La Cassazione, con sentenza 22386 / 2010, depositata il 3/11/2010, ha stabilito che lo studio associato e i professionisti membri sono esenti dall'IRAP se ciascuno di essi riesce a provare che il suo reddito deriva solo dal suo lavoro. La sentenza riconosce che in via di principio lo studio associato è da presumere soggetto passivo IRAP ma consente la prova dell'inesistenza dell'organizzazione quale fonte del reddito.
In senso contrario si era appena pochi giorni prima espressa la Cassazione con ordinanza 22212, del 29/10/2010. Nella detta ordinanza s'era affermato che tra i soggetti passivi dell' IRAP sono ricomprese le società semplici esercenti arti e professioni e "le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni". S'era pure allora detto che l'attività esercitata dai professionisti associati "strutturalmente <<organizzati>> per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege presupposto di imposta, prescindendosi dal requisito dell'autonoma organizzazione".
Ora si è cambiato indirizzo. Lo spiraglio che, infatti, si apre con la sentenza 22386 / 2010 sta nel fatto che, se pur lo studio associato può far presumere "l'esistenza di una autonoma organizzazione di persone e mezzi, ancorchè non di particolare onere economico, nonchè dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze", ciò non di meno il contribuiente che riuscirà a dimostrare che tra i membri dello studio associato non v'è reciproca collaborazione, nè utilizzazione di servizi in comune, nè sostituzione nell'attività, nè scambio di competenze, sarà esentato dall'IRAP.
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