
Nella sentenza 117/2013 del CNF si legge: "Il dedotto difetto di motivazione non può comunque tradursi nella nullità della decisione impugnata poiché il CNF, quale giudice di legittimità e di merito, può sopperire alla inadeguatezza, e financo all’assenza totale della motivazione, apportandovi tutte le integrazioni che ritiene necessarie. (cfr. per tutte Cons. Naz. Forense 30-01-2012, n. 4)."
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 92.
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