
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli formula un quesito relativo all’iscrizione all’Albo dei docenti universitari in regime di tempo pieno. In particolare, considerato che ai medesimi, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’esercizio della professione è permesso “nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario” e che “per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario”, il Consiglio rimettente si chiede quale sia il criterio da seguire per determinare l’Albo territorialmente competente all’iscrizione.
Il parere è reso nei termini seguenti.
Se è vero che la nuova legge professionale applica in via generale il criterio del domicilio professionale – inteso come il luogo in cui è abitualmente svolta l’attività professionale – ai fini dell’individuazione dell’Ordine territorialmente competente all’iscrizione, è altrettanto vero che il domicilio professionale viene indicato dall’istante all’atto della domanda di iscrizione e questo ben può coincidere, a discrezione di quest’ultimo, con la residenza.
Nulla impedisce pertanto al professore universitario a tempo pieno di richiedere l’iscrizione all’Albo, indicando come domicilio professionale la propria residenza.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 10 aprile 2013, n. 37
Quesito n. 232 bis del COA di Napoli.
La cancellazione d’ufficio dall’albo dell’avvocato dipendente pubblico part-time.
E’ legittima la cancellazione dall’Albo degli Avvocati disposta d’ufficio ex art. 2 l. n. 339/2003, qualora l’iscritto che sia anche dipendente pubblico in regime di part time non abbia optato, nel previsto termine di trentasei mesi dall’entrata in vigore della suddetta disciplina, tra il mantenimento dell’iscrizione e la conservazione del rapporto di pubblico impiego. Infatti, l’art. 16 del R.D. n. 1578/1933, in effetti, nel prevedere che debba essere sempre ordinata la cancellazione dall’albo quando vengano a mancare i titoli o i requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, non esclude che la legge possa prevedere cause sopravvenute, rispetto al tempo dell’iscrizione, di incompatibilità con l’esercizio della professione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. GRIMALDI, 2 marzo 2012, n. 36; Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. ALLORIO, 2 marzo 2012, n. 26.
La normativa interna che stabilisce l’incompatibilità del dipendente pubblico part time con la professione di avvocato non contrasta con i principi comunitari della libera concorrenza tra imprese e della libera circolazione degli avvocati nell’U.E.
Deve escludersi la disapplicazione della L. n. 339/2003 per asserito contrasto della relativa disciplina con i parametri comunitari della concorrenza e della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati (che al più possono assumere rilevanza solo in riferimento agli avvocati esercenti la professione plenojure e non a quelli che siano contemporaneamente dipendenti pubblici esercenti in regime di part time), trattandosi di legge pienamente conforme alle disposizioni del Trattato sull’Unione Europea. Va, conseguentemente, rigettata l’istanza di sospensione e/o di rinvio del procedimento dinanzi al C.N.F. per essere state prospettate dal giudice interno (nella specie, il G.d.P. di Cortona) alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee talune questioni relative alla compatibilità della legge n. 339/2003 con i principi di diritto comunitario con riguardo ai parametri della concorrenza e della libera prestazione dei servizi, laddove tali questioni si presentino, come nella specie, inammissibili, poiché svincolate dall’oggetto del giudizio (e dunque meramente astratte), nonché inidonee a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. ALLORIO, 02 marzo 2012, n. 26; Cons. Naz. Forense, Pres. ALPA – Rel. BAFFA , 23 ottobre 2010, n. 131; Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. BORSACCHI, 18 giugno 2010, n. 40.
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