Con sentenza n. 3273, depositata il 9/10/2010, il TAR Lazio ha dato ragione alla RAI in una causa in cui si controverteva dell'esistenza o meno di un diritto d'accesso a copia di un filmato andato in onda nel corso di una trasmissione televisiva (si trattava della puntata del programma di RAI Trei "Un giorno in Pretura" intitolata "Cattivi Maestri").
Un filmato relativo a una trasmissione televisiva è un'opera dell'ingegno e non un provvedimento amministrativo e pertanto non può essere oggetto del diritto d'accesso ai documenti amministrativi: questa, in sintesi, la decisione.
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DEL TAR LAZIO n. 3276/2010 ...
"N. 32736/2010 REG.SEN.
N. 03885/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 3885/10, proposto dal sig. ......, rappresentato e difeso dall’avv. ..... e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via ...., presso lo studio dell’avv. ....,
contro
la Rai – Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dagli avv.ti Antonio Perelli, Anna Valenti e Pierluigi Laz e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Maestro Gaetano Capocci n. 14, presso lo studio dell’avv. Perelli,
per l'annullamento
del silenzio rifiuto formatosi sulla nota del ..., con la quale è stata chiesta copia della registrazione del filmato trasmesso su Rai Tre in data ... nel corso del programma televisivo “Un giorno in Pretura”, intitolato “Cattivi Maestri”, nonché
per la declaratoria
del proprio diritto ad ottenere l’accesso alla predetta riproduzione foto cinematografica.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Rai – Radiotelevisione Italiana s.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 7 ottobre 2010 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data ... e depositato dinanzi al T.A.R. Molise il successivo ... e successivamente, a seguito di regolamento di competenza, riassunto dinanzi a questo Tribunale con ricorso depositato il ..., il sig. ... impugna il silenzio rifiuto formatosi sulla nota del ..., con la quale ha chiesto copia della registrazione del filmato trasmesso su Rai Tre in data ... nel corso del programma televisivo “Un giorno in Pretura”, intitolato “Cattivi Maestri”.
Espone, in fatto, che in data ... è stato escusso come teste nel procedimento penale n. ... celebratosi presso la Corte di Assise di Campobasso a carico di ..., per l’omicidio, in complicità con ..., di due donne. Nel corso dell’udienza ha espressamente dichiarato, rispondendo ad uno specifico quesito formulato dal giudice, di non voler essere ripreso. Nonostante ciò il suo volto è stato ripreso nel corso del programma televisivo “Un giorno in Pretura”, intitolato “Cattivi Maestri”.
Ha quindi diffidato la Rai con nota del ..., alla quale è seguita una fitta corrispondenza. Nonostante l’invio della documentazione dalla quale risulta che si era opposto ad essere ripreso, la Rai nega siffatto diniego e, quindi, il suo diritto ad essere risarcito per i danni subiti.
2. Il silenzio serbato dal Rai sull’istanza di accesso è illegittimo, avendo il ricorrente un interesse concreto e attuale all’ostensione del video ed essendo la Rai, in qualità di gestore del pubblico servizio, tenuta a rilasciare quanto richiesto.
3. Si è costituita in giudizio la Rai – Radiotelevisione Italiana s.p.a., che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, sia perché quanto richiesto con l’istanza di accesso non è ostensibile ai sensi degli artt. 22 ss. L. n. 241 del 1990, sia perché la puntata della trasmissione, che il ricorrente ha chiesto alla Rai, è reperibile sul sito Youtube, a nulla rilevando che il suo inserimento sul predetto sito non è stato autorizzato; nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
4. Alla Camera di consiglio del 7 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Nel costituirsi in giudizio la Rai – Radiotelevisione Italiana s.p.a. (d’ora in poi, Rai) eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo.
In primo luogo perché il filmato trasmesso su Rai Tre in data ... nel corso del programma televisivo “Un giorno in Pretura”, intitolato “Cattivi Maestri”, che costituisce oggetto della richiesta di ostensione, è visionabile e scaricabile dal sito Youtube.
L’eccezione non è suscettibile di positiva valutazione atteso che la stessa Rai afferma che si tratta di copia “non ufficiale” perché immessa sul sito senza autorizzazione. E’ dunque evidente l’interesse del ricorrente ad entrare in possesso della registrazione ufficiale e originale, per evincere dalla stessa la dichiarazione – che egli assume di avere reso e che invece la Rai nega essere stata rilasciata – di non voler essere ripreso dalle telecamere presenti nell’aula della Corte d’Assise.
La stessa Rai solleva una seconda eccezione di inammissibilità del ricorso sul rilievo che l’istanza di accesso non avrebbe ad oggetto un documento amministrativo.
Il Collegio ritiene che tale circostanza, ove confermata in fatto e in diritto, porta all’infondatezza nel merito del ricorso, perché si sostanzia in una declaratoria, da parte di questo giudice, di legittimità del diniego tacito di ostensione opposto dalla stessa Rai, e non all’inammissibilità del gravame, essendo innegabile l’interesse del sig. ... all’accertamento dell’illegittimità di detto diniego tacito.
Passando al merito, il ricorso è infondato.
Come si è detto oggetto dell’istanza di accesso è il filmato trasmesso su Rai Tre in data ... nel corso del programma televisivo “Un giorno in Pretura”, intitolato “Cattivi Maestri”.
Ricorda il Collegio che la normativa sull’accesso ha per oggetto i “documenti amministrativi”, per essi intendendosi quelli che costituiscono espressione dell’esercizio di funzioni amministrative da parte della Pubbliche amministrazioni o dei soggetti incaricati di pubbliche funzioni.
E’ palese che tale connotazione non può essere riconosciuta ad un filmato relativo ad una trasmissione televisiva riconducibile alla Rai, trattandosi di un’opera di ingegno e non di un provvedimento amministrativo da essa emanato nell’esercizio di un potere autoritativo in esecuzione di un pubblico servizio.
Né deve trarre in inganno la circostanza che l’art. 22, primo comma, lett. d), L. 7 agosto 1990 n. 241 definisce «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. La norma, infatti, individua le forme in cui può manifestarsi un atto amministrativo – e cioè non solo su supporto cartaceo ma anche magnetico e video – fermo restando che oggetto dell’accesso può essere solo l’atto che per sua natura sia qualificabile come amministrativo e che nella specie è inesistente.
Il ricorso deve dunque essere respinto, ma sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti costituite delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)"
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