Corte di Giustizia UE , sez. Grande, sentenza 19.09.2006 n° C-506/04
Ogni avvocato ha diritto ad esercitare stabilmente la sua attività in qualsiasi
Stato membro con il suo titolo professionale d'origine senza previa verifica
della padronanza delle lingua dello Stato membro ospitante.
Lo ha precisato la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza 19
settembre 2006 (C-506/04), fornendo un'interpretazione dell’art. 3 della
direttiva 98/5/CE in materia di libertà di stabilimento degli avvocati nella
Comunità europea.
{mospagebreak}da Altalex, quotidiano d'informazione giuridica - n.1531 del 22.09.2006
Libertà di stabilimento: l'avvocato non deve dimostrare di
conoscere la lingua
Corte di Giustizia UE , sez. Grande, sentenza 19.09.2006 n° C-506/04
Ogni avvocato ha diritto ad esercitare stabilmente la sua attività in qualsiasi
Stato membro con il suo titolo professionale d'origine senza previa verifica
della padronanza delle lingua dello Stato membro ospitante.
Lo ha precisato la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza 19
settembre 2006 (C-506/04), fornendo un'interpretazione dell’art. 3 della
direttiva 98/5/CE in materia di libertà di stabilimento degli avvocati nella
Comunità europea.
Nel caso di specie il Consiglio dell’ordine degli avvocati del foro di
Lussemburgo si era rifiutato d’iscrivere un avvocato inglese all’albo
dell’ordine degli avvocati di Lussemburgo, poichè lo stesso non si era
sottoposto ad un colloquio per la verifica delle sue conoscenze linguistiche.
Parallelamente con la sentenza 19.09.2006 C-193/05, la Corte di Giustizia, su
ricorso della Commissione Europea, ha condannato il il Lussemburgo per essere
venuto meno ai suoi obblighi derivanti dal diritto comunitario con riferimento
alla citata della direttiva 98/5/CE.
(Altalex, 22 settembre 2006)
Corte di Giustizia delle Comunità Europee
Sentenza 19 settembre 2006
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
«Libertà di stabilimento – Direttiva 98/5/CE – Esercizio permanente della
professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata
acquisita la qualifica – Requisiti per l’iscrizione presso l’autorità competente
dello Stato membro ospitante – Previa verifica della conoscenza delle lingue
dello Stato membro ospitante – Ricorso giurisdizionale di diritto interno»
Nel procedimento C-506/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour administrative (Lussemburgo), con decisione 7
dicembre 2004, pervenuta in cancelleria il 9 dicembre 2004, nel procedimento
Graham J. Wilson
contro
Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans
e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet, R. Schintgen, K.
Lenaerts (relatore), E. Juhász, E. Levits, A. Ó Caoimh e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del
14 marzo 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Wilson, dal sig. L. Lorang, avocat, dal sig. C. Vajda, QC, e dalla
sig.ra V. Sloane, barrister;
– per l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, dai sigg. C. Ossola e C.
Kaufhold, avocats;
– per il governo lussemburghese, dal sig. S. Schreiner, in qualità di agente,
assistito dal sig. L. Dupong, avocat;
– per il governo francese, dalla sig.ra C. Bergeot-Nunes e dal sig. G. de
Bergues, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente,
assistito dal sig. A. Cingolo, avvocato dello Stato;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di
agente, assistita dalla sig.ra M. Demetriou, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A. Bordes e H. Støvlbæk,
in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11
maggio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza{mospagebreak}
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE,
volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno
Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77,
pag. 36).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta in
seguito al rifiuto, da parte del conseil de l’ordre des avocats du barreau de
Luxembourg (Consiglio dell’ordine degli avvocati del foro di Lussemburgo; in
prosieguo: il «consiglio dell’ordine») d’iscrivere il sig. Graham J. Wilson,
cittadino del Regno Unito, all’albo dell’ordine degli avvocati di Lussemburgo.
Contesto normativo
La direttiva 98/5
3 Ai sensi dell’art. 2, primo comma, della direttiva 98/5:
«Gli avvocati hanno il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato
precisate all’articolo 5 in tutti gli altri Stati membri con il proprio titolo
professionale di origine».
4 L’art. 3 della direttiva 98/5, rubricato «Iscrizione presso l’autorità
competente», dispone quanto segue:
«1. L’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel
quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso
l’autorità competente di detto Stato membro.
2. L’autorità competente dello Stato membro ospitante procede all’iscrizione
dell’avvocato su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi
presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine. Essa
può esigere che l’attestato dell’autorità competente dello Stato membro di
origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua
presentazione. Essa dà comunicazione dell’iscrizione all’autorità competente
dello Stato membro di origine.
(…)».
5 L’art. 5 della direttiva 98/5, intitolato «Campo di attività», stabilisce
quanto segue:
«1. Salvo i paragrafi 2 e 3, l’avvocato che esercita con il proprio titolo
professionale di origine svolge le stesse attività professionali dell’avvocato
che esercita con il corrispondente titolo professionale dello Stato membro
ospitante, e può, in particolare, offrire consulenza legale sul diritto del
proprio Stato membro d’origine, sul diritto comunitario, sul diritto
internazionale e sul diritto dello Stato membro ospitante. Esso rispetta
comunque le norme di procedura applicabili dinanzi alle giurisdizioni nazionali.
2. Gli Stati membri che autorizzano una determinata categoria di avvocati a
redigere sul loro territorio atti che conferiscono il potere di amministrare i
beni dei defunti o riguardanti la costituzione o il trasferimento di diritti
reali immobiliari, che in altri Stati membri sono riservati a professioni
diverse da quella dell’avvocato, possono escludere da queste attività l’avvocato
che esercita con un titolo professionale di origine rilasciato in uno di questi
ultimi Stati membri.
3. Per l’esercizio delle attività relative alla rappresentanza ed alla difesa di
un cliente in giudizio e nella misura in cui il proprio diritto riservi tali
attività agli avvocati che esercitano con un titolo professionale dello Stato
membro ospitante, quest’ultimo può imporre agli avvocati che ivi esercitano con
il proprio titolo professionale di origine di agire di concerto con un avvocato
che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e il quale resta, eventualmente,
responsabile nei confronti di tale giurisdizione, oppure con un “avoué”
patrocinante dinanzi ad essa.
Ciononostante, per assicurare il buon funzionamento della giustizia, gli Stati
membri possono stabilire norme specifiche di accesso alle Corti supreme, quali
il ricorso ad avvocati specializzati».
6 L’art. 9 della direttiva 98/5, rubricato «Motivazione e ricorso
giurisdizionale», dispone quanto segue:
«Le decisioni con cui viene negata o revocata l’iscrizione di cui all’articolo 3
e le decisioni che infliggono sanzioni disciplinari devono essere motivate.
Tali decisioni sono soggette a ricorso giurisdizionale di diritto interno».
7 L’art. 10, della direttiva 98/5, rubricato «Assimilazione all’avvocato dello
Stato membro ospitante», contiene le seguenti disposizioni:
«1. L’avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine e che
abbia comprovato l’esercizio per almeno tre anni di un’attività effettiva e
regolare nello Stato membro ospitante, e riguardante il diritto di tale Stato,
ivi compreso il diritto comunitario, è dispensato dalle condizioni di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva [del Consiglio 21
dicembre 1988] 89/48/CEE [relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei
diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una
durata minima di tre anni (GU 1989 L 19, pag. 16)] per accedere alla professione
di avvocato dello Stato membro ospitante. Per attività effettiva e regolare si
intende l’esercizio reale dell’attività senza interruzioni che non siano quelle
dovute agli eventi della vita quotidiana.
(…)
3. Un avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine, che
dimostri un’attività effettiva e regolare per un periodo di almeno tre anni
nello Stato membro ospitante, ma di durata inferiore relativamente al diritto di
tale Stato membro, può ottenere dall’autorità competente di detto Stato membro
l’accesso alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante e il diritto
di esercitarla con il titolo professionale corrispondente a tale professione in
detto Stato membro, senza dover rispettare le condizioni di cui all’articolo 4,
paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48 (…), alle condizioni e secondo le
modalità qui di seguito indicate:
a) L’autorità dello Stato membro ospitante prende in considerazione l’attività
effettiva e regolare nel corso del periodo sopra precisato, nonché le conoscenze
e le esperienze professionali nel diritto dello Stato membro ospitante, nonché
la partecipazione del richiedente a corsi o seminari che vertono sul diritto
dello Stato membro ospitante, compreso l’ordinamento della professione e la
deontologia professionale.
(…)».
Il diritto nazionale
8 Ai sensi dell’art. 5 della legge 10 agosto 1991 sulla professione di avvocato
(Mémorial A 1991, pag. 1110; in prosieguo: la «legge 10 agosto 1991»):
«Nessuno può esercitare la professione di avvocato se non ha ottenuto
l’iscrizione all’albo di un ordine degli avvocati stabilito nel Granducato di
Lussemburgo».
9 L’art. 6 della legge 10 agosto 1991 dispone quanto segue:
«(1) Ai fini dell’iscrizione all’albo è necessario:
a) presentare le necessarie garanzie d’onorabilità.
b) dimostrare di ottemperare alle condizioni d’ammissione al tirocinio.
Eccezionalmente, il Consiglio dell’ordine può dispensare da determinati
requisiti di ammissione al tirocinio coloro che abbiano completato il tirocinio
professionale nel loro Stato d’origine e possano comprovare una pratica
professionale di almeno cinque anni.
c) avere la cittadinanza lussemburghese o la cittadinanza di uno Stato membro
delle Comunità europee. Il Consiglio dell’ordine, sentito il parere del Ministro
della Giustizia può, dietro prova di reciprocità da parte del paese non membro
della Comunità europea di cui il candidato è cittadino, dispensare quest’ultimo
dalla predetta condizione. Lo stesso vale per i candidati che godono dello
status di rifugiati politici e che beneficiano del diritto d’asilo nel
Granducato di Lussemburgo.
(2) Prima di potere essere iscritti all’albo, i candidati avvocati, presentati
dal presidente dell’ordine o dal suo delegato, prestano il seguente giuramento
dinanzi alla Cour de cassation: “Giuro fedeltà al Granduca, obbedienza alla
costituzione e alle leggi dello Stato, di non venire mai meno al rispetto dovuto
ai tribunali e di non patrocinare alcuna causa che io non creda giusta secondo
coscienza”».
10 Tali requisiti per l’iscrizione sono stati modificati dall’art. 14 della
legge 13 novembre 2002, che recepisce nel diritto lussemburghese la direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a
facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato
membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica e recante: 1.
modifica della legge modificata 10 agosto 1991, sulla professione di avvocato;
2. modifica della legge 31 maggio 1999, sulla domiciliazione delle società
(Mémorial A 2002, pag. 3202; in prosieguo: la «legge 13 novembre 2002»).
11 Il detto art. 14 ha aggiunto, in particolare, all’art. 6, n. 1, della legge
10 agosto 1991, il punto d), che stabilisce il seguente requisito per
l’iscrizione:
«abbia padronanza della lingua della legislazione e delle lingue amministrative
e giudiziarie ai sensi della legge 24 febbraio 1984 sul regime linguistico».
12 La lingua della legislazione è disciplinata dall’art. 2 della legge 24
febbraio 1984, sul regime linguistico (Mémorial A 1984, pag. 196) nei seguenti
termini:
«Gli atti legislativi e i relativi regolamenti d’attuazione sono redatti in
francese. Quando gli atti legislativi e regolamentari sono accompagnati da una
traduzione, fa fede solo il testo francese.
Quando regolamenti diversi da quelli di cui al comma precedente sono emanati da
un organismo dello Stato, dei comuni o degli enti pubblici in una lingua diversa
dal francese, fa fede solo il testo nella lingua utilizzata da tale organismo
per la stesura.
Questo articolo non deroga alle disposizioni applicabili in materia di
convenzioni internazionali».
13 Le lingue amministrative e giudiziarie sono disciplinate dall’art. 3 della
legge 24 febbraio 1984, sul regime linguistico, nei seguenti termini:
«In materia amministrativa, contenziosa o non contenziosa, e in materia
giudiziaria è possibile utilizzare la lingua francese, tedesca o lussemburghese,
fatte salve le disposizioni speciali vigenti in specifiche materie».
14 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della legge 13 novembre 2002, l’avvocato che ha
conseguito la qualifica in uno Stato membro diverso dal Granducato di
Lussemburgo (in prosieguo: l’«avvocato europeo») deve aver ottenuto l’iscrizione
all’albo di uno degli ordini degli avvocati di quest’ultimo Stato membro per
potervi esercitare con il proprio titolo d’origine.
15 In forza dell’art. 3, n. 2, della stessa legge:
«Il Consiglio dell’ordine degli avvocati del Granducato di Lussemburgo, cui
l’avvocato europeo presenti istanza di poter esercitare con il suo titolo
professionale d’origine, procede all’iscrizione dell’avvocato europeo all’albo
degli avvocati di tale ordine al termine di un colloquio che permette al
Consiglio dell’ordine di verificare che l’avvocato europeo abbia la padronanza
almeno delle lingue di cui all’art. 6, n. 1, lett. d), della legge 10 agosto
1991, dietro presentazione dei documenti elencati all’art. 6, n. 1, lett. a),
c), prima frase, e d) della legge 10 agosto 1991 e dell’attestato di iscrizione
dell’avvocato europeo presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine
(…)
(…)».
16 In conformità all’art. 3, n. 3, della legge 13 novembre 2002, le decisioni di
diniego dell’iscrizione di cui al n. 2 di tale articolo devono essere motivate e
notificate all’avvocato interessato e possono essere «impugnate ai sensi degli
artt. 26, nn. 7 e segg., della legge 10 agosto 1991 alle condizioni e modalità
ivi precisate».
17 L’art. 26, n. 7, della legge 10 agosto 1991 prevede, tra l’altro, in caso di
diniego dell’iscrizione all’albo di un ordine di avvocati, la possibilità di
adire il Conseil disciplinaire et administratif.
18 La composizione di tale organo è disciplinata come segue dall’art. 24 di
detta legge:
«1. La presente legge prevede l’istituzione di un Conseil disciplinaire et
administratif composto da cinque avvocati iscritti all’elenco I degli avvocati,
di cui quattro sono eletti a maggioranza relativa dall’assemblea generale
dell’ordine di Lussemburgo e uno dall’assemblea generale dell’ordine di
Diekirch. L’assemblea generale dell’ordine di Lussemburgo elegge quattro
supplenti e l’assemblea generale dell’ordine di Diekirch elegge un supplente.
Tutti i membri effettivi sono, laddove impossibilitati, sostituiti conformemente
al grado di anzianità da un supplente dell’ordine di appartenenza e, laddove
fossero impossibilitati i supplenti del proprio ordine, da un supplente
dell’altro ordine.
2. Il mandato dei membri è di due anni a partire dal 15 settembre successivo
alla loro elezione. In caso di vacanza di un posto di membro effettivo o membro
supplente, il sostituto sarà cooptato dal Conseil disciplinaire et
administratif. Le funzioni dei membri effettivi e supplenti cooptati terminano
alla data di scadenza delle funzioni del rispettivo membro eletto sostituito. I
membri del Conseil disciplinaire et administratif possono essere rieletti.
3. Il Conseil disciplinaire et administratif elegge un presidente ed un
vicepresidente. Laddove presidente e vicepresidente fossero impossibilitati a
svolgere le loro funzioni, il Conseil è presieduto dal membro titolare che vanta
maggiore anzianità. Il membro più giovane del Consiglio svolge la funzione di
segretario.
4. Per essere membro del Conseil disciplinaire et administratif è necessario
avere la cittadinanza lussemburghese, essere iscritti nell’elenco I degli
avvocati da almeno cinque anni e non essere membro di un Consiglio dell’ordine.
5. Qualora non fosse possibile comporre il Conseil disciplinaire et
administratif secondo le modalità predette, i suoi membri sono designati dal
Consiglio dell’ordine cui appartengono i membri da sostituire».
19 L’art. 28, n. 1, della legge 10 agosto 1991 prevede la possibilità di
impugnare le decisioni del Conseil disciplinaire et administratif.
20 Nella versione precedente alla legge 13 novembre 2002, il n. 2 di tale
articolo disponeva quanto segue:
«A tale scopo è creato un Conseil disciplinaire et administratif d’appel
(Consiglio disciplinare ed amministrativo d’appello) composto da due magistrati
della Corte d’appello e da un aggiunto giudiziario iscritto nell’elenco I degli
avvocati.
I membri togati e i rispettivi supplenti, nonché il cancelliere assegnato al
Consiglio, sono nominati con decreto granducale su proposta della Corte suprema
per la durata di due anni. Le rispettive indennità sono fissate con regolamento
granducale.
L’aggiunto giudiziario e il suo sostituto sono nominati con decreto granducale
per la durata di due anni. Sono scelti da una lista di tre avvocati, iscritti
nell’elenco I degli avvocati da almeno cinque anni, proposta da ciascun
Consiglio dell’ordine per ogni funzione.
La funzione di aggiunto giudiziario è incompatibile con quella di membro di un
Consiglio dell’ordine o con quella di membro del Conseil disciplinaire et
administratif.
Il Conseil disciplinaire et administratif d’appel si riunisce nei locali della
Corte suprema ed usufruisce dei suoi servizi di cancelleria».
21 L’art. 28, n. 2, della legge 10 agosto 1991, come modificato dall’art. 14
della legge 13 novembre 2002, dispone ora:
«A tale scopo è creato un Conseil disciplinaire et administratif d’appel
composto da due magistrati della Corte d’appello e da tre avvocati-aggiunti
giudiziari iscritti nell’elenco I dell’albo degli avvocati.
(…)
Gli avvocati-aggiunti giudiziari ed i loro sostituti sono nominati con decreto
granducale per la durata di due anni. Sono scelti da una lista di cinque
avvocati presso la Corte iscritti all’elenco I dell’albo degli avvocati da
almeno cinque anni, proposta da ciascun Consiglio dell’ordine per ogni funzione.
(…)
Il giudice con maggiore anzianità di servizio presiede il Conseil disciplinaire
et administratif d’appel».
22 In conformità all’art. 8, n. 3, della legge 10 agosto 1991, come modificato
dall’art. 14, V, della legge 13 novembre 2002, l’albo degli avvocati di ciascun
ordine contiene quattro elenchi, ossia:
«1. L’elenco I degli avvocati che soddisfano i requisiti degli artt. 5 e 6 e che
hanno superato l’esame di fine tirocinio previsto dalla legge;
2. L’elenco II degli avvocati che soddisfano i requisiti degli artt. 5 e 6;
3. L’elenco III degli avvocati onorari;
4. L’elenco IV degli avvocati che esercitano con il titolo professionale di
origine».
Causa principale e questioni pregiudiziali
23 Il sig. Wilson è un barrister di nazionalità britannica. Egli è membro
dell’ordine degli avvocati d’Inghilterra e del Galles dal 1975. Esercita la
professione di avvocato nel Lussemburgo dal 1994.
24 Il 29 aprile 2003 il sig. Wilson veniva convocato dal consiglio dell’ordine
per sostenere il colloquio previsto dall’art. 3, n. 2, della legge 13 novembre
2002.
25 Il 7 maggio 2003 il sig. Wilson si presentava a tale colloquio accompagnato
da un avvocato lussemburghese, ma il consiglio dell’ordine non consentiva che
quest’ultimo assistesse al detto colloquio.
26 Con lettera raccomandata di data 14 maggio 2003, il consiglio dell’ordine
notificava al sig. Wilson la sua decisione di negargli l’iscrizione all’albo
degli avvocati nell’elenco IV degli avvocati che esercitano con il titolo
professionale d’origine. Tale decisione veniva motivata nei seguenti termini:
«Dopo che il consiglio dell’ordine la ha informata che non ammette l’assistenza
di un avvocato, non prevista dalla legge, lei ha rifiutato di sostenere il
colloquio senza essere assistito dall’avv. (…). Il consiglio dell’ordine,
pertanto, non è in grado di verificare le sue conoscenze linguistiche ai sensi
dell’art. l’art. 6, n. 1, lett. d), della legge 10 agosto 1991 (…)».{mospagebreak}
27 In tale lettera, il consiglio dell’ordine informava il sig. Wilson che,
«[c]onformemente all’art. 26, n. 7, della legge 10 agosto 1991, la presente
decisione può essere oggetto di impugnazione da esperire mediante ricorso
dinanzi al Conseil disciplinaire et administratif (casella postale 575, L-1025,
Lussemburgo) entro un termine di quaranta giorni dall’invio della presente».
28 Con atto introduttivo 28 luglio 2003, il sig. Wilson ha presentato un ricorso
di annullamento avverso tale decisione di diniego dinanzi al tribunal
administratif de Luxembourg (Tribunale amministrativo di Lussemburgo).
29 Con sentenza 13 maggio 2004, tale tribunale si è dichiarato incompetente a
decidere il detto ricorso.
30 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Cour
administrative (Corte d’appello amministrativa) il 22 giugno 2004, il sig.
Wilson ha proposto appello avverso la detta sentenza.
31 Il giudice del rinvio spiega che la questione della compatibilità con l’art.
9 della direttiva 98/5 del procedimento di ricorso istituito dalla normativa
lussemburghese si ripercuote direttamente su quella della competenza dei giudici
amministrativi a dirimere la controversia della causa principale. Nel merito,
esso si pone la questione della compatibilità con il diritto comunitario delle
disposizioni lussemburghesi che istituiscono una verifica delle conoscenze
linguistiche degli avvocati europei che desiderano esercitare in Lussemburgo.
32 In tali circostanze, la Cour administrative ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 9 della direttiva 98/5/ (…) debba essere interpretato nel senso
che esclude un procedimento di ricorso quale quello previsto dalla legge 10
agosto 1991, come modificata dalla legge 13 novembre 2002;
2) più in particolare, se organi quali il Conseil disciplinaire et administratif
e il Conseil disciplinaire et administratif d’appel rappresentino organi
competenti a conoscere dei “ricors[i] giurisdizional[i] di diritto interno” ai
sensi dell’art. 9 della direttiva 98/5 e se [tale articolo] debba essere
interpretato nel senso che esclude un mezzo di ricorso che imponga di adire uno
o più organi di tale natura prima di poter adire su una questione di diritto una
“corte o un tribunale” ai sensi del [detto articolo];
3) se le autorità competenti di uno Stato membro siano autorizzate a subordinare
il diritto di un avvocato di un [altro] Stato membro di esercitare stabilmente
la professione di avvocato con il proprio titolo professionale di origine, nei
settori di attività specificati dall’art. 5 della direttiva [98/5], al requisito
della padronanza delle lingue di tale [primo] Stato membro;
4) in particolare, se le autorità competenti possano disporre che tale diritto
all’esercizio della professione sia subordinato al superamento, da parte
dell’avvocato, di un esame orale di lingua in tutte o in alcune delle tre lingue
principali dello Stato membro ospitante, al fine di consentire alle autorità
competenti di verificare se l’avvocato conosca le tre lingue e, in tal caso,
quali debbano essere le garanzie procedurali eventualmente richieste».
Sulla prima e la seconda questione
Sulla competenza della Corte a risolvere tali questioni e sulla loro
ricevibilità
33 L’ordre des avocats du barreau de Luxembourg (ordine degli avvocati del foro
di Lussemburgo), sostenuto dal governo lussemburghese, afferma che le prime due
questioni non rientrano nella competenza della Corte. A suo avviso, infatti, con
tali questioni il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’art. 9 della
direttiva 98/5 alla luce delle disposizioni nazionali. Orbene, esso è
dell’avviso che la Corte non è competente né a verificare la compatibilità di
disposizioni nazionali con il diritto comunitario, né ad interpretare tali
disposizioni.
34 È vero che, nell’ambito di un procedimento ex art. 234 CE, non spetta alla
Corte pronunciarsi sulla compatibilità di norme del diritto interno con
disposizioni del diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 7 luglio
1994, causa C-130/93, Lamaire, Racc. pag. I-3215, punto 10). Inoltre,
nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dal detto
articolo, l’interpretazione delle norme nazionali incombe ai giudici nazionali e
non alla Corte (v., in particolare, sentenza 12 ottobre 1993, causa C-37/92,
Vanacker e Lesage, Racc. pag. I-4947, punto 7).
35 Per contro, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli
elementi d’interpretazione propri del diritto comunitario che gli consentano di
valutare la compatibilità di norme di diritto interno con la normativa
comunitaria (v, in particolare, sentenza Lamaire, cit., punto 10).
36 Nel caso di specie, le prime due questioni implicano una richiesta di
interpretazione dell’art. 9 della direttiva 98/5, destinata a consentire al
giudice del rinvio di valutare la compatibilità del procedimento istituito dalla
normativa lussemburghese con tale articolo. Pertanto, esse rientrano nella
competenza della Corte.
37 L’ordre des avocats du barreau de Luxembourg sostiene inoltre che la
decisione di rinvio non contiene indicazioni sulla natura, sulla composizione e
sulle modalità di funzionamento degli organi competenti a conoscere del ricorso
oggetto della causa principale, il che, a suo avviso, impedisce alla Corte di
fornire una risposta utile al giudice del rinvio sulle prime due questioni.
38 A tale proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza,
l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia
utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di
fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso
spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in
particolare, sentenze 21 settembre 1999, causa C‑67/96, Albany, Racc. pag.
I‑5751, punto 39, e 11 aprile 2000, cause riunite C‑51/96 e C‑191/97, Deliège,
Racc. pag. I‑2549, punto 30).
39 Le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non
solo consentire alla Corte di dare risposte utili, ma altresì dare ai governi
degli Stati membri, nonché agli altri interessati, la possibilità di presentare
osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia.
Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto
conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, agli interessati
vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v. in particolare, sentenze
Albany, cit., punto 40, e 12 aprile 2005, causa C‑145/03, Keller, Racc. pag.
I‑2529, punto 30).
40 Nel caso di specie, da un lato, dalle osservazioni presentate dalle parti
della causa principale emerge che i governi degli Stati membri e la Commissione
delle Comunità europee sono stati in grado di prendere posizione adeguatamente
sulle prime due questioni.
41 Dall’altro, la Corte si considera sufficientemente edotta dalle informazioni
contenute nella decisione di rinvio e nelle osservazioni che le sono state
presentata da potere risolvere efficacemente le questioni che le sono state
sottoposte.
42 Da quanto esposto risulta che la Corte deve risolvere le prime due questioni.
Nel merito
43 Con le prime due questioni, che occorre trattare congiuntamente, il giudice
del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di interpretare la nozione di ricorso
giurisdizionale di diritto interno ai sensi dell’art. 9 della direttiva 98/5 con
riferimento ad una procedura di ricorso come quella prevista dalla normativa
lussemburghese.
44 In proposito, occorre ricordare che l’art. 9 della direttiva 98/5 stabilisce
che le decisioni dell’autorità competente dello Stato membro ospitante che
respingono l’iscrizione di un avvocato che desidera esercitarvi le sue attività
con il suo titolo professionale d’origine devono essere soggette a ricorso
giurisdizionale di diritto interno.
45 Da tale disposizione si evince che gli Stati membri sono tenuti ad adottare
provvedimenti sufficientemente efficaci per raggiungere lo scopo della direttiva
98/5 e a garantire che i diritti in tal modo attribuiti possano essere
effettivamente fatti valere dagli interessati dinanzi ai giudici nazionali (v.,
per analogia, sentenza 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651,
punto 17).
46 Come sottolineato dal governo francese e dalla Commissione, il controllo
giurisdizionale imposto dalla detta disposizione è espressione di un principio
generale del diritto comunitario che deriva dalle tradizioni costituzionali
comuni agli Stati membri e che è inoltre sancito agli artt. 6 e 13 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (v., in particolare, sentenze Johnston, cit., punto 18; 15 ottobre
1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 14; 27 novembre 2001,
causa C‑424/99, Commissione/Austria, Racc. pag. I‑9285, punto 45, e 25 luglio
2002, causa C‑459/99, MRAX, Racc. pag. I‑6591, punto 101).
47 Ai fini dell’effettiva tutela giurisdizionale dei diritti previsti dalla
direttiva 98/5, l’organo chiamato a decidere i ricorsi contro le decisioni di
diniego dell’iscrizione di cui all’art. 3 di tale direttiva deve corrispondere
alla nozione di giudice come definita dal diritto comunitario.
48 La detta nozione è stata definita, nella giurisprudenza della Corte di
giustizia relativa alla nozione di giudice nazionale ai sensi dell’art. 234 CE,
enunciando una serie di requisiti che l’organo in questione deve presentare,
quali la sua origine legale, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della
sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che
l’organo applichi norme giuridiche (v., in questo senso, tra le altre, sentenze
30 giugno 1966, causa 61/65, Vaassen-Göbbels, Racc. pag. 377, 395, e 17
settembre 1997, causa C‑54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I‑4961, punto 23)
nonché l’indipendenza e l’imparzialità (v., in questo senso, tra le altre,
sentenze 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò/X, Racc. pag. I‑2545,
punto 7; 21 aprile 1988, causa 338/85, Pardini, Racc. pag. 2041, punto 9, e 29
novembre 2001, causa C‑17/00, De Coster, Racc. pag. I‑9445, punto 17).
49 La nozione di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale, implica
innanzi tutto che l’organo interessato si trovi in posizione di terzietà
rispetto all’autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso (v., in
questo senso, in particolare, sentenza 30 marzo 1993, causa C-24/92, Corbiau,
Racc. pag. I-1277, punto 15 e 30 maggio 2002, causa C‑516/99, Schmid, Racc. pag.
I‑4573, punto 36).
50 Essa presenta inoltre due aspetti.
51 Il primo aspetto, avente carattere esterno, presuppone che l’organo sia
tutelato da pressioni o da interventi dall’esterno idonei a mettere a
repentaglio l’indipendenza di giudizio dei suoi membri per quanto riguarda le
controversie loro sottoposte (v., in questo senso, sentenze 4 febbraio 1999,
causa C‑103/97, Köllensperger e Atzwanger, Racc. pag. I‑551, punto 21, e 6
luglio 2000, causa C‑407/98, Abrahamsson e Anderson, Racc. pag. I‑5539, punto
36; v. anche, nello stesso senso, Corte eur. D.U., sentenza Campbell e Fell c.
Regno Unito del 28 giugno 1984, serie A n. 80, § 78). Tale indispensabile
libertà da siffatti elementi esterni richiede talune garanzie idonee a tutelare
la persona che svolge la funzione giurisdizionale, come, ad esempio,
l’inamovibilità (v., in questo senso, sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite
C‑9/97 e C‑118/97, Jokela e Pitkäranta, Racc. pag. I‑6267, punto 20).
52 Il secondo aspetto, avente carattere interno, si ricollega alla nozione di
imparzialità e riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro
rispettivi interessi concernenti l’oggetto di quest’ultima. Questo aspetto
impone il rispetto dell’obiettività (v., in questo senso, sentenza Abrahamsson e
Anderson, cit., punto 32) e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione
da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma
giuridica.
53 Tali garanzie di indipendenza e di imparzialità implicano l’esistenza di
disposizioni, relative, in particolare, alla composizione dell’organo e alla
nomina, durata delle funzioni, cause di astensione, di ricusazione e di revoca
dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i
singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità del detto organo rispetto a
elementi esterni ed alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (v,
al riguardo, citate sentenze Dorsch Consult, punto 36; Köllensperger e
Atzwanger, punti 20-23, nonché De Coster, punti 18-21; v. anche, in questo
senso, Corte eur. D.U., sentenza De Cubber c. Belgio del 26 ottobre 1984, serie
A n. 86, § 24).
54 Nel caso di specie, la composizione del Conseil disciplinaire et
administratif, come stabilita dall’art. 24 della legge 10 agosto 1991, è
caratterizzata dalla esclusiva presenza di avvocati di nazionalità
lussemburghese, iscritti nell’elenco I dell’albo degli avvocati – ossia l’elenco
degli avvocati che esercitano con il titolo professionale lussemburghese e che
hanno superato l’esame di fine tirocinio – eletti dalle rispettive assemblee
generali dell’ordine degli avvocati di Lussemburgo e di quello di Diekirch.
55 Per quanto riguarda il Conseil disciplinaire et administratif d’appel, la
modifica apportata all’art. 28, n. 2, della legge 10 agosto 1991 dall’art. 14
della legge 13 novembre 2002 attribuisce peso preponderante ai membri aggiunti,
che devono essere iscritti nel medesimo elenco e sono presentati dal consiglio
di ciascuno degli ordini di cui al punto precedente di questa sentenza, rispetto
ai magistrati di professione.
56 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle conclusioni, le
decisioni di diniego dell’iscrizione di un avvocato europeo adottate dal conseil
de l’ordre – i cui membri, a norma dell’art. 16 della legge 10 agosto 1991, sono
avvocati iscritti nell’elenco I dell’albo degli avvocati – in primo grado sono
soggette al controllo di un organo composto esclusivamente di avvocati iscritti
nello stesso elenco e, in appello, di un organo prevalentemente composto di tali
avvocati.
57 Pertanto, in tali condizioni, un avvocato europeo cui il conseil de l’ordre
abbia negato l’iscrizione nell’elenco IV dell’albo degli avvocati ha dei motivi
legittimi di temere che, a seconda dei casi, la totalità o la maggior parte dei
membri di tali organi abbiano un comune interesse contrario al suo, ossia quello
di confermare una decisione che esclude dal mercato un concorrente che ha
acquisito la sua qualifica professionale in un altro Stato membro, nonché di
paventare il venir meno dell’equidistanza dagli interessi in causa (v., in
questo senso, Corte eur. D.U., sentenza Langborger c. Svezia del 22 giugno 1989,
serie A, n. 155, § 35).
58 Le disposizioni che disciplinano la composizione di organi come quelle in
esame nella causa principale non risultano quindi idonee a fornire un’adeguata
garanzia di imparzialità.
59 Contrariamente a quanto afferma l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg,
i timori suscitati da tali norme in materia di composizione non possono essere
fugati dalla possibilità di esperire un ricorso in cassazione, prevista
dall’art. 29, n. 1, della legge 10 agosto 1991, avverso le sentenze del Conseil
disciplinaire et administratif d’appel.
60 L’art. 9 della direttiva 98/5, infatti, pur non escludendo la previa
presentazione di un ricorso dinanzi ad un organo non giurisdizionale, non
prevede però che l’interessato possa esperire il rimedio giurisdizionale solo
dopo l’eventuale esaurimento di rimedi di altra natura. In ogni caso, quando un
ricorso dinanzi ad un organo non giurisdizionale è previsto dalla normativa
nazionale, il detto art. 9 richiede un acceso effettivo ed entro un termine
ragionevole (v., per analogia, sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99
P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P-C‑252/99 P e C‑254/99 P,
Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I‑8375, punti 180-205
e 223-234) ad un giudice ai sensi del diritto comunitario, competente a
pronunciarsi sia in fatto che in diritto. {mospagebreak}
61 Ebbene, a prescindere dalla questione della compatibilità del previo
passaggio per due organi non giurisdizionali con il requisito del termine
ragionevole, la competenza della Cour de cassation del Granducato di Lussemburgo
è limitata alle questioni di diritto, per cui essa non dispone di una piena
giurisdizione (v., in questo senso, Corte eur. D.U., sentenza Incal c. Turchia
del 9 giugno 1998, Recueil des arrêts e décisions 1998-IV, pag. 1547, § 72).
62 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere le prime due questioni
dichiarando che l’art. 9 della direttiva 98/5 va interpretato nel senso che osta
ad un procedimento di ricorso nel contesto del quale la decisione di diniego
dell’iscrizione di cui all’art. 3 della detta direttiva deve essere contestata,
in primo grado, dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che
esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante e, in
appello, dinanzi ad un organo composto prevalentemente di siffatti avvocati,
quando il ricorso in cassazione dinanzi al giudice supremo di tale Stato membro
consente un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in fatto.
Sulla terza e la quarta questione
63 Con la terza e la quarta questione, che vanno esaminate congiuntamente, il
giudice del rinvio vuole appurare se, ed eventualmente a quali condizioni, il
diritto comunitario consenta allo Stato membro ospitante di subordinare il
diritto di un avvocato ad esercitare stabilmente le sue attività nel detto Stato
membro con il suo titolo professionale d’origine ad una verifica della
padronanza delle lingue di tale Stato membro.
64 In proposito, come emerge dal sesto ‘considerando’ della direttiva 98/5, con
essa il legislatore comunitario ha inteso, in particolare, porre fine alle
disparità tra le norme nazionali relative ai requisiti d’iscrizione presso le
autorità competenti, da cui derivavano ineguaglianze ed ostacoli alla libera
circolazione (v. anche, in tal senso, sentenza 7 novembre 2000, causa C-168/98,
Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-9131, punto 64).
65 In tale contesto, l’art. 3 della direttiva 98/5 prevede che l’avvocato che
intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito
la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità competente di
detto Stato membro, la quale è tenuta a procedere all’iscrizione «su
presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la
corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine».
66 In considerazione dell’obiettivo della direttiva 98/5, richiamato al
precedente punto 64, si deve ritenere, come fanno il governo del Regno Unito e
la Commissione, che il legislatore comunitario, con l’art. 3 della direttiva
medesima, abbia effettuato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari
richiesti ai fini dell’esercizio del diritto conferito dalla direttiva stessa.
67 La presentazione all’autorità competente dello Stato membro ospitante di un
certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro
d’origine risulta, in tal modo, l’unico requisito cui deve essere subordinata
l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante, che gli consente di
esercitare la sua attività in quest’ultimo Stato membro con il suo titolo
professionale d’origine.
68 Tale analisi trova conferma nell’esposizione dei motivi della proposta di
direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio volta a facilitare l’esercizio
permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello
in cui è stata acquistata la qualifica [COM(94) 572 def.], ove, nel commento
all’art. 3, si precisa che «[l]’iscrizione [presso l’autorità competente dello
Stato membro ospitante] avviene di diritto qualora il richiedente presenti il
documento attestante la propria iscrizione presso l’autorità competente dello
Stato membro di origine».
69 Come la Corte ha gia avuto occasione di rilevare, il legislatore comunitario,
al fine di facilitare l’esercizio della libertà fondamentale di stabilimento di
una determinata categoria di avvocati migranti, ha preferito non optare per un
sistema di previo controllo delle conoscenze degli interessati (v. sentenza
Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, cit., punto 43).
70 La direttiva 98/5, pertanto, non consente che l’iscrizione di un avvocato
europeo presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante possa essere
subordinata ad un colloquio inteso a consentire all’autorità medesima di
valutare la padronanza, da parte dell’interessato, delle lingue di tale Stato
membro.
71 Come sottolineato dal sig. Wilson, dal governo del Regno Unito e dalla
Commissione, la rinuncia ad un sistema di previo controllo delle conoscenze, in
particolare linguistiche, dell’avvocato europeo coesiste tuttavia, nella
direttiva 98/5, con una serie di norme volte a garantire, ad un livello
accettabile nella Comunità, la protezione degli assistiti ed una buona
amministrazione della giustizia (v. sentenza Lussemburgo/Parlamento e Consiglio,
cit., punti 32 e 33).
72 Ad esempio, l’obbligo imposto dall’art. 4 della direttiva 98/5 agli avvocati
europei di esercitare nello Stato membro ospitante con il proprio titolo
professionale di origine è diretto, secondo il nono ‘considerando’ della
direttiva medesima, a consentire di operare la distinzione tra tali avvocati e
quelli integrati nella professione del detto Stato membro, in modo che
l’assistito sia informato del fatto che il professionista cui affida la tutela
dei propri interessi non ha conseguito la propria qualifica nello Stato membro
medesimo (v., in tal senso, sentenza Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, cit.,
punto 34) e non possiede necessariamente adeguate conoscenze linguistiche per la
gestione della causa.
73 Quanto alle attività relative alla rappresentanza ed alla difesa di un
cliente in giudizio, gli Stati membri possono imporre agli avvocati europei che
esercitano con il proprio titolo professionale di origine, a termini dell’art.
5, n. 3, della direttiva 98/5, di agire di concerto con un avvocato che eserciti
dinanzi alla giurisdizione adita e il quale resta, eventualmente, responsabile
nei confronti di tale giurisdizione, oppure con un «avoué» patrocinante dinanzi
ad essa. Tale facoltà consente di ovviare ad eventuali carenze dell’avvocato
europeo quanto alla padronanza delle lingue giudiziarie dello Stato membro
ospitante.
74 Ai sensi degli artt. 6 e 7 della direttiva 98/5, l’avvocato europeo non è
tenuto solo al rispetto delle regole professionali e deontologiche dello Stato
membro di origine, ma anche di quelle dello Stato membro ospitante, a pena di
incorrere in sanzioni disciplinari e nella propria responsabilità professionale
(v. sentenza Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, cit., punti 36-41). Tra le
regole deontologiche applicabili agli avvocati ricorre generalmente, come
previsto dal codice di deontologia adottato dal Consiglio degli ordini forensi
europei (CCBE), l’obbligo per i professionisti interessati, corredato di
sanzioni disciplinari, di non assumere incarichi in merito ai quali essi siano,
o dovrebbero essere, consapevoli della loro incompetenza, ad esempio per una
carenza nelle conoscenze linguistiche (v., in tal senso, sentenza
Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, cit., punto 42). La comunicazione con la
clientela, con le autorità amministrative e con le associazioni professionali
dello Stato membro ospitante, al pari del rispetto delle regole deontologiche
emanate dalle autorità del detto Stato membro, infatti, è tale da richiedere
all’avvocato europeo adeguate conoscenze linguistiche ovvero il ricorso ad
un’assistenza in caso di conoscenze insufficienti.
75 Come osservato dalla Commissione, si deve ancora sottolineare che uno degli
obiettivi della direttiva 98/5, a termini del suo quinto ‘considerando’,
consiste nel rispondere «dando agli avvocati la possibilità di esercitare
stabilmente con il loro titolo professionale d’origine in uno Stato membro
ospitante, […] alle esigenze degli utenti del diritto, che a motivo del flusso
crescente delle attività commerciali, dovuto particolarmente alla creazione del
mercato interno, chiedono consulenze in occasione di operazioni transfrontaliere
nelle quali si trovano spesso strettamente connessi il diritto internazionale,
il diritto comunitario e i diritti nazionali». Siffatte questioni
internazionali, al pari delle cause disciplinate dal diritto di uno Stato membro
diverso dallo Stato membro ospitante, possono non richiedere un grado di
conoscenza delle lingue di quest’ultimo Stato membro tanto elevato quanto quello
richiesto per la gestione di cause in cui sia applicabile il diritto del detto
Stato membro.
76 Si deve osservare, infine, che l’assimilazione dell’avvocato europeo
all’avvocato dello Stato membro ospitante, che la direttiva 98/5 intende
facilitare, a termini del suo quattordicesimo ‘considerando’, richiede, ai sensi
dell’art. 10 della direttiva medesima, che l’interessato dimostri un’attività
effettiva e regolare per un periodo di almeno tre anni attinente al diritto di
tale Stato membro ovvero, nell’ipotesi di durata inferiore, ogni altra
conoscenza, attività formativa o esperienza professionale relativa al detto
diritto. Una siffatta misura consente all’avvocato europeo che intenda
integrarsi nella professione dello Stato membro ospitante di acquisire
familiarità con la lingua ovvero le lingue di tale Stato membro.
77 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la terza e la
quarta questione dichiarando che l’art. 3 della direttiva 98/5 deve essere
interpretato nel senso che l’iscrizione di un avvocato presso l’autorità
competente di uno Stato membro diverso da quello in cui egli ha acquisito la sua
qualifica, ai fini dell’esercizio, in tale Stato, della sua attività con il
titolo professionale d’origine, non può essere subordinata ad un previo
controllo della padronanza delle lingue dello Stato membro ospitante.
Sulle spese
78 Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L’art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio
1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di
avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la
qualifica, va interpretato nel senso che osta ad un procedimento di ricorso nel
contesto del quale la decisione di diniego dell’iscrizione di cui all’art. 3
della detta direttiva deve essere contestata, in primo grado, dinanzi ad un
organo composto esclusivamente di avvocati che esercitano con il titolo
professionale dello Stato membro ospitante e, in appello, dinanzi ad un organo
composto prevalentemente di siffatti avvocati, quando il ricorso in cassazione
dinanzi al giudice supremo di tale Stato membro consente un controllo
giurisdizionale solo in diritto e non in fatto.
2) L’art. 3 della direttiva 98/5 deve essere interpretato nel senso che
l’iscrizione di un avvocato presso l’autorità competente di uno Stato membro
diverso da quello in cui egli ha acquisito la sua qualifica ai fini
dell’esercizio, in tale Stato, della sua attività con il titolo professionale
d’origine, non può essere subordinata ad un previo controllo della padronanza
delle lingue dello Stato membro ospitante.
Firme
| < Prec. | Succ. > |
|---|
