Per regolare i conflitti di interessi di tutti i dipendenti pubblici basta ...

Diritto del pubblico impiego - Anticorruzione, incompatibilità, incarichi
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... basta applicare a tutti i dipendenti pubblici le norme che, con riguardo ai soli dipendenti degli enti locali, son previste dall'art. 78 del D.Lgs. 267/2000. Giustamente Bernardo Giorgio Mattarella, nel suo articolo intitolato "Le nuove regole di comportamento dei pubblici funzionari" (in Rivista della Corte dei conti, a. 67, n. 1-2/2014, p. 497-505), sottolinea che quella dell'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 è una disposizione semplice ed efficace, capace di risolvere il problema del conflitto di interessi di tutti i dipendenti pubblici e nota che trattasi di disposizione che ha un secolo di vita ed ha sempre funzionato piuttosto bene.

Il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 78 "Doveri e condizione giuridica", prevede:
"1.  Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2.  Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3.  I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4.  Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
5.  Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
6.  Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.
"

E si ricordi che l'art. 15 "Segreto d'ufficio", del DPR 3/1957, come sostituito dall'art. 28, L. 7 agosto 1990, n. 241 (che dispone: "1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento") va disapplicato nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e della Scuola (vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

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