegittimità di esso, ma anche - purchè ricorra (come appunto nella specie) la giurisdizione generale di legittimità - nel caso in cui la parte interessata si limiti ad invocare la sola tutela risarcitoria.
Va aggiunto che, come chiarito nella giurisprudenza di legittimità, la domanda risarcitoria nei confronti della p.a. va rivolta al giudice amministrativo in quanto la condotta causativa di danno si riconnetta direttamente all'esercizio di attività provvedimentale (nel caso in esame rilascio di un parere con effetti costitutivi e vincolanti), anche se il provvedimento sia stato annullato dallo stesso giudice in sede di giurisdizione di legittimità o a seguito di ricorso straordinario (ordinanza 15/6/2006, n. 13911). 
In definitiva, applicando i detti principi nel caso di specie, la domanda risarcitoria proposta nella presente causa nei confronti del consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli deve ritenersi devoluta al giudice amministrativo, in quanto la condotta causativa di danno si collega direttamente all'esercizio di attività provvedimentale dell'ente pubblico consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli..."