La Corte Costituzionale -a seguito dell'ordinanza di rimessione n. 24689/2010 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione- dovrà nuovamente decidere della costituzionalità dell'art. 1 e 2 della l. 339/2003. E' la quarta volta che il giudice delle leggi è chiamato a valutare la l. 339/03. Il dubbio che le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione chiedono di scigliere è, stavolta, se sia costituzionalmente legittima in relazione agli articoli 3, 4, 35 e 41 Cost., la disciplina che (secondo l'interpretazione che ne danno le Sezioni Unite) reintroduce una vera e propria incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato e impiego pubblico a part time ridotto pure nei confronti dei c.d. "vecchi avvocati part time" (di coloro, cioè, che avevano ottenuto l'iscrizione all'albo forense ex art. 1, commi 56 e segg. della l. 662/96, dopo aver trasformato il loro rapporto di lavoro pubblico da full time a una forma di part time particolarmente roidotto -tra il 30% e il 50% dell'orario ordinario-).
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SI E' COSTITUITA IN GIUDIZIO DEPOSITANDO MEMORIA IL 26 APRILE 2011 ED HA FORMULATO LE SEGUENTI CONCLUSIONI: "IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCLUDE CHIEDENDO CHE L'ECCELLENTISSIMA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARI L'INAMMISSIBILITA' E L'INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI DI CUI TRATTASI PER LE CONSIDERAZIONI SUESPOSTE".
Queste, invece, le conclusioni della mia memoria di costituzione: "Conclusioni: Si chiede in via principale che la Corte costituzionale rigetti le q.l..c. prospettate dal giudice rimettente in quanto manifestamente infondate per l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo. Si chiede di dichiarare evidente -all'esito di una interpretazione letterale, sistematica, storica e doverosamente orientata al rispetto della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea e della C.E.D.U. come interpretata dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo- che la legge 339/03 non reintroduce l'incompatibilità all'esercizio della professione forense per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a part time ridotto (non superiore al 50% dell'orario ordinario di lavoro) che vennero iscritti negli albi forensi ex art. 1, commi 56 e seguenti, della l. 662/96 ma introduce solamente, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, un divieto di iscrizione nei detti albi per ulteriori dipendenti pubblici a part time ridotto.
In via subordinata -qualora la Corte costituzionale non ritenesse di poter addivenire alla interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 che salvaguarda il diritto quesito dei dipendenti pubblici a part time ridotto iscritti all'albo forense ex art. 1, commi 56 e seguenti della l. 662/96, a continuare a svolgere i due lavori di avvocato e di impiegato pubblico a tempo parziale ridotto- si chiede che la Corte dichiari l'inammissibilità delle q.l.c. prospettate dal giudice rimettente, per non aver esso preventivamente verificato la praticabilità di una interpretazione del quadro normativo diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità prospettati e tale da renderli irrilevanti nel caso di specie in forza della vigenza dell'art. 14-bis della l. 11/2005 che rende inapplicabile, in quanto discriminatoria nei confronti dei cittadini italiani, quella disposizione dell'art. 2 della l. 339/03 che commina una loro cancellazione d'ufficio dagli albi degli avvocati.
In via ulteriormente subordinata, si chiede che la Corte costituzionale dichiari incostituzionali le disposizioni di legge al suo esame in riferimento a tutti i parametri di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente."
LEGGI DI SEGUITO LA MIA COMPARSA DI COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ...
CORTE COSTITUZIONALE
Giudizio incidentale di legittimità costituzionale – reg. ord. 55/2011
MEMORIA DI COSTITUZIONE DELL'AVV. MAURIZIO PERELLI QUALE PARTE NEL GIUDIZIO A QUO
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con ordinanza n. 24689/10 del 6/12/2010, ha promosso giudizio di legittimità costituzionale, dichiarando “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della l. 339 del 2003 nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito nell'art. 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 50 per cento del tempo pieno, già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003, prevedendo invece, all'art. 2, solo un breve periodo di “moratoria” per l'opzione imposta fra impiego ed esercizio della professione per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione”.
Secondo il rimettente (pag. 23 dell'ordinanza di rimessione):
“Si deve dunque concludere per la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale della L. n. 339, artt. 1 e 2 - sia in relazione ai parametri (artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., sia in riferimento a quelli della ragionevolezza intrinseca della legge, sub art. 3 cpv. Cost. - nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito nell'art. 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 50 per cento del tempo pieno, già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima L. n. 339 del 2003, prevedendo invece, all'art. 2, solo un breve periodo di "moratoria" per l'opzione imposta fra impiego ed esercizio della professione”.
Il sottoscritto, Avv. Maurizio Perelli, iscritto all'albo degli avvocati di Rieti nel 1997 in forza dell'art. 1, comma 56 e segg., della l. 662/1996, è stato parte nel giudizio a quo, in quanto ricorrente avverso la sentenza n. 92/2009 del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la cancellazione dall'albo degli Avvocati di Rieti, comminata nei suoi confronti in base all'art. 2 della l. 339/03.
Nei confronti dell'Avv. Maurizio Perelli la citata ordinanza n. 24689/10 ha pure disposto la sospensione dell'esecuzione della impugnata sentenza del Consiglio Nazionale Forense, con l'effetto di consentirgli di continuare ad esercitare la professione di avvocato.
Nel giudizio di legittimità costituzionale si costituisce personalmente, difensore di se stesso, ex art. 86 cpc, in quanto iscritto nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (doc. 1 e 2), l'Avv. Maurizio Perelli (cod. fisc. PRLMRZ60E25H501Y), domiciliato presso il suo studio in Roma (00199), via Maestro Gaetano Capocci, n. 14, per chiedere:
1) in via principale, che la Corte costituzionale rigetti le q.l..c. prospettate dal rimettente in quanto manifestamente infondate per l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo, dichiarando altresì evidente che la legge 339/03 non reintroduce l'incompatibilità all'esercizio della professione forense per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a part time ridotto (non superiore al 50% dell'orario ordinario di lavoro) che vennero iscritti negli albi forensi ex art. 1, commi 56 e seguenti, della l. 662/96 ma introduce solamente, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, un divieto di iscrizione nei detti albi per ulteriori dipendenti pubblici a part time ridotto (da pag. 2 della presente memoria);
2) in via subordinata, che la Corte costituzionale dichiari l'inammissibilità delle q.l.c. prospettate dal rimettente, per non aver esso preventivamente verificato la praticabilità di una interpretazione del quadro normativo diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità prospettati e tale da renderli irrilevanti nel caso di specie, in base alla vigenza dell'art. 14-bis della l. 11/2005, che rende inapplicabile, in quanto discriminatoria nei confronti dei cittadini italiani, quella disposizione dell'art. 2 della l. 339/03 che commina una loro cancellazione d'ufficio dagli albi degli avvocati (da pag. 24 della presente memoria);
3) in via ulteriormente subordinata, che la Corte costituzionale dichiari incostituzionali le disposizioni di legge al suo esame in riferimento a tutti i parametri di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente (da pag. 26 della presente memoria).
Si argomentano appresso le richieste indicate in via gradata.
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Le q.l..c. prospettate dal rimettente possono essere rigettate (similmente a quanto deciso dalla Corte costituzionale con ordinanze 43, 60, 203 e 343 del 2010) in quanto manifestamente infondate per l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo, erroneità che appare evidente anche per quanto risulta dalla precedente giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alla l. 339/03. Le disposizioni di legge oggetto del presente giudizio di costituzionalità, infatti, devono esser riconosciute -in virtù di una loro interpretazione costituzionalmente orientata che le palesi pure conformi al diritto dell'Unione europea e al alla C.E.D.U. come interpretata dalle sentenze della Corte di Strasburgo- di significato evidentemente diverso da quello ritenuto dal giudice rimettente.
E' costantemente ripetuto che, le norme non si dichiarano costituzionalmente illegittime perchè è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perchè è impossibile darne interpretazioni conformi alla Costituzione, avendo dunque il giudice il dovere di adottare, tra più possibili esegesi di una disposizione, quella idonea a fugare ogni dubbio di legittimità costituzionale (tra le tante decisioni, Corte cost., ord. 98/2010 e, nello stesso senso, sent. 17/2010).
La Corte costituzionale procede a esaminare il merito delle questioni ogni qual volta i rimettenti abbiano ritenuto, con motivazione non implausibile, che gli sforzi interpretativi per rendere la norma impugnata conforme al dettato costituzionale superassero i limiti che l'ordinamento pone all'attività ermeneutica.
Ebbene, non è plausibile la motivazione operata dal rimettente circa l'impossibilità d'una interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 (che pure era stata ampiamente prospettata col motivo primo bis e col motivo secondo del ricorso del sottoscritto alle SS.UU. della Cassazione): il rimettente, infatti, si limita ad affermare, apoditticamente a pag. 12 e 13 dell'ordinanza di rimessione: “Le altre numerose, articolate e complesse questioni prospettate dai ricorrenti riguardano essenzialmente - sia pur sotto profili ed aspetti diversi - l'interpretazione della L. n. 339 del 2003, art. 2 e la sua conformità a norme e principi comunitari e costituzionali.
In relazione all'interpretazione del citato articolo nessun dubbio può sussistere che la disposizione riguarda proprio la situazione di coloro i quali, come gli attuali ricorrenti, "hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della L. 23 dicembre 1906, n. 662, e risultano ancora iscritti". Nei confronti di costoro la legge prevede un periodo di transizione di tre anni entro il quale essi sono obbligati a compiere una scelta tra l'esercizio (esclusivo) della professione forense ovvero il ritorno al rapporto di lavoro pubblico a tempo pieno.
Sulla base di un simile dato normativo non è sostenibile (come prospettato dai ricorrenti con vari e diversi argomenti) una linea interpretativa diversa da quella che il testo impone con una formula sufficientemente chiara e che il C.N.F. ha adottato nelle decisioni impugnate. Non può quindi compiersi quella che la Corte costituzionale ha in più occasioni definito come la cd. interpretazione adeguatrice, ossia tale da eliminare i dubbi di legittimità costituzionale senza il ricorso alla Corte e tramite la normale attività ermeneutica del giudice”.
E poi aggiunge semplicemente a pag. 16 e 17 dell'ordinanza di rimessione: “Con la L. n. 339 de 2003 il legislatore interviene nuovamente con una modifica di segno uguale e contrario rispetto a quella del 1996. La legge, che consta di tre articoli, non riguarda la generalità delle professioni, bensì soltanto, come risulta già dal titolo, la professione di avvocato, per la quale viene ripristinata l'incompatibilità. L'art. 1, infatti, dispone che le norme contenute nella L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 56, 56-bis e 57, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali "restano fermi i limiti e i divieti di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578".
Il successivo art. 2 impone agli avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale che hanno ottenuto l'iscrizione sulla base della normativa del 1996 di scegliere, nel termine di tre anni, fra il mantenimento del rapporto di pubblico impiego, che in questo caso ritorna ad essere a tempo pieno (comma 2), ovvero il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati, con contestuale cessazione del rapporto di pubblico impiego (comma 3). In questo secondo caso l'ormai ex dipendente conserva per cinque anni il diritto alla riammissione (comma 4). L'art. 2, comma 2, inoltre, dispone che, in caso di mancato esercizio dell'opzione tra libera professione e pubblico impiego, i consigli dell'ordine territoriali provvedano d'ufficio alla cancellazione”.
Ebbene, è evidente che non è plausibile la motivazione operata dal rimettente circa l'impossibilità d'una interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03. A fronte delle argomentazioni di una interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03, Il sottoscritto aveva prospettato alle sezioni Unite della Corte di Cassazione, con i motivi primo bis e secondo del ricorso avverso la sentenza 92/2009 del CNF, una interpretazione costituzionalmente orientata che le Sezioni Unite non esaminano affatto, limitandosi ad una dichiarazione di principio: “non è sostenibile (come prospettato dai ricorrenti con vari e diversi argomenti) una linea interpretativa diversa da quella che il testo impone con una formula sufficientemente chiara e che il C.N.F. ha adottato nelle decisioni impugnate”. Sulla sufficiente chiarezza della formulazione del testo legislativo e sulla sua corrispondenza all'interpretazione datane dal CNF le sezioni Unite richiedono un atto di fede!
La Corte costituzionale, già nella sentenza 390/06, ha indicato la strada all’interprete della l. 339/03, scrivendo a proposito della manifesta irragionevolezza o meno della scelta del legislatore di escludere la professione d’avvocato dal novero di quelle alle quali i pubblici dipendenti a part time ridotto possono accedere. Detta sentenza 390/03 ha anzi adottato essa stessa la giusta interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03, tesa alla salvaguardia dei “diritti quesiti” dei c.d. “vecchi avvocati-part-time”: l'unica interpretazione che, inoltre, rispetta la lettera delle disposizioni normative e ne evita molteplici censure di incostituzionalità.
Dal ragionamento della Corte costituzionale risulta evidente che la l. 339/03 deve intendersi reintroduttiva di un divieto di iscrizione all'albo per i dipendenti pubblici a part time ridotto che dopo la sua entrata in vigore aspirassero a tale iscrizione e non può intendersi reintroduttiva di una incompatibilità vera e propria tra impiego pubblico a part time ridotto e esercizio della professione forense (incompatibilità che non potrebbe non estendersi ai dipendenti pubblici a part time ridotto già iscritti agli albi forensi ex art. 1, co 56 e ss. l. 662/96, i “vecchi avvocati part time”).
Scriveva, infatti, la Corte al paragrafo 5.1.3 del “Considerato in diritto”: “Poste queste premesse, l'unico problema che deve porsi in questa sede è se debba ritenersi manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di escludere la sola professione forense dal novero di quelle – e cioè di tutte le altre per l'esercizio delle quali è prescritta l'iscrizione in un albo – alle quali i pubblici dipendenti a part-time cosiddetto ridotto possono accedere.
Il rilievo del giudice a quo – secondo cui i possibili inconvenienti derivanti dalla «commistione» tra pubblico impiego e libera professione non sarebbero esclusivi della professione forense – non vale, di per sé, a dimostrare la manifesta irragionevolezza dell'opzione legislativa, non potendo ritenersi priva di qualsiasi razionalità una valutazione – operata dal legislatore – di maggiore pericolosità e frequenza di tali inconvenienti quando la «commistione» riguardi la professione forense. Un rilievo del genere attiene all'opportunità della scelta ovvero all'opportunità della non estensione di essa ad altre attività libero-professionali, non alla manifesta irragionevolezza.
Peraltro, la valutazione che questa Corte deve operare a norma dell'art. 3 Cost. non può prescindere dal considerare come il divieto ripristinato dalla legge n. 339 del 2003 sia coerente con la caratteristica – peculiare della professione forense (tra quelle il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in un albo) – dell'incompatibilità con qualsiasi «impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario» (art. 3 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore»).
Le eccezioni, alla regola che sancisce l'incompatibilità con qualsiasi rapporto implicante subordinazione, non vulnerano la coerenza del sistema allo stato vigente: in particolare, l'eccezione che riguarda i docenti deve essere considerata alla luce del principio costituzionale della libertà dall'insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull'insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall'esercizio della professione forense; a sua volta, quella che riguarda gli uffici legali presuppone – secondo la costante giurisprudenza – la creazione di una struttura autonoma rispetto a quella amministrativa dell'ente e l'assenza di ogni vincolo di subordinazione dei legali inseriti in tali uffici rispetto all'organizzazione amministrativa dell'ente. Da questi rilievi discende che, come non poteva dirsi priva di qualsiasi ragionevolezza la disciplina del 1996, così non può dirsi irragionevole l'opposta disciplina del 2003, e deve concludersi che il legislatore ha, nell'un caso e nell'altro, esercitato null'altro che il suo discrezionale potere (art. 28 legge n. 87 del 1953)”.
Ebbene, la Corte costituzionale, chiamata a giudicare dell’art. 1 della l. 339/03 (per ordinanza di rimessione del Tribunale di Cuneo <era infatti inammissibile la q.l.c. sollevata dal Tribunale di Napoli anche con riguardo all’art. 2 della l. 339/03>) in relazione ad un giudizio a quo nel quale si controverteva della possibilità di accedere all’avvocatura, dopo l’entrata in vigore della l. 339/03, da parte di un impiegato pubblico a part time ridotto, ha detto in sostanza tre cose nel riportato passaggio:
1) che una legge che vieti l’accesso all’avvocatura ai dipendenti pubblici a part time ridotto è legittima;
2) che il divieto ripristinato dalla legge 339/03 è coerente con la caratteristica –peculiare della professione forense- dell’incompatibilità di qualsiasi impiego retribuito sancito dall’art. 3 del RDL 1578/1933;
3) che il sistema allo stato vigente sopporta la previsione di eccezioni alla regola che sancisce l’incompatibilità con qualsiasi rapporto implicante subordinazione.
Ciò significa: A) che la legge 339/03 è legittima nella parte in cui (art. 1) (re)introduce un divieto di iscrizione all’albo; B) che cosa diversa dal divieto reintrodotto è la previsione di una incompatibilità in senso proprio; perché altrimenti non di “coerenza” bisognerebbe parlare ma di “identità” tra la introduzione del divieto di iscrizione e la incompatibilità; C) che, quale eccezione alla regola che sancisce l’incompatibilità con qualsiasi rapporto implicante subordinazione, è legittima costituzionalmente la differenziazione nel trattamento normativo tra “vecchi avvocati-part-time” e “aspiranti avvocati-part-time” (è legittimo cioè che i primi siano mantenuti negli albi forensi e dei secondi ne sia precluso l’accesso), differenziazione insita nella mancato riferimento, da parte della l. 339/03, all'istituto della “incompatibilità”.
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IL VERO SIGNIFICATO DEGLI ART. 2 e 1 DELLA L. 339/03
L'ordinanza di rimessione non verifica criticamente la correttezza dell'interpretazione data alla l. 339/03 dal CNF. In realtà nemmeno tenta di dimostrare le ragioni che giustificherebbero l'impossibilità di aderire alla interpretazione costituzionalmente orientata propugnata dai vecchi avvocati part time.lo, il significato delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della l. 339/03 e giunge ad applicare tale legge dandole un significato errato, quello cioè per cui si imporrebbe la cancellazione dall'albo dei soggetti che (come l'avv. Maurizio Perelli) trasformarono il loro rapporto di lavoro pubblico in un part time ridotto, si iscrissero all'albo forense ex art. 1, commi 56 e ss, della l. 662/96 e poi non optarono per l'esercizio esclusivo della professione nel termine del 2/12/2006, asseritamente sancito a tal fine dalla l. 339/03.
Il rimettente fa applicazione in tal senso della l. 339/03 nonostante le contestazioni analitiche, che erano formulate (soprattutto) nel motivo primo bis e secondo del ricorso dell'avv. Maurizio Perelli.
Ebbene, il significato della l. 339/03 non è quello ritenuto dalla sentenza 92/09 del CNF e dalle Sezioni Unite.
Invece l'unica interpretazione della l. 339/03 che è imposta dalla lettera delle sue disposizioni e dall'esigenza di una interpretazione adeguatrice costituzionalmente orientata che eviti dichiarazione di incostituzionalità è radicalmente diversa, come appresso si dimostra.
Solo aderendo a tale diversa interpretazione si può evitare declaratoria di incostituzionalità incentrata, in primo luogo ma non solo, sulla irragionevolezza ed evidente illogicità di una disciplina che si ritenga prevedere nel contempo una ragione di incompatibilità ed una sua inoperosità per un triennio.
Si consideri:
1:
L'interpretazione costituzionalmente orientata da preferire a quella adottata nella ordinanza di rimessione.
Il vero significato della l. 339/03 non è quello di reintrodurre una incompatibilità in senso tecnico la quale irragionevolmente opererebbe in concreto “a scoppio ritardato” (dal 2/12/2006: 36 mesi dopo l'entrata in vigore della l. 339/03) per coloro che, essendo già dipendenti pubblici a tempo pieno al momento dell’entrata in vigore della l. 662/96 abbiano successivamente ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati in virtù dell’art. 1, co 56 e ss., di quella legge (dopo aver trasformato il rapporto di lavoro in una forma di part time particolarmente ridotto). La l. 339/03, invece, intervenendo dopo l’abrogazione –ad opera dell’art. 6 del D.L. 28/3/97, n. 79, che introdusse il comma 56 bis nell'art. 1 della l. 662/96- di tutte le disposizioni che vietavano “l’iscrizione all’albo” forense e “l’esercizio dell’attività” di avvocato, reintroduce non un’incompatibilità (che, per sua natura non è concepibile “a orologeria” e non potrebbe non operare immediatamente anche nei confronti di chi abbia ottenuto l’iscrizione all’albo dopo aver trasformato il rapporto di lavoro pubblico in un part time ridotto, ex l. 662/96) ma, con intervento più limitato e rispettoso dei diritti (di status) quesiti e del concetto giuridico di incompatibilità, reintroduce limiti e divieti alla sola “iscrizione” all’albo, dalla sua entrata in vigore, e non anche all’ “esercizio” della professione forense da parte dei già iscritti all’albo. Con ciò non abrogando la disposizione del comma 56 bis dell’art. 1, l. 662/96 che tale “esercizio” ebbe a consentire ai dipendenti pubblici in part time ridotto. Già una analisi della lettera della l. 339/03 impone l'interpretazione sopra sintetizzata, anche in relazione agli art. 11, 12, 14 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale e ai principi relativi alla successione delle leggi nel tempo.
L'art. 1 della l. 339/03 recita:
“1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto -legge 27/11/1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni”. Non può negarsi che, dopo l'intervento dell'art. 6 del D.L. n. 79/97 (che integrò la “non applicazione” di cui all'originaria previsione del comma 56, con una esplicita “abrogazione” delle disposizioni che vietavano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56), ove il legislatore avesse voluto reintrodurre l'abrogata incompatibilità -come situazione di inconciliabilità assoluta e per tutti dell'esercizio di due diverse attività- e non avesse voluto semplicemente impedire, per il futuro, l'ampliarsi della schiera dei dipendenti pubblici in part time ridotto che svolgono anche l'attività forense, avrebbe dovuto fare espresso riferimento, non all' “iscrizione”, ma all' “esercizio” della professione, o anche ad esso.
Nè la previsione che per gli avvocati “restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1993, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni” può valere ad ampliare il divieto di “iscrizione” reintrodotto attraverso la disposizione precedente, e a trasformarlo in un divieto di “esercizio” della professione forense da parte di chi sia stato iscritto all'albo ai sensi dell’art. 1, co 56 e ss, legge 662/96. L'abrogazione, ad opera dell'art. 6 del D.L. n. 79/97, di tutte le disposizioni che vietavano l’“esercizio” della professione forense da parte di chi sia stato iscritto all'albo ai sensi della legge 662/96, ha comportato, infatti, l’abrogazione parziale degli artt. 3 e 37, co 1, n. 1 del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, con riguardo a quella particolare causa di incompatibilità che prima era costituita dalla sussistenza di un rapporto di pubblico impiego a tempo parziale ridotto. Tale avvenuta abrogazione parziale (negazione della incompatibilità per i dipendenti pubblici a part time ridotto) è, perciò, ostacolo insormontabile a che si possa ritenere tuttora operante, per incompatibilità, il detto divieto di esercizio della professione e si possa procedere a cancellazione dall’albo, attraverso l’operatività dei ”limiti e divieti” di cui al r.d.l. n. 1578/33 e successive modificazioni, di quanti abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo ex l. 662/96 (dopo aver trasformato il rapporto di lavoro in un rapporto a part time ridotto). Infatti, il richiamo alle “successive modificazioni” riguarda certamente anche il detto effetto abrogativo, per cui i “limiti e divieti” che “restano fermi” per gli avvocati non comprendono in se anche l'abrogata incompatibilità per i dipendenti pubblici in part time ridotto. Occorre interpretare la l. 339/03 nel quadro del succedersi delle norme nel tempo e nel rispetto della lettera delle disposizioni, nonchè della loro efficacia abrogativa o meno d'altre disposizioni di legge. Occorre in altri termini rispettare alcuni articoli delle preleggi: l'11 intitolato “Efficacia della legge nel tempo”, per il quale “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”; il 12 intitolato “Interpretazione della legge”, per il quale “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e della intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio si decide in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”; il 14 intitolato “Applicazione delle leggi penali e eccezionali”, per il quale “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”; e il 15 intitolato “Abrogazione delle leggi”, per il quale “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore , o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”. L'ordinanza di rimessione viola, oltre agli artt. 1 e 2 della l. 339/03 dei quali fa falsa interpretazione, anche le norme delle “preleggi” appena indicate poiché di esse, delle regole interpretative che esse impongono, non fa applicazione. Al contrario la interpretazione costituzionalmente orientata che il sottoscritto rivendica è piana applicazione delle dette regole interpretative.
E infatti, l'art. 1 l. 339/03 non dice “sono abrogate le disposizioni che consentono l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione di avvocato per i soggetti di cui al comma 56 dell'art. 1, l. 662/96” ma prevede non una abrogazione ma una mera non applicazione di norme a fronte di domande di iscrizione all’albo degli avvocati. Orbene, per valutare l’importanza della formulazione letterale utilizzata dal legislatore è necessaria una ricostruzione del succedersi nel tempo degli interventi normativi. Inizialmente il comma 56 dell’art. 1 della l. 662/96 aveva previsto una “non applicazione” delle norme che vietavano ai dipendenti pubblici in part time ridotto l’iscrizione negli albi professionali di qualsiasi professione; in seguito (coll’art. 6 del d.l. 28/3/1997, n. 79) s'è aggiunto il comma 56-bis che ha previsto l’ “abrogazione” delle norme che vietavano ai suddetti dipendenti l’iscrizione nei più diversi albi professionali e (come conferma Corte cost. 189/01 al punto 5 del “Considerato in diritto”) l’esercizio delle relative attività. Ebbene, correlativamente, l'utilizzo anni dopo, da parte della l. 339/03, della formula della “non applicazione” e non di quella dell’“abrogazione” assume un significato fondamentale e non è casuale, come chiarì Corte cost. n. 171/99. Altrimenti detto: così come, introducendo il comma 56-bis s'era voluta cancellare la norma che prevedeva la incompatibilità tra l'impiego pubblico in part time ridotto e l'esercizio di tutte le professioni (essendo chiaro che l'aver originariamente previsto, nel comma 56, solo la “non applicazione” delle disposizioni che vietavano la sola iscrizione in albi professionali consentiva di ritenere ancora vigenti e operative le ulteriori disposizioni che non erano riferite all'iscrizione all'albo ma qualificavano come causa di incompatibilità nell'esercizio delle varie professioni l'essere dipendente pubblico in part time ridotto), coerentemente nel 2003, prevedendo all'art. 1 della l. 339/2003, soltanto che “le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23/12/1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati” ed evitando altresì di aggiungere “e all'esercizio della professione di avvocato” si è voluto reintrodurre un limite all'iscrizione agli albi forensi dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della novella, ma si è evitato di abrogare le norme che non attengono alla disciplina della fase di iscrizione all'albo e, invece, regolano le compatibilità e incompatibilità nella fase dell'esercizio della professione. In particolare non si è abrogata tout court la disposizione del primo periodo del citato comma. 56-bis ma si è solo prevista la non applicazione di una parte di tale disposizione (disposizione che, nel suo complesso, riguarda le due diverse fasi dell’iscrizione agli albi e dell’esercizio delle più diverse professioni) all'iscrizione agli albi degli esercenti una sola professione, quella degli avvocati; mantenendo dunque in vigore la parte della disposizione riferita alla fase dell'esercizio in atto dell'attività professionale forense, con conseguente perdurante assenza di incompatibilità per chi risultava già iscritto all'albo forense dopo aver trasformato il rapporto di lavoro ex l. 662/96. In sostanza il primo periodo dell'art. 1, co 56-bis, l. 662/96, non abrogato nè sostituito implicitamente da altra disposizione successiva e con esso contrastante, consente tuttora, in ossequio ai diritti (di status) quesiti, al principio di sicurezza giuridica e al concetto giuridico di incompatibilità, di ritenere compatibile la attività di pubblico dipendente in part time ridotto e l'esercizio della professione forense da parte di coloro che, con fiducia nella serietà delle leggi e convinti di esser cittadini di uno Stato di diritto, aderirono alla proposta contenuta nell’art. 1, co 56 e ss, l. 662/96 (legge finanziaria per il 1997) e trasformarono in un part time particolarmente ridotto il loro rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, rinunciando agli sviluppi di carriera (ad esempio a concorsi per dirigente) e ad almeno metà dello stipendio per esercitare la professione di avvocato.
Non è irrilevante, ai fini interpretativi (per la necessità di una interpretazione che salvi la legittimità costituzionale della norma in relazione al principio costituzionale di affidamento nella certezza della legge) il fatto che la legge 662/96, all’art. 1, co 56 e ss, abbia formulato in sostanza ai dipendenti pubblici abilitati una proposta del genere: “Se fai risparmiare la Pubblica Amministrazione ti sarà permesso di fare l’avvocato”. Trattavasi di proposta che proveniva addirittura dallo Stato che per un verso era datore di lavoro e per altro verso, a mezzo del Ministro della giustizia, era titolare di un potere dovere di alta vigilanza sull'esercizio della professione di avvocato (ai sensi dell’art. 15 R.D.L. 1578/33).
La diversa interpretazione delle disposizioni di legge adottata dall'ordinanza di rimessione ignora le ragioni che determinarono l'integrazione del comma 56 dell'art. 1 della l. 662/96 col 56-bis ed ignora la consapevole utilizzazione, da parte del legislatore, all'art. 1 della l. 339/03, della locuzione “non si applicano all'iscrizione”. Parafrasando la famosissima sentenza della Corte cost. 19 marzo – 4 aprile 1990, n. 155, punto 5, si potrebbe dire contro l'interpretazione accolta dal giudice rimettente (e suggerita dal C.N.F. ai Consigli degli ordini degli avvocati già con circolare 33-b del 2003) che “indubbiamente l'interesse pubblico caratterizza l'intera materia e precisamente coinvolge il fondamentale valore costituzionale del <diritto di difesa (art. 24 Cost)>; ma, in uno Stato di diritto, qualsiasi bene giuridico non può trovare tutela se non secondo le regole obiettive poste dalla normativa costituzionale. Il bene tutelato -anche se, come nella specie, particolarmente importante, anzi addirittura essenziale- non può permettere la violazione della disciplina delle fonti legislative, la quale deve essere rigorosamente osservata a garanzia dell'intera comunità nazionale e per la credibilità stessa dell'ordinamento democratico statuale”.
L'art. 2 della l. 339/03 recita:“1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultino ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo. 2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno. 3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati. 4. Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l’opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purchè non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione”.
Il comma 1 dell'art. 2 della l. 339/03 (riguardante -come chiarisce il riferimento alla reintegrazione nel rapporto di lavoro a tempo pieno, di cui al comma 2- coloro che, già dipendenti pubblici a tempo pieno, ebbero a trasformare il loro rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro a tempo parziale ridotto in adesione alla opportunità prospettata dalla l. 662/96, art. 1, commi da 56 a 65, ed ottennero l’iscrizione all’albo in virtù di tali disposizioni di legge) commina una cancellazione d'ufficio dall’albo in mancanza di comunicazione al Consiglio dell’Ordine, entro 36 mesi, dell'opzione “per il mantenimento del rapporto d'impiego”. Dunque, nel dovuto rispetto dei diritti quesiti (e degli art. 2, 3, 4, 24, 35, 41, 97 della Costituzione), non prevede affatto la cancellazione dall’albo per chi non abbia rinunciato all’impiego pubblico. E’ questo un dato assolutamente fondamentale nell’interpretazione dell’intera legge. E’ ovvio che ciò impedisce di ritenere che l'opzione in questione sia una scelta alternativa tra impiego pubblico e professione forense, dato che non avrebbe senso comminare la cancellazione dall'albo proprio in conseguenza della mancata scelta per il mantenimento dell'impiego pubblico, e non cancellare invece chi abbia comunicato di voler scegliere l'impiego pubblico. Risulta necessitata una interpretazione diversa, capace di dare un senso alla previsione di una cancellazione d'ufficio come conseguenza della mancata comunicazione dell'opzione “per il mantenimento del rapporto d'impiego”. E tale interpretazione non potrà che essere quella per cui coloro che, già dipendenti pubblici a tempo pieno, abbiano trasformato il rapporto di lavoro in part time e poi abbiano ottenuto l’iscrizione all’albo in virtù della l. 662/96 possono continuare a svolgere la professione e mantenere il rapporto di impiego part time, optando in tal senso e cioè dichiarando di voler “approfittare” dell’opportunità che il comma 1 offre, entro 36 mesi dall’entrata in vigore della l. 339/03. In tale quadro la cancellazione di cui all’ultimo periodo appare una vera e propria sanzione per la mancata collaborazione alla realizzazione delle condizioni necessarie per un serio controllo, da parte dei Consigli degli Ordini degli avvocati, sul rispetto dei limiti all’attività forense degli avvocati part time posti dalla l. 662/96. L’opzione di cui al primo comma è semplicemente una dichiarazione. Ma perché il legislatore ha sentito il bisogno di sanzionare tanto gravemente la mancata comunicazione di voler continuare a svolgere tutte e due le attività? Perché c’era bisogno, con riguardo ai c.d. “avvocati part time”, della cennata loro collaborazione all’attività di controllo del C.O.A.? Per dare una risposta bisogna partire dalla considerazione che, alla data di entrata in vigore della l. 339/03, nessuno aveva esperito le necessarie attività per conoscere con sicurezza quanti e quali fossero i dipendenti pubblici in part time ridotto iscritti agli albi degli avvocati ex l. 662/96, art. 1, co 56 e seguenti (si vedano, al riguardo, i lavori parlamentari che portarono alla approvazione della l. 339/03: nessuno sapeva chi erano e nemmeno vagamente quanti erano gli avvocati interessati). Era certo possibile conoscere tali dati attivando le necessarie procedure da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e (come in seguito, anni, è stato fatto su richiesta del CNF) da parte dei Consigli degli ordini degli avvocati. Certo però, tali dati non erano conosciuti mentre il Parlamento approvava la l. 339/03. E non erano conosciuti per la semplice ragione che -a seguito della disapplicazione di norme imposta dall’art. 1, comma 56, l. 662/96, e a seguito della parziale abrogazione operata dal comma 56 bis del medesimo articolo- l’art. 35, comma 2, del R.D. 22/1/34, n. 37, aveva visto modificato il suo contenuto imperativo e richiedeva ormai, a contenuto della domanda di iscrizione all'albo forense, la mera dichiarazione, da parte del soggetto che voleva iscriversi all'albo, della assenza delle cause di incompatibilità residue. Difatti dopo l’entrata in vigore dei commi 56 e 56 bis (e in particolare del secondo che, abrogando, per il dipendente pubblico a tempo parziale ridotto, l’incompatibilità previgente, ha modificato l’oggetto stesso della dichiarazione, sul proprio onore, di insussistenza di cause di incompatibilità) l’art. 35, comma 2, del R.D. 22/1/34, n. 37, aveva consentito a moltissimi dipendenti pubblici in part time ridotto di iscriversi legittimamente all’albo senza palesare il proprio rapporto di impiego pubblico (non più, appunto, causa di incompatibilità). Ebbene, la cancellazione di cui al comma 1 dell’art. 2 l. 339/03 ha senso solo se si intende l' “opzione per il mantenimento del rapporto di impiego” non come una scelta escludente la seconda attività lavorativa, bensì come scelta tra un comportamento funzionale alla trasparenza nell’attività professionale (realizzata mettendo in grado il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di conoscere la sussistenza del rapporto di impiego pubblico in part time) e un comportamento omissivo del dovere di leale collaborazione coll'Ordine di iscrizione, che si sostanzia nel non rendere edotto il Consiglio dell'Ordine circa l’attività di impiegato pubblico svolta dall'iscritto. Comportamento, quello omissivo, che avrebbe avuto per conseguenza intollerabile la perpetuazione di una situazione di fatto (che fino all’entrata in vigore della l. 339/03 è stata legittima ma era sicuramente d’ostacolo all’esercizio del potere-dovere di controllo dei C.O.A. sui propri iscritti) per cui a causa della mancata comunicazione, da parte di molti dipendenti pubblici in part time, all’atto dell’iscrizione all’albo, della loro particolare ulteriore attività, quest’ultima, in molti casi, non è stata conosciuta dai C.O.A. (e purtroppo, spesso, ancora non risulta conosciuta). La cancellazione di cui al comma in esame ha senso se l' opzione “per il mantenimento del rapporto d'impiego” è ufficiale comunicazione della volontà di continuare ad esercitare entrambe le attività lavorative, da parte dei soggetti in questione, al Consiglio dell'Ordine ove risultano iscritti e che ben ne possono ignorare la particolare condizione lavorativa. La ratio della disposizione è dunque quella di far “uscire allo scoperto” i dipendenti pubblici che avevano ottenuto l’iscrizione all’albo senza palesarsi come tali ma semplicemente dichiarando, sul proprio onore, l’insussistenza di cause di incompatibilità. Ciò al fine di mettere in grado i Consigli dell'Ordine, attraverso la conoscenza di tutti i rapporti di impiego pubblico dei propri iscritti, di svolgere il doveroso controllo sul rispetto dei limiti posti dai commi 56 bis e 58 bis dell’art. 1, l. 662/96, alla attività forense dei dipendenti pubblici in part time ridotto. Tali limiti, infatti, sono stati ritenuti si sufficienti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189/2001, ma dovevano essere resi esigibili in concreto nei confronti della totalità dei loro destinatari.
Il comma 2 dell'art. 2 l. 339/03 prevede che i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto ad esser reintegrati, quando vogliono, nel rapporto di lavoro a tempo pieno. Tale facoltà non è concessa invece a quanti, già iscritti all’albo prima della l. 662/96 abbiano successivamente vinto un concorso pubblico ad un posto in part time ridotto (configurato tale fin dall’origine o invece per trasformazione di rapporto a tempo pieno): costoro potranno eventualmente richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, non ad nutum , però, bensì le ordinarie regole. E sembra ragionevole, visto che questi ultimi soggetti, non avendo rinunciato alla gran parte dello stipendio per aderire alla “proposta contrattuale” che lo Stato rivolse ai dipendenti pubblici con la l. 662/96, ma avendo al contrario incrementato i loro redditi da lavoro professionale da avvocati con quelli derivanti dal nuovo rapporto di lavoro pubblico, ben possono essere esclusi dal trattamento (possibilità di ottenere ad nutum la “ritrasformazione” del rapporto da tempo parziale a tempo pieno) riservato a soggetti quali il sottoscritto; trattamento, questo di favore, (parzialmente) riparatore del discredito derivante dall’esser stati trasformati, in virtù della l. 339/03, in una sorta di “categoria di avvocati ad esaurimento”, stante il divieto di nuove iscrizioni agli albi degli avvocati di altri dipendenti pubblici a tempo parziale (art. 1). La ratio del comma 2 è dunque quella di concedere un qualche privilegio riparatore a fronte del discredito derivante inevitabilmente dal giudizio sociale negativo sulla professionalità e correttezza dei “vecchi avvocati part time”, insito nella reintroduzione del divieto di iscrizione di cui all’art. 1. Più precisamente la ratio del comma 2 è quella di concedere il detto privilegio almeno a coloro che addirittura subirono una diminuzione patrimoniale dalla adesione al sistema -prospettato all’epoca, ovviamente, come stabile nel tempo- della compatibilità integrale (iscrivibilità anche in futuro degli interessati) tra impiego pubblico a part time ridotto e avvocatura. Ulteriore ratio della disposizione è quella di incentivare, senza imposizioni incostituzionali, la scelta per una attività esclusiva che riduca numericamente, nel tempo, la categoria degli “avvocati part time” (la quale veniva delineata oramai quale “categoria ad esaurimento”) per il necessario bilanciamento dell’interesse che ha portato alla reintroduzione del divieto di nuove iscrizioni (art. 1) e della necessità, pena l’incostituzionalità della novella, di salvaguardare adeguatamente i diritti quesiti.
Il comma 3 dell'art. 2 della l. 339/03 sancisce che è data una ulteriore possibilità al dipendente pubblico di cui al comma 1 che non voglia incorrere nella cancellazione dall’albo: costui, entro il medesimo termine di 36 mesi di cui al comma 1, può (ed è significativo che non si dica “deve”) cessare dall’impiego e, ovviamente, darne comunicazione al C.O.A. come previsto nel comma 1. Non è, quella del comma 3, una disposizione superflua, vista la reintroduzione del divieto di iscrizione per il futuro, di cui all’art. 1, che potrebbe far ritenere consentita una cancellazione immediata dall’albo per incompatibilità, e visto che il comma 1 stabilisce cosa deve fare, per evitare la cancellazione dall’albo, colui che intende mantenere il rapporto di impiego ma tace su cosa debba fare per mantenere l’iscrizione all’albo colui che, invece, avendo già dichiarato al C.O.A. di essere dipendente pubblico, voglia dimettersi dall’impiego. In sostanza mentre il comma 1 pone un termine per la comunicazione al C.O.A. della scelta di mantenere il doppio lavoro, e tiene presenti coloro che hanno evitato di palesare all’atto dell’iscrizione la loro qualità di dipendenti pubblici; il comma 3, invece, pone lo stesso termine per la comunicazione al C.O.A. della scelta di cessare il rapporto di lavoro pubblico, e tiene presenti coloro che dichiararono all’atto della loro iscrizione all'albo la loro qualifica di pubblici dipendenti a part time ridotto. Anche per questi ultimi, infatti, è ragionevole imporre un dovere di comunicazione (anche se la mera mancata comunicazione della scelta di dimettersi dall’impiego non viene sanzionata con la cancellazione d’ufficio dall’albo) dell’effettuata scelta, che deve ritenersi implicito nel comma 3, onde consentire ai C.O.A. di aggiornare la conoscenza delle situazioni lavorative di quanti si iscrissero all’albo in virtù della l. 662/96. In sostanza, per quanto dispongono i commi 1 e 3, i C.O.A. avrebbero dovuto cancellare d’ufficio quanti non hanno comunicato, nei 36 mesi dall’entrata in vigore della l. 339/03, la intenzione di continuare a svolgere entrambe le attività o non sono cessati, entro lo stesso termine, dall’impiego.
Il comma 4 dell'art. 2 della l. 339/03 stabilisce che chi abbia mantenuto l’iscrizione all’albo per esser cessato dall’impiego “ai sensi della presente legge” (e cioè del comma 3 dell'art. 2) ha diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno ma solo nei cinque anni successivi alla cessazione dall’impiego e purchè non in soprannumero. La ratio è quella di rendere appetibile la scelta per l’esercizio in via esclusiva della professione forense, prospettando la possibilità di un reingresso nei ranghi dell’amministrazione ove l’esperienza non risulti positiva. Ciò sempre nell’ottica dello sfavore verso la categoria “ad esaurimento” degli “avvocati part time” e per controbilanciare, almeno in parte, gli effetti negativi sulle finanze pubbliche della reintroduzione del divieto di future iscrizioni agli albi di nuovi “avvocati part time” (divieto di cui all’art. 1).
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L'ordinanza di rimessione presuppone una interpretazione della l. 339/03 totalmente differente da quella sopra esposta. Le Sezioni Unite ritengono che non sia attingibile per via interpretativa la tutela effettiva del diritto quesito dell’avv. Maurizio Perelli a continuare a svolgere i suoi due lavori (diritto che il legislatore avrebbe sacrificato -si potrebbe dire, per usare una espressione cara al CNF- sull’altare della tutela preventiva da “una serie pressochè illimitata di occasioni di conflitti di interessi”) ma così intendendo le disposizioni della l. 339/03 le SS.UU. propugnano una interpretazione ben strana ove ammette la possibilità logica, prima che giuridica, che l'avvocato da cancellare (del quale –stante la gravità delle supposte esigenze preventive- la specchiata condotta morale nulla pesa, al pari della totale assenza di procedimenti disciplinari a suo carico) sia stato “tollerato” addirittura per tre anni nell'albo. Ebbene, non è possibile (non imponendolo la lettera delle disposizioni della l. 339/03) ritenere che il legislatore, per sbarazzarsi degli “avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto” li abbia trasformati in “avvocati a tempo determinato”. L'ordinanza di rimessione aderisce alla costante interpretazione della l. 339/03 operata dal CNF, che però cozza in maniera evidente non solo con la lettera della legge e con l’intenzione del legislatore, ma anche con le esigenze di una interpretazione logica, sistematica e costituzionalmente orientata.
Non poco si può ancora aggiungere. Quanto alla lettera della legge 339/03 e alle esigenze di una interpretazione logica delle disposizioni in questione si nota: A) che è illogico negare ai c.d. “avvocati-part-time” il diritto a rimanere iscritti all’albo sul presupposto di una ritenuta incompatibilità ma solo dopo tre anni dalla asserita reintroduzione dell’incompatibilità stessa. Non è logico, cioè, che quegli stessi avvocati siano tollerati addirittura per tre anni negli albi. Così si sarebbe violentato il concetto giuridico di incompatibilità, configurandolo come suscettibile o meno di efficacia differita a seconda che lo stesso fatto fonte di incompatibilità sia riconosciuto in un soggetto o in un altro, non differenziabile dal primo per la titolarità di interessi che possano riconoscersi degni di protezione giuridica in grado maggiore di quelli la cui ricorrenza è l’unica ragione della reintroduzione d’una incompatibilità abrogata sei anni prima; B) che ad imporre l’interpretazione qui sostenuta non è soltanto ciò che il legislatore ha detto ma anche ciò che esso ha taciuto: si pensi alla mancata previsione di un regime transitorio che, ove si fosse voluto limitare a tre anni la possibilità per i “vecchi avvocati part time” di ulteriormente svolgere entrambe le loro attività lavorative, si sarebbe certamente previsto per garantire le posizioni giuridiche ed economiche dagli stessi acquisite in ordine alla tutela previdenziale e pensionistica, nel rispetto del principio generale del nostro ordinamento giuridico della irretroattività delle leggi e dell’equità contributiva. In particolare, si sarebbe certamente posto rimedio per legge alle ingiuste situazioni, che altrimenti si profilerebbero, aggiungendosi al danno la beffa, di mancata restituzione del contributo versato alla gestione separata INPS dagli avvocati-part-time che non abbiano maturato diritto alla pensione INPS (vedasi Cass, SS UU, 17/1/2007, n. 879). Lo stesso dicasi con riguardo alla mancata restituzione dei contributi versati alla Cassa forense da quanti, tra i “vecchi avvocati part time”, siano stati contributori di quella Cassa (vedasi Cass, Sez. lav., 16/11/2009, n. 24202). Il sottoscritto in un primo tempo versò contributi all'INPS e poi, superato il “tetto” di reddito IRPEF e volume d'affari IVA che lo imponeva, si è iscritto alla Cassa forense, pagando per anni. Non è pensabile che il legislatore abbia voluto tanto perseguitarlo, imponendogli una scelta alternativa tra avvocatura e impiego pubblico, da fare entro 36 mesi dall'entrata in vigore della l. 339/03, e nel contempo non prevedendo la salvaguardia di esso, quale soggetto ”affidato” (almeno in forza della sentenza della Corte costituzionale 189/01) attraverso la possibilità di ottenere la restituzione dei contributi versati all'INPS e alla Cassa forense.
Quanto all’intenzione del legislatore appare fondamentale che più volte, nel corso dei lavori parlamentari, si sia ribadito che il progetto di legge AC 543 (poi divenuto l. 339/03) non poteva avere un significato corporativo: l’interpretazione presupposta dalla ordinanza di rimessione, nel sacrificare i diritti quesiti con non necessitata limitazione della concorrenza nel servizio professionale di avvocato è, invece, oggettivamente anticoncorrenziale ed anche per questo deve esser rifiutata, essendo contraria all’intenzione del legislatore, non solo come oggettivatasi nella norma ma anche come reclamata in sede di lavori parlamentari.
Ma, soprattutto, appare fondamentale (ai fini del rifiuto di una interpretazione che esalti, fino al sacrificio dei diritti quesiti del sottoscritto, le potenzialità della “leggina” n. 339/03 di derogare a principi fondamentali) quanto il legislatore affermò circa la natura di “principi fondamentali della legislazione statale” da riconoscere alle disposizioni della l. 662/96 che abrogavano le disposizioni sanzionatrici di incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e tutte le professioni. Lo evidenzia la sentenza 171/1999 della Corte costituzionale che, riconoscendo la legittimità costituzionale della nuova “disciplina del part-time” di cui alla l. 662/96, afferma: "L'ampiezza, l'incisività e la rilevanza nazionale di questo disegno di riforma del pubblico impiego, che si manifestano appunto nelle disposizioni che regolano il regime delle incompatibilità e del part-time alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, inducono a ritenere che tali disposizioni costituiscano, in base alla loro natura oggettiva, "principi fondamentali" della legislazione statale, anche in relazione alle norme del decreto n. 29 del 1993 - qualificate ex lege "principi fondamentali" (art. 1, comma 3) - che esse appunto modificano. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 528, 479 e 406 del 1995, n. 359 del 1993), del resto, ben possono essere considerate, indipendentemente da eventuali autoqualificazioni, "principi fondamentali" le disposizioni in oggetto, le quali, integrando ed innovando significativamente il precedente regime, perseguono, attraverso la nuova regolamentazione del part-time e delle incompatibilità, l'obiettivo del completamento del processo di omologazione tra il rapporto d'impiego con le pubbliche amministrazioni ed il rapporto di lavoro subordinato privato, in un quadro di riforma che si fonda sull'interesse nazionale al riequilibrio della finanza pubblica ed alla migliore efficienza e qualità delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche ai cittadini (sentenza n. 359 del 1993). Si tratta infatti di una disciplina che, per contenuti e finalità, incide su settori di importanza essenziale per la vita della comunità ...".
Ancora con riguardo all'intenzione del legislatore ed a conferma dell'argomento letterale per cui il comma 1 dell'art. 2 della l. 339/03, prospettando la possibilità di una “opzione per” il mantenimento dell'impiego pubblico, non pone una alternativa tra tale mantenimento e la continuazione legittima dell'esercizio della professione forense, si deve analizzare il contenuto del disegno di legge Atto Senato 393 di iniziativa dei Senatori Nocco e altri “Nuove norme sul contenimento del part-time nell'esercizio della professione forense” (all. 25 a ricorso al CNF) che venne esaminato dal legislatore in parallelo alla proposta di legge poi trasformatasi in l. 339/03. Analizzarne il contenuto appare utile per una interpretazione, che sia rispettosa dell'intenzione del legislatore, della diversa proposta (di iniziativa dell'On. Bonito e altri) poi trasformatasi in l. 339/03. Ebbene, il disegno di legge Nocco presenta fondamentali differenze rispetto alla “proposta Bonito”, poi divenuta legge 339/03. Prevedeva il disegno di legge AS 393, all'art. 1: “1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano per l'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano valide le incompatibilità previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36”, e all'art. 2: “Coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, devono optare tra il mantenimento dell'iscrizione all'albo o il mantenimento del rapporto di impiego dandone comunicazione al Consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione, i Consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione d'ufficio dell'iscritto al proprio albo”. Le differenze tra la l. 339/03 e la proposta “Nocco” (evidenziate con sottolineatura) devono far ritenere che il legislatore abbia, con piena consapevolezza, trasformato in legge la proposta di legge dell’On. Bonito che si limitava a onerare gli avvocati già iscritti all'albo ex art. 1, co 56 e ss, della l. 662/96, di effettuare al C.O.A. una comunicazione di voler continuare a svolgere la professione senza abbandonare l'impiego pubblico.
Esse differenze devono far ritenere, cioè, che il legislatore abbia, con piena consapevolezza, evitato di imporre a quanti s'erano già iscritti all'albo in virtù della l. 662/96 una, evidentemente incostituzionale, scelta alternativa tra l'impiego pubblico in part time ridotto e la professione forense (è stata respinta la proposta Nocco che prevedeva ... “devono optare tra il mantenimento dell'iscrizione all'albo o...”), ed abbia altresì evitato di reintrodurre “le incompatibilità previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36”, invece prevedendo che (salvo lo sbarramento per nuove iscrizioni) per gli avvocati part time già iscritti “restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni”. E' evidente che non può considerarsi irrilevante l'aggiunta, nel testo proposto dall'On. Bonito, del riferimento alle “successive modificazioni” ai limiti e divieti di iscrizione. E’ evidente quindi che il legislatore ha cassato la proposta Nocco di reintrodurre una incompatibilità in senso tecnico. Nè può sottacersi che mentre può aver senso logico il prevedere che, a seguito di una reintrodotta incompatibilità, si imponga di scegliere in quattro mesi (secondo la proposta Nocco) tra avvocatura o impiego pubblico in part time ridotto, non può, invece, riconoscersi dotata di un minimo di ragionevolezza (per l'insostenibile contraddizione tra la necessità cogente della reintroduzione dell'incompatibilità -che, sola, può invocarsi per limitare la naturale concorrenzialità della professione forense- e la lunghezza del termine per scegliere, che quella necessità cogente contraddice) l'imposizione di quella stessa scelta alternativa in un tempo di tre anni (proposta Bonito, poi divenuta l. 339/03). La adozione di un termine di 36 mesi è univoco segno che non s'è voluto imporre una scelta alternativa. In definitiva, l’interpretazione rispettosa della volontà del legislatore, deve riconoscere che esso legislatore “potendo scegliere” tra due proposte di legge profondamente diverse (proposta Nocco e proposta Bonito), ha rifiutato di trasformare in legge quella lesiva dei diritti quesiti dei soggetti iscritti all’albo ex art. 1, commi 56 e ss., l. 662/96.
Quanto alle esigenze di una interpretazione sistematica, la legge 339/03 va certamente interpretata in correlazione con le ulteriori disposizioni che disegnano la complessiva disciplina delle compatibilità e incompatibilità nell'esercizio della professione forense. Non può infatti intendersi la l. 339/03 -almeno (per esigenze di bilanciamento di vaori costituzionali) quando si tratti di interpretarne le disposizioni riguardanti soggetti legittimamente iscritti ex l. 662/96- in modo irragionevolmente incoerente con le numerosissime disposizioni di legge che consentono l'esercizio della professione forense in costanza di titolarità in atto di pubbliche funzioni (e non semplicemente di un pubblico impiego!), in una serie di situazioni, cioè, che (per usare le parole della sent. 390/06 della Corte costituzionale) comportano “inconvenienti” ben più pericolosi e frequenti, per il bene dell'indipendenza dell'avvocato e dell'amministrazione pubblica della giustizia, di quelli ipotizzabili per il doppio lavoro di semplici impiegati pubblici a tempo parziale ridotto. Si pensi ai Giudici di pace, ai Vice Procuratori Onorari, ai G.O.A., ai titolari di cariche di Governo –ai quali ultimi, ad esempio, l’art. 2, comma 1, lett. d, della l. 215/04 consente di esercitare la professione forense col solo limite delle “materie connesse con la carica di Governo” (doc. 3 e 4)-, tutti pacificamente ammessi a svolgere la professione forense senza sospetto di accaparramento di clientela o, comunque, di pregiudizi per il diritto di difesa o l'indipendenza dell'avvocato. E' ben vero che Corte cost. 390/06 ha ritenuto che al legislatore non sia precluso di reintrodurre il divieto di iscrizione di impiegati pubblici in part time all'albo degli avvocati, ma, non avendo il giudice delle leggi esaminato questioni relative alla coerenza interna del sistema delle compatibilità nell'esercizio della professione forense, si deve ritenere che quanto alla sorte degli impiegati già iscritti all'albo come il sottoscritto, si imponga una interpretazione sistematica dell'art. 2 della l. 339/03 che valorizzi al massimo, il sistema (ampiamente tollerante) delle compatibilità e incompatibilità interne alla professione forense, onde evitare di penalizzare in maniera intollerabile (irragionevole ai sensi dell'art. 3 Cost.) quanti abbiano dimostrato per anni (il sottoscritto per ben quattordici anni) una condotta professionale integerrima e immune da ogni sospetto di censurabilità per accaparramento di clientela o limitata indipendenza nell'esercizio della difesa e cioè abbiano dimostrato coi fatti la natura odiosa e irragionevole, nei propri riguardi, di quelle presunzioni che Corte cost. 390/06 ha ritenuto non sia evidentemente irragionevole reintrodurre solo per “nuovi” aspiranti all'iscrizione all'albo (che ovviamente non possono già aver dato prova di se come avvocati).
L'evidente inadeguatezza (irragionevolezza ex art. 3 Cost.) dell'interpretazione della lettera del comma 1 dell'art. 2 della l. 339/03, propugnata dal giudice remittente, per cui si verrebbe a sanzionare con la cancellazione d’ufficio dall'albo non chi abbia comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nei detti 36 mesi, di voler scegliere l'impiego pubblico abbandonando l'avvocatura, bensì si verrebbe a sanzionare con la cancellazione d’ufficio dall'albo chi abbia mancato di comunicare al Consiglio la scelta per il mantenimento dell'impiego pubblico e dunque abbia scelto l'avvocatura (interpretazione, questa, che sembra derivare piana dalla lettera del comma 1 dell'art. 2, come sopra detto), non può consentire di sbrigativamente rinunciare alla verifica di possibili ulteriori interpretazioni che, invece, siano rispettose della lettera del medesimo comma 1. Non può consentire di pervenire, come fa il giudice rimettente (aderendo all’interpretazione espressa fin dall’origine, con la circolare 33-b/2003, dal C.N.F.-amministratore), ad una interpretazione che evidentemente ignora la lettera di esso comma 1. Al contrario, il rango privilegiato della interpretazione letterale impone di aderire ad una interpretazione, appunto, letterale quale quella formulata da,l sottoscritto se, come è nel nostro caso, a confermarla militino argomenti sistematici, logici, di legittimità costituzionale certo più solidi di quelli che si volessero immaginare a sostegno dell'interpretazione che contraddice la lettera della norma, fatta propria dalle Sezioni Unite.
La stessa Cassazione a SSUU, peraltro, in sentenza 31 marzo – 17 maggio 2004, n. 23016 ricordava che “...la Corte costituzionale ha propugnato da sempre la teoria della interpretazione <<adeguatrice>>, sollecitando costantemente i giudici ad esercitare il potere-dovere di ricostruire il contenuto e la portata delle disposizioni di legge ordinaria alla stregua dei principi della Costituzione, in modo da attribuire alle disposizioni, tra i plurimi significati astrattamente possibili, quello che non sia in contrasto con i valori costituzionali. L'interpretazione adeguatrice corrisponde ad un preciso ed ineludibile dovere del giudice, il quale è tenuto a ricavare dalle disposizioni interpretate, tutte le volte che ciò sia possibile, norme compatibili con la Costituzione.
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2:
Anche Corte cost. 390/06 esprime argomenti che sostengono l'interpretazione dell'art. 2 della l. 339/03 proposta dal ricorrente.
L'interpretazione adeguatrice alla Costituzione dell'art. 2 della l. 339/03, che nei termini di cui sopra qui si sostiene, appare pure supportata e non contraddetta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390/06. Tale sentenza è stata emessa con riguardo a questioni di costituzionalità sollevate in processi nei quali non si dibatteva degli oneri di comunicazione al C.O.A. imposti ad avvocati iscritti all'albo ex art. 1, commi 56 e ss., l. 662/96, bensì del diritto o meno di impiegati pubblici a trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time per poi ottenere l'iscrizione all'albo degli avvocati, dopo l'entrata in vigore della l. 339/03. Il giudice delle leggi ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 339/03 sollevata dal Tribunale di Cuneo con riferimento agli artt. 3,4,35 e 41 della Costituzione, mentre, data l'inammissibilità (per irrilevanza nel giudizio a quo) della ulteriore questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Napoli sugli art. 1 e 2 della stessa legge in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, non si è minimamente pronunciato sulla legittimità costituzionale dell'art. 2 della l. 339/03.
Per altro verso, però, la detta sentenza 390/06 ha fornito, indirettamente, una fondamentale indicazione interpretativa, riconoscendo al legislatore ampia discrezionalità nella regolamentazione dei divieti di iscrizione all'albo degli avvocati e delle incompatibilità forensi; discrezionalità che troverebbe limite solo nell'evidente irragionevolezza di una determinata disciplina e, dunque, non nella riconosciuta (vedasi sent. 189/2001) non manifesta irragionevolezza della disciplina opposta. Ebbene (a parte ogni approfondimento sull'interessantissimo dubbio relativo alla riproponibilità, oggi, stante l’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, di un'analisi di legittimità che in materia di accesso alla professione forense -la quale deve continuarsi a ritenere, con sent. Corte cost. 189/01, naturalmente concorrenziale- si limiti alla logica formale e rifiuti un esame veramente completo del sistema delle compatibilità nell'esercizio della professione forense) se può dirsi che la sent. 390/06 della Corte costituzionale non risolva direttamente i problemi di interpretazione dell'art. 2 della legge 339/03 (riferendosi essa decisione al solo art. 1 di tale legge) ciò non di meno il riconoscimento della cennata ampia discrezionalità al legislatore dovrà in primo luogo esplicare effetti sul piano interpretativo delle norme oggi vigenti, per riconoscere legittima e doverosa la differente disciplina di situazioni solo apparentemente mancanti di differenziazione sostanziale e, dunque, per apprezzare, ai fini del riconoscere legittima e dovuta la differente disciplina dettata all'art. 1 e all'art. 2 della l. 339/03, la fondamentale differenza che ricorre tra colui che ai sensi della l. 662/96 è stato iscritto all'albo degli avvocati (magari da ormai quattordici anni, come chi scrive) e colui che, invece, pur titolare come il sottoscritto di un rapporto di lavoro pubblico a part time ridotto, chieda per la prima volta oggi di essere iscritto all'albo degli avvocati.
Comunque, quanto all'art. 2 della l. 339/03, la sentenza 390/06 della Corte costituzionale, implicitamente ma chiaramente, avalla l'interpretazione costituzionalmente orientata data dal sottoscritto (e questo comporta pure che non possa dirsi formato un diritto vivente -in virtù della sola ordinanza delle SS.UU. 24689/10- contrario alla interpretazione costituzionalmente orientata proposta dal sottoscritto).
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3
La l. 339/03, secondo l'interpretazione adeguatrice, realizza un bilanciamento di interessi ragionevole e rispettoso dei principi costituzionali, in coerenza con Corte cost. sent. 444/02 e ord. 163/02.
Se si vuol operare una corretta interpretazione dell'art. 2 l. 339/03 e capire se il legislatore abbia reintrodotto una incompatibilità vera e propria, capace in quanto tale di imporre la cancellazione dall'albo di tutti gli avvocati iscritti ex art. 1, commi 56 e ss. della l. 662/96, o se invece abbia solo reintrodotto un divieto di iscrizione di nuovi "avvocati-part-time", occorre, seguendo l'insegnamento di Corte costituzionale 444/02, rammentare che se per un verso “spetta al legislatore stabilire quando ricorra un'identità di ratio tale da imporre l'estensione pura e semplice del criterio e quando, invece, questa identità di ratio non ricorra affatto o sia realizzabile in maniera tale da evitare il sacrificio di altri interessi o valori costituzionalmente rilevanti, come il diritto di agire e di difendersi in giudizio”; per altro verso “il legislatore deve procedere (secondo ragionevolezza e nel rispetto dei principi costituzionali) ad una valutazione di bilanciamento fra interessi”. Emergerà così che esiste la possibilità di interpretare l'art. 2 della l. 339/03 riconoscendo che con esso il legislatore ha correttamente bilanciato, da un lato, l'interesse (individuato da Corte cost. 390/06) a contrastare gli inconvenienti derivanti dalla commistione tra pubblico impiego e libera professione e, dall'altro lato, l'interesse alla certezza dei rapporti giuridici, all’affidamento nel diritto e all'esercizio delle libertà costituzionali dell'abilitato all'esercizio della professione forense e da anni iscritto all'albo, nonché l'interesse alla migliore organizzazione della Pubblica Amministrazione (artt. 2,3,4,24,35,41,97 della Costituzione). Tale risultato di bilanciamento il legislatore ha raggiunto onerando gli avvocati iscritti agli albi forensi ex l. 662/96 di una comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, entro la data del 2/12/2006, che palesasse la propria duplice attività e l'intenzione di continuare a mantenere anche il pubblico impiego. Ha così rispettato il principio richiamato dall’ordinanza della Corte Costituzionale n. 163 del 23 aprile – 7 maggio 2002 secondo la quale il legislatore può intervenire a regolamentare la professione forense (nella specie, per quanto riguarda l'attività e l'ambito territoriale in cui operano i praticanti avvocati ammessi al patrocinio) “sempre nei limiti della ragionevolezza e nel rispetto ... della tutela degli utenti della professione”.
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4:
La più autorevole dottrina ma anche Corte cost. 189/01 e sentenze della Corte di Giustizia confermano la necessità di una interpretazione adeguatrice della l. 339/03.
Una autorevole conferma che al legislatore non è consentito di reintrodurre, nei confronti degli avvocati già iscritti all'albo ex l. 662/96, una incompatibilità fonte di cancellazione, si legge nel libro che il Prof. Alessandro Pace ha intitolato “Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi". In quanto scrive l'autorevole Professore si trova, altresì, conferma della "necessità costituzionale" di salvaguardare, finchè non intervenga una complessiva modifica dell'accesso alla professione forense, le posizioni acquisite dagli avvocati-part-time iscritti ex l. 662/96, così come affermò Corte cost. 189/2001 (punto 7, ultimo periodo).
Si noti poi come tale posizione sia in linea, oltre che con la giurisprudenza costituzionale citata dal Prof. Pace -vedi oltre-, anche con quanto ha chiaramente affermato la Corte di Giustizia nelle sentenze “Wouters” (sent. del 19/2/2002 in causa C-309/99) e “Arduino” (sent. del 19/2/2002 in causa C-35/99) e confermato, come principio, nella più recente sentenza “Cipolla” (sent. del 5/12/2006, in cause riunite C-94/04 e C-202/04), là dove ha riconosciuto che, in materia sottoposta alla normativa comunitaria della concorrenza (come è, indiscutibilmente, la professione forense in quanto -vedi Corte cost. 189/2001- settore del mercato dei servizi professionali "naturalmente concorrenziale") il legislatore nazionale non può introdurre limitazioni alla precedente regolamentazione che limitino la concorrenza se ciò non sia imposto da esigenze imperative che tali possano ragionevolmente qualificarsi in relazione alla complessiva regolamentazione del settore. Al riguardo il confronto con la riconosciuta compatibilità di Giudici di Pace, Vice Procuratori Onorari, sottosegretari di Stato che fanno l'avvocato, ecc ... impone di non riconoscere nè ragionevole nè necessitata, nè proporzionata, in rapporto alla complessiva regolamentazione delle compatibilità nell'avvocatura, la reintroduzione di una incompatibilità che colpisca i già iscritti all'albo e non sia mera chiusura per "nuovi ingressi" per il periodo successivo all'entrata in vigore della l. 339/03, questa sola riconosciuta legittima dalla sentenza della Corte costituzionale 390/06.
Ma non basta: si noti che la predetta sentenza n. 189/2001 della Corte Costituzionale è si una sentenza di rigetto (a fronte dell’ordinanza di remissione del Consiglio Nazionale Forense che aveva ritenuto incostituzionale il regime di compatibilità) ma, ciò non di meno, indica principi ai quali il legislatore non può sottrarsi, pena l'incostituzionalità della legge modificativa del “sistema delle compatibilità”. Tra l’altro tale sentenza indica un fondamentale principio che deve costituire parametro per la valutazione di costituzionalità della legge 339/2003:
il principio, cioè, per cui la libera professione di avvocato è ambito del mercato del lavoro “naturalmente concorrenziale” in relazione al quale la discrezionalità del legislatore nell'approvare una normativa che disciplini accesso e incompatibilità (con esiti “di apertura” o, al contrario, con esiti "di chiusura") non può essere esercitata in modo irragionevole ed il legislatore potrà rideterminarsi in senso innovativo (con riguardo, è ovvio, in primo luogo, agli impiegati part time già iscritti ex l. 662/96) solo qualora muti la disciplina della professione forense nel suo complesso.
Si legge, infatti, al punto 7 della sent. 189/2001: "Va da sé che, in tale quadro di riferimento, potranno eventualmente, rinvenire la loro risposta, attraverso la opportuna valutazione da parte del legislatore, anche diverse ed ulteriori esigenze che dovessero derivare dall'evoluzione normativa, quando questa, come nel caso qui considerato, risulti incidente sulla stessa professione".
Occorre sottolineare, al riguardo, che il quadro normativo che disciplina la professione forense non è mutato affatto, dopo la sentenza n. 189/2001, neppure per quanto attiene al regime delle incompatibilità. E se una qualche modificazione dell'ordinamento forense c'è stata, è stata nel segno di un aumento e non di una diminuzione della concorrenzialità, specie in relazione all'esercizio della professione in Italia da parte di avvocati europei, nei confronti dei quali nessun accertamento di indipendenza si richiede (in particolare con riguardo alla carenza di un rapporto di lavoro subordinato part time pubblico o privato). Conferme di una tale linea interpretativa sono poi giunte dalla sentenza della Corte di giustizia nel caso Wouters, le cui indicazioni non possono non valere anche per le norme di diretta derivazione statale (come conferma il punto 34 della sentenza Arduino, che, definito l'esercizio dell'avvocatura come attività di impresa, recita: "Anche se è vero che, di per se, l'art. 85 del Trattato riguarda esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli stati membri, ciò non toglie che tale articolo, in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato, obbliga gli stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a eliminare l'effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese"). Può quindi dirsi che dalle sentenze Arduino e Wouters della Corte di Giustizia risulta confermato quanto affermato già nella sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2001 e cioè che lo Stato non può legittimamente introdurre nel suo ordinamento interno una legge che elimina l'effetto utile della previgente regola più ampia sulla concorrenza tra gli avvocati, senza che ciò sia ragionevolmente giustificabile in base al livello di garanzia (nel diritto positivo dello Stato membro) del bene che si asserisce giustificatore della limitazione alla concorrenza.
Per concludere sul punto si rileva come l’opzione interpretativa del rimettente di interpretare l’opzione (si perdoni il gioco di parole) di cui all’art. 2 della l. 339/03 in modo tanto irrispettoso della lettera della legge: 1) stride con la consolidata giurisprudenza -perfino del CNF- per cui le cause di incompatibilità si debbono intendere in maniera restrittiva, rispettando la lettera delle disposizioni che l’incompatibilità prevedono, pena la irragionevolezza e sproporzione della norma e l’ingiustificabile limitazione di diritti di libertà; 2) porta a conseguenza assurda..
Assurdamente, infatti, non sarebbe per nulla rilevante, al fine di evitare la cancellazione dall’albo, il fatto in se della cessazione del rapporto di impiego ove questa cessazione si fosse originata per “licenziamento”, decadenza dall’impiego, cessazione del rapporto di impiego pubblico per motivi totalmente estranei all’incompatibilità. Domandiamoci: quid iuris, nell’ottica dell’interpretazione propugnata dal rimettente, se uno sventurato “vecchio avvocato part time” fosse stato ad es. “licenziato” prima di poter porre in essere le dimissioni che avesse programmato di porre in essere nei 36 mesi concessigli dalla l. 339/03?
Per evitare la cancellazione d’ufficio dall’albo forense, lo sventurato in questione (ormai ex “avvocato mezzotempista” ma avvocato a tempo pieno, per subito “licenziamento” dall’impiego) non riuscirebbe a dimostrare che una “opzione”, una scelta, cioè, per l’esercizio esclusivo della professione forense e correlativo abbandono dell’impiego pubblico, egli l’abbia fatta e non subita (altrimenti che razza di opzione sarebbe?). Dovrebbe dimostrare –e non potrebbe- d’aver abiurato la categoria dei servi fisci. Certamente, non potendo dimostrare al C.O.A. d’aver “optato” egli per l’esercizio esclusivo della professione, sarebbe cancellato dall’albo. Certamente tale cancellazione sarebbe un evento inevitabile, visto che, nella costruzione interpretativa del rimettente, la cancellazione di cui all’art. 2 della l. 339/03 sembra operare autonomamente dall’art. 16 della legge professionale forense. SI CONSIDERI: il richiamato art. 16, nel prevedere la revisione annuale degli albi, stabilisce che la cancellazione dell’avvocato dall’albo è ordinata qualora la revisione annuale dell’albo accerti il difetto, nell’iscritto, dei titoli in base ai quali “fu (originariamente) disposta” l’iscrizione. Dunque, nell’ipotesi in cui il “licenziamento” del dipendente pubblico iscritto all’albo forense ex l. 662/96, fosse precedente alla presentazione, da parte sua, delle dimissioni dall’impiego, l’operatività eventuale dell’art. 16 della legge professionale forense lo salverebbe dalla cancellazione dall’albo. Ma, come detto, il rimettente ritiene, implicitamente, che con riguardo ai “vecchi avvocati part time” non debba operare il richiamato art. 16 e che la l. 339/03 non debba essere intesa armonizzabile con esso, bensì ad esso eccezionale.
Certo, a seguire l’interpretazione del rimettente, il “vecchio avvocato part time”, dopo esser stato “licenziato” e poi cancellato dall’albo ex art. 2 l. 339/03, potrà chiedere la reiscrizione all’albo, ma col capo sparso di cenere, dopo l’esemplare punizione! E’ questa la conseguenza assurda cui sopra si accennava.
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L'ART. 16 DEL R.D.L. 1578/1933
Già col secondo motivo di ricorso al C.N.F. avverso la cancellazione dall'albo il sottoscritto ha dedotto la violazione dell'art. 16 del R.D.L. 1578/1933. Con tale censura, ribadita poi col secondo motivo di ricorso alle SS.UU., si è invocata l’applicazione dei principi di cui al detto art. 16 a tutti i casi di cancellazione dall'albo per incompatibilità. Se ne è, quindi, ricavato argomento per sostenere l'interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 e l'illegittimità della propria cancellazione dall'albo.
Assumeva il sottoscritto che “la cancellazione dall’albo degli avvocati dell’avv. Maurizio Perelli viola l’art. 16 del rdl 1578/1933 che è espressione del principio generale per cui l’introduzione legislativa di nuove cause di incompatibilità per l’esercizio della professione forense può operare solo come divieto di iscrizione ma non può andare a pregiudizio di quanti possano dimostrare che permangono in essere tutte le condizioni in base alle quali furono iscritti all'albo”.
Ebbene, non v'è ragione per escludere che l'esito del procedimento amministrativo di cancellazione dall'albo avviato nei confronti del sottoscritto dovesse essere determinato dall'applicazione della norma sancita nel secondo periodo del terzo comma dell'art. 16, per cui “la cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione”.
E', questa riportata, una norma d'applicazione generale che doveva essere applicata pure al procedimento di cancellazione subito dall’avv. Perelli, procedimento che, come risulta dall’avviso del suo avvio dell’8/1/2007 e come si legge nella sentenza del CNF n. 92/09, era un procedimento di cancellazione per incompatibilità.
E infatti:
1) ------- Nell’avviso di avvio del procedimento di cancellazione, dell’8/1/2007 (all. 16 a ricorso al CNF) si legge: “…il Consiglio dell’Ordine ha preso in esame la Sua istanza del 30/11/2006 così da lei rubricata: “Conferma dell’opzione formulata in data 5/6/2006, ai sensi dell’art. 2 l. 339/2003, per il mantenimento dell’impiego pubblico in part time ridotto e il contemporaneo esercizio della professione forense” e le dichiarazioni rese in occasione dell’audizione svoltasi il 22 dicembre, decidendo di avviare la procedura della cancellazione per sopravvenuta incompatibilità, non avendo lei fatto l’opzione a favore dell’esercizio esclusivo della professione forense, entro il termine del 2/12/2006, fatta questa premessa, Le assegno il termine di dieci giorni, dal ricevimento di questa comunicazione, per presentare le sue controdeduzioni, all’esito delle quali il Consiglio prenderà la decisione cui è tenuto per legge”;
2) ------- A pag.2 della sentenza del CNF n. 92/09 si legge: “In data 20 dicembre 2006 il ricorrente riceveva però, dal COA di Rieti, invito a comparire per essere sentito in ordine all’istanza prodotta il 30 novembre antecedente e, dopo l’audizione, riceveva ulteriore nota del 8/1/2007 con la quale si comunicava l’avvio della procedura di cancellazione per incompatibilità con assegnazione del termine di dieci giorni per produrre eventuali controdeduzioni che venivano depositate il successivo 19/1/2007 ed integrate con altra memoria del 24/1/2007”.
3) ------- A pag. 3 della sentenza del CNF n. 92/09 si legge: “Con la decisione qui impugnata il COA di Rieti riteneva sussistente lo status di incompatibilità stante l’assoluta chiarezza del dettato legislativo”.
Le SS.UU. dovevano ritenere che anche dell’art. 16 del RDL 1578/1933 –disciplinante appunto i limiti della possibilità di cancellare dall’albo per incompatibilità- si sarebbe dovuto fare applicazione nel procedimento promosso dal COA di Rieti nei confronti del sottoscritto: ciò sia per l’esplicito riconoscimento da parte del COA di Rieti, nell’avviso d’avvio del procedimento, del fatto che si iniziava procedura di cancellazione per incompatibilità; sia per la attribuzione del termine per le controdeduzioni previsto per la cancellazione per incompatibilità; sia, infine, per l’esplicita qualificazione della procedura, da parte della sentenza del CNF, come procedura di cancellazione per incompatibilità.
Ma perché l’art. 16 pone limiti, non rispettati nella fattispecie, alla cancellazione per incompatibilità?
Ebbene, la riportata disposizione del secondo periodo del terzo comma dell’art. 16, dispone in sostanza che l'introduzione legislativa di nuove cause di incompatibilità per l'esercizio della professione forense può operare solo come divieto di ulteriori iscrizioni agli albi di soggetti non in possesso dei nuovi requisiti di compatibilità che si inseriscano nell’ordinamento, ma non può andare a pregiudizio di quanti possano dimostrare che permangono in essere tutte le condizioni in base alle quali furono iscritti all'albo. E nessuno ha messo in dubbio che, i requisiti di compatibilità posseduti e dichiarati come condizioni per l’iscrizione al momento dell’iscrizione dell’avv. Perelli, si siano poi rivelati “difettosi”, in qualche modo viziati.
Della necessità di dare una tale interpretazione dell’art. 16 si trova conferma nell’ordinanza n. 163/2002 del 23 aprile – 7 maggio 2002 della Corte costituzionale secondo cui “il conseguimento della abilitazione professionale, collegato all'iscrizione nell'albo professionale, attribuisce la qualificazione piena e permanente per l'attività di avvocato”.
L’impossibilità di dar rilievo sostanzialmente retroattivo all’introduzione di nuove cause di incompatibilità che non appaiano assolutamente indispensabili e coerenti col quadro complessivo delle compatibilità e incompatibilità forensi (così come l’impossibilità di dar rilievo sostanzialmente retroattivo ad altre innovazioni, quali il mutamento per legge del corso degli studi di giurisprudenza o la modifica dell’esame di abilitazione da avvocato) appare fondata sulla rilevanza particolare che la Carta costituzionale attribuisce al superamento dell'esame di Stato e sulla necessità di fissare un momento nella vita della persona (appunto quello dell'iscrizione all'albo degli avvocati) oltre il quale non sia più consentito, neppure al legislatore, “cambiare capricciosamente le carte in tavola” e mutare in “fatica sprecata” la fatica di una vita di studi e di ricerca del lavoro. Questo non si può fare. Non si possono, in materia di libere professioni protette, inserire nuove incompatibilità, irrispettose dei diritti quesiti, anzi di uno status professionale-lavorativo acquisito definitivamente e da ricollegare in primo luogo al diritto al lavoro e alla libera esplicazione della personalità in una Repubblica democratica fondata, appunto, sul lavoro.
Si deve certo riconoscere che, con l’entrata in vigore della Costituzione, la non irragionevole limitazione della possibilità di lavorare e la funzionalità al rimuovere col lavoro gli ostacoli alla disuguaglianza sono divenuti i primi parametri della legittimità costituzionale delle leggi che furono emanate prima della Costituzione con riguardo alle diverse forme di lavoro. Ma non solo: si deve ritenere che quegli stessi parametri siano pure fondamentale guida interpretativa delle leggi precostituzionali sui lavori.
Comunque l’attenzione del legislatore, anche precostituzionale, alla “possibilità del lavoro” non appare contraddetta, anzi appare confermata, dalla disposizione dell'art. 16 del R.D.L. 1578/1933 per cui “la cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione...”. Quel “fu”garantisce da innovazioni capricciose e da innovazioni che non appaiano assolutamente necessarie. Il riferimento univoco è ai titoli e requisiti richiesti al momento della originaria iscrizione all'albo. La legge professionale del 1933, nell'introdurre nuove regole sull'incompatibilità, dispose all'art. 94: “Salvo quanto è disposto nell'art. 16, comma secondo, conservano l'iscrizione negli albi gli avvocati e i procuratori che la conseguirono in conformità alle disposizioni anteriori alla legge 25 marzo 1926, n. 453”.
Orbene, la l. 453/1926 recava l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore e il RDL 1578/1933 ulteriormente modificò l'ordinamento forense dettando nuove norme sull'incompatibilità. Il dettato dell'art. 94 del RDL 1578/1933 dispose la ovvia salvezza dei diritti quesiti a rimanere iscritti a vantaggio di coloro che iscritti erano stati secondo le precedenti regole sull'incompatibilità.
La legge 339/03 non può interpretarsi come eccezione rispetto a tanto ovvia regola di buon senso che anche il legislatore del 1933 ha giustamente seguito.
Dunque, poichè tra i requisiti d'iscrizione v'è l'assenza di cause di incompatibilità, se ne deve ricavare che anche la legge professionale forense, all’art. 16, riconosce il principio di rango costituzionale per cui l'introduzione di una nuova causa di “incompatibilità” della professione di avvocato non consente di cancellare dall'albo quanti vi furono regolarmente iscritti nel rispetto del regime delle compatibilità e incompatibilità dell'epoca.
Ciò, peraltro, sembra corrispondere al buon senso: altrimenti si potrebbe ritenere costituzionalmente legittima anche una legge che, a seguito del mutamento dei programmi universitari o della modifica dell’esame di abilitazione professionale, disponga la cancellazione d’ufficio dall’albo di quegli avvocati che non avessero sostenuto l’esame, magari, di diritto comunitario oppure fossero stati abilitati con esame sostenuto presso una Corte d’appello “non lontana da casa”. Potrebbe bastare a legittimare l’azione di un legislatore tanto “progressista” la previsione di un termine di trentasei mesi affinché i “vecchi” avvocati esercitino l’opzione tra il cancellarsi spontaneamente dall’albo o l’esserne cacciati?
In conclusione: L'art. 16 della legge professionale forense ha rango di principio generale, applicabile anche alla cancellazione d'ufficio disposta dalla l. 339/03. Coerentemente, la cancellazione d'ufficio che tale ultima legge dispone non è la ineluttabile conseguenza di una diversa valutazione legislativa dei presupposti che avevano, nel 1997, consentito la iscrizione all'albo dell’avvocato Perelli e che, oggi, possano essere modificati, pure in danno dei “vecchi avvocati-part-time”, senza nemmeno che il legislatore riformi dalle fondamenta la professione forense. La cancellazione d'ufficio prevista dalla l. 339/03 è, invece (come sopra ampiamente detto) una sanzione per la mancata collaborazione del “vecchio avvocato-part-time” col suo COA; sanzione per la non tempestiva comunicazione (nei trentasei mesi dall’entrata in vigore della l. 339/03) del proprio status di dipendente pubblico a part time ridotto che il COA deve poter conoscere per controllare che l’art. 1, comma 58 della l. 662/96 sia rispettato ove impone che gli “avvocati part time” non esercitino il patrocinio nelle cause in cui sia parte una pubblica amministrazione.
Né la diversa interpretazione del rimettente può ritenersi suffragata dal fatto che possa dirsi non manifestamente irragionevole il divieto di iscrizione all’albo forense, per il futuro, di ulteriori dipendenti pubblici in part time ridotto.
La procedura di cancellazione dall'albo dell'avv. Maurizio Perelli, essendo stata avviata “per sopravvenuta incompatibilità”, doveva essere archiviata e così doveva statuire il giudice speciale poiché la legge professionale forense non consente una cancellazione per sopravvenuta incompatibilità se non in base all'accertamento del venir meno (nel senso del disvelarsi della loro difettosità) dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione. E sul punto è incontestato che permangono, invece, veritieri tutti i titoli e permane veritiera la “dichiarazione sul proprio onore” di non trovarsi in situazioni di incompatibilità che nel 1997, tra i vari requisiti per essere iscritto all’albo, l’avv. Perelli dovette inserire nella domanda di iscrizione all’albo ex art. 35,comma 2, del R.D. 37/1934.
Escludere per via interpretativa che l’introduzione di una nuova causa di incompatibilità (magari perché va al potere un partito fascista che prevede la incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’appartenenza alla razza ebraica, come avvenne in Italia con legge 29/6/1939, n. 1054) non è un privilegio per i “vecchi” SIGNIFICA dar vita allo Stato di diritto nell'attività di interpretazione di un dettato normativo polisenso.
Peraltro, una guida fondamentale all'interprete viene dalla Corte costituzionale:
La giurisprudenza costituzionale, in primo luogo, ha tratto dall’art.4 Cost. il “diritto a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente e irragionevolmente” (si vedano le sentenze n. 331 del 1988 e n. 60 del 1991). Un postulato questo che ha comportato una verifica di ragionevolezza delle leggi che, in luogo dello strumento dell’esodo consensuale, abbiano optato per misure di carattere coattivo, specie sotto il profilo dell’effettivo ricorrere dei particolari presupposti atti a giustificarle.
In secondo luogo, ancor più univoca e lineare appare la portata precettiva del diritto al lavoro ove venga assunto quale divieto costituzionale nei confronti di ostacoli che vengano frapposti allo svolgimento di un’attività lavorativa: resta emblematica, sotto questo aspetto, la sentenza della Corte costituzionale n. 73 del 1992 che, ancorché con specifico riguardo al regime della previdenza forense, non ha esitato -proprio parametrando la ratio decidendi sull’art.4 Cost.- a dichiarare la illegittimità costituzionale della prevista incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità con l’iscrizione ad albi diversi dagli albi di avvocato e procuratore, nonché con lo svolgimento di qualsivoglia attività di lavoro subordinato.
In terzo luogo si ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 236/2009. Essa appare ulteriormente garantista delle posizioni che, essendo state pienamente esercitate come posizioni di vantaggio non in attesa d’ulteriore espansione, sono certamente diritti e non aspettative. L’approfondimento della Corte sul tema della c.d. “retroattività impropria” delle leggi che introducono trattamenti deteriori dei rapporti di durata ha avuto, nella sentenza 236/09, importanti esiti di salvaguardia delle posizioni acquisite, specie con riguardo: 1) alla chiara scelta del giudice delle leggi per la necessità, in tema, di un vaglio positivo di ragionevolezza della norma legislativa (la Corte costituzionale non riconosce spazio indefinito alla capricciosa discrezionalità del legislatore); 2) al rilievo dato all'esiguo numero degli interessati; 3) alla non incidenza sulle pubbliche finanze; 4) all’avvenuto consolidamento nel tempo della posizione di vantaggio. Parallelamente, con riguardo alla vicenda dei “vecchi avvocati part time”, si sottolinea che: 1) il bilanciamento costituzionale degli interessi non potrà pregiudicare i “vecchi avvocati part time” stante la non evidenza della necessità cogente di reintrodurre nei loro confronti l'incompatibilità; 2) pochi sono anche i c.d. “vecchi avvocati-part-time”; 3) la cancellazione dei “vecchi avvocati part time” dagli albi porterebbe a un aggravio per le pubbliche finanze, visto che essi tornerebbero all'impiego full time (come evidenziato pure nel corso dei lavori parlamentari che portarono all'approvazione della l. 339/03); 4) addirittura per 14 anni il sottoscritto ha pienamente esercitato il diritto di lavorare da avvocato e nel contempo come impiegato pubblico (un giorno a settimana).
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L'esistenza di due categorie di "avvocati-part-time" aiuta ad interpretare la legge 339/03, avallandone la interpretazione costituzionalmente orientata.
Due sono le categorie di "avvocati part time" delineate dai commi 56, 56 bis, 57 e 58 dell'art. 1 della l. 662/96 e confermate dalla modifica dell'ambito d'applicazione dei detti commi 56, 56 bis e 57 ad opera dell'art. 1 della l. 339/03.
Una prima categoria è composta da coloro che hanno ottenuto l’iscrizione all’albo dopo aver trasformato il precedente rapporto di lavoro pubblico full time in un part time ridotto, ex art. 1, commi 56 e ss., l. 662/96.
Una seconda categoria è composta da coloro che, essendo già avvocati iscritti all'albo prima dell'abrogazione delle norme che disponevano l'incompatibilità tra impiego pubblico in part time ridotto e l'esercizio della professione di avvocato, sono successivamente divenuti anche impiegati pubblici a part time ridotto.
Ebbene, anche l'esistenza di tali due categorie e l'esigenza di non differenziarne arbitrariamente ma nemmeno omogeneizzare arbitrariamente il trattamento normativo aiuta ad interpretare la l. 339/03, imponendone una interpretazione costituzionalmente orientata (e conforme al diritto dell'Unione europea e alla C.E.D.U.) che salvaguardi i diritti quesiti di coloro che fecero affidamento nella serietà del legislatore italiano quando entrò in vigore la l. 662/96.
Il vero significato della l. 339/03 non è quello di reintrodurre tra esercizio della professione forense e impiego pubblico a part time ridotto una incompatibilità in senso tecnico, la quale, irragionevolmente:
1) continuerebbe a consentire il doppio lavoro a chi era già iscritto all'albo avvocati prima dell'abrogazione (ad opera dell’art. 6 del D.L. 28/3/97, n. 799) di tutte le disposizioni che vietavano “l’iscrizione all’albo” forense e “l’esercizio dell’attività” di avvocato e abbia successivamente acquisito anche un posto di dipendente pubblico a part time ridotto.
2) imporrebbe la cancellazione dagli albi forensi solo nei confronti dei soggetti ricompresi nella "prima categoria" di cui sopra, di coloro cioè che, essendo già dipendenti pubblici a tempo pieno al momento dell’entrata in vigore della l. 662/96, abbiano successivamente ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati in virtù dell’art. 1, co 56 e ss., di quella legge, dopo aver trasformato il rapporto di lavoro pubblico full time in un rapporto di lavoro a tempo parziale ridotto.
Quanto appena sopra indicato ai punti 1 e 2, assurdamente, sarebbe il contenuto dell'art. 2, comma 1, della l. 339/03, se non se ne facesse l'interpretazione costituzionalmente orientata che il sottoscritto reclama.
La l. 339/03, invece, intervenendo dopo l’abrogazione –ad opera dell’art. 6 del D.L. 28/3/97, n. 79- di tutte le disposizioni che vietavano “l’iscrizione all’albo” forense e “l’esercizio dell’attività” di avvocato, non reintroduce un’incompatibilità (che, per sua natura, oltre a non poter operare "a scoppio ritardato", non potrebbe non operare nei confronti di entrambe le suddette categorie di "avvocati-part-time") ma, con intervento più limitato e rispettoso dei diritti quesiti e del concetto giuridico di incompatibilità, reintroduce limiti e divieti alla sola “iscrizione” all’albo, dalla sua entrata in vigore, e non anche all’ “esercizio” della professione forense da parte dei già iscritti all’albo.
Così facendo la l. 339/03 non abroga la disposizione dell’art. 56 bis dell’art. 1, l. 662/96 che tale “esercizio” ebbe a consentire ai dipendenti pubblici in part time ridotto.
Tale interpretazione della l. 339/03 consente di evitare la censura di incostituzionalità del suo art. 2, comma 1, per irragionevole disparità di trattamento tra le due sopra individuate categorie di "avvocati-part-time", quelli che prima erano solo dipendenti pubblici full time e quelli che prima esercitavano solo la professione d'avvocato full time.
Si consideri al riguardo il disposto dei primi due commi dell'art. 2 della l. 339/03.
Essi recitano:
“1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultino ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.
2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno".
Orbene, è evidente che il comma 1 si riferisce, prevedendone la cancellazione dall'albo, a una sola categoria di "avvocati-part-time" e cioè agli "ex dipendenti pubblici full time".
La lettera del primo comma è confermata poi dal senso del secondo, che con l'espressione "reintegrazione nel rapporto di lavoro a tempo pieno" esplicita che i pubblici dipendenti oggetto della disposizione di cui al comma primo sono coloro che prima dell'entrata in vigore della l. 662/96 erano impiegati pubblici full time.
Conseguentemente, solo se si intende la l. 339/03 come una introduzione del divieto di iscrizione agli albi di nuovi "avvocati-part-time" dopo la sua entrata in vigore (e dunque si salvaguardano i diritti quesiti al doppio lavoro dei "vecchi avvocati-part-time"), si potrà evitare la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, della legge 339/03 (per violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'irragionevolezza intrinseca) per il fatto che riserva ai soli ex dipendenti pubblici a full time la cancellazione dall'albo, trattandoli senza ragione in maniera deteriore rispetto all'altra categoria di "avvocati-part-time" (gli ex avvocati full time) dei quali non commina la immediata (alla scadenza del trentaseiesimo mese dall'entrata in vigore della l. 339/03) cancellazione d'ufficio dall'albo.
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Pure la diversità tra la "reintegrazione nel rapporto a tempo pieno" (di cui al comma 2 dell'art. 2 della l. 339/03), e la "riammissione in servizio purchè non in soprannumero" (di cui al comma 3 dell'art. 2) avallano l'interpretazione della l. 339/03 che salvaguarda i diritti quesiti dei "vecchi avvocati part time".
Prendiamo in esame il comma 2 dell'art. 2 della l. 339/03: esso prevede che i soggetti di cui al comma 1 (e cioè coloro che hanno ridotto almeno del 50% un precedente rapporto full time al fine di fare l'avvocato e poi hanno comunicato nei 36 mesi al Consiglio dell'ordine la propria opzione per il mantenimento <anche> del rapporto di impiego pubblico), hanno diritto ad esser reintegrati ad nutum, quando vogliono, nel rapporto di lavoro a tempo pieno.
Tale facoltà non è concessa invece a due categorie:
A) a quanti, già iscritti all’albo prima della l. 662/96, abbiano successivamente vinto un concorso pubblico ad un posto pubblico in part time ridotto;
B) a quanti (i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 2 della l. 339/03), già iscrittisi all'albo in virtù dell'adesione al part time ridotto, abbiano poi (dopo l'entrata in vigore della l. 339/03) optato per la cessazione del rapporto di impiego e ovviamente siano rimasti iscritti all'albo.
Il soggetto che rientri nella categoria A) oppure B) non ha un "diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno" (secondo le parole del comma 2 dell'art. 2).
Il soggetto che rientri nella categoria B) <e non quello che rientri nella categoria A> conserva per cinque anni un "diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purchè non in soprannumero". La sua riammissione in servizio a tempo pieno non sarà un diritto esercitabile ad nutum, bensì un diritto condizionato al non essere il soggetto "in soprannumero" secondo le ordinarie regole che oggi impongono di considerare i limiti al c.d. turn over (l'art. 3, comma 102, della l. 24/12/2007, n. 244, come modificato dall'art. 9 del d.l. 78/2010, dispone: "3. 102. Per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.").
Ebbene, la riportata disposizione sul turn over impone di interpretare sistematicamente la l. 339/03 nel senso che non penalizzi in maniera evidentemente ingiusta, escludendo in concreto persino la possibilità di un ritorno al tempo pieno nel pubblico impiego, coloro che si fidarono del legislatore della l. 662/1996 . Fu infatti la l. 662/96 che, attraverso l'art. 1, commi 56 e ss. (pure confermati legittimi da Corte cost. 189/01), spinse i dipendenti pubblici ad abbracciare il part time "ridotto" per tentare le sorti della libera professione d'avvocato col "paracadute" del ritorno eventuale al tempo pieno nel lavoro pubblico.
Sarebbe ora evidentemente iniquo assoggettare tali cittadini, che nessuna colpa ebbero nell'operare le loro scelte di vita fondamentali in relazione a quello che sembrava un indirizzo legislativo stabile e non estemporaneo (vedi in tal senso Corte cost. 171/99 e 189/01), ad una disciplina quale quella limitatrice del turn over che evidentemente azzera, o quasi, la possibilità concreta di un reingresso al lavoro pubblico a tempo pieno.
Conseguentemente la l. 339/03 (poichè lo consentente la sua formulazione letterale) si deve intendere nel senso che chi trasformò il rapporto di lavoro pubblico full time in un part time ridotto per fare l'avvocato avrà un diritto al reintegro al tempo pieno ad nutum e non secondo le regole generali, quali sono quelle oggi vigenti sul turn over nell'impiego pubblico. Un tale esito corrisponde alla interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 della l. 339/03, che dunque si inserisce armonicamente nel sistema ordinamentale.
Milita in tal senso anche l'interpretazione letterale:
se infatti si deve distinguere, come pare necessitato dal significato delle parole, tra l'avere "diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno" (art. 2, comma 2) e il conservare "per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purchè non in soprannumero" (art. 2, comma 3), allora vuol dire che è errata l'interpretazione del C.N.F. e delle Sezioni Unite Civili della Cassazione ed è corretta l'interpretazione costituzionalmente orientata prospettata dal sottoscritto. Ciò' perchè risulta evidente che i detti commi 2 e 3 si riferiscono a vicende tra loro diverse.
Ebbene, è certo giustificata -quale disciplina di favore rispetto alle ordinarie regole sulla riammissione in servizio di un soggetto cessato dal servizio- la facoltà di esser reintegrati ad nutum concessa ai soli soggetti (di cui al comma 1 dell'art. 2) che hanno trasformato (per fare anche l'avvocato, senza ripensamenti) il loro preesistente rapporto di lavoro full time in un part time ridotto proprio ex art. 1, comma 56 e ss. l. 662/96.
E' giustificata visto che coloro che, invece, erano già iscritti all’albo forense prima della l. 662/96 e dopo l'entrata in vigore di essa hanno vinto un concorso pubblico ad un posto pubblico in part time ridotto non dovettero rinunciare alla gran parte dello stipendio pubblico (visto che non erano stati titolari d'un rapporto di lavoro pubblico full time) per aderire alla “proposta contrattuale” che lo Stato rivolse ai dipendenti pubblici con la l. 662/96. Essi, avendo al contrario incrementato i loro redditi da lavoro professionale d'avvocato con quelli derivanti dal nuovo rapporto di lavoro pubblico, ben possono essere esclusi dal trattamento (parzialmente) riparatore (possibilità di trasformazione del rapporto ad nutum da tempo parziale a tempo pieno) del discredito derivante dall’esser trasformati, in virtù della l. 339/03, in una sorta di “categoria di avvocati ad esaurimento”, stante il divieto di nuove iscrizioni agli albi degli avvocati di altri dipendenti pubblici a tempo parziale (art. 1 l. 339/03).
La ratio del comma 2 dell'art. 2 è dunque quella di concedere un qualche privilegio riparatore a fronte del discredito derivante inevitabilmente dal giudizio negativo sulla professionalità e correttezza d'avvocato, insito nel divieto di iscrizione per il futuro di cui all’art. 1. Più precisamente la ratio è quella di concedere il detto privilegio a coloro che addirittura subirono una diminuzione patrimoniale dalla adesione al sistema –prospettato all’epoca, ovviamente, come stabile nel tempo- della “compatibilità integrale” (iscrivibilità anche in futuro degli interessati) tra impiego pubblico a part time ridotto e avvocatura. Si è così realizzato il necessario bilanciamento tra l’interesse pubblico che ha portato alla reintroduzione del divieto di nuove iscrizioni di impiegati pubblici all'albo forense (art. 1 l. 339/03) e la necessità, pena l’incostituzionalità della l. 339/03, di salvaguardare adeguatamente i diritti quesiti dei "vecchi avvocati part time".
Diversa è la ratio dei commi 3 e 4 dell'art. 2: è quella di incentivare, senza imposizioni incostituzionali, la scelta (entro 36 mesi dall'entrata in vigore della l. 339/03) per una attività esclusiva da avvocato che riducesse (prospettando l'eventualità d'un "rientro" in una amministrazione non in soprannumero) la "categoria ad esaurimento" degli “avvocati part time”.
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La Corte di giustizia, con sentenza depositata il 10/6/2010 nelle cause riunite C-395/08 e C-396/08, ha stabilito che le norme italiane sul c.d. part time verticale ciclico sono discriminatrici nel non prevedere il computo dei periodi non lavorati ai fini dell'anzianità assicurativa INPS.
La Corte di Lussemburgo rammenta che ai sensi della direttiva 97/81 (intesa ad attuare l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale, vale a dire tra l’Unione delle confederazioni europee dell’industria e dei datori di lavoro (UNICE), il Centro europeo dell’impresa pubblica (CEEP) e la Confederazione europea dei sindacati (CES), riportato in allegato alla detta direttiva), recepita dal D.Lgs. 61/00, tutti i paesi dell'Unione sono impegnati a promuovere il part time (oltre a eliminare ogni discriminazione rispetto al lavoro a tempo pieno).
Occorre ricordare che, vista la direttiva 97/81/CE, del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES e vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato A, fu emanato il D.Lgs. 25-2-2000 n. 61 "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES".
Tale D. Lgs., all'art. 10, intitolato "Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", stabilisce: "1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488".
Anche la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-395/08 e C-396/08 deve, quindi, spingere l'interprete della l. 339/03 a verificare preliminarmente se sia possibile una interpretazione della stessa che consenta di non qualificarla come un ostacolo alla salvaguardia del part time nei rapporti di lavoro in atto con le pubbliche amministrazioni.
Una tale interpretazione è quella costituzionalmente orientata che si reclama dal sottoscritto.
Altrimenti interpretando la legge 339/03 la si dovrebbe riconoscere idonea a disincentivare il mantenimento dei rapporti di pubblico impiego part time tuttora in atto (oltre che quello con l'avvocato Maurizio Perelli) con tutti i c.d. "avvocati-part-time" e dunque la si dovrebbe riconoscere incoerente rispetto al sopra richiamato art. 10 del D.Lgs. 61/2000 (oltre che viziata da "illegittimità comunitaria" perchè osterebbe a una tale legge la direttiva 97/81/CE, del Consiglio del 15 dicembre 1997 che doveva essere adeguatamente attuata dall'Italia e sarebbe stata invece disattesa dalla l. 339/03 se la si intende come l'ha intesa il giudice rimettente).
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La terza sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 2352/2010, depositata il 2/2/2010, ha riconosciuto che sono di rango costituzionale (trovando base negli artt. 1, 3, 4 e 35 della Costituzione) le prerogative del lavoratore professionista. Esse inoltre sono garantite dalla Carta di Nizza che è recepita dal Trattato di Lisbona (l'art. 1 della Carta regola il valore della dignità umana che include anche la dignità professionale con queste parole: "La dignità umana è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata" ; mentre l'art. 15, intitolato "Libertà professionale e diritto di lavorare", qualifica la libertà professionale come diritto inviolabile sotto il valore categoriale della libertà con queste parole: "1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in un qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione").
La Cassazione, nella sentenza 2352/2010, ha imposto di risarcire il danno da responsabilità aquiliana comprensivo di danni non patrimoniali (s'è risarcito il danno derivante da demansionamento di un medico ospedaliero che lamentava la distruzione dell'immagine professionale e dell'avviamento della clientela per il demansionamento subito) tutelando un diritto soggettivo costituzionalmente protetto in relazione a una attività professionale altamente qualificata.
La sentenza 2352/2010 dichiara di ispirarsi al preambolo sistematico delle Sezioni Unite 11 novembre 2008 n. 26972, ai fini del consolidamento della filonomachia della Corte in tema di diritti umani inviolabili.
Scrive dunque Cass. 2352/2010:
"Il lavoro del professionista rientra in vero negli ambiti degli art. 1, 4, 35 primo comma della Costituzione, secondo le teorie organicistiche e laburistiche anche Europee (cfr. art. 15 primo comma della Carta di Nizza, recepita dal Trattato di Lisbona, e diritto vigente anche per l’Italia), e pone il lavoratore professionista in uno status costituzionalmente protetto, per le connotazioni essenziali e le condizioni di qualificazione e dignità della professione; in altri termini un una posizione soggettiva costituzionalmente protetta."
E ancora:
"Una ultima puntualizzazione dev’essere posta in relazione alla entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009) che recepisce la Carta di Nizza con lo stesso valore del Trattato sulla Unione e per il catalogo completo dei diritti umani. I giudici del rinvio dovranno ispirarsi anche ai principi di cui all’art. 1 della Carta, che regola il valore della dignità umana (che include anche la dignità professionale) ed allo art. 15 che regola la libertà professionale come diritto inviolabile sotto il valore categoriale della libertà.
I fatti dannosi in esame vennero commessi prima della introduzione del nuovo catalogo dei diritti (2000 - 2001), ma le norme costituzionali nazionali richiamate bene si conformano ai principi di diritto comune europeo, che hanno il pregio di rendere evidenti i valori universali del principio personalistico su cui si fondano gli Stati della Unione. La filonomachia della Corte di Cassazione include anche il processo interpretativo di conformazione dei diritti nazionali e costituzionali ai principi non collidenti ma promozionali del Trattato di Lisbona e della Carta di Nizza che esso pone a fondamento del diritto comune Europeo."
Ebbene, l'interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 proposta dal sottoscritto rende coerente detta legge coi principi di tutela del lavoro professionale espressi nella sentenza della Cassazione n. 2352/10.
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Il CNF nel parere 9/5/2007, n. 12-bis, a seguito di quesito rivolto dal C.O.A. di Siena, riguardante il caso di un ex istituto di credito di diritto pubblico, poi trasformato in società per azioni, e in particolare riguardante la possibilità che i dipendenti di tale banca abbiano potuto conservare l'iscrizione nell'elenco speciale (ai sensi della l. 218/1990), ha giustamente riconosciuto che "La norma di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, nella parte in cui fa salvi i diritti <<rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza>> costituisce una norma derogatoria della disciplina ordinaria delle iscrizioni nell'albo degli avvocati. Tale eccezione è disposta a favore di coloro che, al momento della trasformazione dell'istituto bancario di diritto pubblico in società azionaria, rivestivano la qualità di dipendente dell'istituto stesso e fossero già iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo che raccoglie gli avvocati di enti pubblici (cfr. CNF, sent. 30 maggio 1994, n. 46 e successive conformi). Costoro hanno ottenuto la possibilità di conservare un beneficio collegato alla natura pubblica dell'istituto di appartenenza; non si tratta però, con tutta evidenza, di un privilegio personale, quanto piuttosto di un diritto quesito inerente al rapporto di lavoro con l'ente, e solo con quell'ente, poi trasformato in società di diritto privato".
Questione analoga è quella che si pone in relazione alla salvaguardia dei diritti quesiti degli avvocati dipendenti pubblici a part time ridotto iscritti all'albo ex l. 662/96.
Già in passato, dunque, sono stati riconosciuti diritti quesiti a restare iscritti nell’albo degli avvocati, in occasione di modifiche normative incidenti in senso limitativo (esclusione per il futuro) sulla possibilità di nuove iscrizioni all’albo di determinati soggetti. Già in passato sono state create, in altri termini, categorie di avvocati “ad esaurimento”. La legge 218/1990, all'art. 3, riconobbe agli avvocati di enti creditizi pubblici, trasformati in società di diritto privato, la salvezza dei diritti quesiti e cioè la permanenza dell'iscrizione all’albo professionale. Per detti avvocati che al momento della trasformazione dell'ente avevano maturato un sessennio di lodevole esercizio della professione forense, il comma 2 dell'art. 3 previde: "sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza". La Cassazione, con sent. 9324/1992, ebbe modo di riconoscere pienamente conforme a Costituzione (art. 3 Cost. con riferimento ad una pretesa disparità di trattamento fra professionisti) l'espressa salvaguardia dei diritti quesiti, "trattandosi evidentemente di diritto transitorio dettato esclusivamente a protezione di pregresse posizioni soggettive di dipendenti dell'ente poi trasformato in società per azioni ai sensi dell'art. 1 della legge".
La l. 339/03, al contrario della l. 218/1990, necessita di essere interpretata in maniera che siano fatti salvi sacrosanti diritti quesiti: ma tale interpretazione costituzionalmente orientata è ampiamente consentita dalla lettera della legge. Essa, inoltre, deriva in maniera piana dal rispetto del principio per cui "le ipotesi di incompatibilità devono essere di stretta interpretazione, posto che pongono sostanziali limitazioni ai diritti dei singoli" (principio in passato riconosciuto dal CNF in veste di consulente dei Consigli degli Ordini con parere 93/2005) .
Tutto ciò dovrebbe convincere ancor più che è corretta l'interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 che il sottoscritto ha prospettato, assumendo in sostanza che la l. 339/03 abbia voluto (anche) costituire una categoria di “avvocati ad esaurimento”.
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Si legge nella sentenza della Corte costituzionale 240/2008 con riguardo alla particolare incompatibilità "per lite pendente" dell'amministratore pubblico nei confronti dell'ente che egli amministra:
" ... E' vero che l'art. 97 Cost. impone al legislatore di regolare, come afferma il rimettente, le «situazioni più evidenti ed indiscutibili di conflitto di interessi». Ma ciò non significa che il legislatore debba risolvere ogni situazione di conflitto di interessi con il principio della incompatibilità. Nel bilanciamento fra i principi previsti dagli artt. 51 e 97 della Costituzione, il compito del Parlamento è quello di valutare in modo ragionevole le diverse ipotesi di conflitto e, in relazione alla gravità di ciascuna, graduare il trattamento normativo più appropriato e proporzionato. Questo può essere di volta in volta rappresentato non solo dalla ineleggibilità o dalla incompatibilità, ma anche dall'obbligo di astenersi o di dichiarare la situazione di conflitto.
La previsione di una incompatibilità non costituisce, quindi, l'unica soluzione a disposizione del legislatore per porre rimedio alla specifica situazione di conflitto di interessi”.
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Pure le sentenze della Corte cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993; n. 1 del 2006; n. 11 del 2007 (richiamata dall'ordinanza della sesta sezione del Consiglio di Stato n. 3462 del 3/7/2007); n. 234 del 2007; n. 364 del 2007, si richiamano per addivenire alla interpretazione costituzionalmente orientata reclamata dal sottoscritto.
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Qualora non ritenesse evidente, anche in relazione alla sua precedente giurisprudenza (di cui si è dato conto al punto 1), l'erroneità del presupposto interpretativo del giudice a quo (nel senso che, contrariamente da quanto da questo ritenuto, la l. 339/03 in se riguardata non onerava i “vecchi avvocati part time” di nessuna scelta alternativa tra l'esercizio della professione forense e l'impiego pubblico), la Corte costituzionale dovrà dichiarare l'inammissibilità delle q.l.c. prospettate dal rimettente per mancanza di rilevanza. Ciò perchè il rimettente medesimo non ha preventivamente verificato la praticabilità di una ulteriore interpretazione del quadro normativo e in particolare non ha riconosciuto l'operatività dell'art. 14 bis della l. 11/2005, che è tale da rendere irrilevanti le q.l.c. prospettate nel caso di specie.
Sono certamente colpite da inammissibilità le q.l.c. fondate su un'erronea, inadeguata, parziale o incompleta ricostruzione o ponderazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e al riguardo si può ricordare che nel 2010 la Corte costituzionale ha ritenuto:
- in sent. 356/2010, che “...l'incompleta ricostruzione del quadro normativo compromett[e] l'iter logico argomentativo posto a fondamento della sollevata censura”;
- in sent. 367/2010, che se “la ricostruzione del quadro normativo operata dal giudice a quo è inadeguata, giacchè il rimettente, da un lato, ha omesso di compiere una indagine ermeneutica doverosa (...); dall'altro, ha fatto leva su un postulato ermeneutico errato”, tale manchevolezza incide “sulla congruità della motivazione in ordine alla rilevanza della questione e (...) anche su quella relativa alla non manifesta infondatezza”;
- in ord. 55/2010, che “la mancata preventiva verifica, da parte del giudice rimettente, della praticabilità di una interpretazione del quadro normativo diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità prospettati e tale da determinarne il possibile superamento, implica, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità della questione”.
- in ord. 98/2010, che l'insufficiente motivazione “in ordine alle ragioni che impedirebbero di adottare una esegesi costituzionalmente corretta della normativa in esame” rende inammissibile la questione di legittimità costituzionale.
Ebbene, il rimettente ha dato della l. 339/03 una interpretazione che, se pure fosse corretta con riguardo all'esegesi delle sole disposizioni della l. 339/03, non consentirebbe comunque, in forza dell'art. 14 bis della l. 11/2005, di fare applicazione dell'art. 2 della detta l. 339/03 nella parte in cui effettivamente prevedesse la cancellazione dall'albo del “vecchio avvocato part time” che non avesse voluto rinunciare a uno dei suoi due lavori (quello di impiegato pubblico o quello di avvocato).
Il rimettente non ha proprio considerato l'esistenza dell’art. 14 bis della l. 11/2005 che invece, una volta esclusa la praticabilità dell'interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03, avrebbe dovuto comportare la disapplicazione, nei confronti dell'avv. Perelli, dell’art. 2 della legge 339/03 (inteso quale fonte di sua cancellazione dall'albo).
Avrebbe, invece, dovuto considerare il giudice a quo che la c.d. “legge Comunitaria 2008”, all’art. 6, introducendo l’art. 14-bis nella l. 4/2/2005, n. 11, ha stabilito che “Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale”.
Avrebbe dovuto derivarne che, per la riportata disposizione, nessun giudice può più fare applicazione di norme dell’ordinamento italiano che comportino trattamenti discriminatori "al rovescio", a danno cioè dei cittadini italiani rispetto a quelli di altri Stati dell'Unione europea che siano ammessi a svolgere l'attività in Italia.
Tra tali attività rientra anche quella di avvocato.
Non è fatta salva la attività provvedimentale pregressa che abbia creato tali “discriminazioni al contrario” e sia sub iudice.
In definitiva le Sezioni Unite avrebbero dovuto decidere il ricorso dell’avv. Perelli senza fare applicazione dell’art. 2 della l. 339/03, poiché esso determina “effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale”.
Spiego il perchè. Il richiamato art. 14-bis, intitolato “Parità di trattamento”, è del seguente tenore: "1. Le norme italiane di attuazione e di recepimento di norme e princìpi della comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani. 2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale".
La disposizione del comma 2 rende palese che, non solo quando si tratti di dare attuazione e recepimento a norme e principi comunitari, ma anche quando si tratti di applicare norme dell'ordinamento giuridico italiano (e riferibili a fattispecie concrete nelle quali nessun elemento di transnazionalità sia individuabile) si dovranno disapplicare tutte le disposizioni e prassi interne che producano effetti discriminatori verso gli italiani. Ne risulta una applicazione dei principi comunitari ampliata anche a situazioni meramente interne, voluta saggiamente dal legislatore italiano anche oltre i doveri sanciti dalla Corte di giustizia (vedasi la sentenza in tema di "turismo professionale" nella causa C-311/06).
C'è da aggiungere che, se non per imposizione della Corte di giustizia, l'intervento del legislatore italiano era dovuto per il ripetersi dei rilievi della Corte costituzionale che a più riprese ha ribadito che una norma interna che realizza una "discriminazione al contrario" (cioè dell'italiano rispetto ad altro cittadino comunitario) è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Si ricorda la sentenza della Corte costituzionale 189/01 che, con riguardo alla situazione dei dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto, già iscritti agli albi professionali ex l. 662/96, affermò: “le disposizioni denunciate <si trattava dell’art. 1, comma 56 e 56 bis, l. 662/96, e cioè proprio di quelle disposizioni che poi la l. 339/03 avrebbe reso inapplicabili all’iscrizione all’albo degli avvocati> sono intese a favorire l'accesso di tutti i soggetti in possesso dei prescritti requisiti alla libera professione e cioè ad un ambito del mercato del lavoro che è naturalmente concorrenziale. E ciò tanto più se si tiene conto, proprio in relazione all'attività forense, dei più recenti interventi del legislatore (decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96), volti a facilitare l'esercizio permanente della stessa attività da parte degli avvocati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea”.
Ebbene, l'art. 5 del D.Lgs. 2/2/2001, n. 96 "Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale", stabilisce ai commi 1 e 2: "1. L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato. 2. All'avocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato …".
Conseguentemente l'avvocato stabilito e l'avvocato integrato non possono in Italia essere dipendenti, titolari d'impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato italiano, delle Province italiane, dei Comuni italiani, delle istituzioni pubbliche di beneficenza italiane, della Banca d'Italia, nemmeno part time (perché devono rispettare l’art. 3 del R.D.L. 1578/1933), ma possono essere dipendenti di corrispondenti istituzioni pubbliche nello Stato membro ove hanno acquisito la qualifica professionale di avvocato.
Questa è la discriminazione “al contrario”, in tema di incompatibilità che non è più consentita nei confronti degli avvocati italiani e impone che “non trovi applicazione” la disposizione della l. 339/03 in base alla quale è stato cancellato dall'albo il sottoscritto.
Non si può negare che sussista disparità di trattamento nei confronti del sottoscritto richiamando norme inconferenti, quali quelle che prevedono incompatibilità come conseguenza dell'esistenza di un rapporto di impiego con enti pubblici italiani, o richiamando il secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 del d. lgs. 96/01. Tale ultima disposizione, richiamando il quarto comma dell'art. 3 del r.d.l. 1578/193, vuol considerare esenti dall'incompatibilità, e ammessi a svolgere la professione in Italia, i professori universitari e degli istituti superiori di altri Stati comunitari diversi dall'Italia, nonché gli avvocati degli uffici legali istituiti presso enti corrispondenti, negli Stati dell'Unione diversi dall'Italia, agli enti italiani elencati al comma 4 dell'art. 3 della legge professionale forense.
Per concludere sul punto si deve rilevare che la discriminazione lamentata dal è pure condannata dalla Corte di giustizia. La Corte, nella sentenza del 30/11/1995 nella causa C-55/94, Reinhard Gebhard contro Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Milano, afferma infatti al punto 37: "Dalla giurisprudenza della Corte risulta tuttavia che i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il perseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v. Sentenza 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, racc. pag. I-1663, punto 32)."
IN CONCLUSIONE: le Sezioni Unite avrebbero dovuto decidere il ricorso avverso la sentenza 92/2009 del CNF senza fare applicazione dell’art. 2 della l. 339/03 il quale discriminerebbe il sottoscritto nei confronti di avvocati di altri Stati comunitari che nel loro Paese potrebbero essere anche dipendenti del loro Stato o di altri enti pubblici. Costoro sarebbero ammessi ad esercitare la professione in Italia (stabiliti o residenti) mentre il sottoscritto non più (vedasi a pag. 14 dell'ordinanza di rimessione ove si riconosce che la l. 339/03 è rivolta solo agli avvocati italiani).
L'ordinanza di rimessione, nel non farne applicazione, ha ignorato, violandolo, l’art. 14 bis della l. 11/2005 e per questo deve ritenersi inammissibile la q.l.c. per mancanza di rilevanza, dovendosi decidere il ricorso del sottoscritto alle SS.UU. semplicemente senza fare applicazione delle disposizioni discriminatorie della l. 339/03.
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Ove non ritenesse di poter accedere alla interpretazione costituzionalmente orientata e conforme al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che il sottoscritto propone, la Corte costituzionale dovrà dichiarare incostituzionali le disposizioni di legge al suo esame in riferimento a tutti i parametri di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente.
Il rimettente ritiene che le censurate disposizioni della l. 339/03 violino “il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché, in ragione degli interessi nella specie coinvolti, gli artt. 4, 35 e 41 della stessa Costituzione, relativi alle garanzie del lavoro e della libertà di iniziativa economica, anche sotto il profilo della concorrenza”. Fondamentale appare il riferimento alla concorrenzialità naturale (vedasi Corte cost. 189/01) della professione forense. La concorrenzialità per il rimettente è elemento essenziale del diritto a svolgere quel particolare lavoro che è il lavoro intellettuale dell'avvocato.
Orbene, occorre rammentare che la sentenza della Corte costituzionale 443 del 21/12/2007 ha ribadito (specie al paragrafo 6.3 delle considerazioni in diritto) la "funzionalizzazione finalistica" della <<tutela della concorrenza>> imposta dall'art. 117 della Costituzione, che, anche in materia di servizi professionali di avvocato, deve essere contrassegnata da "limiti oggettivi di proporzionalità ed adeguatezza più volte indicati da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 430 e n. 401 del 2007)". Se può dunque affermarsi che non è in se errata l'affermazione del rimettente (a pag. 13 dell'ordinanza) secondo cui “La normativa dettata dalla legge 339/2003 tende poi a regolare non la concorrenza tra gli avvocati bensì a soddisfare l'interesse generale sia al corretto esercizio della professione forense sia alla fedeltà dei pubblici dipendenti”, ciò non di meno la finalità perseguita attraverso la l. 339/03 non può impedire, per quanto insegna Corte cost. 443/07, che si vagli da parte della Corte costituzionale se il risultato dell'introduzione delle norme censurate sia stato una lesione della naturale concorrenzialità della professione non rispettoso dei suddetti "limiti oggettivi di proporzionalità ed adeguatezza”.
Il giudice a quo, in buona sostanza, ha escluso che il fine perseguito coll'introduzione della l. 339/03 possa consentire una verifica della “compatibilità” della l. 339/ 03 colle regole comunitarie della concorrenza ma non ha affatto escluso, e anzi ha richiesto, che gli esiti delle disposizioni censurate, in quanto limitativi della naturale concorrenzialità della professione forense come esercitata da anni dai “vecchi avvocati part time” siano valutati oggettivamente sproporzionati nel bilanciamento dei valori costituzionali (non sono dunque contraddittorie con la formulazione delle q.l.c. le altre affermazione del rimettente, sempre a pag. 13 dell'ordinanza, circa l'estraneità della l. 339/03 rispetto ai principi comunitari di concorrenza tra imprese e di libera circolazione degli avvocati nell'Unione europea). Si potrà concordare sul giudizio di sproporzione della l. 339/03 anche a partire da quanto riconosciuto (implicitamente) da Cassazione 9878/2008, per la quale solo "ragioni imperative d'interesse pubblico" possono, per gli avvocati, giustificare un intervento legislativo che renda più difficile l'accesso alla professione e costituisca una "restrizione della libera prestazione di servizi".
Come pure il Parlamento europeo ha riconosciuto con risoluzione del 23 marzo 2006, l'indipendenza, l'assenza di conflitti di interesse e il segreto/confidenzialità sono valori fondamentali della professione forense e la loro conservazione è di interesse pubblico. Ma il riconoscimento (pure operato in detta risoluzione) della "necessità di regolamenti a protezione di questi valori fondamentali per l'esercizio corretto della professione legale, nonostante gli effetti restrittivi sulla concorrenza che ne potrebbero derivare" non può giustificare regolamenti di protezione che abbiano effetti sproporzionati e ingiustificatamente limitanti la concorrenza per chi ha da molti anni, e senza censure di sorta, lavorato anche come avvocato.
Per questi ultimi (i "vecchi avvocati part time"), dunque, il necessario bilanciamento costituzionale col primario valore della sicurezza giuridica-affidamento nella stabilità delle previgenti regole di diritto, impone di verificare rigorosamente, secondo il c.d. criterio di proporzionalità della legislazione:
1) se l'asserita incompatibilità dei "vecchi avvocati part time" all'esercizio della professione forense sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito (anche secondo il rimettente) dalla l. 339/03 di soddisfare l'interesse generale sia al corretto esercizio della professione forense sia alla fedeltà dei pubblici dipendenti;
2) se essa incompatibilità vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo, rivelandosi sproporzionata rispetto ad esso;
3) se ricorrano o meno ragioni imperative di interesse pubblico in grado di giustificare la restrizione della libera prestazione del servizio professionale di avvocato che detta incompatibilità realizza;
4) se le norme professionali relative all'esercizio della professione di avvocato e in particolare quelle di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità siano (o, nel necessario bilanciamento di valori costituzionalmente garantiti, debbano essere strutturate in modo da essere) di per se sufficienti per raggiungere gli obiettivi che l'asserita incompatibilità dei "vecchi avvocati part time" persegue attraverso una presunzione odiosa di conflitto di interessi.
Ebbene, quelle appena sopra enumerate sono valutazioni già operate dalla sentenza della Corte costituzionale 189/01 alla quale, per i vecchi e "affidati" avvocati part time bisogna rifarsi e, anche nel presente giudizio di costituzionalità, aderire.
La conferma delle analisi compiute da Corte cost. 189/01 consentirà di riconoscere, come prospettato dal rimettente, che gli articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione ("relativi alle garanzie del lavoro e della libertà di iniziativa economica, anche sotto il profilo della concorrenza", come si legge nell'ordinanza di rimessione) ancor oggi impongono limiti al legislatore che non può reintrodurre una incompatibilità per i "vecchi avvocati part time", travolgendo il loro sedimentato affidamento in quel ragionevole e coerente sistema di compatibilità-incompatibilità disegnato dalla medesima sentenza della corte costituzionale n. 189/01 (che, in definitiva, per i "vecchi avvocati part time" deve ritenersi ancora attualissima).
Sulla stessa linea della sentenza della Corte di Giustizia del 5/12/2006 resa nelle cause "Cipolla" (C-94/04) e "Macrino" (C-202/04) (vedansi specialmente i paragrafi 60 e seguenti), con riguardo ai punti appena sopra enumerati da 1 a 4 si dovranno far rispettare i limiti che oggi si impongono anche al legislatore nel disegnare una disciplina dell'accesso alla professione forense che salvaguardi, prevedendo un ragionevole e coerente sistema di compatibilità-incompatibilità, il bene della concorrenza, bene ormai indicato anche dal Parlamento Europeo come finalità del processo di riforma delle professioni e, in Italia, riconosciuto nella Costituzione all'art. 117 e riconducibile anche all'art. 3 Cost secondo il rimettente.
Alle valutazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale 189/01 si può, però, aggiungere qualcosa (di seguito lettere A, B e C):
A)
Ad esempio, con riguardo alla questione di cui sopra al punto 2 (se la previsione di una incompatibilità per i vecchi avvocati part time vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo, rivelandosi sproporzionata rispetto ad esso) si potrà affermare che, dopo la sentenza 189/01, un dato fondamentale è stato confermato dalla sopravvenuta legislazione che ha integrato il quadro normativo in tema di compatibilità-incompatibilità colla professione forense: è stato confermato che (per usare le parole di TAR Lazio, Sez. I, ord. 10125/04, punto 1.2.2), il sistema italiano delle compatibilità e incompatibilità della professione forense delinea un “quadro ordinamentale ispirato all'esigenza del minimo sacrificio delle opportunità professionali”. Ciò è manifesto per il disposto dell'art. 2, comma 1, lett. D, della legge 215/04 sul conflitto di interessi delle alte cariche dello Stato che ammette all'esercizio della professione forense ministri, viceministri, sottosegretari ecc., col solo limite, peraltro evanescente, del divieto di svolgere la professione in “materie connesse con la carica di governo”.;
B)
E ancora, la sentenza della Corte cost. n. 249/2010, come di seguito si chiarisce, rileva anche a proposito della costituzionalità o meno della l. 339/03 che, secondo l'interpretazione del rimettente, avrebbe reintrodotto una vera e propria incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e esercizio della professione forense.
Fondamentale per sostenere l'inconstituzionalità della l. 339/03, è quanto si legge al punto 4.1 del considerato in diritto della sent. 249/2010, e in particolare l'affermazione per cui:
" ... Ogni limitazione di diritti fondamentali deve partire dall’assunto che, in presenza di un diritto inviolabile , «il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante» (sentenze n. 366 del 1991 e n. 63 del 1994).
La necessità di individuare il rango costituzionale dell’interesse in comparazione, e di constatare altresì l’ineluttabilità della limitazione di un diritto fondamentale, porta alla conseguenza che la norma limitativa deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo sufficiente, ai fini del controllo sul rispetto dell’art. 3 Cost., l’accertamento della sua non manifesta irragionevolezza (sentenza n. 393 del 2006)".
Per quanto ci riguarda va detto che il diritto dei c.d. "vecchi avvocati-part-time" a rimanere iscritti negli albi per l'affidamento di cui hanno tanto a lungo goduto è diritto fondamentale che, come insegna la sentenza 249/2010 della Corte costituzionale, impone di sottoporre la legge che lo conculca ad un vaglio di ragionevolezza, "non essendo sufficiente, ai fini del controllo sul rispetto dell’art. 3 Cost., l’accertamento della sua non manifesta irragionevolezza (sentenza n. 393 del 2006)".
Ma perchè il diritto quesito del "vecchio avvocato-part-time" a rimanere iscritto nell'albo è un diritto fondamentale?
In primo luogo si consideri: è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Corte di Strasburgo (ricorso 26713/05, Bigaeva contro Grecia, sentenza depositata il 28/5/2009) quello al rispetto della vita professionale che è un aspetto del diritto al rispetto della vita privata. Al riguardo la Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo ha confermato che si viola l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (il quale, appunto, garantisce il diritto al rispetto della vita privata, che comprende anche quella professionale) se un Ordine di avvocati impedisce l'accesso alla professione a soggetto che aveva coltivato legittime aspettative. La posizione dei detti "vecchi avvocati-part-time" è evidentemente, per l'affidamento goduto addirittura in posizione di pienezza del diritto e non di aspettativa, ancor più degna di tutela di quella esaminata dalla Corte dei diritti dell'uomo nel caso Bigaeva.
In secondo luogo si consideri:
- la sentenza della terza sezione civile della Cassazione n. 2352/2010, depositata il 2/2/2010, che ha riconosciuto che: a) sono di rango costituzionale (trovando base negli artt. 1, 3, 4 e 35 della Costituzione) le prerogative del lavoratore professionista; b) esse inoltre sono garantite dalla Carta di Nizza che è recepita dal Trattato di Lisbona (l'art. 1 della Carta regola il valore della dignità umana che include anche la dignità professionale; mentre l'art. 15 qualifica la libertà professionale come diritto inviolabile sotto il valore categoriale della libertà);
- la sentenza 189/01 della Corte costituzionale che riconosce che il mercato dei servizi professionali di avvocato è "naturalmente concorrenziale" ed è interesse generale quello a consentirvi l'accesso a tutti gli abilitati.
In definitiva è certo che la legge 339/03:
1) non passa il vaglio positivo di ragionevolezza richiesto dalla sentenza 249/10 della Corte costituzionale;
2) non passa il vaglio di proporzionalità richiesto dalla “sentenza Bigaeva” della Corte di Strasburgo (individuandosi una restrizione discriminatoria nella mancanza di proporzionalità).
Quindi -parafrasando, nonostante non si verta in materia penale, la sentenza della Corte costituzionale 393/2006 (sulla legge c.d. Cirielli)- si potrà dire che il livello di rilevanza dell'interesse preservato dal principio di naturale concorrenzialità della professione forense e dal principio d'affidamento nello Stato di diritto (quale emerge dal grado di protezione accordato dal diritto interno, oltre che dal diritto internazionale convenzionale e dal diritto comunitario) impone di ritenere che il valore da essi principi tutelato non può essere sacrificato da una legge ordinaria che non appaia posta a tutela di interessi di analogo rilievo e capace di perseguirli in un quadro sistematico e coerente (cfr. pure Corte cost. sentenze n. 24 del 2004; n. 10 del 1997, n. 353 e n. 171 del 1996; n. 218 e n. 54 del 1993).
C)
Pare evidente che, nel nostro sistema delle compatibilità-incompatibilità per l'esercizio della professione forense, la l. 339/03 è chiaramente "sproporzionata" (se intesa come violativa dei diritti quesiti dei “vecchi avvocati part time”) visto che detto sistema non si scandalizza di giudici di pace-avvocati; sottosegretari di Stato-avvocati, ecc... e visto che la prassi del CNF e dei COA <risultante da circolari allegate al ricorso al CNF col n. 27, 28 e 29> mostra che esiste una modalità meno restrittiva, e quindi in linea col principio di proporzionalità, al fine di raggiungere lo scopo perseguito dalla l. 339/03 di limitare gli “inconvenienti” (come li definisce Corte cost. 360/06) del regime di compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e esercizio della professione d’avvocato.
Inoltre la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza della V sezione del 19/7/07 nel ricorso 69533/01, aveva riaffermato che il principio della certezza del diritto è patrimonio comune di tradizioni degli Stati contraenti che sopporta eccezioni solo se giustificate dal sopraggiungere di “rilevanti circostanze di ordine sostanziale” . Orbene, tali "rilevanti circostanze di ordine sostanziale" evidentemente non sono intervenute nella fattispecie della cancellazione dall'albo dei c.d. “vecchi avvocati-part-time” ex l. 339/03, visto che in Italia ministri, sottosegretari di Stato, giudici di pace, VPO ecc... ancora possono essere iscritti negli albi forensi.
INFINE SI INDICANO ALCUNE SENTENZE PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVE IN TEMA DI DIRITTI QUESITI:
------ La Cassazione, Sez. lavoro, nella sentenza 24202 del 16 novembre 2009 ha fatto il punto sui limiti di tutela dei diritti quesiti, legittime aspettative e affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica. Ha scritto: "Non ne risulta, invero, la lesione di diritti quesiti -in quanto presuppone la loro maturazione, prima del provvedimento ablativo (vedi, per tutte, Corte cost. n. 446/2002 e giurisprudenza ivi citata)- né di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica, che sembrano costituzionalmente garantiti in prossimità della loro maturazione (oltre la sentenza testè citata, vedi, per tutte Corte Cost. n. 822/88, 573/90, 39/93, 6 e 16/94, 50 e 432/97, 525/2000; vedi, altresì, Corte giust. 10 settembre 2009, in causa n. 201/08, e giurisprudenza ivi citata)".
------ Corte costituzionale n. 390/95 scrive: "Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (v. sentenze n. 573 del 1990, n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985) che nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto". E poi aggiunge:"Se poi alcuni soggetti, come il ricorrente nel giudizio a quo, sono rimasti fuori da tale previsione, ciò è avvenuto perché le loro aspettative - secondo il non irrazionale criterio di valutazione seguito dal legislatore, nell'ottica di una opzione discrezionale - non erano pervenute ad un livello di consolidamento così elevato da creare quell'affidamento da questa Corte ritenuto di valore costituzionalmente protetto nella conservazione dell'attuale trattamento pensionistico".
------- Corte costituzionale 525/2000, al punto 2 del "considerato in diritto" scrive: " ... Peraltro, l'effettivo problema da affrontare nella presente fattispecie non è quello relativo alla natura di tali leggi, ma investe sostanzialmente i limiti che esse incontrano quanto alla loro portata retroattiva.
In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (v., ex plurimis le citate sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico ... In questa sede occorre in particolare soffermarsi sull'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica; principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti (v. le sentenze n. 416 del 1999 e n. 211 del 1997)". E aggiunge al punto 3: "In questa sede occorre in particolare soffermarsi sull'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica; principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti (v. le sentenze n. 416 del 1999 e n. 211 del 1997)".
---------- Corte costituzionale 24/2009, ha riaffermato che nei rapporti tra privato e Stato (nella fattispecie si trattava di accordo sull'indennità d'espropriazione), neppure la legge può violare l'affidamento legittimo del privato che sia derivato dalla precedente legislazione.
Scrive la Corte: "L'irragionevolezza dell'intervento legislativo è palese, ove si pensi che, nella specie, i proprietari degli immobili assoggettati al procedimento espropriativo furono indotti a concordare l'indennità, peraltro cumulativamente determinata, da una valutazione di convenienza riferita a quel momento specifico della procedura. Nella valutazione dei motivi per la stipulazione dell'accordo non poteva non essere presente la consapevolezza della disciplina vigente in tema di accordi, ivi compresa l'eventualità di una loro inefficacia ove la procedura non fosse pervenuta a compimento.
Il decreto di esproprio non venne emanato tempestivamente. La disposizione censurata, ad oltre venti anni da quella vicenda, è intervenuta a salvaguardare l'efficacia dell'accordo (con l'intento di incidere sulle liti in corso), quando sono venute meno le condizioni che avevano contribuito, allora, a determinare la volontà negoziale della parte.
L'intervento legislativo diretto a regolare situazioni pregresse è legittimo a condizione che vengano rispettati i canoni costituzionali di ragionevolezza e i principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche (sentenze n. 74 del 2008 e n. 376 del 1995), anche al fine di assegnare a determinate disposizioni un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (sentenze n. 234 del 2007 e n. 224 del 2006). La norma successiva non può, però, tradire l'affidamento del privato sull'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali (sentenze n. 156 del 2007 e n. 416 del 1999), pur se dettata dalla necessità di riduzione del contenzioso o di contenimento della spesa pubblica (sentenza n. 374 del 2002) o per far fronte ad evenienze eccezionali (sentenza n. 419 del 2000).
La norma censurata non è interpretativa ma innovativa. La sua portata precettiva non è compatibile, come possibile opzione interpretativa, con la disciplina previgente, che, anzi, deponeva, al contrario, nel senso dell'inefficacia dell'accordo, se non fosse tempestivamente emanato il decreto di esproprio. Essa interviene su situazioni in cui si è consolidato l'affidamento del privato riguardo alla regolamentazione giuridica del rapporto, dettando una disciplina con esso contrastante, e sbilanciandone l'equilibrio a favore di una parte (quella pubblica, o del privato assuntore dell'opera, comunque tenuto a sopportare le conseguenze economiche dell'espropriazione), e a svantaggio dell'altra (il proprietario)."
Ebbene, il sottoscritto fu indotto proprio dalla legge (l. 662/96, art. 1, commi 56 e segg.), a trasformare il suo rapporto di lavoro pubblico da full time a una forma di part time particolarmente ridotta (prima il 50% e poi, dopo la favorevole sentenza della Corte costituzionale 189/01, il 30% dell'orario ordinario) e fu indotto alla conseguente preclusione della carriera nel pubblico impiego (non ha partecipato a concorsi da dirigente pubblico poichè i dirigenti pubblici non possono essere in part time, mentre egli intendeva continuare a svolgere in part time l'attività di avvocato).
------- La sentenza della Corte costituzionale 399/2008 riafferma la forza del principio di sicurezza giuridica e salvaguardia dei diritti quesiti. Afferma tra l'altro la Corte: "Una normativa che lo stesso legislatore definisce come finalizzata «ad aumentare […] i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro» (art. 1, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003) non può ragionevolmente determinare l’effetto esattamente contrario (perdita del lavoro) a danno di soggetti che, per aver instaurato rapporti di lavoro autonomo prima della sua entrata in vigore nel pieno rispetto della disciplina all’epoca vigente, si trovano penalizzati senza un motivo plausibile. Quest’ultimo non può essere individuato nella mera esigenza di evitare la prosecuzione nel tempo di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa difformi dalla nuova previsione legislativa, poiché l’intento del legislatore di adeguare rapidamente la realtà dei rapporti economici ai modelli contrattuali da esso introdotti non può giustificare, di per se stesso, il pregiudizio degli interessi di soggetti che avevano regolato i loro rapporti in conformità alla precedente disciplina giuridica.
---------- La sentenza della Corte costituzionale n. 168/2004 affermò un principio che si attaglia al caso dei "vecchi avvocati part time". Scrive la Corte: "di ben diversa consistenza sono le ragioni che giustificano la salvaguardia di una situazione (l'acquisizione di un posto di ruolo) caratterizzata nella attualità dal diritto alla sua permanenza - jus in officio - rispetto a quelle che possono essere addotte per rivendicare la conservazione di una posizione per sua natura virtuale (collocamento in una graduatoria)".
Conclusioni
Si chiede in via principale che la Corte costituzionale rigetti le q.l..c. prospettate dal giudice rimettente in quanto manifestamente infondate per l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo. Si chiede di dichiarare evidente -all'esito di una interpretazione letterale, sistematica, storica e doverosamente orientata al rispetto della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea e della C.E.D.U. come interpretata dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo- che la legge 339/03 non reintroduce l'incompatibilità all'esercizio della professione forense per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a part time ridotto (non superiore al 50% dell'orario ordinario di lavoro) che vennero iscritti negli albi forensi ex art. 1, commi 56 e seguenti, della l. 662/96 ma introduce solamente, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, un divieto di iscrizione nei detti albi per ulteriori dipendenti pubblici a part time ridotto.
In via subordinata -qualora la Corte costituzionale non ritenesse di poter addivenire alla interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 che salvaguarda il diritto quesito dei dipendenti pubblici a part time ridotto iscritti all'albo forense ex art. 1, commi 56 e seguenti della l. 662/96, a continuare a svolgere i due lavori di avvocato e di impiegato pubblico a tempo parziale ridotto- si chiede che la Corte dichiari l'inammissibilità delle q.l.c. prospettate dal giudice rimettente, per non aver esso preventivamente verificato la praticabilità di una interpretazione del quadro normativo diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità prospettati e tale da renderli irrilevanti nel caso di specie in forza della vigenza dell'art. 14-bis della l. 11/2005 che rende inapplicabile, in quanto discriminatoria nei confronti dei cittadini italiani, quella disposizione dell'art. 2 della l. 339/03 che commina una loro cancellazione d'ufficio dagli albi degli avvocati.
In via ulteriormente subordinata, si chiede che la Corte costituzionale dichiari incostituzionali le disposizioni di legge al suo esame in riferimento a tutti i parametri di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente.
Si depositano i seguenti documenti:
1) stampa, a seguito di accesso del 2/4/2011 al sito www.consiglionazionaleforense.it , da cui risulta l'iscrizione in atto all'albo speciale degli avvocati cassazionisti dell'Avv. Maurizio Perelli;
2) copia telegramma del Consiglio Nazionale Forense che comunica l'avvenuta iscrizione dell'Avv. Maurizio Perelli all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
3) stampa, a seguito di accesso del 2/4/2011 al sito www.consiglionazionaleforense.it , da cui risulta l'iscrizione in atto all'albo degli avvocati cassazionisti del Ministro dell'economia e finanze, Avv. Giulio Tremonti;
4) stampa, a seguito di accesso del 2/4/2011 al sito www.consiglionazionaleforense.it , da cui risulta l'iscrizione in atto all'albo degli Avvocati di Varese del Ministro dell'Interno, Avv. Roberto Maroni.
Roma, 11 aprile 2011
Avv. Maurizio Perelli
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