Rischia il dipendente pubblico "vecchio part time" se firma nuovo contratto

avv. Maurizio Perelli Diritto del pubblico impiego - Regolamentazione del part time
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(da www.servizi-legali.it )

Vecchi part time: occhio alle trappole !!! Su ilsole24ore del 23 maggio 2011, trovi un interessante articolo di Massimo Argenziano dal titolo "Scade oggi il termine per le <<verifiche>> sui vecchi part time. Rischio-annullamento sui provvedimenti per imporre il tempo pieno ai dipendenti". Vi si spiega il perchè del detto rischio e si conclude che "il carattere bilaterale della volontà in ordine al cambiamento dell'orario di lavoro è difficilmente negabile. La novella introdotta con il collegato lavoro, ove non interpretata quale sollecitazione verso una attività manageriale di attenta analisi degli interessi organizzativi e di proposta di soluzioni gestionali, tra le quali anche il ripensamento consensuale dei rapporti part time, rischia di portare le pubbliche amministrazioni verso onerose controversie giudiziarie". NIENTE DI PIU' VERO MA C'E' DI PIU'...

Aggiungo, infatti, all'allarme giornalistico per le casse delle Amministrazioni, un allarme per i dipendenti pubblici che oggi sono in part time per aver trasformato -anni addietro- il precedente rapporto di lavoro full time in un rapporto a part time attraverso un contratto stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. 112/2008. Costoro, se aderiranno a proposta di nuovo contratto di part time, modificativo di quello concluso in costanza del "vecchio regime" (quando andare in part time era un diritto al quale l'Amminisrazione pubblica non poteva opporsi) rischiano di perdere il regime "privilegiato" di diritto al part time di cui godono ed incappare in future rideterminazioni discrezionali della loro Amministrazione che revochino integralmante il part time.  I titolari di "vecchio part time" dovrebbero, dunque, ben riflettere prima di aderire a proposte di nuovi contratti che rimodulino, anche per aspetti apparentemente secondari, i loro contratti di lavoro: i nuovi contratti, spesso suggeriti addiritura dai sindacati (che con ciò, a voler essere indulgenti, mostrano di non sfruttare a pieno le capacità dei tanti avvocati giuslavoristi della cui consulenza si avvalgono) appunto perchè "nuovi", potrebbero in futuro far ricadere il dipendente nel potere di revoca integrale del "nuovo" part time, in totale discrezionalità dell'Amministrazione.

La Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 11905 depositata il 30 maggio 2011 ha, tra l'altro, affermato: "La libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l'orario del part time è ininfluente, posto che, come rilevato dalla Corte di merito, l'effettuazione in concreto delle prestazioni richieste, con la continuità delle buste paga, ha evidenziato l'accettazione della nuova regolamentazione, con ogni conseguente effetto obbligatorio, risultandone una modifica non accessoria del sinallagma negoziale".
E' chiarissima la conferma del pieno diritto del lavoratore (sia privato che pubblico) a non accettare le proposte di modifica del contratto di lavoro part time in atto che gli giungano dal datore di lavoro. E' però altrettanto chiara la rilevanza di una accettazione, anche di mero fatto, della detta proposta di modifica in aumento dell'orario di lavoro: si realizza con comportamento concludente che ha piena valenza di nuovo contratto.
LE CONSEGUENZE NEGATIVE PER I DIPENDENTI PUBBLICI CHE ACCETTINO LE RIMODULAZIONI  DEI LORO "VECCHI CONTRATTI PART TIME" PROPOSTE (EX ART. 16 DEL "COLLEGATO LAVORO") DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONSISTONO IN QUESTA NOVITA' NON ACCESSORIA DEL CONTRATTO CHE SI VIENE A STIPULARE, NOVITA' CHE COMPORTA SOGGEZIONE AL NUOVO REGIME DEL PART TIME DEI PUBBLICI DIPENDENTI: UNA GRAZIOSA CONCESSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, NON PIU' UN DIRITTO. CONCLUSIONE: CHI ACCETTA DI ELEVARE MAGARI DAL 50% AL 70% L'ORARIO DI LAVORO PART TIME, POTRA' ESSER COSTRETTO IN SEGUITO A TORNARE AL TEMPO PIENO IN BASE AD UNA VALUTAZIONE PIENAMENTE DISCREZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. FIDARSI (ANCHE DEI SINDACATI) E' BENE MA NON FIDARSI E' MEGLIO.
Leggi anche:
Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza del 13 ottobre 2010, n. 21160, per cui "In base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale può trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno. Il rapporto a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l'orario normale, o addirittura con orario superiore".
Leggi pure Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza del 13 marzo 2009, n. 6226, per cui "Nel regime precedente il d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, nel rapporto di lavoro part-time il superamento del monte ore massimo previsto dalla contrattazione collettiva per detto tipo di rapporto, in difetto di previsione legale o contrattuale collettiva, non determina la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo pieno, salva la possibilità che, a causa della continua prestazione di un orario pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, possa ritenersi che la trasformazione si sia verificata per fatti concludenti".
E ancora: Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza del 28 ottobre 2008, n. 25891, per cui "In relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta attuazione. Ne deriva che, in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno".

UN CONSIGLIO PER CHI AVESSE IMPROVVIDAMENTE FIRMATO UN NUOVO CONTRATTO A PART TIME: IMPUGNARLO INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO PER VIZIO DELLA VOLONTA' SE LA FIRMA E' STATA LA CONSEGUENZA DELL'ALTERNATIVA PROSPETTATA DALL'AMMINISTRAZIONE TRA UNA "RIMODULAZIONE" DEL VECCHIO PART TIME E IL RITORNO D'AUTORITA' AL FULL TIME. E ATTENZIONE AI CONSIGLI DEI SINDACATI CHE CONTRO L'ART. 16 DEL COLLEGATO LAVORO NON HANNO FATTO (COME INVECE AVREBBERO DOVUTO FARE) LE BARRICATE !!!

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Ultimo aggiornamento Martedì 05 Novembre 2013 19:11