L'art. 22 della l. 29-1-1986, n. 21, "Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti", prevede tra l'altro:
"22. Iscrizione alla Cassa.
1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commercialisti iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale....".
Comunque, anche se ricorre una ipotesi di iscrizione facoltativa, permane per il commercialista l'obbligo di corrispondere il contributo integrativo del 4% (art. 11 l. 21/86) del volume d'affari IVA prodotto nell'anno precedente, senza l'obbligo di rispetto della misura minima. Tale 4% potrà essere indicato in fattura e graverà sostanzialmente sul cliente.
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