Effetti del debito contributivo: non esistono i presupposti per il trattamento pensionistico

Avvocati e Cassa Forense - Restituzione versamenti a Cassa forense
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Effetti del debito contributivo: non esistono i presupposti per il riconoscimento del trattamento pensionistico
(un articolo di Gianni Bella sulla newsletter di Cassaforense di aprile 2014)

L’art. 2 della legge n. 576/1980 – e successive modifiche e integrazioni normative e regolamentari – prescrive testualmente che “la pensione…è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno….dopo almeno…anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa”. Si è dunque aperto un dibattuto sul termine “effettiva” con riferimento alla contribuzione, ovvero se debba intendersi come integrale.
Invero, accade talvolta che un iscritto non venga ammesso al trattamento pensionistico in quanto viene rilevata l’esistenza di un debito contributivo pienamente esigibile, magari per anni pregressi e sfuggito all’attenzione dello stesso iscritto; ricorrendo tale ipotesi, viene erogata la pensione nel momento in cui l’iscritto salda il debito, stante la sinallagmaticità del rapporto previdenziale, che prevede la controprestazione, da parte della Cassa Forense, consistente nella corresponsione della pensione, unicamente allorquando sia stata correttamente adempiuta la prestazione a carico dell’iscritto, consistente nel pagamento dei contributi previdenziali. Il rapporto previdenziale, infatti, è un rapporto obbligatorio con prestazioni corrispettive tra due parti, l’ente e l’iscritto; per cui la Cassa legittimamente non riconosce la pensione laddove l’iscritto non abbia correttamente adempiuto alla prestazione normativamente prevista a suo carico per tutto il proprio percorso professionale e previdenziale.
La Corte d’Appello di Firenze, con la recentissima sentenza n. 307/14 del 18 marzo 2014, facendo proprie tutte le motivazioni del giudice di primo grado (Trib. di Firenze, n. 560/12 del 29 maggio 2012), ha riaffermato chiaramente tale principio, fissando alcuni precetti cardine dell’ordinamento previdenziale forense, in primis quello dell’“impossibilità di accreditargli (all’iscritto, n.d.r.) i contributi per gli anni tuttora non pagati e non prescritti”, con conseguente inutilizzabilità dei relativi anni ai fini della maturazione del diritto a pensione. Nella fattispecie esaminata dalla Corte di merito (e prima ancora dallo stesso Tribunale territoriale), l’iscritto aveva provveduto alla corresponsione dei contributi per un numero limitato di anni e rimanevano privi di integrale contribuzione diversi anni, tali da non consentire di raggiungere il requisito per l’ammissione al trattamento pensionistico.
In primo grado, il giudice fiorentino aveva già rigettato il ricorso dell’iscritto volto al riconoscimento del trattamento pensionistico sul presupposto che quest’ultimo avesse provato la corresponsione di contributi solamente per un numero limitato di anni, con la conseguenza che “in tale contesto è di intuitiva evidenza la infondatezza della domanda attorea in tesi”.
La Corte di Cassazione, in passato, aveva già qualificato la perdita delle prestazioni previdenziali come una conseguenza di carattere sanzionatorio dell'evasione contributiva; nella sentenza n. 6340 del 24 marzo 2005, in vertenza avente come parte la Cassa di previdenza dei geometri, la Suprema Corte ha affermato, infatti, che "il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali non trova, invece, applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo ed ente previdenziale — nel difetto di esplicite norme di legge, che eccezionalmente dispongano in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni [...]. Né la prospettata diversità di trattamento[...] si pone in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza [...] in considerazione della diversità di situazione esistente tra lavoratore subordinato — al quale non possono essere imputate omissioni contributive del proprio datore di lavoro — e lavoratore autonomo (e segnatamente libero professionista) che — in dipendenza dell'inapplicabilità del principio dell'automatismo — subisce soltanto le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento di obbligazioni contributive a proprio carico".
Il suddetto principio, peraltro, era già stato recepito da autorevole giurisprudenza di merito, sia pure, in talune circostanze, con riferimento al debito contributivo non più esigibile per intervenuta prescrizione (Corte d'Appello di Roma, n. 5350/2011 e n. 385/2011; Corte d'Appello di Venezia, n. 814/2011; Trib. Roma, n. 9573/2013, n. 919/2013, n. 5524/2013 e n. 8905/2012; Trib. Messina n. 364512013, n. 3647/2013 e n. 3639/2013; Trib. Bari n. 9328/2013; Trib. Nola n. 982/2013; Trib. Massa n. 89/2013; Trib. Bologna n. 63/2013; Trib. Piacenza n. 272/2012; Trib. Napoli n. 11290/2012).
Dirimente, nell’ambito di tale ragionamento, è la circostanza che agli iscritti alla Cassa Forense non si applica il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 del codice civile, principio in base al quale, nell’assicurazione generale obbligatoria, le prestazioni sono dovute all’assicurato anche quando il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i contributi all’ente previdenziale.
Le norme vigenti in materia, infatti, richiedono non solo il mero dato formale dell’iscrizione all’Ente, bensì anche il puntuale adempimento degli obblighi contributivi stabiliti a carico di ogni iscritto. Il diritto alla percezione delle prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa, pertanto, è subordinato, tra l’altro, al versamento integrale di contributi previdenziali per un numero di anni che varia a seconda della prestazione richiesta.
Altra affermazione interessante in entrambe le pronunce innanzi analizzate (Corte d’Appello e Tribunale di Firenze) è quella relativa all’effetto interruttivo della prescrizione della domanda di condono proposta dall’iscritto, in quanto trattasi di “comportamenti che costituiscono inequivocabilmente riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 c.c.”. Ne discende che l’iscritto che abbia presentato domanda di condono previdenziale, ha, mediante tale atto, manifestato la volontà di sanare le proprie irregolarità contributive, esplicitamente (o implicitamente) riconoscendo queste ultime e, quindi, la sussistenza della relativa obbligazione contributiva non correttamente adempiuta nei confronti dell’ente previdenziale e tale manifestazione di volontà, concretizzandosi in un riconoscimento di debito, assume efficacia interruttiva del decorso della prescrizione.
Avv. Marcello Bella – Dirigente dell’Ufficio legale di Cassa Forense