La Camera di consiglio in Corte costituzionale era fissata al 12 febbraio 2014 (con relatore il Giudice Napolitano) ma è slittata a data da destinarsi. Presumo che la Corte abbia deciso di attendere le risposte ai quesiti pregiudiziali proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea dal TAR Lazio (quesiti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C207 del 20 luglio 2013 che hanno dato luogo all'incardinamento, presso la Corte di giusizia dell'Unione europea, della cause C-184/13, C-185/13, C186/13, C-187/13).
Queste le questioni pregiudiziali proposte dal TAR Lazio alla Corte di giustizia:
" - Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;
- se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo."
E' probabile che la Corte costituzionale abbia ritenuto fondati i dubbi di "legittimità comunitaria" che il TAR Lazio ha posto a base dei quesiti proposti alla Corte di Lussemburgo e, conseguentemente (siccome dall'eventuale disapplicazione -per contrasto col distitto dell'Unione europea- dell'art. art. 83 bis, commi 1, 2, 6, 7, 8, della l. 112/2008, deriverebbe l'inammissibilità della sollevata q.l.c.) abbia ritenuto essenziale attendere la decisione, al riguardo, della Corte di giustizia.
Riporto di seguito dal sito della Corte costituzionale:
Reg. ord. n. 160 del 2013 pubbl. su G.U. del 10/07/2013 n. 28
Ordinanza del Tribunale di Lucca del 12/02/2013
Notifica del 19/04/2013
Tra: Ondulati Giusti Spa C/ G.F.M. Trasporti Srl
Oggetto:
Trasporto - Trasporto di merci su strada - Corrispettivo dovuto al vettore qualora il contratto non sia stipulato in forma scritta - Determinazione in misura non inferiore alla sommatoria dei costi di esercizio, sia generali (inclusi i c.d. costi di sicurezza) che di carburante, stabiliti, per classe di appartenenza del veicolo, dall'Osservatorio sulle attività di trasporto - Denunciata introduzione di una tariffa minima per i trasporti nazionali, dichiaratamente finalizzata a tutelare la sicurezza stradale - Restrizione della libertà di iniziativa economica e della libertà di concorrenza - Violazione del principio di ragionevolezza - "Discriminazione a rovescio" derivante dall'inapplicabilità del sistema tariffario ai trasporti nazionali di cabotaggio, disciplinati dal diritto comunitario (Regolamento CE n. 1072/2009 del Parlamento europeo) - Conseguente violazione del principio di uguaglianza.
Norme impugnate: decreto legge 25/06/2008, n. 112 (convertito con modificazioni in legge 06/08/2008, n. 133), art. 83 bis, commi 1, 2, 6, 7, 8.
Parametri costituzionali: art. 3, art. 41, comma 1.
LEGGI DI SEGUITO IL TESTO DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE IN CORTE COSTITUZIONALE (TRIBUNALE DI LUCCA, 12/2/2013) ...
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Testo dell'ordinanza
N 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12/2/2013.
Ordinanza del 12 febbraio 2013 emessa dal Tribunale di Lucca nel
procedimento civile promosso da Ondulati Giusti Spa contro G.F.M.
Trasporti Srl.
Trasporto - Trasporto di merci su strada - Corrispettivo dovuto al
vettore qualora il contratto non sia stipulato in forma scritta -
Determinazione in misura non inferiore alla sommatoria dei costi di
esercizio, sia generali (inclusi i c.d. costi di sicurezza) che di
carburante, stabiliti, per classe di appartenenza del veicolo,
dall'Osservatorio sulle attivita' di trasporto - Denunciata
introduzione di una tariffa minima per i trasporti nazionali,
dichiaratamente finalizzata a tutelare la sicurezza stradale -
Restrizione della liberta' di iniziativa economica e della liberta'
di concorrenza - Violazione del principio di ragionevolezza -
«Discriminazione a rovescio» derivante dall'inapplicabilita' del
sistema tariffario ai trasporti nazionali di cabotaggio,
disciplinati dal diritto comunitario (Regolamento CE n. 1072/2009
del Parlamento europeo) - Conseguente violazione del principio di
uguaglianza.
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 83-bis,
commi 1, 2, 6, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 3 e 41, primo comma.
(GU n. 28 del 10.7.2013)
IL TRIBUNALE
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in persona del giudice
dott. Carmine Capozzi, sciogliendo la formulata riserva, ha
pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 1256/2012 RG,
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento,
promosso da Ondulati Giusti SpA (opponente), rappresentata e difesa
dagli avv.ti Vittorio Fidolini e Cristiano Calussi del Foro di
Firenze e dall'avv. Augusto Senesi del Foro di Lucca, domiciliata per
la lite presso lo studio di quest'ultimo in Lucca, Viale Carlo del
Prete n. 719, contro G.F.M. Trasporti Srl (opposta), rappresentata e
difesa dall'avv. Paolo Mei del Foro di Lucca, domiciliata per la lite
presso lo studio del difensore in Lucca, Viale Luporini n. 807.
I. Premessa.
Con atto di citazione, tempestivamente notificato, Ondulati
Giusti SpA ha opposto il decreto ingiuntivo di pagamento
provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Lucca in data 7
marzo 2012, n. 304/2012, con il quale su istanza della G.F.M.
Trasporti Srl le e' stato ordinato di pagare, in relazione a
trasporti effettuati negli anni 2010 e 2011, la somma di curo
261.906,70, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di
differenze tra i corrispettivi concordati tra le parti al momento
della conclusione verbale dei contratti di trasporto e quanto
previsto come dovuto dal comma 7 dell'art. 83-bis del decreto-legge
112/2008.
A fondamento dell'opposizione, la Ondulati Giusti SpA ha
eccepito, fra l'altro, che la disposizione in base alla quale e'
stato ottenuto il decreto ingiuntivo e' contraria agli artt. 96 e 106
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' agli
artt. 3 e 41 Cost.
Ha chiesto, pertanto, in tesi la disapplicazione della norma
interna in contrasto con il diritto comunitario e, in ipotesi, la
remissione degli atti alla Corte Costituzionale per la declaratoria
d'illegittimita' costituzionale dell'art. 83-bis decreto-legge
112/2008.
Radicatosi il contraddittorio, la G.F.M. Trasporti ha resistito
all'opposizione, chiedendone il rigetto.
Con le memorie previste dall'art. 183, comma 6 c.p.c. le parti
hanno meglio argomentato le loro posizioni e l'opponente ha insistito
nelle questioni preliminari sollevate. Il Giudice istruttore si e'
riservato sulle istanze delle parti.
II. La normativa (interna) di' riferimento.
Il combinato disposto dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 6 e 7 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (tutela della sicurezza stradale
e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto
di terzi) , convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008,
prevede che qualora il contratto di trasporto di merci su strada non
sia stipulato in forma scritta (come nel caso di specie), il
corrispettivo dovuto al vettore deve essere quantomeno pari alla
somma di due parametri: il primo risultante dal prodotto del costo
chilometrico medio del carburante, cosi' come calcolato mensilmente
dall'Osservatorio sulle attivita' di trasporto di cui all'art. 9 del
d.lgs. 21 novembre 2005, n.286, per il numero dei chilometri
percorsi, e il secondo pari alla quota dei costi di esercizio -
diversi dal costo del carburante ed inclusi i c.d. costi di sicurezza
- di un'impresa di autotrasporto per conto terzi, quota determinata
dalla stesso osservatorio due volte l'anno (entro il quindicesimo
giorno di giugno e di dicembre).
In altre parole il corrispettivo dovuto al vettore non puo'
essere inferiore alla sommatoria dei costi di esercizio, sia di
quelli generali, sia di quelli per carburante, cosi' come
determinati, per classe di appartenenza del veicolo, dal mentovato
osservatorio sulle attivita' di trasporto.
Le disposizioni in esame introducono, all'evidenza, una targa
minima. Le parti sono invece libere di determinare il corrispettivo
in eccedenza rispetto alla tariffa minima.
Il successivo comma 8 dello stesso articolo prevede che qualora
la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella
diretta a coprire i costi di carburante, risulti indicata in un
importo inferiore a quello dei costi minimi di esercizio, diversi dai
costi di carburante, il vettore puo' chiedere al committente il
pagamento della differenza. L'azione, per i contratti conclusi in
forma verbale, si prescrive in cinque anni. Lo stesso comma, letto in
correlazione con il precedente comma sesto, suppone, sia pure
implicitamente, che lo stesso vettore possa agire in giudizio per le
differenze rispetto alla quota di corrispettivo corrispondente al
costo del carburante. Discutibile (e discusso) essendo in tal ultimo
caso soltanto se la prescrizione sia quinquennale (ex comma 7, art.
83-bis) oppure annuale, in base alla regola generale, dell'art. 2951
c.c. Questione, quest'ultima, che comunque non rileva nel presente
giudizio, atteso che l'opponente non ha proposto una tempestiva
eccezione di prescrizione: l'eccezione (per la parte del
corrispettivo diretta a coprire i costi di carburante) e' stata
proposta tardivamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c., laddove l'opponente, avendo veste sostanziale di convenuto,
avrebbe dovuto proporre l'eccezione con l'atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo (il profilo, qui anticipato, ha
rilievo ai fini del successivo giudizio di rilevanza della questione
di legittimita' costituzionale proposta dall'opponente).
III. La posizione dell'opponente.
L'opponente dubita che le disposizioni in esame siano compatibili
con il diritto comunitario e con la nostra Costituzione.
In relazione al primo profilo, deduce che la norma interna si
pone in contrasto con gli artt. 96 e 106 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e chiede a questo tribunale la
disapplicazione della norma interna in contrasto con quella
comunitaria.
Argomenta che «la normativa interna e' contraria alle
disposizioni richiamate, ispirate alla realizzazione di un mercato
comune mediante la creazione di un sistema di regole comuni a tutti
gli Stati membri al fine di favorire l'instaurazione di un regime di
concorrenza mediante l'eliminazione dei fattori di differenziazione
fra i vari Stati membri, e cioe' di tutte quelle discriminazioni
derivanti dall'applicazione da parte dei vettori di prezzi e
condizioni diverse a seconda dello Stato di origine o destinazione».
Segnala che l'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato
(italiana) ha rilevato il contrasto con la normativa in materia di
concorrenza e ha introdotto ricorso ex art. 21-bis, legge 287/90 al
TAR del Lazio per ottenere l'annullamento delle determinazioni
amministrative conseguenti all'applicazione delle soprarichiamate
norme interne e che la Commissione europea ha chiesto chiarimenti al
governo italiano in merito al sistema tariffario delineato dalle
disposizioni sopra citate.
In relazione al secondo profilo, assume che le disposizioni
richiamate sono in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., determinando
una irragionevole restrizione della liberta' d'iniziativa economica,
anche sub specie di liberta' di concorrenza.
IV. La posizione dell'opposta.
La societa' opposta ha replicato che il Tar Lazio, con la recente
decisione del 25 ottobre 2012, ha respinto l'istanza cautelare
avanzata dall'AGCM e ha contestato la fondatezza degli altri profili
sollevati dalla opponente.
V. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.
Il preventivo sindacato di conformita' della normativa interna con
quella comunitaria.
Ai fini del giudizio di rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale, e' necessario anzitutto verificare la compatibilita'
della norma interna con il diritto comunitario. Soltanto laddove la
norma interna fosse conforme al diritto comunitario direttamente
applicabile, sorgerebbe il dovere, per questo giudice, di esaminare
la questione di legittimita' costituzionale.
Qualora, invece, la norma interna non fosse conforme al diritto
comunitario, venendo in rilievo, giustappunto, norme comunitarie di
diretta applicazione, questo giudice sarebbe tenuto a disapplicare la
normativa interna in contrasto con quella comunitaria.
Premesso il corretto ordine logico delle questioni da trattare,
va escluso, anzitutto, che la normativa interna si ponga in contrasto
con la normativa comunitaria invocata dalla societa' opponente e, per
completezza d'esame, anche con le norme in tema di liberta' di
stabilimento e di liberta' di prestazione dei servizi.
Piu' volte la Corte di giustizia dell'Unione europea ha avuto
modo di affermare che sono compatibili con le norme comunitarie in
materia di liberta' di stabilimento e liberta' di prestazioni dei
servizi, di liberta' di concorrenza e di trasporti, provvedimenti
legislativi e/o amministrativi, direttamente riferibili allo Stato
membro, che per ragioni di interesse generale introducono tariffe
minime (e/o anche massime). Non e' questa la sede per fare un esame
completo della giurisprudenza comunitaria.
Si puo' rinviare, fra l'altro, alla decisioni riguardanti le
tariffe minime degli avvocati italiani (cause C-94/04 e C-202/04)
oppure riguardanti, quanto all'autotrasporto per conto terzi, il
precedente sistema delle c.d. tariffe a forcella (cause C-96/94 e
38/97 - sentenze Centro Servizi Spediporto e Alibrandi).
Non puo' ritenersi, quindi, che un sistema quale quello delineato
dalla normativa interna sopra richiamata, introdotto nell'interesse
generale alla sicurezza della circolazione stradale, si ponga in
contrasto con la normativa comunitaria.
VI. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. Gli
altri profili.
Escluso, quindi, che la normativa interna si ponga in contrasto
con la normativa comunitaria, in punto di rilevanza della questione
di legittimita' costituzionale puo' osservarsi che le parti hanno
concordato, al momento della conclusione verbale dei contratti di
trasporto per cui e' causa - contratti tutti perfezionati dopo
l'entrata in vigore dell'art. 83-bis del decreto-legge n. 112/08, che
risulta quindi applicabile nella concreta fattispecie - corrispettivi
inferiori alla tariffa minima prevista in forza di detto decreto.
Invero, il punto in esame e' incontroverso tra le parti, essendo
contestato dall'opponente unicamente l'entita' della somma
differenziale pretesa dall'opposta: la differenza - tra la tariffa
minima e i corrispettivi liberamente concordati - sarebbe di euro
176.833,69, per l'opponente, e di euro 261.906,70, per l'opposta.
Infine, e come gia' in precedenza rilevato, l'eccezione di
prescrizione proposta dall'opponente, che avrebbe comunque riguardato
soltanto una parte del credito e non tutto il credito, e'
inammissibile siccome tardivamente introdotta in giudizio.
Pertanto, l'eventuale dichiarazione d'illegittimita'
costituzionale dell'art. 83-bis, commi 1,2,6,7,8, decreto-legge n.
112/2008 nella parte in cui fissa una tariffa minima, determinerebbe,
percio' stesso, la validita' dell'accordo concluso dalle parti in
punto di corrispettivo del servizio di trasporto e la reiezione della
domanda di pagamento proposta in forma monitoria.
In altre parole, diverso sarebbe l'esito della decisione del
giudice remittente qualora la disposizione contestata fosse giudicata
incostituzionale, donde la rilevanza della questione proposta.
VII. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale. Parametri costituzionali di riferimento (art. 3 e 41
Cosi.).
VII.1. La questione di legittimita' costituzionale posta
dall'opponente non e' manifestamente infondata.
L'art. 41, comma 1 Cost. prescrive: "L'iniziativa economica
privata e' libera".
La liberta' d'iniziativa economica non puo' pero' svolgersi in
contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alta liberta', alla dignita' umana, cosi' come previsto
dall'art. 41, comma 2 Cost.
Sono pertanto conformi a Costituzione interventi legislativi
diretti ad evitare che la liberta' d'iniziativa economica, che
include anche la liberta' di concorrenza, si ponga in contrasto con i
principali beni dell'uomo (vita, salute, liberta' personale,
dignita'). Nel caso di specie, il legislatore ha espressamente
qualificato il suo intervento come diretto a tutelare la sicurezza
stradale (v. rubrica dell'art. 83-bis). In particolare, il sistema
tariffario descritto dovrebbe essere finalizzato a garantire agli
autotrasportatori, quantomeno, il recupero dei costi minimi, come
determinati in via amministrativa, inclusi i costi di gestione
riferibili alla sicurezza (vale a dire, i costi necessari a mantenere
in efficienza i mezzi di autotrasporto - manutenzione ordinaria
periodica e straordinaria - e i costi dei turni di riposo degli
autisti).
L'idea che sorregge l'intervento legislativo e' che se e'
garantito, attraverso una tariffa minima, il recupero dei costi di
sicurezza, percio' stesso sarebbe garantita la sicurezza stradale
(generale, di tutti gli utenti), perche', invero, sarebbe garantita
l'efficienza dei mezzi di autotrasporti e la piena capacita'
psicofisica degli autisti (non stressati da turni di lavoro
effettuati in violazione del codice della strada).
E' opinione del remittente che l'intervento legislativo in esame
si ponga in contrasto con l'art.41 Cost. sotto un duplice profilo.
In primo luogo, l'esercizio dell'attivita' economica di
autotrasportatore per conto terzi esercitata nel rispetto delle nonne
del codice della strada e delle norme di tutela della sicurezza sul
lavoro non e' un'attivita' che si ponga (ex se) in contrasto con
l'art. 41 Cost., cosi' come richiesto da questa disposizione, sicche'
non si giustifica l'introduzione di un sistema tariffario, che limita
la concorrenza e introduce una significativa barriera all'accesso a
tale tipologia d'attivita' economica.
La sicurezza stradale non e' garantita, infatti, dall'esistenza
di un sistema tariffario, ma dal rispetto di altre disposizioni
legislative, presenti nel codice della strada e nella normativa sulla
sicurezza sul lavoro (in punto, fra l'altro, d'efficienza dei veicoli
marcianti e di turni di riposo degli autisti).
L'esistenza di tariffe minime non offre nessuna garanzia di
rispetto di queste disposizioni. E' il rispetto di queste altre
disposizioni, per contro, che garantisce la sicurezza stradale e
concorrere a determinare, secondo leggi di mercato, il corrispettivo
del servizio di autotrasporti su strada per conto terzi. Un'impresa
che non copra i costi di esercizio, cosi' come determinati anche dal
rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, e' percio' stesso
un'impresa che e' fuori mercato, destinata al fallimento.
In secondo luogo, e con diversa visuale dello stesso problema, il
bilanciamento dei contrapposti interessi (liberta' d'iniziativa
economica, da un lato, e sicurezza delle persone dai rischi connessi
alla circostanza stradale dei mezzi di autotrasporto per conto terzi,
dall'altro lato), effettuato dall'art. 83-bis, decreto-legge
n.112/2008, con l'introduzione di tariffe minime, viola il principio
di ragionevolezza, poiche' a fronte di una sicura limitazione della
liberta d'iniziativa economica e della liberta' di concorrenza,
nessuna certezza (o anche solo significativa probabilita') e' data
dal fatto che il sistema tariffario minimo garantisca la sicurezza
stradale, poiche', come sopra rilevato, questa e' garantita
unicamente dal rispetto di altre disposizioni, contenute nel codice
della strada e nel testo unico sulla sicurezza del lavoro, il cui
rispetto e' assicurato da appositi apparati dello Stato.
VII.2. La questione di legittimita' costituzionale non e'
manifestamente infondata anche sotto un diverso profilo, afferente
alla violazione del principio d'uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost.,
sub specie di discriminazione a rovescio derivante dall'applicazione
del diritto comunitario.
La normativa interna non si applica ai trasporti internazionali e
ai trasporti c.d. di cabotaggio, che sono disciplinati dal
Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo.
Tale regolamento consente che, in occasione di trasporti
internazionali, il trasportatore di merci su strada per conto terzi
(che sia titolare di licenza comunitaria, come deve essere per poter
effettuare simili trasporti), possa effettuare trasporti di
cabotaggio (art. 8 Reg. CE), i quali, altro non sono, che trasporti
nazionali eseguiti in occasione di un trasporto internazionale.
Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un
trasporto internazionale in entrata, i trasportatori di merci su
strada sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo, fino a
tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale.
L'ultimo scarico nel corso di trasporto di cabotaggio prima di
lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette
giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del
trasporto internazionale in entrata (art. 8.2.).
E' evidente che la non applicazione della normativa interna sui
minimi tariffari ai trasporti di cabotaggio (che sono trasporti
nazionali effettuati in occasione in un trasporto internazionale)
determina una discriminazione a rovescio degli autotrasportatori
stabiliti in Italia, in relazione ai trasporti nazionali, che sono
tenuti a rispettare un prezzo minimo che non si applica, invece, ai
trasporti eseguiti in regime di cabotaggio.
E' vero che il regolamento comunitario introduce delle
limitazioni ai trasporti nazionali in regime di cabotaggio (massimo
tre trasporti in sette giorni), ma e' altrettanto vero che tali
limiti sono poco significativi e contenitivi dal punto di vista
quantitativo. E' possibile, ad esempio, che effettuato un trasporto
internazionale in entrata il giorno 20 febbraio 2013,
l'autotrasportatore comunitario effettui nei successivi sette giorni
tre trasporti nazionali, l'ultimo dei quali magari in prossimita' del
confine nazionale, per poi effettuare di nuovo un trasporto
internazionale il 1° marzo 2013, e tre trasporti nazionali nei
successivi sette giorni, e cosi' via di seguito. In altre parole, se
si considera che possibilita' quali quelle mostrate con l'esempio
teste' fatto vanno moltiplicate per il numero dei trasportatori
internazionali e il numero dei mezzi di trasporto da ciascuno
posseduti, risulta evidente che una quota rilevante (in ipotesi molto
rilevante per alcune regioni italiane) dei trasporti nazionali puo'
essere eseguita in regime di cabotaggio, che e' sottratto
all'applicazione dell'art. 83-bis, decreto-legge 112/2008, con
conseguenti rischi per gli stessi autotrasportatori stabiliti in
Italia che sono costretti a subire una concorrenza alla quale,
vincolati dai minimi tariffari, non potrebbero resistere.
Tale preoccupazione e' talmente fondata che lo stesso governo
italiano si e' avvalso della facolta' prevista dalle norme
comunitarie di vietare (per due anni, sino al 31 dicembre 2011), i
trasporti in regime di cabotaggio per i vettori stabiliti in Bulgaria
e Romania, Stati entrati in UE nel 2009. Un problema similare si
verifichera' con il prossimo ingresso nell'UE (1° luglio 2013) della
Croazia e dei vettori croati.
La normativa italiana in esame, con la previsione di un sistema
tariffario minimo, che si applica ai trasporti nazionali ma non a
quelli nazionali in regime di cabotaggio, introduce, quindi, una
seria discriminazione a rovescio, che viola il principio di
uguaglianza.
P. Q. M.
Sciogliendo la fonnulata riserva;
Visto l'art. 134 Cost.;
Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83-bis, commi 1,
2, 6, 7, 8, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con legge n.
133/2008, e succ. mod., nel testo temporalmente vigente, nella parte
in cui introduce una tariffa minima per i trasporti nazionali, per
contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.;
Ai sensi degli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
e la sospensione del presente giudizio.
Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio
dei ministri, e sia comunicata al Presidente del Senato della
Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati.
Cosi deciso in Lucca in data 11 febbraio 2013
Il Giudice: Capozzi
| < Prec. | Succ. > |
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