Ingegnere ex docente e obbligo di iscrizione a INARCASSA: stesso trattamento per l'avvocato?

avv. Maurizio Perelli Avvocati e Cassa Forense - Restituzione versamenti a Cassa forense
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Un ingegnere, che ha svolto e intende continuare a svolgere la libera professione, è stato anche docente fino al pensionamento scolastico e perciò è stato, ed è, iscritto anche alla gestione separata INPS di cui alla l. 335/95. Essendo ora docente pensionato intenderebbe rimanere iscritto all'INPS e non iscriversi a INARCASSA, almeno fino al raggiungimento di 65 anni, quando riceverebbe dall'INPS una pensione integrativa.
Si ritiene che ciò non gli sia consentito dalla legge. Infatti, l'art. 7 dello statuto INARCASSA annovera il non assoggettamento ad altra forma di previdenza "obbligatoria" tra i requisiti la ricorrenza dei quali importa obbligo di iscrizione. Ebbene, poichè l'iscrizione alla gestione separata INPS è obbligatoria solo nelle ipotesi di borse di studio assegnate da Università per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca o nelle ipotesi di assegni di ricerca, si deve ritenere che se v'è altra attività di lavoro autonomo l'iscrizione alla gestione INPS non è obbligatoria e conseguentemente obbligatorio è iscriversi a INARCASSA. 
Lo stesso trattamento, per espressa disposizione della legge sulla previdenza forense (o per analogia), è riservato all'avvocato?

Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Novembre 2013 11:27