{mosimage} Avvocati part time non soggetti a IRAP? Dipende.
Sono state depositate il 16 febbraio le prime 11 sentenze di Cassazione sulla questione dell'applicabilità dell'IRAP ad attività di lavoro professionale e autonomo (sent. da 3672/07 a 3682/07). Esse appaiono di evidente interesse per gli avvocati part time....
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Avvocati part time non soggetti a IRAP? Dipende.
Le prime sentenze della Cassazione su IRAP e lavoro professionale appaiono di evidente interesse per gli avvocati part time.
Sono state depositate il 16 febbraio le prime 11 sentenze di Cassazione sulla questione dell'applicabilità dell'IRAP ad attività di lavoro professionale e autonomo (sent. da 3672/07 a 3682/07).
Da esaminare a fondo, per gli avvocati part time, soprattutto la sentenza 3675/07 <Presidente Paolini e Relatore Sotgiu> e la sentenza 3678/07 <Presidente Prestipino e Relatore Scuffi>, riguardanti attività di avvocati: la prima sentenza ha accolto, con rinvio, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria regionale che non aveva esaminato la questione dell'organizzazione e aveva esonerato dall'imposta la professione protetta in quanto tale; la seconda sentenza ha accolto il ricorso di un avvocato con attività svolta in una casa, senza collaboratori esterni e con beni strumentali minimi.
La Cassazione, con apprezzabile omogeneità delle 11 decisioni nei formulati principi di diritto, afferma che la Corte costituzionale, nel 2001, non ha "negato la sussistenza del presupposto impositivo in capo ai lavoratori autonomi e ai professionisti per la presenza di un prevalente aspetto di intuitus personae o di rilevanza primaria della prestazione personale svolta ma ha semplicemente affermato che il risultato produttivo di un professionista può essere o meno influenzato dalla quantità e dalla qualità dei fattori (capitale e lavoro) che impiega a quello scopo" (sent. 3678/07).
La Cassazione, nelle dette 11 sentenze, respinge la tesi per cui l'attività professionale non potrebbe esser mai assoggettata all'IRAP per l'incomparabilità dell'apporto al reddito fornito dalla professionalità rispetto a quello fornito dall'organizzazione; fornisce, quindi, un principio di diritto (sufficiente e preciso?) per riscontrare la sussistenza del presupposto impositivo affermando che perchè ci sia organizzazione è necessario che il professionista "sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'id quod plerumque accidit, costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".
In sintesi la Corte ha affermato, nel complesso delle depositate decisioni, che non si deve confondere tra abitualità e autonoma organizzazione del lavoro svolto e che, affinchè possa riconoscersi una autonoma organizzazione occorre un quid pluris che deve essere accertato caso per caso.
Della prova di un tale quid pluris, con riguardo alle liti su domandati rimborsi, è stato onerato dalla Corte il contribuente che ha chiesto la restituzione. Con riguardo, però, alle liti sulla legittimità di un atto impositivo (come l'avviso di accertamento o l'iscrizione al ruolo) è dubbio se detto onere probatorio gravi sul contribuente.
La sentenza 3682/07, infine, ha precisato che i contribuenti che hanno presentato la richiesta di condono non possono ottenere il rimborso dell'IRAP.
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