Revisione della continuità professionale (da newsletter 7/2012 di www.cassaforense.it)

Avvocati e Cassa Forense - Restituzione versamenti a Cassa forense
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"La Cassa, dopo aver concluso la revisione periodica della continuità degli iscritti per il periodo 2006/2010 ai sensi dell’art. 3 della L. n. 319/1975 e successive modifiche, secondo i criteri stabiliti dal Comitato dei Delegati, ha inviato ai singoli professionisti interessati dall’esito della verifica - iscritti e cancellati - formale comunicazione con il prospetto degli anni di iscrizione validi/non validi, e il modulo personalizzato predisposto per la richiesta di rimborso ex art. 22 della L. n. 576/80 dei contributi versati per gli anni deliberati inefficaci e/o per la trasmissione dei redditi mancanti.
Si ricorda che gli anni di iscrizione alla Cassa sono utili ai fini pensionistici soltanto se sussistono i requisiti della regolarità contributiva e dell’esercizio continuativo della professione
."