Avvocato malato: rinvio d'udienza penale se non nomina sostituto e non dice perchè

Spiglature nella professione d'avvocato - lo sapevi che ...
Stampa
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 

(da www.servizi-legali.it )

La Quarta sezione penale della Cassazione, con sentenza 6779, depositata l'11/2/2013, ha ricordato che "non è previsto alcun obbligo per il difensore di fiducia impedito per malattia di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni per l'omessa nomina (cfr. Sez. 1, n. 47753 del 9/12/2008 Ud. - dep. 23/12/2008 - Rv. 242489 secondo cui è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza presentata per l'impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a causa di malattia, se motivato in relazione alla mancata nomina da parte del difensore impedito  di un sostituto processuale o dell'omessa indicazione dell'indicazione dell'impossibilità di procedervi, giacchè la legge processuale non impone al medesimo alcun obbligo in tal senso; conf., sez. 3, 17 dicembre 2002 n. 3072, rv. 223943); ciò, a differenza dell'ipotesi di impedimento determinato da concomitante impegno professionale (cfr.: Sez. U., n. 29529 del 2009, Rv. 244109; Sez. U., n. 4708 del 1992, Rv. 190828)."

Nella fattispecie decisa dalla Cassazione con sentenza 6779/2013 il Tribunale di Nola aveva condannato l'imputato alla pena di euro 4.000,00 di ammenda per il reato di guida senza patente di cui all'art. 116 del codice della strada. Preliminarmente il Tribunale aveva rigettato la richiesta di rinvio, presentata dall'avvocato difensore di fiducia dell'imputato per motivi di salute documentati da apposita certificazione (gravidanza alla 29 settimana con "rischio di parto prematuro per contrazioni uterine persistenti"). Il Tribunale aveva rilevato che "fermo l'impedimento, non è specificata la ragione per la quale, per un processo di così scarso profilo (guida senza patente) non sia stato possibile nominare un sostituto". Il condannato aveva impugnato la sentenza del Tribunale in Cassazione, deducendo violazione di legge in quanto non si era dato seguito alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, nonostante che non fosse stata messa in dubbio l'esistenza della malattia e che il difensore medesimo avesse rappresentato l'impossibilità di nominare un sostituto processuale, anche per mancanza di colleghi di studio.

... e ricorda, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto"concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...