Antitrust adotta innovativo codice etico del personale: trasparenza invece di odiose incompatibilità

Diritto del pubblico impiego - Anticorruzione, incompatibilità, incarichi
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L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è dotata di un nuovo "Codice etico del personale", pubblicato il 2/3/2015. In più parti il codice sottolinea i doveri del dipendente di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta, astensione in caso di conflitto di interessi, riserbo, lontananza da situazioni o comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuoce3re agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.  Fondamentale, però, è la mancata previsione di incompatibilità per i casi in cui possano sorgere conflitti di interessi in concreto. Riporto l'art. 6 del "codice", dedicato, appunto ai conflitti di interessi: ...

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"Art. 6 - Conflitti di interessi, obblighi di comunicazione e di astensione
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il responsabile dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
3. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.
4. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
5. Il dipendente, ove nel corso dell’attività svolta ricorrano i presupposti di cui alle precedenti disposizioni, ne dà comunicazione scritta al responsabile dell'ufficio, che decide sull'astensione, previa informativa al Segretario Generale. Su motivata richiesta del Segretario Generale, il dipendente fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
6. Il dipendente comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio presso cui presta servizio o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.
7. Il dipendente informa tempestivamente il responsabile dell'ufficio dei contatti avviati con soggetti, anche solo potenzialmente destinatari di interventi dell'Autorità, in vista dell'assunzione di attività al di fuori della stessa Autorità."