Una seria riforma forense non può riproporre l'attuale "spezzatino" di tutela giurisdizionale

Lunedì 14 Febbraio 2011 16:52 avv. Maurizio Perelli Riforma della professione di avvocato - La difficile attuazione della l. 247/12
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(nella foto, spezzatino ai marroni) 
Oggi il Consiglio Nazionale Forense -essendo giudice speciale precostituzionale con giurisdizione limitata a singole materie tipicamente elencate- non decide su un'ampia serie di questioni attinenti in verio modo all'accesso alla professione forense e al suo esercizio. Ad esempio è il TAR e non il CNF ad aver giurisdizione sui provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei difensori d'ufficio.
Ebbene, una seria riforma forense non può riproporre l'attuale "spezzatino" di tutela giurisdizionale. Conseguenza ne dovrà essere la sottrazione di ogni attribuzione giurisdizionale al Consiglio Nazionale Forense (che non potrebbe sopravvivere -stante il dettato costituzionale- come giudice speciale con ampliamento della sua provvista di giurisdizione). FINALMENTE, SI DOVREBBE DIRE DA CHI HA A CUORE LA TERZIETA' DEI GIUDICI.
Riporto, da Rassegna Forense, n. 1/2010, la massima della decisione del C.N.F. del 17/12/2009, n. 158, Pres. f.f. Perfetti - Rel. Baffa - P.M. Iannelli: "Ai sensi degli artt. 24, 31, 35, 37, 50 e 54 r.d.l. n. 1578/33, sono devoluti alla giurisdizione del CNF solo i ricorsi avverso le determinazioni dei Consigli locali in materia di iscrizione, rifiuto di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonchè in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti, trattandosi di ipotesi tassative che non consentono interpretazioni estensive. Va pertanto dichiarato inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza funzionale del CNF, il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall'elenco dei difensori d'ufficio."