L'ha precisato la Cassazione, nella sentenza 19951/2010 depositata il 21/9/2010. Vi si legge al riguardo:
"10. Il quinto motivo di impugnazione
10.1.1 Il quinto motivo è esposto sotto la seguente rubrica: <<Violazione o falsa applicazione dell'art. 3 della l. 28.12.1995, n. 549 e art. 39 del D.P.R. 29/9/1973 n. 660 (art. 360 cpc n. 3)>>.
10.1.2. La Contribuente sostiene di aver <<allegato e comprovato una molteplicità di elementi ..., tali da giustificare uno scostamento dai parametri e la loro non applicazione, quali l'inizio di attività di procuratore legale nell'anno in corso, l'esercizio di attività presso altro studio legale quale praticante, le incombenze connesse al matrimonio>>, lamentando che la C.T.R. non ne abbia tenuto alcun conto.
10.2. Il motivo è fondato perchè la CTR, dopo aver dato atto che la Contribuente ha addotto i fatti giustificativi del discostamento del suo reddito da quello parametrico (pag. 2, righe 10-14, della sentenza d'appello), ne ha formulato una motivazione illogica, come s'è già evidenziato a proposito del quarto motivo di impugnazione, o ne ha alterato illogicamente la portata, come quando ha equiparato l'attività del praticante procuratore legale a quella del procuratore legale od ha ignorato totalmente l'inerzia tipica della fase iniziale dell'attività professionale legale. Ne deriva che l'applicazione dei parametri per l'accertamento risulta effettuata in violazione della legge, che li ha previsti come presunzioni semplici, tanto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, <<la flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento proprio nell'art. 53 Cost., non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contribitiva del soggetto sottoposto a verifica. Ogni sforzo, quindi, va compiuto per individuare la reale capacità contributiva del contribuente, pur tenendo presente l'importantissimo ausilio che può derivare dagli strumenti presuntivi, che non possono però avere effetti automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato costituzionale, ma che richiedono un confronto con la situazione concreta, confronto che può essere anche vincente allorchè i dati forniti dal contribuente risultino inattendibili>> (Corte di cassazione 21 novembre 2008, n. 27656, confermata dalle sezioni unite 18 dicembre 2009, n. 26635)."
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