Dispone l'art. 1, comma 250, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015):
"Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi."
Ebbene, è facile prevedere che della vicenda si occuperà ben presto l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale (è altrettanto facile prevedere) non si discosterà dalla linea interpretativa delle norme comunitarie di liberalizzazione delle tariffe seguita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 4/9/2014 che ha deciso la causa C-184/13.
Ricordiamo che la Corte costituzionale si esprimerà in Camera di consiglio il 15 aprile 2015 sulla q.l.c. sollevata in tema con atto di promovimento 160/2013. Probabilmente la Corte costituzionale solleverà innanzi a se stessa q.l.c. del sopravvenuto comma 250 dell'art. 1 della l. 190/2014. Ciò, a mio avviso, potrebbe accadere (in relazione al parametro di costituzionalità di cui all'art. 117, comma 1, della Costituzione, con riguardo all'art. 101 TFUE) per argomentazioni analoghe a quelle che si leggono nel provvedimento (vedi soprattutto i punti 82, 95, 112, 114, 117, 120, 122 e 123) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato I748 .
Ricordiamo, infatti, che di recente, con provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato I748 , è stato pesantemente sanzionato il Consiglo Nazionale Forense per violazione della concorrenza ex art. 101 TFUE, per aver pubblicato sul proprio sito internet (addirittura solo in una sezione dedicata allo sviluppo storico del regime delle tariffe professionali) dati analoghi a quelli che ora la legge di stabilità 2015 impone al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di pubblicare sul suo sito internet.
OPPURE LA CORTE COSTITUZIONALE (SEGUENDO L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE FORNITA DAL DETTO PARERE DELL'ANTITRUST E DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 4/9/2014 CHE HA DECISO LA CAUSA C-184/13) RITERRA' DOVERSI PROCEDERE A IMMEDIATA DISAPPLICAZIONE DEL COMMA 250 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 ?
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