Bozza conclusioni per ricorso al CNF

Cronache su incompatibilità d'avvocati part time - Quando il gioco si fa duro ...
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Propongo all'attenzione dei colleghi una bozza (da integrare da ciascuno) di conclusioni per il ricorso al C.N.F. avverso cancellazione dall'albo degli avvocati ex art. 2 della l. 339/03. Leggila di seguito, tenendo presente che ulteriori motivi di ricorso, rispetto a quelli che ho suggerito sul sito, sono stati elaborati dal Prof. Alessandro Pace, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università "La Sapienza" di Roma ... 

P.Q.M.
si chiede a codesto ecc.mo Consiglio onale Forense, riconosciuto l’effetto sospensivo del ricorso nei confronti della impugnata cancellazione, di disporre:
A) in accoglimento dei motivi di ricorso ………, l’annullamento del provvedimento impugnato;
B) in subordine, in accoglimento dei motivi ……….., la disapplicazione della l. 339/03 per contrasto con gli artt. 49 e 50 del T.C.E. e conseguentemente l'annullamento del provvedimento impugnato;
C) in subordine, in accoglimento del ……… motivo, la disapplicazione dell'art. 2 della l. 339/03 per contrasto con gli artt. 10 e 81 del T.C.E., e conseguentemente l'annullamento del provvedimento impugnato. Ciò eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità europee ex art. 234 TCE riguardo all'interpretazione degli artt. 10 e 81 del Trattato istitutivo della comunità europea, per sapere: 1) se tali articoli obbligano l’Italia a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa, (art. 1, comma 2, della legge 339/03 e provvedimento di cancellazione dall’albo del ricorrente) idonei ad eliminare l’effetto utile delle previgenti regole di concorrenza applicabili all’esercizio della professione di avvocato nei confronti degli avvocati iscritti all’albo ex art. 1, comma 56 e ss. della legge 662/96, stante la attuale complessiva disciplina delle compatibiltà e incompatibilità previste per la professione forense, come oggi organizzata in Italia; 2) se la specificità della professione forense, in relazione alla attuale disciplina positiva italiana delle compatibilità e incompatibilità previste per la professione di avvocato, possa ragionevolmente far ritenere -nei confronti degli avvocati iscritti all’albo ex art. 1, commi 56 e ss., della l. 662/96- che la reintroduzione dell’incompatibilità con l’impiego pubblico in part time ridotto, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza ad essa inerenti, risulti necessaria al buon esercizio della professione di avvocato, come oggi organizzata in Italia;
D) in subordine -in accoglimento in particolare del …….. motivo, ma anche degli altri motivi per quanto in essi affermato con riguardo a vizi di costituzionalità- l’annullamento del provvedimento impugnato previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003 n. 339, per contrasto con l’art. 3 Cost. (sotto il profilo della violazione della tutela dell’affidamento, della sicurezza giuridica e del principio di ragionevolezza), con gli artt. 4, 35 comma 1, 41 e 117 Cost. (in quanto i citati artt. 1 e 2 non prevedono una norma transitoria che consenta agli avvocati che abbiano iniziato ad esercitare la professione forense part time ex l. 662/96, di continuare in tale esercizio costituzionalmente garantito), con l’art. 81 Cost. (per mancanza di copertura finanziaria a fronte del ritorno all’impiego pubblico a tempo pieno da parte degli avvocati-part-time cancellati dall’albo ex art. 2 l. 339/03) e con l’art. 97 Cost. (per l’interruzione non giustificata, dovuta alla cancellazione dall’albo di cui all’art. 2 l. 339/03, del fecondo arricchimento professionale dei dipendenti pubblici che siano stati iscritti all’albo degli avvocati ex l. 662/96).
Comunque con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.