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, appunto perchè questo è un w.i.p., e cioè un work in progress. In fondo è indicata la data di ultima modifica dell'articolo).
(da www.servizi-legali.it ) LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 103/2013 (decisione del 22 maggio 2013 e deposito del 29 maggio 2013) CONSENTE DI CONFUTARE CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI, n. 11833 del 9 aprile 2013 (sentenza depositata il 16 maggio 2013) CHE ESCLUSE L' INCOSTITUZIONALITA' DELLA L. 339/03 PER VIOLAZIONE DELL'AFFIDAMENTO NELLA LEGGE DA PARTE DEI C.D. "VECCHI AVVOCATI PART TIME".
POICHE' CORTE COST. 103/2013 E' DECISIONE DEL 22 MAGGIO 2013 E CIOE' SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DELLE SS.UU. DELLA CASSAZIONE N. 11833/2013 (PUBBLICATA, ASSIEME A ALCUNE SENTENZE "GEMELLE", IL 16 MAGGIO 2013, MA CON ESSE DECISA IL 9 APRILE 2013) NE CONSEGUE LA NECESSITA' DI RIPROPORRE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA L. 339/03.
La sentenza 11833/13 delle SS.UU. Civili della Cassazione aderisce alle argomentazioni di Corte cost. 166/12 in ordine alla ritenuta legittimità costituzionale della l. 339/03 in relazione al tema dell'affidamento dei c.d. "vecchi avvocati part time".
Si legge in sentenza 11833/13: "La Corte Costituzionale ha poi escluso una lesione da parte della disciplina in esame dell'affidamento in riferimento all'art. 3 Cost., per quanto riguardava i dipendenti pubblici part - time i quali, sulla base delle regole "permissive" del 1996, avevano affiancato al rapporto di lavoro pubblico l'impegno professionale forense; invero in base alla giurisprudenza della stessa Corte il valore del legittimo affidamento trova copertura costituzionale in tale articolo non in termini assoluti ed inderogabili, non essendo interdetta al legislatore l'emanazione di disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, unica condizione essendo che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale.
Orbene la disciplina in esame, avendo concesso ai dipendenti pubblici part - time già iscritti all'albo degli avvocati un primo periodo di durata triennale onde esercitare l'opzione per l'uno o per l'altro percorso professionale e poi, ancora, un altro di durata quinquennale - in caso di espressa scelta in prima battuta della professione forense - ai fini dell'eventuale richiesta di rientro in servizio, soddisfa pienamente i requisiti di non irragionevolezza della scelta normativa di carattere inderogabilmente ostativo sottesa alla legge n. 339 del 2003; pertanto la Corte Costituzionale ha concluso che tale disciplina, lungi dal tradursi in un regolamento irrazionale lesivo dell'affidamento maturato dai titolari di situazioni sostanziali legittimamente sorte sotto l'impero della normativa previgente, era assolutamente adeguata a contemperare la doverosa applicazione del divieto generalizzato reintrodotto dal legislatore per l'avvenire (con effetto altresì sui rapporti di durata in corso) con le esigenze organizzative di lavoro e di vita dei dipendenti pubblici a tempo parziale già ammessi dalle legge dell'epoca all'esercizio della professione legale".
PERO', CON LA SENTENZA 103/2013 (decisione del 22/5/2013 e deposito del 29/5/2013), LA CORTE COSTITUZIONALE HA DETTO QUALCOSA DI NUOVO IN ORDINE ALL'OPERATIVITA' DEL "PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO" NELLA STABILITA' DELLE LEGGI. E QUESTO NOVUM E' DECISIVO NEL SENSO DELLA NECESSITA' DI UN NUOVO RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA L. 339/03.
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INVECE, CLICCA QUI PER VEDERE TUTTI I WORKS IN PROGRESS CHE STO SVILUPPANDO, STANTE LA NECESSITA' DI CONFUTARE SOTTO MOLTEPLICI ASPETTI LA SENTENZA DELLE SS.UU. n. 11833/2013 (E LE SENTENZE "GEMELLE", CON ESSA DEPOSITATE IL 16 MAGGIO 2013), AL FINE DI RAGGIUNGERE, ANCHE PER VIA INTERPRETATIVA, UNA REGOLAZIONE ADEGUATAMENTE PRO-CONCORRENZIALE DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO.
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I LIMITI GENERALI ALLA EFFICACIA RETROATTIVA DELLE LEGGI PER LA CORTE COSTITUZIONALE
La sentenza della Corte costituzionale 103/2013 (decisione del 22/5/2013 e deposito del 29/5/2013), ha chiarito che le leggi retroattive (e ricordo che la l. 339/03 è retroattiva, sub specie di "retroattività impropria") sono costituzionalmente legittime (in relazione al principio di affidamento nella stabilità delle leggi -art. 3 Cost.-) solo "purchè la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)".
Sarebbe assurdo ritenere che Corte cost. 103/2013 abbia voluto con tale espressione riconoscere che la finalità di tutela di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (magari semplicemente asserita nei lavori parlamentari riferibili alla legge; oppure espressamente "dichiarata" dalla stessa legge; oppure oggettivamente risultante dall'esame delle disposizioni della legge) sia idonea a configurare automaticamente sussistenti "motivi imperativi di interesse generale" ai sensi della CEDU. E' certo che, se pur oggettivamente risultante dalle disposizioni d'una legge retroattiva, la detta finalità di tutela di principi diritti e beni di rilievo costituzionale ben potrebbe esser perseguita dalla medesima legge in dispregio del principio (anch'esso costantemente richiamato dalla Corte di Strasburgo, oltre che da quella di Lussemburgo) di proporzionalità della regolazione, nelle sue varia articolazione. Già questo basterebbe ad escludere l'automaticità del giudizio di legittimità costituzionale di una legge limitatrice di spazi di libertà (dell'agire e conomico e realizzativo della personalità) e retroattiva. Anzi la verifica della detta sproporzione imporrebbe direttamente la qualificazione di incostituzionalità in relazione all'art. 3 della Costituzione. Ma non è questo il primo punto critico che la sentenza 103/2013 della Corte costituzionale ci impone, ormai, di esaminare con riguardo alla l. 339/03. Il punto primo da esaminare è la possibilità di qualificare la disciplina introdotta dalla l. 339/03 come giustificabile da "motivi imperativi di interesse generale" in base ad una analitica verifica della giurisprudenza di Strasburgo.
Sappiamo, infatti, che la CEDU "è" l'interpretazione che ne fa la Corte di Strasburgo e che dunque il concetto di "motivi imperativi di interessi generale" capaci di incidere sul principio di affidamento nella stabilità d'ua legge "permissiva" (così Corte cost. 166/12 definì la l. 339/03) è un concetto i cui contorni possono risultare solo dall'esame della giurisprudenza di Strasburgo.
PERCIO', STANTE LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI STRASBURGO, SI IMPONE UN NUOVO RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA L. 339/03.
Così la Corte Costituzionale con la sentenza 103/2013:
il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale. Accanto a tale caratteristica, questa Corte ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto).>
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