(da www.servizi-legali.it )
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L'art. 1, co. 42, della c.d. "legge anticorruzione" (approvata il 31/10/2012) introduce nell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 il comma 16-ter in forza del quale i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza non possono svolgere nei tre anni successivi alla fine del rapporto di lavoro pubblico, nessuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi organi pubblici.
Non solo: 1) sono nulli i contratti conclusi nonchè gli incarichi professionali conferiti in violazione di queste nuove regole "di incompatibilità"; 2) ai soggetti privati che hanno concluso i detti contrattii nulli o che hanno conferito i detti incarichi professionali nulli è vietato di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i tre anni successivi; 3) dovranno essere restituiti i compensi eventualmente percepiti e accertati in contrasto con le nuove norme.
Il rigore dovrà avere una faccia libertaria per quanti, tra i dipendenti pubblici, non abbiano i detti poteri autoritativi o negoziali: part time e esercizio, tra le altre, anche della libera professione di avvocato.
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