La Cassa Forense ha stabilito i criteri per l'accertamento della continuità nell'esercizio professionale ex art. 2 l. 319/75 e art. 22 l. 576/80 per il quinquennio 2008-2012. Per gli avvocati è stato stabilito che dall'1/1/2008, fermi i criteri già fissati in passato per i precedenti periodi (per il 2007 i tetti sono: € 7.590,00 di reddito IRPEF netto e 11.385,00 di volume di affari IVA), l'esercizio professionale forense effettivo, continuativo e prevalente è dimostrato dall'avvocato che abbia dichiarato un reddito netto o un volume d'affari derivati dall'esercizio dell'attività professionale forense non inferiore a un livello annuo, rispettivamente pari a:- euro 8.000,00 di reddito professionale netto ed euro 12.000,00 di volume d'affari per il 2008; - euro 9.000,00 di reddito professionale netto ed euro 13.500,00 di volume d'affari per il 2009; - euro 10.000,00 di reddito professionale netto ed euro 15.000,00 di volume d'affari per il 2010. Dal 2011 le dette somme sono rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT. E' ammessa la media tra redditi o volumi d'affari relativamente a tre anni successivi. Per i prime tre anni di appartenenza all'albo si è esonerati dalla prova della continuità e prevalenza dell'esercizio della professione ma resta doveroso provare di aver avviato l'attività professionale, denunciando comunque per ciascun anno successivo al primo un volume d'affari ai fini IVA di un qualunque importo. Nei successivi 5 anni di esercizio professionale e dopo il sessantesimo anno d'età i limiti suddetti sono ridotti alla metà. Leggi di seguito quanto è stato stabilito per i praticanti avvocati e per numerosi casi particolari, tra i quali per gli avvocati-part-time, appare realizzatosi il c.d. "grave impedimento" ...
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