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Le Sezioni Unite civili della Cassazione, in sentenza 11833/2013, depositata il 16 maggio 2013, dicono di no ma lo fanno in base a non condivisibile interpretazione abrogatrice dell'art. 3, comma 5-bis, del d.l. 138/11, in relazione alla lettera a) del comma 5 del medesimo art. 3. A mio parere, invece, tali disposizione non possono intendersi come inutiliter datae e conseguentemente la l. 339/03 deve riconoscersi abrogata "in ogni caso alla data del 13 agosto 2012.
Si consideri, infatti: l'art. 3 comma 5.bis del DL 138/2011 convertito dalla legge 183/2011 prevede che "Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012."
Appare evidente che la Legge 339/2003 è in palese contrasto con il principio di cui all'art. 3 comma 5 lettera a) che prevede " l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista".
Orbene, non vi è alcuna ragione imperativa di interesse generale che osti alla abrogazione della L. 339/2003 in quanto, come osservato dalla sentenza n. 189/2001 della Corte Costituzionale in punto L. 662/96 "Nella prospettiva, poi, dei doveri propri della professione forense, non è dubbio che ... avverte lo stesso rimettente, il diritto di difesa risulta garantito solo se l'avvocato, in piena fedeltà al mandato, è in grado di esercitare compiutamente il ministero tecnico a lui affidato. Ma, in relazione a tale basilare principio, non sembrano, invero, porsi, per i professionisti legati da un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, in regime di part-time ridotto, particolari esigenze che non possano trovare soddisfazione, così come per l'opera di tutti i professionisti, in quella disciplina generale dell'attività da essi svolta, che giunge a contemplare anche il presidio, ove occorra, della sanzione penale (artt. 380 e 622 cod. pen.)"
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