TAR Molise 670/12 su poteri del G.A. a seguito di impugnazione di graduatoria di concorso

Diritto del pubblico impiego - Concorsi pubblici
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Il TAR Molise in sentenza 670/2012 (richiamando la precedente sua sentenza n. 5/2012 per l'esplicitazione delle analitiche argomentazioni che sorreggono la ridefinizione dei limiti di sistema nell'esercizio del sindacato giurisdizionale) scrive (traggo dal sito www.giustizia-amministrativa.it) : "occorre rammentare che il collegio con la sentenza n. 5 del 16 gennaio 2012, sulla scorta dell’insegnamento della Corte regolatrice della giurisdizione (cfr. Cass. SS.UU. 21 giugno 2010, n. 14893), ha di recente precisato i limiti che il sindacato del giudice amministrativo incontra nello scrutinio dei giudizi espressi dalle commissioni d’esame, ritenendo possibile e doveroso per il giudice amministrativo verificare direttamente l’intero procedimento conoscitivo e valutativo che ha condotto l’amministrazione a sussumere i fatti significativi - nel caso di specie i titoli - nelle regole di giudizio previamente poste dal bando o dalla stessa amministrazione in via di autolimitazione.
In particolare il giudice per accertare quando il giudizio conclusivo formulato dalla commissione debba ritenersi irragionevole dovrà procedere ad una verifica di coerenza in relazione al c.d. “nucleo concettuale” del “parametro normativo” dato, per tale intendendosi il novero delle possibilità descrittive o dei dati rilevanti ai fini della valutazione, oggettivamente evincibili dai criteri assunti quale parametro di giudizio dalla commissione, secondo una regola di evidenza o di elevata probabilità.
Nello specifico al giudice deve ritenersi non preclusa la possibilità di sindacare il procedimento logico ed interpretativo seguito dalla commissione al fine di accertare la riconducibilità dei titoli esibiti dai candidati nel novero delle categorie tipizzate dal bando o dal regolamento di organizzazione degli uffici. In tutti questi casi infatti, pur in presenza di espressioni dal significato non preciso, il giudizio della commissione non comporta una scelta assiologia o una opzione – non ricorrendo una fattispecie di ponderazione comparativa di interessi (cfr. Cass. SS.UU. 21 giugno 2010, n. 14893) - ma una mera ricognizione nei titoli presentati dei dati che, in forza del criterio che li contempla, assumono oggettivamente attitudine selettiva.
E’ ben possibile dunque per il giudice adito esaminare funditus anche le censure articolate dalla prima e dalla seconda classificata aventi per oggetto i giudizi espressi dalla commissione in merito ai titoli rispettivamente esibiti, senza che possa invocarsi in senso contrario alcuna riserva di amministrazione".

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DEL TAR MOLISE N. 670/2012 ...

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N. 00670/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00049/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2011, proposto da L.S., rappresentata e difesa dagli avv. C.L. e M.Z., con domicilio eletto presso lo studio della prima in Campobasso, corso Mazzini, 65;

contro

Comune di Gambatesa, in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. V.A. P., con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. C. in Campobasso, P.zza V. Emanuele, 5;

nei confronti di

L.C., rappresentata e difesa dall'avv. G. Di P., presso il cui studio in Campobasso, via Berlinguer, N. 1 elegge domicilio;

per l'annullamento

della graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo part-time
, 18 ore settimanali, cat. B3 - posizione economica B3, presso l'area amministrativa - servizi demografici - indetto dal Comune di Gambatesa con delibera di G.M. n. 47 del 18.5.10 e pubblicata sulla G.U.R.I. n. 48 del 18.6.2010, approvata in data 28.12.10 dalla Giunta Municipale con delibera n. 106 del 28.12.10, di tutti gli atti preordinati, connessi e/o conseguenti, ivi inclusi i verbali redatti dalla commissione giudicatrice ed i provvedimenti di assunzione; nonchè per il riconoscimento del diritto della ricorrente, previa riformulazione della graduatoria finale di merito e nomina del vincitore, alla nomina quale vincitrice del concorso in oggetto;

nonché per l’annullamento dei verbali di gara nella parte in cui hanno rivalutato i titoli
della ricorrente chiesto con ricorso incidentale notificato dalla controinteressata.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gambatesa e di L. C.;

Visto il ricorso incidentale presentato da L.C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo part time 18 ore settimanali categoria B3 – posizione economica B3 presso l’area amministrativa – servizi demografici indetto dal Comune di Gambatesa con delibera di G.M. n. 47 del 18.5.2010 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 48 del 18.6.2010.

All’esito delle prove si è classificata al secondo posto con il punteggio di 83,60 (5,60 per titoli, 27 per la prova scritta, 21 per la prova pratica, 30 per la prova orale) mentre la signora L. C., prima classificata, ha conseguito il punteggio complessivo di 86,90 (7,90 per titoli, 26 per la prova scritta, 23 per la prova pratica, 30 per la prova orale).

Ha impugnato la graduatoria finale e gli atti conseguenti contestandone la legittimità per i seguenti motivi: violazione ed errata applicazione dell’art. 7 del bando di concorso, degli artt. 41, 42, 43, 44 e 45 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e norme di accesso, degli artt. 3 e 97 della costituzione e dei principi del giusto procedimento; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, errore sui presupposti di fatto e di diritto. Lamenta in particolare che:

1. il riconoscimento di 4 punti per titoli di servizio in favore della prima classificata sarebbe avvenuto in violazione delle previsioni del bando di concorso e dell’art. 43 del regolamento di organizzazione degli uffici del Comune di Gambatesa in quanto il periodo di servizio prestato come vice procuratore onorario non sarebbe computabile, non trattandosi di “servizio prestato nella stessa area del posto a concorso” e neppure di “servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso” dovendo la nozione di “area” essere intesa in senso tecnico come accorpamento di preesistenti qualifiche funzionali secondo le previsioni del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali e dell’art. 8 del regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; inoltre trattandosi di incarico di natura onoraria non sarebbe assimilabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che, secondo l’esponente, sarebbero gli unici ad essere presi in considerazione dal bando, stante il riferimento ivi contenuto alle qualifiche lavorative equivalenti, superiori o inferiori a quella prevista dal bando;

2. non avendo la prima classificata allegato alla domanda alcun curriculum formativo e professionale la commissione non avrebbe potuto attribuirle il punteggio di 0.10 per titoli curriculari categoria III;

3. i criteri di valutazione dei titoli e di assegnazione dei relativi punteggi sarebbero stati integrati con il verbale n. 5 del 3.11.2010 a domande già pervenute e conosciute nonchè successivamente allo svolgimento delle prove scritte, in violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa; il riconoscimento di 0.20 punti per il conseguimento della patente europea del computer sarebbe pertanto illegittimo in quanto avvenuto in forza di criterio di valutazione specificato con il suddetto verbale n. 5 e con ingiusta limitazione ai corsi di durata almeno annuale, circostanza quest’ultima che avrebbe avvantaggiato la prima classificata in danno della ricorrente (che ha frequentato un corso di durata inferiore all’anno);

4. la prima classificata avrebbe conseguito un punteggio (23) maggiore della ricorrente (21) per il compito scritto nonostante abbia omesso di elaborare un esempio di registrazione dell’atto di nascita come richiesto dalla traccia.

Si è costituito in giudizio il Comune di Gambatesa per contestare la fondatezza delle doglianze avverse concludendo per la reiezione del gravame. Analoghe conclusioni ha rassegnato la controinteressata C. che, nell’eccepire l’inammissibilità del ricorso per contraddittorietà delle conclusioni rassegnate, ha anche proposto ricorso incidentale impugnando i verbali della commissione di concorso nella parte in cui, in seguito ad istanza di riesame della ricorrente principale, è stato riconosciuto un punto aggiuntivo per il curriculum formativo e professionale, rilevando conseguentemente il mancato superamento della prova di resistenza.

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione previo deposito di memorie con le quali le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.

Prima di entrare nel merito delle censure articolate, rispettivamente, in via principale ed incidentale, occorre rammentare che il collegio con la sentenza n. 5 del 16 gennaio 2012, sulla scorta dell’insegnamento della Corte regolatrice della giurisdizione (cfr. Cass. SS.UU. 21 giugno 2010, n. 14893), ha di recente precisato i limiti che il sindacato del giudice amministrativo incontra nello scrutinio dei giudizi espressi dalle commissioni d’esame, ritenendo possibile e doveroso per il giudice amministrativo verificare direttamente l’intero procedimento conoscitivo e valutativo che ha condotto l’amministrazione a sussumere i fatti significativi - nel caso di specie i titoli - nelle regole di giudizio previamente poste dal bando o dalla stessa amministrazione in via di autolimitazione.

In particolare il giudice per accertare quando il giudizio conclusivo formulato dalla commissione debba ritenersi irragionevole dovrà procedere ad una verifica di coerenza in relazione al c.d. “nucleo concettuale” del “parametro normativo” dato, per tale intendendosi il novero delle possibilità descrittive o dei dati rilevanti ai fini della valutazione, oggettivamente evincibili dai criteri assunti quale parametro di giudizio dalla commissione, secondo una regola di evidenza o di elevata probabilità.

Nello specifico al giudice deve ritenersi non preclusa la possibilità di sindacare il procedimento logico ed interpretativo seguito dalla commissione al fine di accertare la riconducibilità dei titoli esibiti dai candidati nel novero delle categorie tipizzate dal bando o dal regolamento di organizzazione degli uffici. In tutti questi casi infatti, pur in presenza di espressioni dal significato non preciso, il giudizio della commissione non comporta una scelta assiologia o una opzione – non ricorrendo una fattispecie di ponderazione comparativa di interessi (cfr. Cass. SS.UU. 21 giugno 2010, n. 14893) - ma una mera ricognizione nei titoli presentati dei dati che, in forza del criterio che li contempla, assumono oggettivamente attitudine selettiva.

E’ ben possibile dunque per il giudice adito esaminare funditus anche le censure articolate dalla prima e dalla seconda classificata aventi per oggetto i giudizi espressi dalla commissione in merito ai titoli rispettivamente esibiti, senza che possa invocarsi in senso contrario alcuna riserva di amministrazione.

Tanto precisato in ordine all’ampiezza del sindacato del giudice amministrativo in subiecta materia e richiamata la sentenza di questo TAR n. 5 del 2012 anche alla stregua di un precedente conforme cui fare rinvio per l’esplicitazione delle analitiche argomentazioni che sorreggono la ridefinizione dei limiti di sistema cui questo tribunale intende attenersi nell’esercizio del sindacato giurisdizionale, può ora passarsi all’esame del merito del giudizio, principiando l’esame dalle doglianze articolate con il ricorso incidentale stante l’astratta idoneità di quest’ultimo a privare la ricorrente principale dell’interesse alla decisione.

Il ricorso incidentale è tuttavia solo parzialmente fondato e come tale risulta inidoneo a produrre effetti paralizzanti in ordine alla procedibilità del ricorso principale.


La ricorrente incidentale contesta, in particolare, l’operato della commissione esaminatrice in quanto:

1. avrebbe rivalutato i titoli della ricorrente dopo la correzione delle prove scritte quando tale potere doveva ritenersi ormai consumato, secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 2 del regolamento comunale sugli uffici richiamato dall’art. 7 del bando di concorso nonché dall’art. 8 del DPR n. 487/1994, a tutela della par condicio tra candidati e dell’imparzialità dell’operato della commissione.

La doglianza è infondata in quanto, ferma la titolarità del potere generale di riesame delle proprie decisioni che non si consuma con l’esaurimento della fase procedimentale deputata ex lege alla valutazione dei titoli, la commissione di gara ha provveduto a riesaminare i titoli della ricorrente prima di procedere all’abbinamento delle prove scritte con i nominativi dei candidati e quindi prima che l’iter di correzione potesse ritenersi concluso; così operando la commissione, nel rispetto della ratio sottesa ai parametri normativi invocati dalla ricorrente incidentale, ha soprattutto evitato che la rivalutazione dei titoli potesse in qualche modo essere condizionata dalla intervenuta conoscenza dei punteggi attribuiti alle prove scritte nonché dell’identità dei candidati: tanto si desume inequivocabilmente dalla lettura dei verbali n. 8 e n. 9 i quali attestano che la commissione si è prima riunita alle ore 13.15 per rivalutare i titoli della ricorrente e successivamente si è riunita alle 14.00 per operare l’abbinamento delle buste contenenti le prove scritte con i nominativi dei candidati.

2. Con un secondo ordine di censure la ricorrente incidentale lamenta che la commissione, nella valutazione del curriculum professionale, non poteva attribuire alla seconda classificata alcun punteggio in quanto l’interessata avrebbe omesso di allegare alla domanda i titoli e, in ogni caso, perché i titoli indicati non sarebbero annoverabili tra quelli ammissibili ai sensi delle previsioni del bando e del regolamento di organizzazione degli uffici.

La censura è infondata in relazione alla pretesa necessità di allegare alla domanda di partecipazione i documenti attestanti il possesso dei titoli dichiarati. Un tal adempimento non è infatti prescritto a pena di esclusione dal bando e neppure dall’art. 33 del regolamento di organizzazione degli uffici del Comune intimato che, anzi, sul punto presenta indicazioni non univoche: ed infatti se tra i documenti da allegare alla domanda indica al punto d) “tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione”, dall’altra, al comma 2, aggiunge che “Tra i titoli di merito viene valutato anche il curriculum professionale, la cui presentazione è facoltativa. Lo stesso, che deve comprendere solo dichiarazioni formalmente documentabili, deve essere debitamente sottoscritto”. Poiché la ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare il curriculum professionale da valere a tutti gli effetti quale titolo di merito suscettibile di valutazione, non era tenuta ad allegare materialmente anche i documenti necessari a comprovare le esperienze lavorative dichiarate ma solo a rendere “dichiarazioni formalmente documentabili” laddove richiesto dall’amministrazione indicente la procedura concorsuale. In ogni caso la stessa ha provveduto ad allegare al curriculum vitae dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà proprio in merito al possesso dei titoli ed attestati di partecipazione indicati nel curriculum di cui ha chiesto la valutazione sicchè la censura deve vieppiù ritenersi infondata (cfr. dichiarazione sostitutiva in fascicolo ricorrente non contestata dalla controinteressata).

La richiesta del segretario comunale successivamente inoltrata alla ricorrente per sollecitare il deposito dei titoli dichiarati non si atteggia pertanto alla stregua di una inammissibile e tardiva integrazione della documentazione richiesta dal bando di concorso ma dev’essere qualificata quale iniziativa volta all’accertamento dell’effettivo possesso dei titoli dichiarati nel curriculum, a conferma del fatto che il curriculum dovesse comprendere solo “dichiarazioni formalmente documentabili”
.

Il fatto che la commissione, nei confronti di altra candidata, abbia ritenuto di non riconoscere alcun punteggio per un titolo autocertificato ma non allegato alla domanda integra una possibile disparità di trattamento, in danno tuttavia di una candidata estranea al presente giudizio ma senza pregiudizio per la valutazione correttamente operata in relazione ai titoli indicati nel curriculum della ricorrente e da questa regolarmente autocertificati.

Deduce ancora la ricorrente incidentale che la commissione avrebbe errato nell’attribuire un punto alla seconda classificata poiché i titoli menzionati nel curriculum professionale non sarebbero annoverabili tra quelli ammissibili.

La doglianza è solo in parte fondata.

La valutazione del curriculum professionale è disciplinata dall’art. 44 del regolamento di organizzazione degli uffici del Comune di Gambatesa a mente del quale “Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese idoneità e tirocini non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici”.

Deve dunque trattarsi di attività professionali e di studio “idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire” tenuto conto che nella specie la posizione da conferire è quella di collaboratore amministrativo categoria B3 da assegnare all’area amministrativa servizi demografici.

Dall’esame degli attestati di frequenza a corsi di aggiornamento e formazione menzionati dalla ricorrente nel curriculum professionale risulta che solo tre di questi possono ritenersi “specifici rispetto alla posizione funzionale da ricoprire”; si tratta, in particolare:

a) dell’incontro di studio su “E Governament e nuovi scenari delle prestazioni pubbliche”;

b) del corso di formazione “Il front office come fattore di qualità: prospettive”;

c) del corso di formazione sul “diritto di famiglia”;

La pertinenza di siffatti corsi al profilo professionale messo a concorso discende dal fatto che presso i servizi demografici di un comune vengono ordinariamente svolti compiti di sportello a contatto con il pubblico (front office), in materia afferente il diritto di famiglia, in un contesto organizzativo certamente interessato dai moderni processi di amministrazione digitale e telematica.

Non altrettanto può dirsi per i restanti corsi relativi a tematiche totalmente estranee rispetto ai compiti dei servizi demografici quali “Mobbing e discriminazioni di genere”, “Avvocatura e telematica”, “Aspetti fiscali – rettifiche CUD”, “La riforma del diritto societario”, “Questioni di giurisdizione”, “La Giustizia in rete”, “La riforma del diritto del lavoro - la legge Biagi”.

Poiché con il verbale n. 5 del 3.11.2010 la commissione aveva stabilito “nel curriculum formativo e professionale sarà attribuito il punteggio di 0,10 per ogni attestato” ne discende che per la categoria “Curriculum formativo e professionale” alla ricorrente spettavano 0,30 punti – anziché 1 – che, sommati ai 4,60 assegnati per altri titoli, totalizzano 4,90 punti.

3. Ne discende che l’eccezione di inammissibilità della domanda principale per carenza di interesse sollevata dalla ricorrente incidentale non ha pregio. Assume quest’ultima infatti che anche a voler in ipotesi riconoscere fondate le censure articolate con il ricorso principale, alla vincitrice andrebbero complessivamente sottratti 4,20 punti (4,00 per titoli di servizio e 0,20 per il corso di informatica) sicchè il punteggio complessivo scenderebbe a 82,70, comunque superiore a quello della seconda classificata che, con la decurtazione del punto illegittimamente riconosciutole per il curriculum formativo e contestato con il gravame incidentale, scenderebbe a 82,60; è vero invece, alla luce di quanto precede, che in ipotesi di accoglimento del ricorso principale alla ricorrente principale spetterebbe un punteggio di 82,90, superiore a quello della prima classificata, sicchè si rende necessario esaminare nel merito le censure articolate dalla secondo classificata.

4. Alla procedibilità del ricorso principale in punto di interesse all’annullamento non osta quanto affermato dalla ricorrente incidentale secondo la quale sarebbe illegittimo ed illogico l’operato della commissione che ha ritenuto di attribuire il medesimo punteggio (0,60) per il conseguimento del diploma di laurea senza tener in nessun conto la votazione conseguita, come invece fatto per il titolo richiesto ai fini della partecipazione al concorso (diploma di scuola secondaria superiore).

Anche tale doglianza non ha pregio alla luce del disposto di cui all’art. 42, comma 2 del regolamento di organizzazione dei servizi del Comune intimato che recita “Nessun particolar punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l’ammissione, titoli che saranno valutati tra i titoli vari”.

Poiché infatti nel caso di specie il titolo richiesto per l’ammissione al concorso era il diploma di scuola media superiore, la laurea deve considerarsi titolo di studio superiore da valutare non quale titolo di studio (al qual fine sarebbe necessaria una ponderata differenziazione nell’attribuzione del punteggio in base al voto finale conseguito, secondo quanto statuito dall’art. 42, comma 1 del citato regolamento) ma fra “i titoli vari” cui la commissione di concorso può attribuire il punteggio che ritiene maggiormente opportuno - nel limite di 1 -, nell’esercizio dell’ampio potere discrezionale riconosciutole dall’art. 45 del regolamento di organizzazione degli uffici del Comune di Gambatesa che, rubricato “Valutazione dei titoli vari”, prescrive: “Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della commissione, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie procedenti”.

La censura relativa alla mancata differenziazione del punteggio per il possesso del diploma di laurea in ragione del punteggio conseguito è pertanto infondata alla luce dell’ampia discrezionalità riconosciuta alla commissione d’esame nella valutazione dei titoli ulteriori rispetto a quello prescritto a fini della partecipazione.


Può dunque passarsi all’esame del ricorso principale.

Quanto alla preliminare eccezione di indeterminatezza e di contraddittorietà del petitum osserva il collegio che la lettura complessiva del ricorso induce a ritenere che la ricorrente agisca, in primis, a tutela della propria aspettativa ad essere nominata vincitrice e non a tutela dell’interesse strumentale al rifacimento del concorso tant’è che, nel rassegnare le conclusioni, insta per la declaratoria del proprio diritto ad essere nominata vincitrice del concorso (cfr. p. 23).

La stessa censura relativa alla tardiva specificazione dei punteggi da assegnare ai titoli non mira alla caducazione dell’intero procedimento concorsuale ma è circoscritta alla decisione di riconoscere il punteggio di 0,20 per la frequenza di corsi di informatica di durata superiore all’anno con l’intento di neutralizzare, in funzione conservativa, l’effetto perturbatore delle operazioni valutative che, a dire dell’esponente, da tale previsione sarebbe disceso (cfr. p. 18 ove si parla di “specifica illegittimità” del suddetto criterio).

Quanto al merito esso è fondato sia con riferimento ai 4 punti attribuiti alla prima classificata per “Titoli di servizio” sia con riferimento all’ulteriore punteggio di 0.20 attributo per la categoria “Titoli vari e culturali”.

Quanto al primo profilo reputa il collegio che il periodo di servizio prestato dalla prima classificata come vice procuratore onorario, per quanto di indubbio rilievo in relazione al contenuto professionale dei compiti svolti, non possa ritenersi computabile, non trattandosi di “servizio prestato nella stessa area del posto a concorso” e neppure di “servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso”, dovendo la nozione di “area” richiamata dal bando essere intesa in senso tecnico come accorpamento di preesistenti qualifiche funzionali secondo le previsioni del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali e dell’art. 8 del regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e del servizio.


A tale conclusione si perviene non solo facendo leva sulla interpretazione letterale del termine “area” – che ha una riconosciuta valenza semantica nell’ambito dell’organizzazione del lavoro pubblico – e di quella collegata di “qualifica” (ex art. 43 del regolamento sugli uffici) ma anche valorizzando il concorrente canone ermeneutico della interpretazione logico sistematica: ed infatti il riconoscimento di un punteggio di tale rilievo (fino a 4 punti) si giustifica nell’ottica organizzativa proprio in ragione dell’interesse dell’ente pubblico che indice il concorso a selezionare i candidati che, anche in ragione della specifica esperienza maturata nel profilo professionale messo a concorso o in qualifiche affini, rappresentano ragionevolmente i soggetti più preparati ed idonei a svolgere con profitto le mansioni lavorative richieste dal bando: nella specie è di intuitiva evidenza che altro è aver maturato una pur significativa esperienza nel settore dell’amministrazione della giustizia penale altro è aver lavorato quale funzionario amministrativo di una organizzazione pubblica maturando competenze ed esperienza che in modo immediato e diretto possono essere valorizzate nello svolgimento di compiti di amministrazione attiva.

Ne discende che, alla luce delle previsioni del bando, la commissione di concorso ha errato nel riconoscere alla prima classificata ben 4 punti per la pregressa esperienza lavorativa maturata in un servizio che, seppur prestigioso, rimane estraneo a compiti di amministrazione attiva in senso stretto.

Fondato è anche il terzo motivo di ricorso con cui la ricorrente si duole del riconoscimento del punteggio di 0.20 per il conseguimento della patente europea del computer in quanto la fissazione dei criteri di valutazione dei “Titoli vari e culturali” è avvenuta successivamente all’apertura delle buste contenenti le domande di partecipazione con grave vulnus al principio di imparzialità di cui all’art. 97 della costituzione in considerazione del fatto che il criterio di assegnazione del punteggio ben può essere stato condizionato dalla preventiva conoscenza del numero e della tipologia dei titoli posseduti dai candidati.

Ed infatti la ricorrente lamenta tra l’altro proprio il fatto che la commissione avrebbe assunto a discrimine per la valorizzazione delle conoscenza informatiche il dato temporale della durata del corso frequentato (superiore o inferiore all’anno) ed è evidente che la possibilità di visionare i titoli prima della fissazione dei criteri di valutazione ha reso possibile, anche solo in via potenziale, che i commissari orientassero l’attribuzione del punteggio proprio in ragione della tipologia e delle caratteristiche dei titoli posseduti dai candidati.

Né vale opporre in senso contrario che ai sensi dell’art. 41, comma 2 del regolamento comunale sugli uffici ed i servizi “La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati”.

Il fatto che la valutazione dei titoli debba avvenire dopo le prove scritte non implica che anche i relativi criteri di giudizio possano essere definiti in tale fase: la necessità che la fissazione dei criteri sia preventiva fa sì che un tale adempimento debba essere necessariamente collocato in una fase procedimentale idonea a salvaguardare la ratio della previsione, fase che, di necessità, dev’essere anteriore alla apertura delle buste contenenti le domande di partecipazione ed i titoli, pena il pericolo, anche solo astratto, che l’attività di individuazione dei criteri di valutazione della commissione possa essere condizionata e sviata dalla intervenuta conoscenza dei titoli posseduti dai candidati.

In accoglimento del presente motivo di censura il punteggio attribuito per i titoli alla prima classificata dev’essere pertanto decurtato di ulteriori 0.20 punti.

Il terzo motivo con cui la ricorrente principale lamenta che, non avendo la prima classificata allegato alla domanda alcun curriculum formativo e professionale, la commissione non avrebbe potuto attribuirle il punteggio di 0.10 per titoli curriculari categoria III, è infondato.

Ed infatti ai sensi dell’art. 33 del regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi la presentazione del curriculum è meramente facoltativa mentre la prima classificata ha provveduto ad allegare alla domanda, in carta semplice, tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso, come prescritto al comma 1 lett. d) dell’articolo 33 sicchè legittimamente la commissione ha provveduto a valutarli con conseguente attribuzione di punteggio.

Il quarto motivo di ricorso relativo alla valutazione della seconda prova scritta è infondato in quanto il maggior punteggio riconosciuto in favore della controinteressata (23) rispetto alla ricorrente (21), pur in mancanza della redazione di un esempio di registrazione dell’atto di nascita richiesto dalla traccia, può comunque trovare ragionevole giustificazione negli ulteriori parametri di giudizio individuati (aderenza degli elaborati alla traccia, corretta individuazione delle norme di riferimento, capacità di sintesi e chiarezza dell’esposizione) che la commissione può aver ritenuto di apprezzare con maggior favore nella valutazione dell’elaborato della controinteressata sì da pervenire ad una valutazione di sintesi più favorevole.

Il ricorso principale deve, in definitiva, essere accolto in parte con la conseguenza che alla prima classificata devono essere decurtati 4,20 punti.

In esecuzione della presente sentenza la commissione d’esame provvederà a riunirsi nuovamente nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, al fine di rivalutare i titoli dei primi due candidati, secondo quanto indicato in motivazione significando, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) cod. proc. amm. che, in mancanza, si procederà in via sostitutiva per il tramite di un commissario ad acta che si nomina sin d’ora nella persona del Prefetto di Campobasso cui la presente sentenza sarà comunicata a cura della ricorrente in ipotesi di infruttuoso decorso del termine concesso per l’esecuzione.


La parziale fondatezza anche del ricorso incidentale induce a ritenere sussistenti gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie in parte il ricorso incidentale nonché il ricorso principale e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati ai sensi e nei limiti di cui in motivazione. Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)