Cassazione su equiparazione di ministeriali di area C3 e C3 super a colleghi del ruolo a esaurimento

avv. Maurizio Perelli Diritto del pubblico impiego - Ruolo a esaurimento
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La Cassazione deciderà sull'equiparazione (integrale, limitata al 90% o nulla) dei dipendenti pubblici ministeriali di area C3 e C3S ai colleghi del "ruolo esaurimento": direttori di divisione e ispettori generali.

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ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CONTRORICORSO
di  Perelli Maurizio, rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 cpc, in quanto

iscritto nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle giurisdizioni

superiori dal 25/3/2011, (cod. fisc. PRLMRZ60E25H501Y ; p.e.c. ............. ; fax 0746 203652), domiciliato presso il suo studio in

Roma (00199), via Maestro Gaetano Capocci, n. 14,
– controricorrente-                                                      
contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma,

alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato ope legis,  
-ricorrente principale-
avverso e per il rigetto del ricorso notificato, in data 21/6/2011,  dall’Avvocatura

Generale dello Stato, per il detto Ministero, anche a Maurizio Perelli, elettivamente

domiciliato presso i difensori in grado di appello Avv. ..........., e teso alla cassazione

della sentenza della Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.

10311/2009 depositata in data 13/4/2011, che ha deciso la causa civile in grado d'appello

iscritta al n. 7040 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008 vertente

tra .......... (appellanti) e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in persona del

Ministro pro tempore (appellato).
---
Col presente atto si propone controricorso, assumendo infondati tutti i motivi del ricorso

principale del Ministero.

ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., all’esito di infruttuoso tentativo obbligatorio di

conciliazione, Maurizio Perelli, funzionario del Ministero dei Trasporti, già IX qualifica

funzionale e con posizione economica C3Super dal 1/1/2001, assieme agli altri 47 colleghi

della ex IX qualifica funzionale sopra citati, adiva con ricorso il Tribunale di Roma quale

giudice del lavoro contro il detto Ministero, proponendo le seguenti conclusioni
“1) accertare il diritto dei ricorrenti alla equiparazione del loro trattamento stipendiale

a quello attribuito al personale del ruolo esaurimento – ispettori generali – e agli

incrementi stipendiali previsti dalle tabelle D, D bis, G allegate al CCNL del comparto

Ministeri 1998/2001; tabelle A e B del CCNL integrativo comparto Ministeri 2000/2001;

tabelle A, B e C del comparto Ministeri 2002/2005; tabella A e B del CCNL integrativo

comparto Ministeri biennio economico 2004/2005 per il personale del ruolo ad esaurimento  -

ispettori generali.
2) condannare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento a ciascuno dei

ricorrenti della somma di euro 33.446,60 a titolo di differenze retributive dall’1/7/1998 al

31/12/2005, della somma di euro 376,39 a titolo di differenza mensile a regime e della somma

di euro 235,92 a titolo di incrementi mensili della retribuzione tabellare a regime, oltre

interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo fino all’effettivo

soddisfo e ad eccezione dei ricorrenti ...................... rispetto ai quali si chiede la

condanna del ministero delle Infrastrutture al pagamento delle differenze retributive con il

personale del ruolo ad esaurimento –ispettori generali- oltre interessi legali e

rivalutazione monetaria, limitatamente al periodo dal 1° /1/2022 fino all’effettivo

soddisfo.
3) con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
Il Ministero convenuto si costituiva in giudizio tardivamente, eccependo l’infondatezza

dell’avversa domanda e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice concedeva termine per note e rinviava la causa all’udienza del 25/6/2007.
Il ricorso veniva deciso all’udienza del 25/6/2007 con sentenza del Tribunale di Roma,

Sezione lavoro, n. 14440/2007, di rigetto delle domande dei ricorrenti che però riconosceva

compensate le spese tra le parti, ricorrendone giustificati motivi equitativi, specie per il

vivace contrasto interpretativo nella giurisprudenza del Tribunale romano.
Con ricorso depositato in data 17/7/2008 gli appellanti sopra elencati adivano la Corte

d'appello di Roma avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva, asserivano,

erroneamente rigettato le domande dagli stessi proposte. Gli appellanti chiedevano la

condanna dell'appellato al pagamento delle conseguenti differenze retributive e infatti

chiedevano l'accoglimento integrale delle loro domande come originariamente formulate. Il

Ministero appellato non si costituiva e, all'udienza del 17/12/2009, la causa era discussa e

decisa col seguente dispositivo:
“La Corte in accoglimento dell'appello, per quanto di ragione, in parziale riforma della

gravata sentenza, confermata nel resto, riconosce a far tempo dalle differenti date come

indicate in ricorso in relazione ai singoli ricorrenti, il diritto, nei limiti temporali

pure differentemente indicati nel ricorso, per gli odierni appellanti, ad un trattamento

stipendiale (in relazione all'art. 2, 4° comma d.l.. n. 9 del 1986 convertito con legge n.

78 del 1986, pari al 90%  di quello fissato per il Direttore di Divisione del ruolo ad

esaurimento per gli appellanti inquadrati in C3 o comunque per il periodo con tale

inquadramento, e sempre pari al 90% di quello fissato per l'Ispettore Generale del ruolo ad

esaurimento per gli appellanti inquadrati in C3S o comunque per il periodo con tale

inquadramento e in ogni caso non oltre il collocamento in quiescenza, nonché il diritto ai

successivi incrementi stipendiali indicati in atti in misura pari a quelli riconosciuti al

personale del ruolo ad esaurimento secondo la distinzione del personale di cui sopra e, per

l'effetto, condanna il Ministero appellato in via generica a corrispondere agli appellanti

le relative differenze tra gli importi come sopra attribuiti e quelli riscossi per gli

stessi titoli, oltre interessi e rivalutazione, sino al soddisfo i primi sino ad oggi la

seconda a decorrere dalle singole scadenze. Dichiara nulla la domanda diretta ad ottenere la

condanna del quantum. Compensa per metà le spese del doppio grado. Condanna il Ministero

alla rifusione, in favore delle controparti della residua metà che liquida, per l'intero,

per il 1° grado in complessivi € 4.200,00 di cui € 2.500,00  per onorari e, per l'appello,

per l'intero, in € 5.360,00  di cui € 3.200,00 per onorari”.    
---
IN REPLICA AL PRIMO MOTIVO DI RICORSO PRINCIPALE ENUNCIATO A PAG. 3, 4 E 5 DEL RICORSO

STESSO:
Il primo motivo di ricorso del Ministero è intitolato
“art. 360 1° comma n. 4) cpc: nullità e/o inesistenza della sentenza ex art. 161 cpc e

nullità della sentenza e nullità del procedimento per violazione dell’art. 101 cpc nel

combinato disposto con l’art. 435 cpc”.
IL CONTENUTO DEL MOTIVO
Per il Ministero ricorrente la sentenza della Corte d’appello sarebbe nulla perché sarebbe

stato violato il principio del contraddittorio stabilito dall’art. 101 cpc, per il quale “il

giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda , se

la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”.
L’Amministrazione non sarebbe stata regolarmente citata a comparire innanzi alla Corte d’

appello: in particolare il ricorso in appello, unitamente al decreto di fissazione dell’

udienza, non sarebbe mai stato notificato né presso la sede legale dell’amministrazione né

presso la sede dell’Avvocatura dello Stato. Detta nullità del procedimento neppure sarebbe

stata sanata, non essendo avvenuta la costituzione in giudizio del ministero e, pergiunta,

tale circostanza sarebbe espressamente precisata nella sentenza impugnata dove si da atto

che il Ministero non si costituiva. Il Ministero sarebbe stato contumace involontario nel

giudizio d’appello, non essendo venuto a conoscenza di tale giudizio fino a momento

successivo alla pronuncia del dispositivo.
Inoltre, talune circostanze dimostrerebbero sia che s’è avuta una vicenda processuale

confusa e difficile da spiegare, sia che si è verificata la lesione del diritto di difesa

dell’Amministrazione per mancata sua conoscenza del giudizio d’appello e conseguente

impossibilità di svolgere le proprie difese in quella sede. Tali circostanze sarebbero:
il fatto che l’Amministrazione sia venuta a conoscenza dello svolgimento del giudizio d’

appello solo in data 14/1/2011, quando alcuni dipendenti che avevano proposto ricorso in

primo grado inviarono una lettera di diffida al Ministero con la quale si invitava a dare

esecuzione al dispositivo emesso dalla Corte d’appello di Roma in data 17/22 dicembre 2009,

dispositivo col quale veniva accolto parzialmente l’appello dei ricorrenti proposto nei

confronti della sentenza del Tribunale di Roma 14440/07;  
il fatto che a fronte di un dispositivo adottato in data 22/12/2009 siano state depositate

le motivazioni in data 13/4/2011, vale a dire ben un anno e mezzo dopo la pronuncia del

dispositivo;
il fatto che in data 19/1/2010 sia stato notificato presso la sede dell’Avvocatura dello

Stato un atto d’appello proposto da tre dei ricorrenti in primo grado (..................)

che risultano quali appellanti anche nella sentenza oggetto di ricorso per cassazione, con

conseguita pendenza di giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Roma nel quale è fissata

udienza al 23/1/2012. 
Conseguenza della richiesta declaratoria di nullità dell’appello dovrebbe essere, per

controparte, la declaratoria dell’inammissibilità dell’appello, tenuto conto della più

recente indicazione della giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU. 20604/08), secondo la

quale in caso di inesistente o omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione

dell’udienza nei procedimenti impugnatori che sono introdotti con ricorso, il giudice non è

tenuto a concedere il termine per la rinnovazione.
--- 
L'INFONDATEZZA DEL PRIMO MOTIVO DI RICORSO PRINCIPALE
E’ infondata la censura avanzata ex art. 360 1° comma, n. 4, cpc. In particolare non si ha

nullità e/o inesistenza della sentenza impugnata, ex art. 161 cpc, nè nullità della sentenza

e nullità del procedimento per violazione dell’art. 101 cpc nel combinato disposto con l’

art. 435 cpc.
Ciò perchè non è stato violato il principio del contraddittorio stabilito dall’art. 101 cpc,

per il quale “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra

alcuna domanda , se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e

non è comparsa”. L’Amministrazione, infatti, è stata regolarmente citata a comparire innanzi

alla Corte d’appello attraverso la regolare notifica del ricorso in appello, unitamente al

decreto di fissazione dell’udienza, presso la sede dell’Avvocatura dello Stato. 
La prova della rituale notifica risulta evidente  nel fascicolo d'appello:
Al riguardo:
- Si evidenzia che nel fascicolo della causa d'appello è presente il ricorso in appello

ritualmente notificato all'Avvocatura, come risulta da relata di notifica. In particolare,

in detto fascicolo d'appello, la notifica del ricorso e pedissequo decreto al Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti presso Avvocatura Generale dello Stato, via dei

Portoghesi, 12, risulta esser stata richiesta il 9/2/2009 agli ufficiali giudiziari (CRON

6224 – Sett 6 – zona 104). La notifica risulta, poi, positiva: si legge infatti nella relata

che la notifica fu effettuata dall'Ufficiale Giudiziario Cianti Lorenzo, n. 437, a mani di

Margherita Bonduzzi, impiegata incaricata. 
- Si evidenzia che a pag. 50 del fascicolo d’ufficio della causa d’appello c’è verbale

dell’udienza collegiale del 4/6/09 da cui risulta che “il procuratore dell’appellante

deposita copia dell’atto di appello notificato” e da cui pure risulta il provvedimento

conseguente della Corte per cui “Stante l’acquisizione in data odierna della copia

notificata del decreto la Corte, dato atto, rinvia la causa all’udienza del 26/11/09”.
- Si evidenzia che a pag. 53 del fascicolo d’ufficio della causa d’appello c’è verbale

dell’udienza collegiale del 26/11/09, da cui risulta la contumacia del ministero.

Alla luce delle risultanze di positiva notifica non ha nessuna valenza la considerazione del

ricorrente in Cassazione che riferisce di una involontaria contumacia del Ministero e di una

sua effettiva conoscenza della causa d'appello solo dopo la pronuncia del relativo

dispositivo.
Parimenti del tutto irrilevanti sono le circostanze evidenziate dall'Avvocatura ricorrente e

cioè:
il fatto che l’Amministrazione sia venuta a conoscenza dello svolgimento del giudizio d’

appello solo in data 14/1/2011, quando alcuni dipendenti che avevano proposto ricorso in

primo grado inviarono una lettera di diffida al Ministero con la quale si invitava a dare

esecuzione al dispositivo emesso dalla Corte d’appello di Roma in data 17/22 dicembre 2009

con cui era accolto parzialmente l’appello dei ricorrenti proposto nei confronti della

sentenza del Tribunale di Roma 14440/07;  
il fatto che a fronte di un dispositivo adottato in data 22/12/2009 siano state depositate

le motivazioni in data 13/4/2011, vale a dire ben un anno e mezzo dopo la pronuncia del

dispositivo;
il fatto che in data 19/1/2010 sia stato notificato presso la sede dell’Avvocatura dello

Stato un atto d’appello proposto da tre dei ricorrenti in primo grado

(................................) che risultano quali appellanti anche nella sentenza

oggetto di ricorso per cassazione, con conseguita pendenza di giudizio dinanzi alla Corte

d’appello di Roma nel quale è fissata udienza al 23/1/2012.
Accertato che non si è verificata la lamentata lesione del diritto di difesa dell’

Amministrazione per mancata conoscenza del giudizio d’appello e conseguente impossibilità di

svolgere le proprie difese in quella sede, le riportate circostanze non possono avere alcuna

rilevanza sul giudizio che la Cassazione è chiamata a compiere.
---
IN REPLICA AL SECONDO MOTIVO DI RICORSO PRINCIPALE ENUNCIATO A PAG. 5, 6 E 7 DEL RICORSO

STESSO:
Il secondo motivo del ricorso del Ministero è intitolato:
“art. 360 1° comma n. 4) cpc: nullità della sentenza e/o nullità del procedimento per

violazione dell'art. 278 cpc”.
Nell'esame del motivo di ricorso occorre partire da una constatazione fondamentale:

L'Avvocatura afferma cosa non vera allorchè asserisce esser stato formulato dal giudice

d'appello un giudizio di infondatezza della domanda sul quantum. In realtà in nessun passo

della sentenza d'appello si legge che la domanda formulata dagli appellanti sul quantum è

“infondata”. La sentenza d'appello, invece, (come pure nel ricorso principale in Cassazione,

contraddittoriamente, si legge a pag. 5, penultima riga, e poi anche a pag. 6, tra le

ripetute affermazioni di una -in realtà inesistente- qualificazione, da parte della Corte

d'appello, di infondatezza e conseguente reiezione nel merito della domanda degli appellanti

sul quantum), ha dichiarato nulla (e non infondata) la domanda sul quantum con queste

parole: “Deve essere dichiarata la nullità della domanda nel “quantum” per i seguenti

motivi: non sono stati chiesti né indicati i riferimenti e i parametri per i quali la

richiesta del quantum è stata avanzata, si che la stessa risulta incomprensibile”.  
Pertanto travisa il dettato della sentenza impugnata (affermando formulato dal giudice

d'appello un giudizio di infondatezza della domanda sul quantum) il ricorrente principale, a

pag. 6 del ricorso, ove scrive: “... la Corte d'appello ha palesemente violato l'art. 278

cpc per aver accolto la domanda di riconoscimento del diritto e, dunque, condannato

genericamente il Ministero, pur avendo ritenuto infondata la successiva e conseguente

domanda di condanna al pagamento del quantum. Si è dunque, in presenza di un completo

stravolgimento del sistema: in ogni caso in cui il Giudice ritiene  fondata la domanda di

accertamento del diritto , e, dunque, ricorrenti le condizioni ai fini del pronunciamento di

una sentenza di condanna generica, potrà emanare una sentenza che abbia ad oggetto l'an,

vale a dire il diritto richiesto, ma a condizione di disporre, poi, la prosecuzione del

giudizio in ordine al quantum. Nel caso di specie, invece, la Corte d'appello si è

pronunciata unitamente sull'an e sul quantum e, mentre ha accolto la prima domanda,

riconoscendo il diritto dei ricorrenti, ha poi respinto la domanda sul quantum... ”
La Suprema Corte dovrà riconoscere che il giudizio formulato dalla Corte d'appello -e sopra

riportato- di nullità della domanda sul quantum in quanto domanda “incomprensibile” è cosa

radicalmente diversa da un giudizio di reiezione per infondatezza della domanda sul quantum

(quale quello ipotizzato nel paralogismo di parte ricorrente) che possa in concreto

escludere la possibilità (logica prima che giuridica) di una condanna generica alla

prestazione. Si dovrà riconoscere dalla Cassazione che l'aver il giudice ritenuto nulla una

domanda sul quantum perchè incomprensibile non esclude affatto che quel giudice abbia potuto

ritenere (per usare le parole adoperate dal ricorrente a pag. 6 del ricorso principale, in

fine) “che sia possibile in via immediata dichiarare accertato il diritto, mentre siano

necessari ulteriori approfondimenti probatori per addivenire alla individuazione del quantum

dello stesso”.
Ciò però non ha comportato, in sede d'appello, altro che l'esigenza di accogliere: 1) la

domanda tesa all'accertamento del diritto per gli appellanti (a far tempo dalle differenti

date come indicate in ricorso in relazione ai singoli appellanti e nei limiti temporali pure

differentemente indicati in appello) ad un trattamento stipendiale (in relazione all'art. 2,

4° comma, d.l. n. 9 del 1996 convertito in legge n. 78 del 1986) pari al 90% di quello

fissato per il direttore di divisione del ruolo ad esaurimento per gli appellanti inquadrati

in C3 o comunque per il periodo con tale inquadramento, e sempre pari al 90% di quello

fissato per l'ispettore generale del ruolo ad esaurimento per gli appellanti inquadrati in

C3S o comunque per il periodo con tale inquadramento e in ogni caso non oltre il

collocamento in quiescenza, nonché il diritto ai successivi incrementi stipendiali indicati

in atti in misura pari a quelli riconosciuti al personale del ruolo ad esaurimento secondo

la distinzione del personale di cui sopra, e per l'effetto; 2) la domanda tesa alla condanna

del Ministero appellato in via generica a corrispondere agli appellanti le relative

differenze tra gli importi come sopra attribuiti e quelli riscossi per gli stessi titoli,

oltre interessi e rivalutazione, sino al soddisfo i primi sino alla data della sentenza e la

seconda a decorrere dalle singole scadenze.        
La nullità della domanda sul quantum è ben compatibile con l'accoglimento dell'ulteriore

domanda dei dipendenti appellanti. Non e, dunque, condivisibile la affermazione -nel secondo

motivo i ricorso principale- per cui “la Corte d'appello ... avrebbe dovuto rigettare nella

sua interezza la domanda proposta, senza alcuna distinzione tra an e quantum”.

Ma non solo per tale ragione si deve rigettare il secondo motivo del ricorso principale;

esso va rigettato anche perchè si fonda su una errata interpretazione dell'art. 278 cpc.,

mentre la corretta interpretazione di tale articolo esclude che di esso dovesse fare

applicazione la Corte territoriale.
L'Avvocatura dello Stato, infatti, afferma pure, nel medesimo secondo motivo, che la Corte

d'appello avrebbe violato l'art. 278 cpc perchè se il giudice perviene, come ha fatto la

Corte d'appello, a dichiarare la nullità della domanda (tra più domande formulate) diretta

ad ottenere la condanna nel quantum, non può nel contempo emettere sentenza che accerti

l'esistenza del diritto a favore di una parte se essa parte non abbia formulato istanza

volta a ottenere pronuncia di condanna generica alla prestazione e prosecuzione del processo

per la liquidazione. Ciò sarebbe vero -secondo l'Avvocatura- anche qualora la stessa parte

abbia formulato domande articolate, come  quelle formulate in appello dai dipendenti dei

ministero.
Ebbene, tale tesi giuridica prospettata dall'Avvocatura per sostanziare una presunta

violazione dell'art. 278 cpc non ha pregio.
L'art 278 cpc, rubricato “Condanna generica. Provvisionale”, recita: “Quando è già accertata

la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta,

il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna

generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la

liquidazione. In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte,

può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della

quantità per cui ritiene già raggiunta la prova”.
Il riportato articolo attribuisce alla parte che non debba più preoccuparsi della

controversia sull'an di un suo diritto -in quanto risulti “già accertata la sussistenza di

un diritto”- di chiedere al giudice, intanto, una sentenza che condanni controparte

genericamente alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la

liquidazione. Con ciò l'art. 278 cpc, evidentemente, attribuisce alla parte, nel corso del

processo, una facoltà di richiedere sentenza generica di condanna a prestazione non ancora

definita nel quantum (facoltà che se esercitata non impone, comunque, al giudice di aderire

alla istanza di condanna generica). Esso articolo non impone, invece, un assurdo “onere di

vittoria a tutto campo” (sull'an e sul quantum del diritto rivendicato) e nemmeno configura

un onere di richiedere -nell'ipotesi in cui il quantum non sia accertato come lo sia invece

l'an- la condanna generica di controparte e l'emissione d'ordinanza per proseguire il

processo sul quantum. Oneri del genere, sanzionati con il rigetto integrale delle domande

tutte proposte (compresa quella a condanna sull'an) non sono ricavabili dalla (peraltro

agevole) interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 278 cpc. 
E' perciò errata l'affermazione che si legge a pag. 6 del ricorso dell'Avvocatura per cui

“L'art. 278 cpc, invece, espressamente prevede che la parte deve fare istanza di pronuncia

di condanna generica”. 
Parimenti errata è l'altra affermazione che si legge a pag. 7 del ricorso principale: “La

parte che domanda la condanna dell'altra al pagamento di somme, una volta che sia stato

accertato il proprio diritto di credito, deve fornire la prova dell'esistenza del diritto e

degli elementi in fatto che ne consentono l'esatta quantificazione. In mancanza in diritto

non potrebbe dirsi pienamente provato”.
Come sopra rimarcato, nessun dovere o onere di formulare istanza al giudice per l'emissione

di sentenza generica l'art. 278 cpc impone alla parte che possa giovarsi d'una ritenuta

accertata spettanza del diritto, se ancora sia controversa la quantità della prestazione

dovuta. Solo una facoltà in tal senso esso articolo attribuisce.
Non è dunque vero che la Corte d'appello “avrebbe dovuto rigettare nella sua interezza la

domanda proposta, senza alcuna distinzione tra an e quantum”. Non è neppure vero che in tal

senso si sia espressa, in un caso analogo a quello che ci occupa, la Cassazione, con

sentenza 10256/98: la fattispecie decisa da quella sentenza si differenzia radicalmente da

quella che ci occupa.
In definitiva, non è vero che “siccome, nel corso del giudizio non risulta essere stata

proposta alcuna istanza di limitazione della domanda esclusivamente all'an, non è possibile

concludere altrimenti, se non nel senso dell'assoluta nullità della sentenza, nella sua

interezza”. 
---
IN REPLICA AL TERZO MOTIVO DI RICORSO PRINCIPALE ENUNCIATO A PAG. 7, 8, 9 E 10 DEL RICORSO

STESSO:
Il terzo motivo di ricorso del Ministero è intitolato
“art. 360 1° comma n. 5 ) cpc: contraddittorietà della motivazione in relazione ad un fatto

decisivo e controverso del giudizio”.
Si legge a pag. 9 del ricorso: “In via riassuntiva, dunque, è possibile affermare che con il

presente motivo di ricorso si intende evidenziare come in relazione al fatto decisivo per il

presente giudizio e controverso tra le parti in causa, della violazione del principio della

parità di trattamento tra dipendenti appartenenti alla medesima area economica, la Corte

abbia, nella stessa sentenza, fornito risposte in contraddizione, ed, anzi, opposte; da un

lato riconoscendo il contrasto con il principio di parità di trattamento economico,

dall'altro, riconoscendo la peculiarità della situazione, tale da escludere qualsivoglia

contrasto con il suddetto principio”.
Innanzitutto, l'eventuale violazione del principio della parità di trattamento tra

dipendenti appartenenti alla medesima area economica non è un “fatto decisivo del giudizio”

che sia possibile, per il contrasto delle parti sulla sua verificazione, porre a contenuto

della censura di sentenza di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cpc.. Ciò comporta

l'inammissibilità del motivo di ricorso.
Ciò a prescindere, comunque, è evidente che nessuna contraddittorietà è rinvenibile nella

motivazione della sentenza impugnata: 1) in ordine alla ammissione, in linea di principio,

della valenza del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs.

165/2001; 2) in ordine alla affermazione di una posizione differenziata, nell'ambito

dell'area C del personale non dirigente del comparto ministeri, degli ex direttori di

divisione e ispettori generali già inquadrati in un ruolo ad esaurimento, con derivante

necessità di salvaguardia dei loro diritti quesiti di natura economica; 3) in ordine alla

individuazione nell'art. 2, comma 4, del d.l. 9/1996, di un limite insuperabile da parte

delle discipline collettive, per cui il 90% del trattamento riservato al direttore di

divisione e all'ispettore generale sia da riconoscere ai dipendenti, rispettivamente ora

inquadrati come C3 e C3super (e precedentemente confluiti nella IX qualifica professionale).
Il ragionamento della Corte d'appello si sviluppa logicamente per gradi: dapprima riconosce

la necessità di attuare il principio di parità di trattamento, richiamando Cass. 7617 del

5/6/2001; poi individua la giustificazione di un trattamento economico differenziato del

personale ad esaurimento; infine individua la norma di legge (vigente e non derogabile dai

CCNL) che a tale differenza di trattamento pone un limite che nel concreto sostanzia detta

“parità di trattamento” evitando pure trattamenti indifferenziati di situazioni differenti.
In particolare, infatti, dopo aver ricostruito lo sviluppo cronologico delle fonti, la Corte

d'appello evidenzia a pag. 7 della sentenza come la tesi dei lavoratori che reclamano

illegittimo il miglior trattamento riservato al personale ad esaurimento rispetto a quello

riservato al personale appartenente alla categoria C3  “in linea di principio” appaia

fondata, in considerazione del fatto che: 1) il disposto dell'art. 45, comma 2, del d.lgs.

165/2001 obbliga le amministrazioni a garantire ai propri dipendenti “parità di trattamento

contrattuale”, ossia l'osservanza del principio in base al quale a parità di mansioni e/o

inquadramento non possono attribuirsi ai dipendenti trattamenti economici

ingiustificatamente differenziati; 2) le mansioni svolte dai dipendenti inquadrati nella

categoria C3 sono professionalmente analoghe a quelle previste per il personale del ruolo ad

esaurimento.
A pag. 8 della sentenza impugnata la Corte continua il suo ragionamento e puntualizza come

la (concreta entità della ) “disparità di trattamento economico previsto dal CCNL non può

ritenersi giustificata da alcuna norma di legge, in particolare dall'art. 69, comma 3, del

D.Lgs. 165/2001”. E sul punto specifica: “Infatti detta norma, avente peraltro un carattere

meramente transitorio, ha previsto semplicemente che il personale del ruolo ad esaurimento

“conserva le qualifiche ad personam” e la conservazione della qualifica non implica di per

se l'attribuzione di incrementi stipendiali differenti, ma il CCNL non ha affatto dettato

disposizioni specifiche per il personale in parola tali da determinare un particolare e

diverso inquadramento e, quindi, un particolare e diverso trattamento economico, essendosi

la contrattazione limitata, come si è visto, a disporre l'inclusione di detto personale

nell'area cui appartengono i ricorrenti”.   Ciò detto, la Corte evidenzia come -pur in

mancanza di indicazioni in tal senso provenienti da una fonte legislativa o dalla

attribuzione in CCNL di un particolare e diverso inquadramento che giustifichi un

particolare e diverso trattamento economico del personale ad esaurimento confluito con gli

appellanti nell'area C-  (solo) “in base alle tabelle retributive allegate ai vari contratti

collettivi, al personale del ruolo ad esaurimento è stato conservato tuttavia il trattamento

economico goduto superiore a quello dei C3 e sono stati attribuiti incrementi retributivi

superiori rispetto a quelli previsti per il personale appartenente alla posizione economica

C3”.
Ancora di seguito la Corte d'appello, a partire da  fine pag. 8 della sentenza, aggiunge al

suo ragionamento -prima fatto “in linea di principio”- la necessaria analisi di un problema

che si pone a fronte dei rilievi precedenti. Si domanda se si possa rinvenire una

giustificazione per il citato testè assetto economico differenziato. E subito (dopo aver

puntualizzato che un tale assetto economico differenziato in ogni caso “ha una base

normativa con un limite però insuperabile da parte delle discipline collettive: l'art. 2,

co. 4 d.l. 28/1/96 n. 9 ha riconosciuto, infatti, al personale in questione un trattamento

economico “non superiore al 90% del trattamento iniziale del direttore di divisione del

ruolo ad esaurimento”) , la Corte dichiara di dover tener conto della specificità della

vicenda giuridica del personale ad esaurimento “anche al fine di salvaguardare diritti

quesiti di natura economica”. Ciò anche in linea con la contrattazione collettiva (che ha

reiteratamente ribadito la specificità della situazione del personale dell'ex ruolo ad

esaurimento e ne ha conservato la differenziazione di trattamento economico) nonché in linea

con la Corte costituzionale per cui  “i funzionari delle qualifiche ad esaurimento  … hanno

mantenuto una peculiarità e temporaneità di posizioni giuridiche e di qualifica, nonché di

trattamento economico...”).     
La Corte d'appello porta, quindi, a conclusione il suo ragionamento scrivendo (a partire da

pag. 9 della sentenza):
“nè le norme contrattuali in materia di trattamento economico del personale del soppresso

ruolo ad esaurimento violano quindi in maniera assoluta il principio normativo di parità di

trattamento economico, attesa la causa giustificatrice del più favorevole trattamento e la

concorrente previsione transitoria, né le norme transitorie succedutesi possono porsi in

contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, rispondendo ad una scelta

discrezionale e non irragionevole del legislatore.
La causa giustificatrice del trattamento di maggior favore riconosciuto ai dipendenti già

appartenenti al ruolo transitorio ad esaurimento soppresso dall'art. 25 del d.lgs. n. 29 del

1993 esiste ed è pienamente lecita, rappresentando un'applicazione della vigente normativa

contrattuale che contiene  “una norma transitoria diretta al mantenimento, nei confronti del

personale delle varie aree, delle voci stipendiali fisse d'origine, con lo scopo di

salvaguardare diritti quesiti di natura economica; tale disciplina contrattuale, d'altra

parte, è coerente con il citato art. 25 d.lgs. n. 29/1993, che nel sopprimere il ruolo

transitorio ha previsto la conservazione “ad personam” delle qualifiche...
Completamente diversa sia per provenienza, sia per livello economico e per status giuridico

è la nona qualifica funzionale, che è stata istituita con il decreto legge 28 gennaio 1986,

n. 9, convertito in legge 24 marzo 1986, n. 78. … Esiste, pertanto, in relazione alle dette

diversità, il presupposto perchè il legislatore possa compiere -come in effetti ha fatto- la

valutazione, non palesemente arbitraria ed irrazionale, di accordare un particolare

trattamento, temporalmente limitato, ai funzionari con qualifiche ad esaurimento, che

avevano, pur con la speciale posizione derivante dalla peculiare qualifica, svolto funzioni

di responsabilità conformemente a previsioni normative … venendosi a riconoscere un profilo

attitudinale maggiore derivante dalla esperienza precedente e dalla qualifica rivestita

(Corte costituzionale 228/1997). Pare ovvio che la Corte costituzionale sottolinei la durata

“temporalmente limitata” della qualifica …
Stante dunque l'obiettiva peculiarità di una qualifica ad esaurimento, riconosciuta anche

dal giudice delle leggi, non pare pertinente l'invocato principio di parità di trattamento,

che evidentemente presuppone l'assoluta identità, delle situazioni raffrontate.
La differenza di retribuzione tra le due categorie di lavoratori (quelli di cui al presente

giudizio), giustificata nei suddetti limiti, quindi, non può comportare sic et simpliciter

l'accoglimento della domanda nei termini proposti dagli originari ricorrenti, dovendosi

utilizzare per come già detto, l'obbligatorio parametro di riferimento, -anche al fine di

evitare conseguenze abnormi in ordine al trattamento stipendiale che violerebbero comunque

in quanto tali il suddetto principio di parità-, il citato  art. 2 comma 4° del d.l.

28/1/1986 n. 9 che aveva riconosciuto al personale  di cui trattasi un trattamento economico

“non superiore  al 90% del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad

esaurimento”, parametro che non può però più valere, ovviamente, per i successivi incrementi

contrattuali, stante la più volte segnalata possibilità solo per tempi limitati di una

residua differenziazione (se pure limitata con il parametro normativo or detto), come ha

indicato la Corte costituzionale. Gli incrementi vanno, quindi, riconosciuti per intero

nella misura spettante alle superiori categorie di riferimento rispettive come indicato in

dispositivo.   
Va comunque osservato che detta norma nulla comunque prevede in relazione alla qualifica di

ispettore generale (istituita contestualmente a quella di direttore di divisione dall'art.

60 del DPR n. 748 del 1972).
Di contro anche i lavoratori per cui è causa godono di due distinti inquadramenti: C3 e C3S,

quest'ultimo di livello superiore. Ragioni di equità sostanziale impongono tuttavia di

evitare che il rapporto tra le due diverse categorie di lavoratori comporti un raffronto (ed

una sia pur parziale equiparazione dei rispettivi trattamenti economici) con qualifiche

addirittura di due livelli superiori per cui detto raffronto va operato per i lavoratori

inquadrati in C3 con i livelli stipendiali fissati per il Direttore di divisione e per

quelli inquadrati in C3S con quelli previsti per gli ispettori generali”.

Le riportate considerazioni della Corte d'appello costituiscono, nella loro evidente

consequenzialità logica, la più convincente confutazione delle censure di contraddittorietà

nella motivazione avanzate dal Ministero col terzo motivo di ricorso in Cassazione. Solo

l'estrapolazione di singoli passaggi della sentenza impugnata ha consentito alla difesa

ministeriale di prospettare vizi di contraddittorietà che evidentemente sono smentiti da una

più completa ricostruzione dell'iter argomentativo della Corte d'appello. Contrariamente a

quanto sostenuto dal motivo di ricorso, non appare difficilmente intellegibile il percorso

logico-argomentativo in forza del quale la Corte d'appello è giunta a riconoscere il diritto

dei dipendenti, con accoglimento dell'appello “per quanto di ragione” e “in parziale riforma

della gravata sentenza”. Per come ampiamente sopra esposta, la sentenza d'appello non mostra

due parti in contrasto logico tra loro ma una progressione logica condivisibile:

ricostruzione della successione cronologica delle norme – prospettazione della valenza del

principio di parità di trattamento contrattuale – prospettazione della necessità

costituzionale della salvaguardia dei diritti quesiti patrimoniali delle categorie ad

esaurimento – prospettazione del vigente limite legislativo (art. 2, comma 4, del d.l.

9/1986) alla parità di trattamento che però è anche fonte del diritto riconosciuto in

sentenza agli appellanti. Ciò perchè: 1) dell'art. 2, comma 4, del d.l. 9/1986 si deve fare

interpretazione costituzionalmente orientata che ne salvaguardi la conservazione; 2) si deve

trovare un punto di bilanciamento tra la salvaguardia, da un lato, dei diritti quesiti dei

dipendenti dell'ex ruolo esaurimento e la realizzazione, dall'altra, della tendenziale pari

retribuzione a parità di lavoro.    
In definitiva, ad essere incomprensibile in più punti non è la sentenza impugnata, ma  la

argomentazione del terzo motivo del ricorso ministeriale in Cassazione.
---
IN REPLICA AL QUARTO MOTIVO DI RICORSO PRINCIPALE ENUNCIATO A PAG. 10, 11, 12, 13 e 14 DEL

RICORSO STESSO:
Il quarto motivo di ricorso del Ministero è intitolato
“art. 360, 1° comma, n. 3): violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 4° comma del d.lgs.

29/93 nonché dell'art. 45 del d.lgs. 165/2011”.
Secondo controoparte si tratta in sostanza di verificare se le disposizioni del CCNL del

12/2/1999 e del 12/6/2003 per il periodo 1998-2002 nella parte in cui hanno incluso nella

medesima area C assieme ai dipendenti appartenenti alla ex IX qualifica funzionale anche i

dipendenti appartenenti al c.d. ruolo esaurimento, riservando ad essi un trattamento

economico differenziato e più favorevole, siano in contrasto con l'art 45 del d.lgs.

165/2001 ed il principio di parità di trattamento ivi sancito.
Ebbene, il “momento di sintesi” del motivo di ricorso così formulato rende il motivo stesso

inammissibile perchè prospetta una censura affatto estranea al contenuto decisorio della

sentenza impugnata, la quale non ha minimamente affermato che la contrattazione collettiva

-nell'includere nella medesima area C i dipendenti dell'ex ruolo ad esaurimento e gli ex IX

qualifica funzionale- non avrebbe potuto, per il disposto dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001 e

per il principio di parità di trattamento economico ivi sancito, riservare agli ex

dipendenti del ruolo ad esaurimento un trattamento economico differenziato e più favorevole.
Altrimenti detto: non è affatto vero quel che si legge a pag. 11 del ricorso principale e

cioè che “... la Corte di appello muove sostanzialmente dall'erroneo assunto che nell'ambito

del pubblico impiego vige il principio per cui a parità di mansioni svolte debba

corrispondere la stessa qualifica e lo stesso trattamento retributivo. Poiché dunque vi

sarebbe identità fra le mansioni svolte dai ricorrenti rispetto a quelle svolte dal

personale del ruolo ad esaurimento, ne discenderebbe da ciò il diritto dei ricorrenti allo

stesso -più favorevole- trattamento economico”. 
Come sopra rilevato in sede di confutazione del terzo motivo del ricorso principale, la

sentenza impugnata riconosce alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire, per

un tempo limitato (anche in ossequio alla decisione della Corte costituzionale), limitate

differenze economiche tra le categorie (legittimamente ricomprese nell'unica area  C ) dei

dipendenti ex ruolo ad esaurimento e di quelli ex IX qualifica funzionale. La Corte

d'appello non ha affatto negato ma, al contrario, ha affermato  la necessità di tener conto

delle peculiarità del personale dell'ex ruolo a esaurimento, rispetto all'ulteriore

personale ex IX qualifica con esso confluito nell'area area C. Non può quindi che

respingersi il quarto motivo di ricorso che prospetta censura (violazione del principio di

parità del trattamento contrattuale, di cui all'art. 45, comma 2, d.lgs. 165/2001) che alla

sentenza impugnata non può riferirsi.
Neppure appaiono perciò pertinenti le citazioni di giurisprudenza di cui al motivo di

ricorso: tutte depongono per la necessità di non omologazione economica tra gli ex

dipendenti del ruolo esaurimento e i dipendenti appellanti, differenziazione che, come

detto, la Corte d'appello di Roma non ha inteso azzerare ma ridurre al quantum indicato

dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. 9/1986 (cui la contrattazione collettiva si sarebbe dovuta

conformare).  In primo luogo non è, dunque, contraria al decisum della Corte d'appello la

argomentazione della sentenza n. 11982/2010 della Cassazione, Sez. lavoro, riportata a pag.

10 dell'avversario ricorso. Detta sentenza n. 11982/2010 non ha affatto esaminato la

questione basilare esaminata dalla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 10311/2009 che

è oggetto della causa che ci occupa: non ha esaminato i limiti imposti dalla legge alla

differenza pattizia di retribuzione tra dipendenti del ruolo a esaurimento e altri

dipendenti con essi confluiti nell'area C  come C3 e C3 super. 
Lo stesso dicasi della sentenza n. 1009/1999 del Consiglio di Stato, della sentenza n.

1728/1998 del TAR Lazio, della sentenza n. 3248/2004 del Consiglio di Stato, tutte citate

nel ricorso per cassazione del Ministero.
Errata è poi, nella sua assolutezza, l'ulteriore affermazione di cui al quarto motivo

dell'avverso ricorso (pag. 12 e 13) per cui “D'altro canto, in sede di contrattazione

collettiva le parti sociali avevano tutto il diritto di tenere in considerazione le

peculiarità che caratterizzavano il personale del ruolo ad esaurimento nella (concorde)

determinazione del trattamento economico spettante, senza per ciò violare alcuna norma

imperativa”.   Come detto in sede di confutazione del terzo motivo di ricorso, la Corte

d'appello ha correttamente rilevato la vigenza dell'art. 2, comma 4, del d.l. n. 9/1986,

quale limite alla differenza che i CCNL possono porre tra la retribuzione degli appartenenti

all'ex ruolo ad esaurimento e quella degli appellanti (già inseriti nella ex IX qualifica

funzionale). Correlativamente, infine, si deve rimarcare l'erroneità dell'affermazione che

si legge a pag. 14 del ricorso principale, per cui “... la Corte d'appello, con la decisione

che in questa sede si impugna, è andata di fatto ad incidere su materia regolamentata dalla

contrattazione collettiva. La stessa Corte di Cassazione nella decisione n. 16709/02 ha

avuto modo di affermare che al giudice non è consentito sindacare previsioni contrattuali

che diversificano il trattamento di alcune posizioni , salvo il caso di violazioni di norme

di diritto positivo o di palese irrazionalità, essendo riservato dalla legge il regolamento

degli interessi alla libera determinazione delle parti sociali”. E' diritto positivo vigente

e inderogabile da CCNL l'art. 2, comma 4, del d.l. 9/1986. Esso va inteso avente il ruolo e

la portata che gli ha attribuito la sentenza impugnata.     
---
Tanto considerato si conclude:
“Piaccia alla Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del presente controricorso,

respingere il ricorso  principale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso

la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 10311/09. Con vittoria, per i lavoratori, di

spese, competenze e onorari di tutti i gradi di giudizio, oltre CAP e IVA come per legge e

con liquidazione delle spese, competenze e onorari all'Avv. Maurizio Perelli per la difesa

di se medesimo innanzi alla Corte di Cassazione”.  
--------  
Si deposita:
copia del ricorso in Cassazione avverso sentenza della Corte d'appello di Roma, quale

giudice del lavoro, n. 10311/2009, notificato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

in data 21/6/2011;
.copia della  sentenza della Corte d'appello di Roma, quale giudice del lavoro, n.

10311/2009 del 17-22 dicembre 2009, depositata il 13/4/2001;
copia del ricorso alla Corte d'appello di Roma, quale giudice del lavoro, avverso la

sentenza del Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, n. 14440/2007 del 25/6/2007,

depositata il 20/7/2007;
copia della sentenza del Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, n. 14440/2007 del

25/6/2007, depositata il 20/7/2007;
copia del ricorso al Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, deciso dalla sentenza del

Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, n. 14440/2007 del 25/6/2007, depositata il

20/7/2007.
Roma, 27/7/2011
Avv. Maurizio Perelli

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