Con sentenza (il link è all'ottimo sito de ilsole24ore) n. 17892 del 2014 la Cassazione nega che sia una interpretazione autentica quella fornita dall'art. 1, comma 488, della l. 147/2013 (legge di stabilità 2014) per la quale il c.d. "pro rata temperato" (consistente nel "tener presente" il principio del pro rata) sarebbe utilizzabile anche prima del 2007.
Le delibere delle Casse di previdenza e assistenza dei professionisti anteriori alla entrata in vigore dell'art. 1, comma 763, della l. 296/2006 non sono valide se non rigorosamente rispettose del principio del pro rata (di cui all'art. 3, comma 12, della l. 335/1995).
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