
•La pubblicità “occulta” dell’avvocato
•Il principio della non deducibilità di questioni nuove in sede di ricorso per Cassazione avverso le sentenze del CNF
•Procedimento disciplinare: la mancata notifica del ricorso per Cassazione al PG presso la Corte stessa
•Procedimento disciplinare dinanzi al CNF: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del COA
•Il COA di Pescara ha posto il seguente quesito: “Se possa essere riconosciuta al praticante avvocato la sostituzione del periodo di un anno di pratica con l’avvenuta frequenza della Scuola di Specializzazione delle Professioni legali, il cui diploma sia stato conseguito in epoca antecedente alla data iscrizione al Registro e, qualora ciò sia possibile, se vi è un limite temporale oltre il quale il riconoscimento non è più consentito, in considerazione del principio di continuità della pratica forense.”.
•Il Consiglio dell’Ordine di Torre Annunziata chiede a questa Commissione se, a parer suo, l’art. 3, comma 2, del DLvo n. 156/2012 preveda che siano a carico dell’ente locale, che vuole conservare l’operatività del sopprimendo ufficio del giudice di pace competente sul proprio territorio, anche l’onere inerente alla retribuzione del giudice onorario, oltre che gli esplicitati oneri per “spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.”.
•Il COA di Treviso formula i seguenti cinque quesiti, richiamando specifiche disposizioni della L.P.: 1) art.2, comma 3, lett. a): dopo quanti anni di servizio in Magistratura o avvocatura dello Stato si può essere iscritti all’Ordine? 2) art. 17, al comma 6 si prevede che la domanda debba essere corredata dai documenti, non è quindi sufficiente autocertificare? 3) art. 23, comma 7: l’avvocato degli Enti pubblici si deve iscrivere all’ordine dove ha sede l’Ente? 4) art. 7 (domicilio professionale): gli avvocati già iscritti all’elenco speciale ante riforma possono mantenere l’iscrizione presso l’ordine ove hanno la residenza? 5) art. 41, comma 2: i praticanti avvocati che frequentano la scuola di specializzazione per le professioni legali devono essere iscritti da subito al registro e per tutta la durata biennale della Scuola ex art. 6, co.2, DPR n. 137/2012, già in vigore ? (cfr. art. 41, co. 2, L. 247/2012) ...
La pubblicità “occulta” dell’avvocato
La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nel caso di specie, l’articolo -spacciato per intervista, peraltro rilasciata dietro contribuzione alle spese di pubblicazione- era in realtà una pubblicità “occulta” in cui, anche attraverso diverse fotografie, semplicemente si elogiavano la struttura, le competenze e le attività dello studio professionale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 7 maggio 2013, n. 72
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PISANO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 121
Il principio della non deducibilità di questioni nuove in sede di ricorso per Cassazione avverso le sentenze del CNF
Il principio della non deducibilità, per la prima volta in sede di legittimità, di questioni o di temi di contestazione che comportino la necessità di nuovi accertamenti o di valutazione di fatti, desumibile dall’art. 360 Cod. proc. civ., trova applicazione anche con riguardo al ricorso alle sezioni unite della suprema corte avverso le decisioni in materia disciplinare del consiglio nazionale forense il quale è soggetto alle norme del rito civile, in difetto di diversa previsione contenuta nell’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, o nelle disposizioni integrative e di attuazione di cui al R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.
Cassazione Civile, sentenza del 12-03-1980, n. 01639, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. CALECA A- P.M. GRIMALDI F (CONF)
Procedimento disciplinare: la mancata notifica del ricorso per Cassazione al PG presso la Corte stessa
Ai sensi degli artt 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense è inammissibile ove non notificato, nel termine di trenta giorni prescritto per la proposizione del ricorso medesimo, anche al procuratore generale presso la suprema corte.
Cassazione Civile, sentenza del 13-05-1977, n. 01882, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. CALECA A- P.M. GAMBOGI A (CONF)
Procedimento disciplinare dinanzi al CNF: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del COA
Nel giudizio di impugnazione dinanzi al consiglio nazionale forense concernente un provvedimento disciplinare emesso dal consiglio dell’ordine locale, quest’ultimo costituisce parte necessaria e, pertanto, il suddetto giudizio è nullo qualora non siano stati osservati anche nei confronti di tale consiglio gli adempimenti prescritti dagli artt 60 e 61 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 per assicurare il contraddittorio delle parti interessate.
Cassazione Civile, sentenza del 12-05-1975, n. 01827, sez. U- Pres. CAPORASO S- Rel. CORASANITI A
Il COA di Pescara ha posto il seguente quesito: “Se possa essere riconosciuta al praticante avvocato la sostituzione del periodo di un anno di pratica con l’avvenuta frequenza della Scuola di Specializzazione delle Professioni legali, il cui diploma sia stato conseguito in epoca antecedente alla data iscrizione al Registro e, qualora ciò sia possibile, se vi è un limite temporale oltre il quale il riconoscimento non è più consentito, in considerazione del principio di continuità della pratica forense.”.
Poiché, allo stato, il nuovo ordinamento professionale, promulgato dal Presidente della Repubblica il 31.12.2012 ed in corso di pubblicazione, prevede all’art. 41, comma 13, che il Ministro della Giustizia emanerà un Regolamento disciplinante le modalità di svolgimento del tirocinio, le ipotesi di interruzione del medesimo e la sua validità UE ed il successivo art. 65 dispone, al comma 1, che fino all’entrata in vigore dei regolamenti, “si applicano se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”, i riferimenti normativi, ai quali ancor oggi ci si deve necessariamente riferire per rispondere al quesito, sono costituiti:
a) dagli artt. 17 e 18 del R.D.L. n. 1578/1933;
b) dalla legge delega n. 127/1997 (art. 17, comma 114), dall’art. 16 del D.Lvo n. 398/1997 attuativo della delega e dal D.M. n. 475/2001
Benché infatti, nelle more dell’approvazione del verbale recante il parere, sia entrata in vigore la legge n. 247/12 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), alla luce dell’art. 48 di quest’ultima deve ritenersi che, fino al 31 dicembre 2014, il tirocinio continui ad essere disciplinato dalla normativa vigente. Quest’ultima si identifica con le norme richiamate, dal momento che la nuova legge professionale è intervenuta a “rilegificare” la materia della disciplina della professione forense, escludendo quest’ultima, per l’effetto, dall’ambito di intervento del processo di delegificazione realizzato dall’art. 3, comma 5 del D. L. n. 138/11 e dal D.P.R. n. 137/12.
Come è noto, questa Commissione aveva reiteratamente sostenuto, anche in contrasto con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, che l’esonero dalla pratica forense, così come descritta nell’art. 17 del RDL n. 1578/1933, previsto per anni 1 dal D.M. n. 475/2001, non consentiva di ritenere che l’iscrizione al Registro dei praticanti potesse avere una durata inferiore al biennio (Parere n. 41/2008).
Successivamente, al fine di indurre un’uniforme valutazione delle modalità del tirocinio da parte degli Ordini, la Commissione, con il Parere n. 27/2010, ha però convenuto sull’opportunità che gli Ordini si uniformino alle decisioni del Consiglio di Stato, da ultimo, alla nr. 6255 del 2008.
Detta pronuncia ha anche affrontato, seppur con estrema sinteticità, il dato caratteristico del presente parere, costituito, rispetto a quelli precedentemente resi, dalla circostanza di aver conseguito il diploma di specializzazione prima dell’iscrizione del praticante al Registro, osservando che l’equivalenza “diploma/un anno di pratica”, “si verifica pur se non coincidano il periodo di frequenza della scuola con quello della pratica forense”.
Ritiene la Commissione di non dover modificare il proprio orientamento, e nei termini suesposti è reso il parere.
Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Merli), parere 16 gennaio 2013, n. 4
Quesito n. 205 del COA di Pescara
Il Consiglio dell’Ordine di Torre Annunziata chiede a questa Commissione se, a parer suo, l’art. 3, comma 2, del DLvo n. 156/2012 preveda che siano a carico dell’ente locale, che vuole conservare l’operatività del sopprimendo ufficio del giudice di pace competente sul proprio territorio, anche l’onere inerente alla retribuzione del giudice onorario, oltre che gli esplicitati oneri per “spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.”.
La previsione anzidetta è completata da quella del successivo comma 4, secondo la quale resta a carico dell’amministrazione giudiziaria solo “la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria … nonché la formazione del relativo personale amministrativo.”.
Le norme fra loro integrate sono del tutto speculari a quella recata dal comma 2, lett. o) dell’art. 1 legge n. 148/2011.
I dubbi del COA parrebbero doversi attribuire alla difficoltà di comprendere se le “spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo” comprendano, o meno, le indennità dovute al giudice di pace ai sensi dell’art. 11 Legge n. 374/1991, essendo indubbio che esso non possa essere ricompreso fra il cosiddetto personale amministrativo.
All’imprecisione del legislatore ovvia, in primo luogo, l’interpretazione del Ministero della Giustizia, dal cui sito è scaricabile un documento intitolato “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Mantenimento degli uffici del Giudice di pace”, nel quale, al par. 2, si legge: “Gli enti locali dovranno farsi integralmente carico di tutte le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, restando a carico dell’amministrazione della giustizia unicamente i compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per la formazione iniziale del personale amministrativo fornito dall’ente locale. Il contributo unificato sarà riscosso dal Ministero, in coerenza con la normativa generale.”.
A sostegno sistematico della succitata indicazione, si può richiamare, ad avviso della Commissione, la rubrica recata dall’art. 14 della legge n. 374/1991 (Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace”), norma con la quale si attribuiscono ai Comuni gli oneri relativi al reperimento ed al mantenimento delle strutture immobiliari da porre a disposizione ed allo Stato “la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici. Nessun riferimento, invece, è fatto al personale, amministrativo o togato, delle sedi, né a compensi e retribuzioni del medesimo.
Orbene, poiché è ragionevole ritenere che il servizio giustizia menzionato nell’art. 3, comma 2, D.Lvo n. 156/2012 corrisponda alla previsione del summenzionato art. 14, in quanto l’oggetto di entrambe le norme è l’ufficio del giudice di pace, va osservato che il legislatore del 2012 ha esplicitamente integrato la disposizione con un’ipotesi in precedenza non prevista, ovverosia che il personale amministrativo sarà a carico degli enti locali.
Per contro, nulla ha innovato e/o modificato con riferimento agli oneri connessi al lavoro della magistratura onoraria, che, di conseguenza, sono da considerarsi ad esclusivo carico dell’amministrazione giudiziaria.
Nel senso anzidetto viene quindi reso il parere richiesto.
Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Merli), parere 20 marzo 2013, n. 26
Quesito n. 235 del COA di Torre Annunziata
Il COA di Treviso formula i seguenti cinque quesiti, richiamando specifiche disposizioni della L.P.: 1) art.2, comma 3, lett. a): dopo quanti anni di servizio in Magistratura o avvocatura dello Stato si può essere iscritti all’Ordine? 2) art. 17, al comma 6 si prevede che la domanda debba essere corredata dai documenti, non è quindi sufficiente autocertificare? 3) art. 23, comma 7: l’avvocato degli Enti pubblici si deve iscrivere all’ordine dove ha sede l’Ente? 4) art. 7 (domicilio professionale): gli avvocati già iscritti all’elenco speciale ante riforma possono mantenere l’iscrizione presso l’ordine ove hanno la residenza? 5) art. 41, comma 2: i praticanti avvocati che frequentano la scuola di specializzazione per le professioni legali devono essere iscritti da subito al registro e per tutta la durata biennale della Scuola ex art. 6, co.2, DPR n. 137/2012, già in vigore ? (cfr. art. 41, co. 2, L. 247/2012)
La risposta è nei seguenti termini:
Quesito 1: dalla data di entrata in vigore della legge (non è richiesta alcuna anzianità).
Quesito 2: l’autocertificazione deve ritenersi ammissibile, secondo le disposizioni generali sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Quesito 3: l’avvocato dell’Ente pubblico si deve iscrivere all’albo dell’ordine dove ha sede l’Ente. Tanto si ricava dall’art. 7, comma 1, della L.P. riguardante il domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui si svolge la professione in modo prevalente.
Quesito 4: gli avvocati già iscritti nell’elenco speciale ante riforma sono soggetti al medesimo obbligo.
Quesito 5: Fermo restando che, ai sensi dell’art. 48 della nuova legge professionale forense, la nuova disciplina del tirocinio si applicherà a partire dal secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge (dunque dall’1 gennaio 2015), la Commissione richiama i propri precedenti e la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di obbligo di iscrizione al Registro dei Praticanti di coloro che frequentano la . In particolare, nel parere n. 41/2008, la Commissione ha compiuto un’accurata analisi della normativa di rilievo, giungendo alla conclusione che l’art. 1 DM Giustizia n. 475/2001 non incide sulla durata complessiva del periodo di tirocinio che, ai sensi della legge, si svolge «almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea».
Successivamente, tuttavia, con il parere n. 27/2010, il CNF ha preso atto dell’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che, a fronte del diploma di specializzazione, non ritiene necessaria la maturazione di un effettivo biennio di iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17/12/2008, n. 6255; Cons. Stato, sez. IV, 5/10/2005, n. 5353). La Commissione ritiene di non dover modificare il proprio orientamento sul punto.
Nei termini suesposti è reso il parere.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 10 aprile 2013, n. 34
Quesito n. 230 del COA di Treviso
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