Nuovo Regolamento Sanzioni di Cassaforense e Contributi minimi obbligatori 2011

Sabato 29 Gennaio 2011 15:50 Avvocati e Cassa Forense - Cassa forense
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 Nuovo Regolamento delle Sanzioni comminate da Cassaforense:
La Cassa forense, con un comunicato agli iscritti agli Albi Forensi del 13 gennaio 2011, ha reso noto che in data 23 dicembre 2010, con Ministeriale n. 24/VI/25149, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della Giustizia, ha approvato il "Nuovo Regolamento per la disciplina delle Sanzioni" deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 23 luglio 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2010).
Le disposizioni del nuovo regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011 (salvo la previsione di cui al comma 4 dell'art.5). Ne segue che fino all'anno 2010 (mod 5/2010) gli eventuali inadempimenti contributivi e dichiarativi restano disciplinati dal precedente regolamento.
Le irregolarità dichiarative e contributive relative al modello 5/2011 saranno pertanto soggette alle previsioni sanzionatorie del nuovo regolamento.
Dal 2011 le omissioni o i ritardi nel pagamento dei contributi minimi saranno assoggetti a sanzione e interessi che decorrono dalla scadenza dell'ultima rata.
Contributi minimi obbligatori relativi all'anno 2011:
Con altro comunicato dell'11 gennaio 2011, la Cassa forense ha reso noto che entro la fine del mese di gennaio 2011 tutti gli avvocati e i praticanti abilitati già iscritti alla Cassa riceveranno la comunicazione per il pagamento dei contributi minimi obbligatori relativi all'anno 2011. A tale comunicazione saranno allegati i quattro bollettini M.Av. per il pagamento del contributo minimo soggettivo, del contributo minimo integrativo e del contributo di maternità. Tali bollettini con scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre 2011 dovranno essere versati entro le date previste o in unica soluzione il 28 febbraio 2011. Un ulteriore bollettino M.Av., con scadenza 30 aprile 2011 dovrà essere utilizzato, invece, per il pagamento del contributo minimo modulare obbligatorio dell'anno in corso.
Misura dei contributi minimi obbligatori relativi all'anno 2011:
Soggettivo di base € 2.400,00 (ridotto € 1.200,00)
Soggettivo modulare € 180,00 (ridotto € 90,00)
Integrativo € 650,00
Maternità € 158,00

LEGGI DI SEGUITO E CONFRONTA IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI E IL VECCHIO ...  

NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE SANZIONI
(Deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 23 luglio 2010 e approvato con Ministeriale del 23 dicembre 2010 - G.U. n. 304 del 30 dicembre 2010)
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011. Gli inadempimenti relativi ad anni precedenti restano disciplinati dal precedente “Regolamento per la disciplina delle sanzioni”.
(deliberato dal Comitato dei Delegati in data 19 maggio 2000, approvato con Ministeriale n. 9PS/82647/AVVL-43 del 20 novembre 2000 e successiva modifica deliberata dal Comitato dei Delegati in data 6 ottobre 2006 e approvata con Ministeriale AVV-L-71 del 29 gennaio 2007).

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Inadempimenti sanzionati
Il presente regolamento, deliberato anche ai sensi della legge 28 maggio 1997 n. 140, art. 4, comma 6 bis, disciplina le sanzioni per il ritardo e l'omissione dei seguenti adempimenti:
a) invio della comunicazione dei redditi e dei volumi d'affari (mod. 5) prescritto dall'art. 17 della legge 576/1980, come modificato dall'art. 9 della legge 141/1992, e disciplinato dal regolamento adottato dal Comitato dei delegati con delibera del 5 dicembre 2009, approvato con Ministeriale 18/12/2009, pubblicata in G.U. 303 del 31/12/2009;
b) pagamento dei contributi soggettivi e integrativi disciplinato dagli artt. 10, 11 e 18 della legge 576/1980 come modificato dall'art. 10 della legge 141/1992 e dagli artt. 2, 3 e 6 del regolamento citato alla lett. a).

Art. 2 - Determinazione delle sanzioni
Tutte le sanzioni disciplinate da questo regolamento sono determinate per ogni inadempimento in misura fissa, o con percentuale predeterminata; nel caso di ritardo, con graduazione in relazione alla sua durata.

Art. 3 - Applicazione delle sanzioni
1. Le sanzioni sono dovute per ogni inadempimento in modo autonomo e, pertanto, non sono né aumentate né ridotte in conseguenza della loro eventuale reiterazione.
2. Alle sanzioni disciplinate da questo regolamento non si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4 - Automatismo delle sanzioni
1. Le sanzioni sono dovute per il solo fatto dell'inadempimento alle prescrizioni indicate nell'art. 1, salvo quanto previsto negli artt. 8, commi 3 e 4, all’ art. 13 e all’art. 14 del presente regolamento.
2. In deroga a quanto previsto nel primo comma, la giunta esecutiva ha facoltà di considerare giustificato un ritardo nell’invio del modello 5 quando esso sia motivato da circostanze eccezionali.
SEZIONE PRIMA - MISURA DELLE SANZIONI

Art. 5 – Sanzioni per omissioni, comunicazioni non conformi al vero e per ritardi
1. L'omissione, il ritardo o l'invio di una comunicazione non conforme al vero comporta per questo solo fatto, l'obbligo di versare alla Cassa, a titolo di sanzione, una somma pari ad € 400,00.
2. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta a:
a) € 80,00, se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata con un ritardo non superiore a trenta giorni dalla scadenza del termine previsto;
b) € 160,00, se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata oltre il 30° giorno purché entro il 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio;
c) € 240,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata successivamente al 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio e prima del ricevimento della formale contestazione da
parte della Cassa.
3. Qualora il mod. 5 inviato in ritardo, ma prima che l’accertamento divenga definitivo ai sensi dell’art. 12, 3° e 4° comma del presente regolamento, contenga dati reddituali pari a zero sia per l’IRPEF che per l’IVA, la misura della sanzione è, comunque, ridotta all’importo di cui al comma 2, lett. a).
4. La sanzione per il ritardo nella comunicazione non si applica in caso di ritardato invio della comunicazione relativa ai primi due anni solari di iscrizione all'Albo degli Avvocati nonché agli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, nel caso in cui il praticante sia tenuto a tale adempimento in quanto iscritto alla Cassa. La presente disposizione si applica anche ai ritardi nelle comunicazioni relative ad anni precedenti all’entrata in vigore del regolamento, purché le relative sanzioni non siano state ancora corrisposte.
5. La sanzione prevista nel secondo comma non si applica in caso di rettifica operata in diminuzione rispetto ai dati reddituali comunicati tempestivamente.
6. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati annualmente dal 1°/01/2011 con arrotondamento all'Euro più vicino, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
7. Le modifiche di cui ai commi che precedono si applicano a decorrere dal mod. 5 con scadenza dall’anno successivo all’approvazione ministeriale del presente regolamento, salvo quanto disposto dal comma

Art. 6 - Omesso versamento di contributi in autoliquidazione Se l'obbligato omette di eseguire il pagamento dei contributi dovuti con versamenti in autoliquidazione (art. 23 e 24 reg. contributi), si applica una sanzione pari al 24% dei contributi non versati, con un minimo, comunque, di € 30,00. Tale percentuale è ridotta al 12% con un minimo comunque di € 30,00, qualora, al momento della formale contestazione da parte della Cassa, risulti che, relativamente all'anno oggetto della verifica, siano stati eseguiti versamenti diretti, anche parziali, purché in misura non inferiore al 25% di quanto dovuto.

Art. 7 - Ritardato versamento di contributi in autoliquidazione
1. Se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art. 6 del presente regolamento, entro 8 giorni dalla scadenza del termine previsto, si applicano soltanto gli interessi di cui all’art. 10.
2. Se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art. 6 del presente regolamento, dal nono al trentesimo giorno dalla scadenza del termine previsto, si applica, oltre agli interessi di cui all’art. 10, una
sanzione pari al 4% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque, di € 30,00.
3. Se il pagamento viene eseguito tra il trentunesimo e il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza, compreso, si applica, oltre agli interessi di cui all’art. 10, una sanzione pari al 6% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque, di € 30,00.
4. Se il pagamento viene eseguito oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza, si applica, oltre agli interessi di cui all’art. 10, una sanzione pari al 10% dei contributi versati in ritardo, con un minimo,
comunque di € 30,00.

Art. 8 - Sanzione per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco 1. Se, da controlli incrociati con il fisco si accerti che l'obbligato ha fatto alla Cassa comunicazioni non conformi al dichiarato fiscale, dalle quali risulti che sono stati eseguiti versamenti diretti inferiori al dovuto, si applica una sanzione pari al 50% della parte dei contributi non pagata tempestivamente, in relazione al maggior reddito o volume d'affari accertati.
2. Qualora il reddito dichiarato al fisco risulti inferiore a quello dichiarato alla Cassa, si applica una sanzione pari alla differenza fra i contributi effettivamente dovuti e quelli risultanti dalla originaria dichiarazione alla Cassa. Restano fermi gli altri effetti previdenziali, disciplinari e penali derivanti dalla accertata difformità.
3. La sanzione di cui al primo comma è ridotta al 30% nel caso di adesione all'accertamento eseguito dalla Cassa e di contestuale pagamento dei maggiori contributi, delle penalità e degli interessi nella misura di cui all’art. 10, purché compiuti entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della Cassa delle somme dovute, in conseguenza degli accertamenti eseguiti.
4. La sanzione di cui al primo comma è ridotta al 15% nel caso di presentazione di dichiarazione spontanea del soggetto inadempiente, compiuta prima della formale contestazione da parte della Cassa e seguito dal pagamento in unica soluzione, entro 60 giorni dalla comunicazione del conteggio, di tutte le somme dovute a titolo di contributi, sanzioni e interessi come sopra determinati.

Art. 9 – Omesso o ritardato versamento di contributi minimi
Le sanzioni di cui agli artt. 6 e 7 si applicano anche alle omissioni o ai ritardi nel pagamento dei contributi minimi. In questi casi sanzioni ed interessi decorrono dalla scadenza del pagamento dell’ultima rata.

Art. 10 - Interessi per omessi o ritardati pagamenti
Per le inadempienze di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento sono inoltre dovuti, sui contributi non pagati tempestivamente, gli interessi di mora, nella misura annua del 2,75% ovvero quelli legali se superiori.

SEZIONE SECONDA - MODALITÀ DI ESAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 11 – Modalità di esazione
1. L'esazione degli importi dovuti a titolo di contributi e/o sanzioni e/o interessi, disciplinati da questo regolamento, avviene a mezzo ruoli, con la procedura specificata negli articoli seguenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, in via generale o per casi particolari, che l’esazione degli importi di cui al comma precedente venga eseguito in modo diverso.

Art. 12 - Informativa all’iscritto – formale contestazione dell’inadempimento
1. L'ufficio competente della Cassa, quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati nell'art. 1, ne dà avviso all'interessato con lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla Cassa o con atto equipollente.
2. Nell'avviso vengono specificati:
a) l'inadempienza riscontrata;
b) l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
c) l'invito a fornire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di spedizione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione;
d) l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla Cassa;
e) la misura della sanzione ridotta in caso di versamento diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla Cassa;
f) l'indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi ex art. 16.
3. Qualora l'interessato faccia pervenire osservazioni in merito all'inadempimento contestato, l'ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine:
a) se l'inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all'interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all'annullamento dell'accertamento.
b) se le osservazioni comunicate non escludono l'inadempimento, l'ufficio determina in via definitiva l'accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto, e ne dà comunicazione scritta all'interessato con le specificazioni di cui al comma 2, lettere b), e) ed f).
4. Qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni entro il termine di cui al comma 2, lettera c), l'avviso di cui ai commi 1 e 2 acquista efficacia di accertamento definitivo.

Art. 13 - Accertamento per adesione
Qualora il soggetto nei cui confronti sia stata avviata la formale contestazione di cui all’art. 12, ritenga di aderire all’accertamento mediante versamento diretto degli importi dovuti nei modi ed entro i termini comunicati dalla Cassa, la sanzione in oblazione sarà ridotta di 1/3, salvo quanto disposto dall’art. 8, 3° comma.

Art. 14 - Regolarizzazione spontanea
1. Tutte le sanzioni previste nel presente regolamento ad eccezione di quelle previste all’art. 8 sono ridotte del 50%, nel caso che il soggetto inadempiente provveda, prima della formale contestazione da parte della Cassa alla regolarizzazione dell’omissione. Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione, entro 120 giorni dalla comunicazione del conteggio, di tutte le somme dovute a titolo di contributi, sanzioni e interessi come sopra determinati.
2. Per le sanzioni previste dall’art. 8, in caso di presentazione di dichiarazione spontanea, si applicano le specifiche disposizioni di cui al 4° comma del medesimo articolo.

Art. 15 - Integrazione al minimo illegittimamente richiesta
Gli istituti dell’accertamento per adesione e della regolarizzazione spontanea disciplinati dagli artt. 13 e 14 del presente regolamento si applicano anche ai casi previsti dall’art. 5, commi 7 e 8 del Regolamento delle Prestazioni.

Art. 16 – Impugnazioni
Avverso l'accertamento divenuto definitivo è ammesso il reclamo alla Giunta Esecutiva entro il termine di 30 giorni.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 - Rateazione
1. L'obbligato al pagamento di somme determinate ai sensi del presente regolamento, può chiedere la rateazione, anche prima della formazione del ruolo, fino a un massimo di tre anni, con il pagamento degli ulteriori interessi nella misura annua del 2,75% ovvero del tasso legale, se superiore. Sulla richiesta, provvede il direttore generale o il dirigente da lui delegato.
2. La rateazione non è ammessa se la somma complessivamente dovuta è inferiore ad euro 2.000,00 e nei casi di cui all'art. 8, 3° e 4° comma, all’art. 13 e all’art. 14 del presente regolamento.

Art. 18 - Entrata in vigore
Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione ministeriale salvo specifiche decorrenze previste nei singoli articoli.

Art. 19 – Camera di Conciliazione
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può istituire una Camera di Conciliazione per la risoluzione di controversie in materia di sanzioni, stabilendone la disciplina e le modalità di accesso.

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Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense
(Fondazione di Diritto Privato)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI
Deliberato dal Comitato dei Delegati in data 19 maggio 2000, approvato con Ministeriale n. 9PS/82647/AVVL- 43 del 20 novembre 2000 e successiva modifica deliberata dal Comitato dei Delegati in data 6 ottobre 2006 e approvata con Ministeriale AVV-L-71 del 29 gennaio 2007

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - inadempimenti sanzionati
Il presente regolamento, deliberato anche ai sensi della legge 28 maggio 1997 n. 140, art. 4, comma 6 bis, disciplina le sanzioni per il ritardo e l'omissione dei seguenti adempimenti:
a) invio della comunicazione dei redditi e dei volumi d'affari (mod. 5) prescritto dall'art. 17 della legge 576/1980, come modificato dall'art. 9 della legge 141/1992, e disciplinato dal regolamento adottato dal Comitato dei delegati con delibera 6-7 dicembre 1996 e approvato dal Ministro del Lavoro di concerto con i Ministri del Tesoro e di Grazia e Giustizia il 22 maggio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1997;
b) pagamento dei contributi soggettivi e integrativi disciplinato dall'art. 18 della legge 576/1980 come modificato dall'art. 10 della legge 141/1992 e dallo stesso regolamento sopra citato.

Art. 2 - determinazione delle sanzioni
Tutte le sanzioni disciplinate da questo regolamento sono determinate in misura fissa, o con percentuale predeterminata, per ogni inadempimento; ma, nel caso di ritardo, con graduazione in relazione alla sua durata.

Art. 3 - applicazione delle sanzioni
1. Le sanzioni sono dovute per ogni inadempimento in modo autonomo e, pertanto, non sono ridotte, né aumentate in conseguenza della loro eventuale reiterazione.
2. Alle sanzioni disciplinate da questo regolamento non si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4 - automatismo delle sanzioni
Le sanzioni sono dovute per il solo fatto dell'inadempimento alle prescrizioni indicate nell'art. 1, salvo quanto previsto negli artt. 8, comma 6, e 15 comma 3 del regolamento per l'applicazione degli artt. 17 e 18, citato nell'art. 1, comma 1 del presente regolamento.

SEZIONE PRIMA - MISURA DELLE SANZIONI

Art. 5 - penalità per omissioni, comunicazioni non conformi al vero e per ritardi
L'art. 5 del regolamento per la disciplina delle sanzioni, approvato con decreto ministeriale 20.11.2000 è interamente riformulato nei seguenti termini: (¹)
1. L'omissione o l'invio di una comunicazione non conforme al vero comporta per questo solo fatto, l'obbligo di versare alla Cassa, a titolo di sanzione, una somma pari ad € 380,00.
2. La sanzione di cui al primo comma è ridotta a:
a) € 95,00, se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata con un ritardo non superiore a trenta giorni dalla scadenza del termine previsto;
b) € 190,00, se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata oltre il termine di cui sopra, ma entro il 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio;
c) € 250,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata successivamente al 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio e prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa.
3. La sanzione prevista nel secondo comma non si applica in caso di ritardato invio della comunicazione relativa al primo anno solare di iscrizione all'Albo degli Avvocati nonché agli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, nel caso in cui il praticante sia tenuto a tale adempimento in quanto iscritto alla Cassa.
4. La sanzione prevista nel secondo comma non si applica in caso di rettifica operata in diminuzione rispetto ai dati reddituali comunicati tempestivamente.
5. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati annualmente dal 2008 con arrotondamento all'Euro più vicino, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
Le modifiche di cui sopra si applicano a decorrere dal mod. 5/2007.
(¹) Per gli inadempimenti relativi all'invio del Mod. 5 per le annualità comprese tra il Mod. 5 2001 e il Mod. 5 2006, si applica la precedente normativa prevista dall'art. 5 nel testo che segue:
1. L'omissione, il ritardo nell'invio della prescritta comunicazione o l'invio di una comunicazione non conforme al vero comporta, per questo solo fatto, l'obbligo di versare alla Cassa, a titolo di sanzione, una somma pari al contributo integrativo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata.
2. Se la comunicazione o la rettifica della stessa viene inviata in ritardo, ma entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto, la sanzione di cui al 1° comma è pari al 25% del contributo integrativo minimo dovuto per l'anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
3. Se la comunicazione o la rettifica della stessa è inviata in ritardo, ma entro il 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio, la sanzione di cui al 1° comma è pari al 50% del contributo integrativo minimo dovuto per l'anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
4. La sanzione prevista nei commi precedenti non si applica in caso di ritardato invio della comunicazione relativa al primo anno solare di iscrizione all'Albo degli Avvocati nonchè agli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, nel caso in cui il praticante sia tenuto a tale adempimento in quanto iscritto alla Cassa.
5. La sanzione prevista nei commi precedenti non si applica in caso di rettifica operata in diminuzione rispetto ai dati reddituali comunicati tempestivamente.

Art. 6 - omesso versamento di contributi in autoliquidazione
Se l'obbligato omette di eseguire il pagamento dei contributi dovuti con versamenti diretti (art. 18, 2 comma, della legge 576/1980), si applica una sanzione pari al 30% dei contributi non versati, con un minimo, comunque, di € 15,00. Tale percentuale è ridotta al 15%, con un minimo comunque di € 15,00, qualora, al momento dell'accertamento da parte della Cassa, risulti che, relativamente all'anno oggetto della verifica, siano stati eseguiti versamenti diretti, anche parziali.

Art. 7 - ritardato versamento di contributi in autoliquidazione
1. Se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nel primo comma dell'art. 6 del presente regolamento, entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto, si applica una sanzione pari al 5% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque, di € 15,00.
2. Se il pagamento viene eseguito tra il trentunesimo e il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza, compreso, si applica una sanzione pari al 10% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque, di € 15,00.
3. Se il pagamento viene eseguito oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla scadenza, si applica una sanzione pari al 15% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque di € 15,00.

Art. 8 - sanzione per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco
1. Se, da controlli incrociati con il fisco si accerti che l'obbligato ha fatto alla Cassa comunicazioni non conformi al dichiarato fiscale, dalle quali risulti che sono stati eseguiti versamenti diretti inferiori al dovuto, si applica una sanzione pari al 100% della parte dei contributi non pagata tempestivamente, in relazione al maggior reddito o volume d'affari accertati.
2. Qualora il reddito o il volume d'affari dichiarati al fisco risultino inferiori a quelli dichiarati alla Cassa, si applica una sanzione pari alla differenza fra i contributi effettivamente dovuti e quelli risultanti dalla originaria dichiarazione alla Cassa. Restano fermi gli altri effetti previdenziali, disciplinari e penali derivanti dalla accertata difformità.
3. La sanzione di cui al primo comma è ridotta al 40% nel caso di adesione all'accertamento eseguito dalla Cassa e di contestuale pagamento dei maggiori contributi, delle penalità e degli interessi di mora nella misura prevista per le imposte dirette, purché compiuti entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della Cassa delle somme dovute, in conseguenza degli accertamenti eseguiti.
4. La sanzione di cui al primo comma è ridotta al 20% nel caso di ravvedimento operoso del soggetto inadempiente, compiuto prima dell'avvio di ogni accertamento da parte della Cassa e seguito dal pagamento in unica soluzione, entro 60 giorni dalla comunicazione del conteggio, di tutte le somme dovute a titolo di contributi, sanzioni e interessi come sopra determinati.

Art. 8 bis - interessi per omessi o ritardati pagamenti
Per le inadempienze di cui agli artt. 6,7 e 8 del presente regolamento sono inoltre dovuti, sui contributi non pagati tempestivamente, gli interessi di mora, nella misura prescritta per le imposte dirette.

SEZIONE SECONDA - MODALITÀ DI ESAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 9 - esazione a mezzo ruoli
1. L'esazione degli importi dovuti a titolo di contributi e/o sanzioni e/o interessi, disciplinati da questo regolamento, avviene a mezzo ruoli, con la procedura specificata negli articoli seguenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, in via generale o per casi particolari, che il pagamento degli importi di cui al comma precedente venga eseguito in modo diverso.

Art. 10 - informativa sulle conseguenze dell'inadempimento
1. L'ufficio competente della Cassa, quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati nell'art. 1, ne dà avviso all'interessato con lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla Cassa.
2. Nell'avviso vengono specificati:
a) l'inadempienza riscontrata;
b) l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
c) l'invito a fornire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di spedizione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione;
d) l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla Cassa;
e) l'indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi ex art. 11.
3. Qualora l'interessato faccia pervenire osservazioni in merito all'inadempimento contestato, l'ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine:
a) se l'inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all'interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all'annullamento dell'accertamento.
b) se le osservazioni comunicate non escludono l'inadempimento, l'ufficio determina in via definitiva l'accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto, e ne dà comunicazione scritta all'interessato con le specificazioni di cui al comma 2, lettere b), ed e).
4. Qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni entro il termine di cui al comma 2, lettera c), l'avviso di cui ai commi 1 e 2 acquista efficacia di accertamento definitivo.

Art. 11 - impugnazioni
1. Avverso l'accertamento divenuto definitivo è ammesso il reclamo al Consiglio di Amministrazione entro il termine di 30 giorni.
2. La delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere impugnata dinanzi al Giudice competente.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 - rateazione
1. L'obbligato al pagamento di somme determinate ai sensi del presente regolamento, può chiedere la rateazione, anche prima della formazione del ruolo, fino a un massimo di tre anni, con il pagamento degli ulteriori interessi nella misura prevista per le imposte dirette. Sulla richiesta, provvede il direttore generale o il dirigente da lui delegato.
2. La rateazione non è ammessa se la somma complessivamente dovuta è inferiore ad euro 2.000,00 e nei casi di cui all'art. 8, 3° e 4° comma del presente regolamento.

Art. 13 - entrata in vigore
Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1°/1/2001 e non hanno effetto retroattivo.

Art. 14 - disposizioni transitorie
Per tutte le violazioni di cui all'art. 1 commesse antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, le cui sanzioni non siano state ancora corrisposte, anche se iscritte a ruolo, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Comitato dei Delegati, si applicano le norme anteriormente vigenti ma con sanzioni ridotte al 50% e con esclusione, ove previsti, degli interessi sulle sanzioni stesse.